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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/01/2024, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. CH LI Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1282 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Spalla e Mario Araneo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Matteo Magistrelli sito in Ancona, Corso Mazzini n. 160, come da procura speciale;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Diomede Pantaleoni domiciliato presso lo studio del medesimo in Macerata, Via Cassiano da
Fabriano n. 28, come da procura speciale;
APPELLATO
CONTRO
(n. registro imprese 644536) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Santi e Cinzia Stefano, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Trieste, Via San Nicolò n. 4, come da procura speciale;
APPELLATA
CONTRO
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Berardi, Pier Filippo Giuggioli, Vincenzo
Ussani d'Escobar e Paolo Bortoluzzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ancona, Via Villafranca n. 4, come da procura speciale;
APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
(P.IVA ) in Controparte_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Rolla,
Silvia Lolli, Andrea Atteritano, Paolo Cammertoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Tolentino, Via Ciappi n. 3, come da procura speciale;
APPELLANTE INCIDENTALE - APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa nel giudizio iscritto al n. 1168/2019
RG dal Tribunale di Macerata in data 27.10.2020 e in materia di intermediazione finanziaria.
Conclusioni: vedi udienza di pc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con l'ordinanza in epigrafe, accoglieva la domanda promossa da CP_1
nei confronti di volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante
[...] Controparte_3
della perdita della somma pari ad Euro 25.000,00 corrisposta a titolo di premio assicurativo, condannando la convenuta, nonché la terza chiamata in solido tra loro, al Parte_1
pagamento della predetta somma. Il ricorrente deduceva di aver sottoscritto in data 21.06.2012 con Controparte_4
, per il tramite della società (oggi a mezzo
[...] Org_1 Controparte_3 del promotore , il contratto n. 137786S denominato “Le Signature Bond Plus”, Parte_2 corrispondendo alla società emittente la somma pari ad € 25.000,00 a titolo di premio assicurativo.
Solo in seguito alla comunicazione del 15.07.2015 di con la quale lo informava di aver CP_4
perduto tutto il capitale investito, il ricorrente scopriva che in realtà la polizza sottoscritta apparteneva alla tipologia “unit linked”, caratterizzata dalla prevalente funzione finanziaria.
Deduceva quindi la nullità della polizza per violazione degli artt. 23 e 30 TUF.
Il Tribunale di Macerata, previa qualificazione del contratto come prodotto finanziario e consequenziale applicazione della disciplina TUF, ne dichiarava la nullità per violazione degli artt.
23, 21, 28 e 30, comma 7, TUF.
In particolare, il primo giudice, in virtù dell'Accordo di segnalazioni clienti intercorso fra Pt_1
e l'allora riteneva la comune responsabilità di queste, avendo la seconda
[...] Controparte_5
sottoscritto e intermediato la polizza in qualità di mandante della prima.
Per le altre terze chiamate e il giudice a Controparte_4 CP_2
quo escludeva di doverle condannare per due ordini di ragioni: da un lato, la nullità per mancata sottoscrizione del contratto quadro di cui all'art. 23 TUF per la quale erano state ritenute responsabili le intermediarie e assorbiva la nullità ex art. 30 Controparte_3 Parte_1
TUF astrattamente riconducibile ad;
dall'altro lato, precisava il primo giudice che la nullità CP_4 ex art. 23 TUB in quanto relativa non poteva dichiararsi nei loro confronti avendo fra l'altro il ricorrente espressamente escluso tale estensione.
Condannava altresì e alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_3 Parte_1
del ricorrente . Condannava inoltre al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_3
di lite nei confronti delle terze chiamate e . CP_4 CP_2
impugnava la predetta ordinanza, e prospettava le doglianze in seguito riportate ed il Parte_1
giudizio veniva iscritto al n. R.G. 1282/2020.
Si costituivano in detto giudizio , e Controparte_3 CP_2 Controparte_1 [...]
, quest'ultima proponendo appello incidentale. Controparte_4
Anche impugnava con separato atto di appello la stessa ordinanza ed il relativo Controparte_3
giudizio venivo iscritto al n. R.G. 1297/2020. Nel medesimo fascicolo, si costituivano Pt_1 , ,
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_4 quest'ultima proponendo altresì appello incidentale.
In data 18.03.2021, l'appellante proponeva altresì istanza ex art. 351 c.p.c. che Controparte_3
veniva parzialmente accolta dalla Corte di Appello.
Con ordinanza del 17.05.2022 veniva disposta la riunione del fascicolo n. 1297/2020 RG al presente.
Occorre innanzitutto premettere che il Collegio provvederà alla trattazione degli appelli secondo un ordine logico – giuridico, provvedendo altresì alla trattazione congiunta dei motivi di appello fra loro connessi ovvero aventi ad oggetto le medesime censure.
A) I motivo di appello di Controparte_3
Con il primo motivo di appello, denuncia la nullità dell'impugnata ordinanza Controparte_3 per violazione dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., in quanto il primo giudice, considerate il numero delle parti, nonché la mole documentale depositata, avrebbe dovuto disporre la conversione del rito sommario in rito ordinario.
Il motivo è inammissibile.
Posto che la conversione del rito sommario in rito ordinario costituisce un'attività discrezionale del giudice (Cass. sez. III, 05/09/2019, n. 22158), nel caso di specie l'appellante si è limitata a dedurre che la violazione della norma processuale avrebbe comportato la lesione del diritto alla difesa, omettendo tuttavia di allegare quale specifico pregiudizio ne sarebbe derivato, indicando ad esempio, quale attività processuale la parte avrebbe voluto compiere ovvero quale attività le sarebbe stata preclusa.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità è pacifica e consolidata nell'affermare che: “di una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (per tutte, over riferimenti: Cass. ord.
29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione): così, di norma, esigendosi dalla parte, che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell'onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura;
” (Cassazione civile, sez.
III, 26/09/2023, n. 27424)
B) III motivo di A1 Life S.p.A., V motivo di e V motivo di Hansard. Controparte_3
Altrettanto inammissibili sono il terzo motivo di e il quinto motivo delle appellanti Parte_1
e con i quali si dolgono che il tribunale abbia dichiarato la Controparte_3 CP_4 nullità del contratto ai sensi dell'art. 30 TUF.
Sostengono innanzitutto che la circostanza secondo la quale il contratto sarebbe stato concluso presso l'abitazione del ricorrente, non sarebbe stata dimostrata ne sarebbe rinvenibile dalla documentazione prodotta.
Le appellanti aggiungono che, anche a voler ritenere provata tale circostanza, la disposizione contenuta nell'art. 30 TUF non potrebbe comunque ritenersi violata, in quanto il contratto oggetto di causa prevedeva un termine di recesso di 30 giorni, in luogo dei 7 giorni previsti dalla norma, accordando, dunque, una maggiore tutela al ricorrente.
I motivi sono irrilevanti in quanto il contratto è stato dichiarato nullo per mancata sottoscrizione del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUF, sicché l'eventuale accoglimento della censura non muterebbe l'esito della decisione.
Ciò viene tra l'altro precisato dallo stesso primo giudice, il quale a pag. 3 dell'impugnata ordinanza, afferma che sebbene “la nullità per mancata possibilità di recesso senza oneri per l'investitore della quale è affetto il contratto formato da parimenti esiterebbe nei noti effetti CP_4 restitutori”, tuttavia la nullità per mancata sottoscrizione del contratto quadro “si pone a monte di quella appena vista, la travolge”.
C) II motivo di IV motivo di , e I, II, III, IV motivo di Hansard. Parte_1 CP_3
Passando quindi al merito della controversia, le tre appellanti censurano l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha qualificato la polizza sottoscritta dall'appellato come prodotto finanziario, sostenendo al contrario, la natura assicurativa del prodotto e, pertanto,
l'inapplicabilità del TUF.
A sostegno della propria tesi deducono che sarebbero dirimenti ad affermare la natura assicurativa delle suddette polizze le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 31/05/2018 e 01/03/2012. Aggiungono che la natura di assicurazione sarebbe rinvenibile all'art. 7 delle Condizioni generali, il quale prevede il c.d. “rischio demografico”.
Aggiungono altresì che, anche a voler qualificare le polizze in strumenti finanziari, non sarebbe comunque applicabile la disciplina del TUF, in quanto l'art. 1, comma 1, lett. r) non prevede fra i
“soggetti abilitati” gli intermediari assicurativi.
Sostengono da ultimo l'inapplicabilità dell'art. 25 bis TUF richiamato dal giudice di primo grado, poiché la polizza non sarebbe stata distribuita da una impresa di assicurazione come espressamente previsto dalla norma, ma da un intermediario assicurativo.
I motivi sono infondati.
Osserva la Corte territoriale che la polizza in oggetto è stata sottoscritta nel 2012 sotto la vigenza dell'art. 25 bis D. lgs 58/1998 nella seguente versione: Art. 25-bis Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e),
i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.
6. L' e la si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle CP_6 Org_2
imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza. A mente dell'art. 1 Tuf (“Definizioni”) sempre nella versione all'epoca vigente per “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" (art. 1 lett. w-bis) devono intendersi “le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.
L'art. 2 (“Classificazione per ramo”) del Codice delle Assicurazioni vigente all'epoca, definiva le polizze di cui ai rami vita III come: III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento. Orbene, la lettera dell' art. 25 bis TUF nel suo primo comma, nella formulazione vigente con riguardo l'epoca di sottoscrizione della polizza, rende applicabili gli artt. 21 e 23 ai prodotti finanziari emessi da (tra i quali, pacificamente, le polizze unit linked Controparte_7
come quella in oggetto), a prescindere dal canale distributivo;
il che risulta coerente con la finalità di garantire una maggior tutela al sottoscrittore di una polizza che presentasse caratteri di natura e contenuto finanziari: in altri termini, la tutela del sottoscrittore deriva dalla natura del prodotto collocato e non dalla qualifica del soggetto che fisicamente lo colloca (se direttamente l'assicurazione emittente, ovvero l'intermediario assicurativo, ovvero un broker o un agente), atteso che la qualificazione del soggetto collocatore non può determinare la sottrazione alla normativa di garanzia: la tutela può essere invocata ove la polizza assicurativa sottoscritta presenti contenuti anche finanziari, che esigono un obbligo informativo e di forma rafforzato, obbligo che grava sul collocatario, a prescindere dalla sua qualifica, per il contatto qualificato col cliente.
Secondo la Suprema Corte: “La previsione generale contenuta nell'art. 2 D.Lgs. 209/2005 in ordine alle polizze denominate “linked”, e cioè quelle nelle quali l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni
o comunque ad indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere apoditticamente per
l'inclusione automatica di tali polizze nello schema legale (artt. 1882 – 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dell'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto. Rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'articolo 1882 c.c. le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
il tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dell'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici. E, al riguardo, deve richiamarsi
l'orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del d.lgs. 29 dicembre
2006 n. 303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, rispetto alle quali, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato mediante una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se
l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiamo violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 cod. civ., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento di uno strumento finanziario (in cui rischio di “performance” sia per intero addossato all'assicurato”) (cfr. Cass. 6061/2012). Aggiungeva inoltre che “preciso compito della Corte territoriale valutare l'entità della prestazione per verificare se la porzione causale del contratto ascrivibile al rischio assicurativo (ricondotto a quello demografico, trattandosi di una polizza vita) fosse stato effettivamente contemplato o se l'entità della prestazione garantita, a fronte del capitale versato, fosse talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni”.
(Cassazione civile, sez. III, 05/03/2019, n. 6319).
Dunque, secondo l'orientamento della Suprema Corte è compito del giudice di merito valutare caso per caso se il rischio allocato tra l'assicuratore e l'assicurato: se il rischio dovesse concentrarsi sull'assicurato, verrebbe a meno la natura assicurativa del contratto.
Nel caso di specie, appare indubbiamente prevalente la componente finanziaria.
E infatti, all'art.
1.1. rubricato “Oggetto del contratto” delle Condizioni generali (doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta in primo grado) è previsto: “la Signature Bond Plus è un prodotto finanziario-assicurativo che prevede la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, in conformità a quanto disposto nell'Articolo 7. Il valore della prestazione è collegato e determinato dal valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo
Personale. In ragione di tale collegamento e della natura oscillante del valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo Personale, la Società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell'evento assicurato o del riscatto o del recesso ai sensi dell'Articolo 3.”
L'art.
7.2 prevede che “Il contratto può essere stipulato sulla vita di una o più persone assicurate.
Nel caso il contratto venga stipulato sulla vita di un solo Assicurato, se questi ha meno di 75 anni dalla data di conclusione del contratto, al verificarsi dell'evento assicurato la società pagherà un capitale pari al 101% del valore degli attivi che rappresentano la linea d'investimento del Fondo
Personale. Se, invece, l' ha più di 75 anni dalla data di conclusione del contratto, la Parte_3
Società pagherà un capitale pari al 101% del valore di riscatto della polizza”.
Ritiene la Corte territoriale che, sebbene sia presente il c.d. rischio demografico dal citato art. 7.2, appare senza dubbio preponderante il rischio accollato dall'assicurato, vista la possibilità di perdere l'intero capitale investito e in considerazione del fatto che il grado di rischio della polizza veniva definito nella scheda di sintesi pari a “medio-alto”, ricadendo pertanto sul contraente il rischio della insolvenza della società emittente;
in altri termini, il c.d. rischio di performance risulta interamente addossato all'assicurato. Al contrario, il rischio riferibile alla società assicuratrice appare quasi irrilevante, considerato che il premio riservato alla copertura dell'evento assicurato è pari al 101% del valore degli attivi che rappresentano la linea di investimento del fondo personale.
Tale impostazione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale spetta al giudice di merito valutare caso per caso, non si pone in contrasto con le richiamate sentenze della Corte di
Giustizia Europea.
E infatti, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 01/03/2012 resa nella causa C-116-11, in materia d'interpretazione della direttiva 85/577/CEE, relativa alla tutela dei consumatori in casi di contratti conclusi fuori dai locali commerciali, affermava che il contratto posto era alla sua attenzione era un prodotto assicurativo, in quanto c.d. il rischio demografico era assunto dall'assicuratore mentre quello finanziario era assunto dal contraente;
la sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 31/05/2018 nella causa C-542/16, statuisce che ai fini della qualificazione di un contratto come contratto di assicurazione è sufficiente che sussista l'impegno da parte dell'assicurato dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto;
tuttavia, nel caso di polizze unit linked, ciò che viene a mancare è lo stesso rischio assicurato, in quanto la morte non rappresenta l'evento rispetto alle conseguenze pregiudizievoli dal quale l'assicurato risulta garantito, ma rileva unicamente come momento temporale in cui l'assicuratore dovrà effettuare il rimborso al quale è obbligato.
Da ultimo, non meritano accoglimento nemmeno le deduzioni in ordine all'inapplicabilità del
T.U.F. sulla considerazione che l'appellante è un intermediario assicurativo. La Legge n. Pt_1
262 del 2005 ha abrogato l'art. 100, comma 1, lett. f) il quale escludeva i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione dall'ambito applicativo della disciplina sulla sollecitazione all'investimento, e inserito il già citato art. 25 bis T.U.F. il quale estendeva l'applicazione degli artt.
21 e 23 del medesimo decreto legislativo, ai prodotti finanziari “emessi da banche e da imprese di assicurazione”. Il D. Lgs. n. 303 del 2006 ha introdotto la lettera w-bis di cui al comma 1, art. 1 del
T.U.F. secondo il quale: sono prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209”. Ora, l'art. 25 bis T.U.F, diversamente da quanto interpretato dall'appellante, mira a garantire una maggiore tutela al cliente sottoscrittore di una polizza di natura finanziaria quando è collocata da banche e imprese di assicurazione. (Corte di Appello, Ancona, 10/01/2023, n. 68; Corte di Appello,
Ancona, 21/03/2023, n. 469; Corte di Appello, Ancona 03/01/2024, n. 19)
Tale impostazione è stata condivisa dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale: “La circostanza oggettiva che detti prodotti, anche se emessi da Imprese di Assicurazione, avessero detto condizioni (anche finanziarie) ha indotto il legislatore ad approntare una forma seppur minima di garanzia estendendo alla fase di collocamento di detti prodotti gli obblighi informativi e di forma già previsti dal Tuf per i prodotti finanziari puri”. “In questa ottica, il canale distributivo
è assolutamente neutro e irrilevante perché la tutela del sottoscrittore si collega alla natura del prodotto collocato e non al soggetto che fisicamente lo colloca (se direttamente l'impresa di assicurazione che emette la polizza oppure un agente), soggetto che nella prospettiva del sottoscrittore destinatario della normativa di protezione non può determinare la sottrazione alla normativa di garanzia”.“Né tale sottrazione può ricavarsi dalla constatazione che il potere di vigilanza della fosse indirizzato soltanto sui soggetti abilitati sulle imprese di Org_2
assicurazione rimanendo gli agenti e i broker assicurativi soggetti al potere della vigilanza dell' ; diversamente detto e tenuta ben presente la finalità dell'art. 25 bis comma 1 Tuf, il CP_6
regime del controllo sul soggetto collocatore della polizza unit linked non può incidere sull'applicabilità o meno degli artt. 21 e 23 Tuf;
diversamente opinando si esporrebbe il sottoscrittore ad una difformità di trattamento a seconda che la polizza gli venga proposta dall'Impresa di assicurazione emittente oppure da un agente, conclusione che risulta illogica laddove, invece, ciò che rileva è che quel particolare tipo di polizza assicurativa presenti contenuti anche finanziari che esigono un obbligo informativo e di forma rafforzato”. (Corte di Appello di
Torino, sez. I, 16/05/2022, n. 520).
Anche la Corte di Appello di Milano, in un caso analogo (riguardante tra l'altro proprio Pt_1 statuiva che: “contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il riferimento, contenuto nella norma, alla circostanza dell'emissione del prodotto (cioè al fatto che si tratti di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni) ha, all'evenienza, la sola finalità di individuare la tipologia del prodotto, in relazione al soggetto emittente (banca o impresa di assicurazione), ma non certo di prevedere l'applicabilità degli art. 21 e 23 D.Lvo 58/1998 solo ai rapporti collocati direttamente dall'emittente; infatti il termine 'collocamento', contenuto nel citato art. 25 bis, è un termine generico (con cui si intende qualunque attività finalizzata alla conclusione di un contratto per servizio di investimento tra il cliente e l'emittente del prodotto finanziario), che si riferisce, quindi, sia al caso in cui il collocamento venga attuato direttamente dall'impresa assicuratrice, emittente del prodotto, sia al caso in cui venga attuato da un intermediario (come nel caso in esame).” (Corte di Appello di Milano, sez. I, 08/04/2021, n. 1123).
A questo punto, chiarita quindi la natura della polizza come strumento finanziario e come tale assoggettabile alla disciplina TUF, il Collegio ritiene di confermare la nullità dell'operazione negoziale ai sensi dell'art. 23 TUF.
Difatti, l'acquisto di una polizza unit linked che non sia preceduta - a monte - dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente, avente ad oggetto la regolamentazione dell'offerta all'investitore del prodotto finanziario emesso dall'impresa assicuratrice, è senz'altro nullo, per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 23 TUF.
D) VI motivo di Hansard.
A questo punto, merita di essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da con il CP_4
sesto motivo di appello.
L'appellante deduce l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di nullità di cui all'art. 23
TUF, argomentando che per le nullità di protezione sarebbe applicabile il regime stabilito per le azioni di annullabilità.
Sulla scorta dello stesso ragionamento, ripropone altresì l'eccezione di convalida ai sensi CP_4 dell'art. 1444, comma 2, c.p.c., fattispecie integrata, a detta dell'appellante, dalla richiesta di riscatto dalla polizza da parte del . CP_1
Il motivo è infondato.
È ormai noto che per le nullità di protezione, sebbene abbiano in comune con il regime dell'annullabilità la legittimazione ad agire, la disciplina applicabile è quella tipica della nullità, caratterizzata dalla imprescrittibilità dall'azione (art. 1422 c.c.) nonché dall'inammissibilità della convalida (art. 1423 c.c.).
“La giurisprudenza di questa Corte è salda nell'escludere che il «peculiare regime giuridico», che
è proprio delle nullità di protezione, comporti che le stesse non siano da annoverare nell'ambito delle vere e proprie ipotesi di nullità negoziale. Tanto meno può ritenersi che alle stesse venga ad applicarsi uno o altro profilo della disciplina che connata la diversa figura dell'annullabilità.” (fra le più recenti: Cass. sez. VI, ord., 17/05/2021, n. 13259).
E) I motivo di II motivo di Parte_1 Controparte_3 Orbene, chiarita la natura del contratto unit linked in esame e la sua nullità ai sensi dell'art. 23 TUF, il Collegio deve ora indagare a quale soggetto vada imputata predetta violazione.
Al riguardo, occorre quindi esaminare il primo motivo di appello di e il secondo Parte_1
motivo di Health, con i quali entrambe le appellanti tornano a dedurre la propria carenza di legittimazione passiva.
A1 life lamenta innanzitutto che il giudice di primo grado l'avrebbe erroneamente condannata sul presupposto che, in virtù dell'Accordo di segnalazione clienti, si sarebbe Controparte_3
avvalsa di un suo sub-agente.
Con il primo motivo di appello, l'appellante rappresenta che la domanda proposta dal Pt_1
ricorrente nei confronti della convenuta non poteva essere Controparte_1 Controparte_3
automaticamente estesa nei suoi confronti, poiché la chiamata in causa deve essere qualificata nei termini di garanzia impropria avendo la chiamante dedotto un titolo diverso, rappresentato dall'Accordo di segnalazione clienti.
Al contrario, reitera l'appellante che l'appartenenza del sub-agente alla rete di CP_3
collaboratori della sola (circostanza peraltro confermata dalla comunicazione resa Pt_1 Org_3
in data 26.11.2020 depositata al doc. n. 2 nel presente grado di giudizio), dovrebbe far ritenere la propria estraneità e “la riconducibilità dell'attività stessa ad e dunque ad un Parte_2
soggetto pacificamente riconducibili ad e che ha agito proprio e solo come rappresentante Pt_1 di .” Pt_1
Innanzitutto, osserva il Collegio che occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante , non può propriamente parlarsi di domanda di garanzia (impropria), Parte_1 bensì di individuare a quale soggetto imputare l'attività di intermediazione e di consulenza che ha determinato la violazione dell'art. 23 TUF.
Questo Collegio ritiene, diversamente da quanto stabilito dal tribunale, che tale attività debba interamente imputarsi alla società escludendo al contrario profili di Controparte_3
responsabilità in capo ad Parte_1
Depongono in tal senso i seguenti elementi:
- A pag. 1 del modulo di proposta, vi è l'apposizione del timbro di “ nel Org_1 riquadro dedicato al “Nome del Distributore/Intemerdiario assicurativo autorizzato;
- Nel contratto (doc. n. 1 – fascicolo I° di ), a pagina 12 si legge: “io Controparte_1 sottoscritto apposto nella casella dedicata all'indicazione del nome del Org_1
distributore/intermediario assicurativo;
- Nella medesima pagina, accanto al nome dell'agente vi è posto il solo Parte_2
timbro di Org_1
- Le molteplici comunicazioni intervenute fra e il ricorrente , nelle CP_4 Controparte_1
quali veniva ripetutamente definita consulente e intermediario di Org_1
riferimento;
Del resto, lo stesso risultato è ottenibile facendo applicazione del principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole: “in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche dal comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante” (ex plurimis
Cass. n. 18191/2007; Cass. n. 4113/2016; Cass. n. 18519/2018)
L'appellato , sulla base delle plurime circostanze documentali sopra descritte avrebbe CP_1
confidato che la propria intermediaria finanziaria fosse Il comportamento colposo Org_1
del rappresentante sarebbe invece configurabile nella tolleranza da questi tenuta, CP_3
rinvenibile ad esempio dalle comunicazioni sopra richiamate con le quali veniva ripetutamente descritta da come intermediatrice finanziaria. CP_4
In conclusione, è di tutta evidenza che l'appellato si è interfacciato solo con intermediari che hanno speso il nome di a nulla rilevando in questa sede che il sub-agente, in ragione di un Org_1
accordo intercorso fra le parti appartenesse ad Pt_1
Quanto poi al fatto che il sub-agente di abbia impropriamente speso il nome della Parte_1 società violando l'art. 2 dell'Accordo di segnalazioni clienti, potrebbe Controparte_5 comportare tutt'al più la responsabilità della prima nei confronti della seconda, domanda che però non è stata azionata nel presente giudizio.
L'esclusione di responsabilità in capo alla società comporta l'assorbimento delle ulteriori Pt_1
censure formulate in appello.
F) VII motivo di Controparte_3 Con il sesto motivo di appello, si duole che il primo giudice non abbia Controparte_3 considerato il comportamento colposo del ai sensi dell'art. 1227 c.c., soprattutto in ragione CP_1
del fatto che non si sia avvalso della facoltà di recesso.
Il motivo è infondato.
Ad avviso di questa Corte, deve escludersi un concorso di colpa dell'appellato , CP_1
considerando che in materia di intermediazione finanziaria, la Cassazione è ferma nel riconoscere tale ipotesi solo laddove il cliente tenga un comportamento significativamente anomalo, non ravvisabile nel caso in esame: “la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento” (Cass.16813/2015; Cass.
22956/2015; Cass. 4037/2016; Cass. 18928/2017).
G) III motivo di Controparte_3
Con il terzo motivo di appello, sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un Controparte_3
duplice errore: da un lato, avrebbe violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il primo giudice avrebbe pronunciato la condanna in termini restitutori, sebbene la domanda proposta dal ricorrente fosse volta ad ottenere il risarcimento del danno;
dall'altro lato, che la condanna alla restituzione avrebbe dovuto essere pronunciata nei confronti di quale società emittente che ha incassato il premio assicurativo. CP_4
Aggiunge l'appellante, che la domanda proposta dal ricorrente sarebbe in ogni caso da qualificarsi come ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. che avrebbe richiesto di condannare la controparte contrattuale . CP_4
Il motivo è nel merito infondato.
Il Collegio ritiene di modificare sul punto la motivazione precisando tuttavia che è comunque raffigurabile una ipotesi di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1338 c.c., con consequenziale obbligo risarcitorio in capo dall' per aver indotto Controparte_8 al cliente all'acquisto della polizza, in assenza di contratto quadro. (Corte di Appello, Ancona,
10/01/2023, n. 68; Corte di Appello, Ancona, 21/03/2023, n. 469).
Ebbene, si rammenta che l'art. 21 TUF, impone all'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura del cliente sia nella fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria, sia in quella di esecuzione dello stesso. Egli deve acquisire preliminarmente le informazioni necessarie sulla situazione finanziaria del cliente per poter poi adeguare ad essa la sua operatività.
Sul tema, la Cassazione ha statuito che: “la violazione dei doveri di informazione dei cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione in questione”. (Cass. n.
8462 del 2014).
H) VII motivo di Controparte_3
Con il settimo motivo di appello, l'appellante denuncia l'erronea Controparte_3
quantificazione del danno operata dal primo giudice.
Ella osserva che l'asserito danno quantificato in € 25.000,00 sarebbe riconducibili alla illiquidità dei fondi e non alla propria condotta e ciò avrebbe dovuto indurre il tribunale ad una riduzione del quantum.
Il motivo è inconferente rispetto alle ragioni della decisione.
La liquidazione operata dal primo giudice è legata alla nullità per mancata sottoscrizione del contratto-quadro ex art. 23 TUF, alla cui osservanza era obbligata l'intermediario che promuoveva e distribuiva il prodotto.
I) VIII motivo di Controparte_3
Con l'ottavo e ultimo motivo di appello lamenta che il tribunale l'abbia Controparte_3
erroneamente condannata alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata CP_2
benché quest'ultima fosse stata chiamata in causa da .
[...] CP_4 Assume l'appellante che il rigetto della domanda proposta dalla chiamante nei confronti CP_4
della chiamata , avrebbe dovuto comportare, in virtù del principio della soccombenza, CP_2
la condanna delle spese in capo alla chiamante . CP_4
Il motivo è infondato.
In tema di spese di lite, il principio di soccombenza deve essere temperato dal principio di causalità, secondo il quale “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2022, n.
9941).
Nel caso di specie, come correttamente ricostruito dalla difesa di , la chiamata in causa di CP_4
da parte della chiamante , si era resa necessaria per resistere alla tesi sostenuta CP_2 CP_4 dalla convenuta rivelatosi all'esito del giudizio di primo grado (e confermato Controparte_3
nel presente grado di giudizio), infondata.
L) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. Condanna CP_3
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
[...] Parte_1
P.Q.M.
Par La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
su quello proposto da (nel procedimento iscritto al n. 1297/2020 riunito Pt_1 Controparte_3 al presente), nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_4 avverso l'ordinanza in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'appello di rigetta l'appello di e quello di Parte_1 Controparte_3
e riforma l'impugnata ordinanza;
Controparte_4
- condanna al risarcimento del danno in favore di pari Controparte_3 Controparte_1
ad euro 25.000,00 oltre interessi legali;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_3 Parte_1 del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 875,00 + € 740,00 + € 1.620,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_3 Parte_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.134,00 + € 921,00 + € 1.911,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_3 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.134,00 + € 921,00 + € 1.911,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_3 CP_2 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.134,00 + € 921,00 + € 1.911,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge;
- Condanna e al raddoppio dei Controparte_3 Controparte_4
requisiti del contributo unificato.
Ancona, 09/01/2024
Il Presidente estensore
Dott. CH LI