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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 22/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. GARDINI CLAUDIO con domicilio eletto in VIA GOITO N. 7
40126 Pt_1
appellante e
(C.F. , assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. MIGNATTI BARBARA con domicilio eletto in VIA
FUCINI 12 40033 CASALECCHIO DI RENO appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 10.07.2020 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna Controparte_1
esponendo che in data 06.09.2012 aveva
[...] Controparte_2
sottoscritto l'ordine per la fornitura e posa di pavimento all'interno del “Teatro delle Celebrazioni” sito in via Saragozza n. 234, di proprietà della Pt_1
che, dopo aver eseguito il lavori a regola d'arte, la società CP_1
aveva emesso fattura n. 2915 del 31.10.2012 per l'importo pattuito Pt_1
di euro 20.044,86 rimasta impagata;
che successivamente era stato dichiarato il fallimento di in data 1.07.2018 dal Tribunale di Roma;
Controparte_2
che la proprietaria del Teatro usufruiva di fatto dei lavori realizzati CP_1
per i quali aveva tratto arricchimento. Chiedeva pertanto, in via principale, la condanna di al pagamento ex art. 2041, co. 1, Controparte_1
c.c. dell'importo di euro 20.044,86, oltre rivalutazione e interessi;
in via subordinata, la condanna di ex art. 2041, co 2, Controparte_1
c.c. alla restituzione dei beni oggetto della fattura n. 2915 del 31.10.2012, oltre un'indennità per l'illegittimo utilizzo dei beni in questione.
Si costituiva eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per mancato esperimento dell'obbligatario tentativo di negoziazione assistita, e chiedeva nel merito il rigetto, allegando di aver sostenuto il costo dei lavori compensandolo nel 2012 con parte dei canoni rimasti insoluti da parte di Deduceva Controparte_2
pag. 2/8 altresì il difetto di prova dei tentativi di recupero del credito di parte attrice verso e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda. Controparte_2
Con sentenza n. 3011/2022 pubblicata il 23.11.2022 il Tribunale di Bologna dichiarava inammissibile la domanda di Parte_1
condannandola a rifondere a le spese di lite, Controparte_1
rilevando il difetto del presupposto di ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa, non avendo parte attrice fornito la prova di aver diligentemente agito per la tutela del suo credito nei confronti di CP_2
né nel corso del tempo intercorrente tra l'emissione della fattura (2012) e
[...]
il fallimento di (2017), né in seguito, una volta intervenuto il CP_2
fallimento della debitrice, posto che, per giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza del debitore non preclude al creditore l'azione nei suoi confronti esperibile mediante l'insinuazione al passivo. Rilevava altresì che, anche a voler considerare l'azione ammissibile, la stessa sarebbe comunque infondata poiché tra sussisteva un Controparte_3
rapporto di locazione nell'ambito del quale i canoni dovuti erano stati compensati con il valore delle opere eseguite.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Con il primo motivo censurava la pronuncia di inammissibilità in ordine al mancato recupero del credito, rilevando che la società debitrice era da sempre soggetto non utilmente aggredibile in via esecutiva, ragion per cui qualsiasi azione giudiziale avrebbe comportato un certo esito negativo e un aggravio di spese;
inoltre, la chiusura del fallimento per mancanza di attivo doveva considerarsi prova dell'esaurimento dei rimedi giudiziali esperibili nei suoi confronti.
pag. 3/8 Con il secondo motivo censurava la pronuncia di infondatezza dell'azione ex art. 2041 c.c., rilevando che l'asserita compensazione aveva in realtà coinvolto un soggetto terzo neppure parte del giudizio e che, Controparte_4
pertanto, doveva ritenersi invalida ab origine, neppure mai avendo manifestato la propria volontà di procedere a tale CP_2
compensazione. Eccepiva, inoltre, che alcun contratto di locazione era mai stato depositato. In assenza di un valido accordo di compensazione, la aveva beneficiato delle opere in maniera gratuita, soddisfacendo CP_1
quindi il requisito dell'indebito arricchimento, come richiesto dalla giurisprudenza.
Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di al pagamento ex art. 2041, co. 1, c.c. Controparte_1
dell'importo di euro 20.044,86, oltre rivalutazione e interessi di mora dal dovuto al saldo;
in via subordinata, la condanna dell'appellata ex art. 2041, co
2, c.c. alla restituzione dei beni oggetto della fattura n. 2915 del 31.10.2012, oltre un'indennità per l'illegittimo utilizzo dei beni in questione.
3.- Si costituiva rilevando la violazione del Controparte_1
requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento di cui all'art. 2042
c.c., essendosi la controparte limitata alla messa in mora, senza più coltivare il suo credito nei confronti di nei cinque anni intercorsi tra Controparte_2
l'esecuzione dei lavori e la dichiarazione dello stato di insolvenza della debitrice, anche eventualmente agendo per la restituzione dei beni oggetto dei lavori, omettendo anche di presentare istanza di ammissione al passivo.
Quanto al secondo motivo evidenziava che la Società RPG firmataria della compensazione era sub-conduttrice di rilevava inoltre che CP_2
l'eccezione di mancata accettazione della compensazione da parte di pag. 4/8 era tardiva poiché proposta per la prima volta in appello, Controparte_2
come pure l'eccezione relativa all'inesistenza di un rapporto di locazione tra e mai contestata in primo grado. CP_1 CP_2
Concludeva dunque per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari.
4.- L'appello va rigettato.
I motivi vengono trattati congiuntamente.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti:(a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto costitutivo causativo dell'arricchimento di un soggetto e della diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto, con conseguente esclusione dei casi di c.d. arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito, esclusione che trova due sole eccezioni, ossia quando l'arricchimento indiretto è stato conseguito dalla pubblica amministrazione o da un privato a titolo gratuito (v. Cass. SS UU n. 24772/2008; Cassazione
24/02/2025 n.4813).
L'orientamento ormai consolidato (confr. tra le altre Cass. n. 10663/15) consente di superare il criterio della sussidiarietà sia che tale requisito venga esaminato con riferimento all'azione che l'impoverito ha comunque nei confronti della sua diretta parte contrattuale e che non gli consente, come nella specie per l'insolvenza, di conseguire quanto dovuto, sia con riguardo al terzo nei cui confronti l'impoverito non ha, all'evidenza, altra azione che quella di cui all'art.2041 cc (ed è dunque sussidiaria di per sé).
pag. 5/8 Partendo dalla ricostruzione di cui alla sentenza SS UU 2008/24772 risulta come il perimetro dell'azione di arricchimento debba tener conto del disposto dell'art. 2038 cc che disciplina esclusivamente il caso in cui il terzo abbia ricevuto la cosa a titolo gratuito, stabilendo che quest'ultimo è tenuto verso l'impoverito/solvens nei limiti dell'arricchimento, senza prevedere né disciplinare, peraltro, la speculare ipotesi in cui la cosa sia stata ricevuta dal terzo a titolo oneroso. Dall'art. 2038 cc emerge dunque la generale regola secondo la quale il depauperato può esercitare l'azione di arricchimento nei confronti del terzo esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito la prestazione (e di conseguenza si sia arricchito) a titolo gratuito, mentre, qualora abbia conseguito la prestazione a titolo oneroso, l'azione non è esperibile.
Dunque, il titolo sulla scorta del quale il terzo consegue l'arricchimento deve essere necessariamente gratuito, solo così essendo giustificabile l'ampiamento della tutela e soddisfatte le ragioni di equità che tale ampliamento determina.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, nel caso di specie risulta che, a seguito del mancato pagamento da parte di Controparte_2
dell'importo portato dalla fattura n. 2915/2012, il creditore non si è minimamente attivato per il recupero del suo credito né nei cinque anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento né mediante insinuazione al passivo della procedura.
Risulta inoltre chiaramente dimostrato sulla base dei documenti prodotti non contestati nei termini di legge che l'attuale appellato ha nel tempo compensato il valore delle opere eseguite dalla società Controparte_2
con i canoni dovuti, motivo per cui va esclusa la gratuità dell'arricchimento pag. 6/8 nei termini sopra precisati (risulta che la stessa società Controparte_2
chiedeva con comunicazione 27.7.2018 lo storno dei costi per i lavori urgenti eseguiti).
Per tutti tali motivi l'appello proposto va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza ai valori medi escluso il compenso per la fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna
[...]
n. 3011/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €
3.966,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pag. 7/8 pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 28.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 22/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. GARDINI CLAUDIO con domicilio eletto in VIA GOITO N. 7
40126 Pt_1
appellante e
(C.F. , assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. MIGNATTI BARBARA con domicilio eletto in VIA
FUCINI 12 40033 CASALECCHIO DI RENO appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 10.07.2020 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna Controparte_1
esponendo che in data 06.09.2012 aveva
[...] Controparte_2
sottoscritto l'ordine per la fornitura e posa di pavimento all'interno del “Teatro delle Celebrazioni” sito in via Saragozza n. 234, di proprietà della Pt_1
che, dopo aver eseguito il lavori a regola d'arte, la società CP_1
aveva emesso fattura n. 2915 del 31.10.2012 per l'importo pattuito Pt_1
di euro 20.044,86 rimasta impagata;
che successivamente era stato dichiarato il fallimento di in data 1.07.2018 dal Tribunale di Roma;
Controparte_2
che la proprietaria del Teatro usufruiva di fatto dei lavori realizzati CP_1
per i quali aveva tratto arricchimento. Chiedeva pertanto, in via principale, la condanna di al pagamento ex art. 2041, co. 1, Controparte_1
c.c. dell'importo di euro 20.044,86, oltre rivalutazione e interessi;
in via subordinata, la condanna di ex art. 2041, co 2, Controparte_1
c.c. alla restituzione dei beni oggetto della fattura n. 2915 del 31.10.2012, oltre un'indennità per l'illegittimo utilizzo dei beni in questione.
Si costituiva eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per mancato esperimento dell'obbligatario tentativo di negoziazione assistita, e chiedeva nel merito il rigetto, allegando di aver sostenuto il costo dei lavori compensandolo nel 2012 con parte dei canoni rimasti insoluti da parte di Deduceva Controparte_2
pag. 2/8 altresì il difetto di prova dei tentativi di recupero del credito di parte attrice verso e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda. Controparte_2
Con sentenza n. 3011/2022 pubblicata il 23.11.2022 il Tribunale di Bologna dichiarava inammissibile la domanda di Parte_1
condannandola a rifondere a le spese di lite, Controparte_1
rilevando il difetto del presupposto di ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa, non avendo parte attrice fornito la prova di aver diligentemente agito per la tutela del suo credito nei confronti di CP_2
né nel corso del tempo intercorrente tra l'emissione della fattura (2012) e
[...]
il fallimento di (2017), né in seguito, una volta intervenuto il CP_2
fallimento della debitrice, posto che, per giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza del debitore non preclude al creditore l'azione nei suoi confronti esperibile mediante l'insinuazione al passivo. Rilevava altresì che, anche a voler considerare l'azione ammissibile, la stessa sarebbe comunque infondata poiché tra sussisteva un Controparte_3
rapporto di locazione nell'ambito del quale i canoni dovuti erano stati compensati con il valore delle opere eseguite.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Con il primo motivo censurava la pronuncia di inammissibilità in ordine al mancato recupero del credito, rilevando che la società debitrice era da sempre soggetto non utilmente aggredibile in via esecutiva, ragion per cui qualsiasi azione giudiziale avrebbe comportato un certo esito negativo e un aggravio di spese;
inoltre, la chiusura del fallimento per mancanza di attivo doveva considerarsi prova dell'esaurimento dei rimedi giudiziali esperibili nei suoi confronti.
pag. 3/8 Con il secondo motivo censurava la pronuncia di infondatezza dell'azione ex art. 2041 c.c., rilevando che l'asserita compensazione aveva in realtà coinvolto un soggetto terzo neppure parte del giudizio e che, Controparte_4
pertanto, doveva ritenersi invalida ab origine, neppure mai avendo manifestato la propria volontà di procedere a tale CP_2
compensazione. Eccepiva, inoltre, che alcun contratto di locazione era mai stato depositato. In assenza di un valido accordo di compensazione, la aveva beneficiato delle opere in maniera gratuita, soddisfacendo CP_1
quindi il requisito dell'indebito arricchimento, come richiesto dalla giurisprudenza.
Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di al pagamento ex art. 2041, co. 1, c.c. Controparte_1
dell'importo di euro 20.044,86, oltre rivalutazione e interessi di mora dal dovuto al saldo;
in via subordinata, la condanna dell'appellata ex art. 2041, co
2, c.c. alla restituzione dei beni oggetto della fattura n. 2915 del 31.10.2012, oltre un'indennità per l'illegittimo utilizzo dei beni in questione.
3.- Si costituiva rilevando la violazione del Controparte_1
requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento di cui all'art. 2042
c.c., essendosi la controparte limitata alla messa in mora, senza più coltivare il suo credito nei confronti di nei cinque anni intercorsi tra Controparte_2
l'esecuzione dei lavori e la dichiarazione dello stato di insolvenza della debitrice, anche eventualmente agendo per la restituzione dei beni oggetto dei lavori, omettendo anche di presentare istanza di ammissione al passivo.
Quanto al secondo motivo evidenziava che la Società RPG firmataria della compensazione era sub-conduttrice di rilevava inoltre che CP_2
l'eccezione di mancata accettazione della compensazione da parte di pag. 4/8 era tardiva poiché proposta per la prima volta in appello, Controparte_2
come pure l'eccezione relativa all'inesistenza di un rapporto di locazione tra e mai contestata in primo grado. CP_1 CP_2
Concludeva dunque per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e onorari.
4.- L'appello va rigettato.
I motivi vengono trattati congiuntamente.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti:(a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto costitutivo causativo dell'arricchimento di un soggetto e della diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto, con conseguente esclusione dei casi di c.d. arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito, esclusione che trova due sole eccezioni, ossia quando l'arricchimento indiretto è stato conseguito dalla pubblica amministrazione o da un privato a titolo gratuito (v. Cass. SS UU n. 24772/2008; Cassazione
24/02/2025 n.4813).
L'orientamento ormai consolidato (confr. tra le altre Cass. n. 10663/15) consente di superare il criterio della sussidiarietà sia che tale requisito venga esaminato con riferimento all'azione che l'impoverito ha comunque nei confronti della sua diretta parte contrattuale e che non gli consente, come nella specie per l'insolvenza, di conseguire quanto dovuto, sia con riguardo al terzo nei cui confronti l'impoverito non ha, all'evidenza, altra azione che quella di cui all'art.2041 cc (ed è dunque sussidiaria di per sé).
pag. 5/8 Partendo dalla ricostruzione di cui alla sentenza SS UU 2008/24772 risulta come il perimetro dell'azione di arricchimento debba tener conto del disposto dell'art. 2038 cc che disciplina esclusivamente il caso in cui il terzo abbia ricevuto la cosa a titolo gratuito, stabilendo che quest'ultimo è tenuto verso l'impoverito/solvens nei limiti dell'arricchimento, senza prevedere né disciplinare, peraltro, la speculare ipotesi in cui la cosa sia stata ricevuta dal terzo a titolo oneroso. Dall'art. 2038 cc emerge dunque la generale regola secondo la quale il depauperato può esercitare l'azione di arricchimento nei confronti del terzo esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito la prestazione (e di conseguenza si sia arricchito) a titolo gratuito, mentre, qualora abbia conseguito la prestazione a titolo oneroso, l'azione non è esperibile.
Dunque, il titolo sulla scorta del quale il terzo consegue l'arricchimento deve essere necessariamente gratuito, solo così essendo giustificabile l'ampiamento della tutela e soddisfatte le ragioni di equità che tale ampliamento determina.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, nel caso di specie risulta che, a seguito del mancato pagamento da parte di Controparte_2
dell'importo portato dalla fattura n. 2915/2012, il creditore non si è minimamente attivato per il recupero del suo credito né nei cinque anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento né mediante insinuazione al passivo della procedura.
Risulta inoltre chiaramente dimostrato sulla base dei documenti prodotti non contestati nei termini di legge che l'attuale appellato ha nel tempo compensato il valore delle opere eseguite dalla società Controparte_2
con i canoni dovuti, motivo per cui va esclusa la gratuità dell'arricchimento pag. 6/8 nei termini sopra precisati (risulta che la stessa società Controparte_2
chiedeva con comunicazione 27.7.2018 lo storno dei costi per i lavori urgenti eseguiti).
Per tutti tali motivi l'appello proposto va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza ai valori medi escluso il compenso per la fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna
[...]
n. 3011/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €
3.966,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pag. 7/8 pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 28.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 8/8