Articolo 14 della Legge 4 aprile 2025, n. 42
Articolo 13Articolo 15
Versione
19 aprile 2025
Art. 14. Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali gia' autorizzate ai sensi dell' articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e di quelle previste dall' articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall' articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , puo' procedere all'assunzione di un contingente massimo di 54 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto 2023 .
2. Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, e dall' articolo 144, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025