Articolo 3 della Legge 23 novembre 1951, n. 1340
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2 gennaio 1952
Art. 3.
I nuovi commi inseriti, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e relativi al congedo per ragioni di studio o scientifiche agli assistenti universitari, s'intendono applicabili anche al personale scientifico appartenente al ruolo di gruppo A degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1952