Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 212.
Il termine di sette anni previsto dall' articolo 3, n. 2, lettera b), terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato e' stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell' articolo 151, secondo comma, del codice civile , quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.
Il termine di sette anni previsto dall' articolo 3, n. 2, lettera b), terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato e' stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell' articolo 151, secondo comma, del codice civile , quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.
Commentario • 1
- 1. Titolo VI - Del matrimonioStudio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025 · 1
Capo I - Della promessa di matrimonio Art. 79 Effetti La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Art. 80 Restituzione dei doni Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Art. 81 Risarcimento dei danni La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a …
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