Articolo 212 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 211Articolo 213
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20 settembre 1975
Art. 212.
Il termine di sette anni previsto dall' articolo 3, n. 2, lettera b), terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato e' stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell' articolo 151, secondo comma, del codice civile , quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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