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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Presidente est.
- dott.ssa Maria Ilaria Romano
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3099/2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
nata a [...] il [...], c.f. C.F. 1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA ZOLLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
CP_1 nato ad [...] il [...], c.f. C.F. 2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Controparte_2 nato a [...]
, (BN) il 06/10/2003, c.f.
C.F. 3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Controparte_3 PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 06/11/2023;
FATTO E DIRITTO
ha dedotto: che, con Con ricorso depositato in data 17/10/2024, Parte_1 sentenza di divorzio n. 369/2020, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente CP_1 ai patti e condizioni di cui al ricorso consensuale del 31/10/2019; che detta sentenza, in particolare, prevede -inter alia- l'obbligo del resistente di corrispondere un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00 per il mantenimento del figlio allora minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma il resistente, negli anni, non ha mai corrisposto alcunché per il mantenimento del figlio;
ha dedotto, inoltre, che “medio tempore, il figlio
Controparte_2 si è trasferito presso l'immobile in cui vive il padre, ossia in San Lorenzello alla
Via Regia n. 76 e da oltre un anno è stato assunto presso la S.E.A.P. srl, con contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio di circa di 1500/1600 euro al mese".
Conseguentemente, alla luce delle mutate condizioni economiche del figlio, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di “modificare le condizioni di divorzio tra i signori Parte_1 e
CP_1 come segue: a) Accertata la collocazione di CP_2 presso l'abitazione paterna e la raggiunta indipendenza economica dello stesso, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto,
l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento per lo stesso a favore della signora Pt_1 "
All'udienza del 11/04/2025, concesso il richiesto "termine per la rinotifica dell'atto introduttivo al resistente e al figlio maggiorenne non convivente", si rinviava alla successiva udienza del
18/09/2025. Acquisita agli atti la dichiarazione del figlio della coppia Controparte_2 (cfr. allegato alla nota di deposito del 13/10/2025) in ordine al raggiungimento della sua indipendenza economica, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio (cfr. verbale di udienza del 06/11/2025).
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei resistenti CP_1 e CP_2
[...] che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare instaurazione del "
contraddittorio nei loro confronti.
Tanto premesso e venendo al merito della vicenda dedotta in giudizio, giova evidenziare, in diritto, che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 337 septies. c.c. "non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito, che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore. In conseguenza di tale meditata nuova impostazione, questa Corte ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro"(cfr.
Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17947). Nel caso che ci occupa, posto che l'art. 337 septies. c.c. subordina al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne la possibilità di prevedere il pagamento di un assegno periodico in suo favore, è evidente -ed assume valore assorbente ai fini della decisione- che,
nel caso di specie, il raggiungimento -da ben quattro anni- dell'autosufficienza economica del figlio
Controparte_2 è stato, oltre che dedotto dalla ricorrente, confermato dallo stesso Controparte_2 و
mediante dichiarazione acquisita agli atti del giudizio e debitamente sottoscritta (cfr. dichiarazione allegata alla nota di deposito del 13/10/2025: "da circa quattro anni non vivo più con mia madre e all'incirca dallo stesso periodo ho iniziato a lavorare [...] da circa due anni e mezzo lavoro presso la Seap srl. Sono economicamente indipendente, non necessito quindi di mantenimento da parte dei miei genitori. Condivido, quindi, la richiesta avanzata da mia madre al Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio e concordo pienamente con la sua richiesta di revocare l'assegno di mantenimento che, secondo le attuali disposizioni, mio padre sarebbe tenuto a versare a mia madre").
Pertanto, in accoglimento della domanda di modifica della sentenza di divorzio spiegata da parte ricorrente, deve essere revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio, risultando ampiamente provata la modificazione dei fatti costitutivi che ne avevano sorretto il riconoscimento alla data della sentenza di divorzio e, cioè, il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione della peculiare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-MODIFICA le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Benevento n.
Parte_1 (nata a [...] il 369/2020, pubblicata il 19/02/2020, pronunciata tra
(nato ad [...] il [...], c.f. 10/11/1975, c.f. C.F._1 ) e CP_1
() e, per l'effetto, REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico del C.F. 2
per il mantenimento del figlio Controparte_2 con decorrenza dalla data resistente CP_1
,
della domanda;
- DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Presidente est.
- dott.ssa Maria Ilaria Romano
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3099/2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
nata a [...] il [...], c.f. C.F. 1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA ZOLLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
CP_1 nato ad [...] il [...], c.f. C.F. 2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Controparte_2 nato a [...]
, (BN) il 06/10/2003, c.f.
C.F. 3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Controparte_3 PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 06/11/2023;
FATTO E DIRITTO
ha dedotto: che, con Con ricorso depositato in data 17/10/2024, Parte_1 sentenza di divorzio n. 369/2020, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente CP_1 ai patti e condizioni di cui al ricorso consensuale del 31/10/2019; che detta sentenza, in particolare, prevede -inter alia- l'obbligo del resistente di corrispondere un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00 per il mantenimento del figlio allora minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma il resistente, negli anni, non ha mai corrisposto alcunché per il mantenimento del figlio;
ha dedotto, inoltre, che “medio tempore, il figlio
Controparte_2 si è trasferito presso l'immobile in cui vive il padre, ossia in San Lorenzello alla
Via Regia n. 76 e da oltre un anno è stato assunto presso la S.E.A.P. srl, con contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio di circa di 1500/1600 euro al mese".
Conseguentemente, alla luce delle mutate condizioni economiche del figlio, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di “modificare le condizioni di divorzio tra i signori Parte_1 e
CP_1 come segue: a) Accertata la collocazione di CP_2 presso l'abitazione paterna e la raggiunta indipendenza economica dello stesso, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto,
l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento per lo stesso a favore della signora Pt_1 "
All'udienza del 11/04/2025, concesso il richiesto "termine per la rinotifica dell'atto introduttivo al resistente e al figlio maggiorenne non convivente", si rinviava alla successiva udienza del
18/09/2025. Acquisita agli atti la dichiarazione del figlio della coppia Controparte_2 (cfr. allegato alla nota di deposito del 13/10/2025) in ordine al raggiungimento della sua indipendenza economica, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio (cfr. verbale di udienza del 06/11/2025).
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei resistenti CP_1 e CP_2
[...] che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare instaurazione del "
contraddittorio nei loro confronti.
Tanto premesso e venendo al merito della vicenda dedotta in giudizio, giova evidenziare, in diritto, che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 337 septies. c.c. "non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito, che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore. In conseguenza di tale meditata nuova impostazione, questa Corte ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro"(cfr.
Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17947). Nel caso che ci occupa, posto che l'art. 337 septies. c.c. subordina al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne la possibilità di prevedere il pagamento di un assegno periodico in suo favore, è evidente -ed assume valore assorbente ai fini della decisione- che,
nel caso di specie, il raggiungimento -da ben quattro anni- dell'autosufficienza economica del figlio
Controparte_2 è stato, oltre che dedotto dalla ricorrente, confermato dallo stesso Controparte_2 و
mediante dichiarazione acquisita agli atti del giudizio e debitamente sottoscritta (cfr. dichiarazione allegata alla nota di deposito del 13/10/2025: "da circa quattro anni non vivo più con mia madre e all'incirca dallo stesso periodo ho iniziato a lavorare [...] da circa due anni e mezzo lavoro presso la Seap srl. Sono economicamente indipendente, non necessito quindi di mantenimento da parte dei miei genitori. Condivido, quindi, la richiesta avanzata da mia madre al Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio e concordo pienamente con la sua richiesta di revocare l'assegno di mantenimento che, secondo le attuali disposizioni, mio padre sarebbe tenuto a versare a mia madre").
Pertanto, in accoglimento della domanda di modifica della sentenza di divorzio spiegata da parte ricorrente, deve essere revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio, risultando ampiamente provata la modificazione dei fatti costitutivi che ne avevano sorretto il riconoscimento alla data della sentenza di divorzio e, cioè, il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione della peculiare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-MODIFICA le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Benevento n.
Parte_1 (nata a [...] il 369/2020, pubblicata il 19/02/2020, pronunciata tra
(nato ad [...] il [...], c.f. 10/11/1975, c.f. C.F._1 ) e CP_1
() e, per l'effetto, REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico del C.F. 2
per il mantenimento del figlio Controparte_2 con decorrenza dalla data resistente CP_1
,
della domanda;
- DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano