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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/07/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
…………………………. NOTIF. APPELLO LU Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2298/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
Parte_1
con sede in Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto n. 8,
[...]
Partita IVA, C.F. e n. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo , REA 345283, iscritta all'albo delle Banche P.IVA_1 al n. 5678, Capogruppo del Gruppo Parte_1 iscritto all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del procuratore speciale dott. Parte_2 che rappresenta in giudizio la in virtù di procura del Parte_1
7/11/2018 per atto notar di Milano, rep. 20431, Persona_1 raccolta n. 68436, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale:
Email_1
APPELLANTE
E
), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Mare (Sa) il 25 novembre 1954 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni al Corso G. Marconi n. 61, presso lo studio dell'avv. Gianpio De Rosa
, dal quale è rappresentato e difeso, CodiceFiscale_3 giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado APPELLATO
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato l'11 aprile 2016,
[...] proponeva appello avverso la sentenza n. 380/2016 Parte_3 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, pubblicata il 17 febbraio 2016, con la quale era stata accolta la domanda proposta da e la era stata condannata a restituire la Controparte_1 Pt_1 somma di € 3207,87, quali oneri assicurativi e commissioni, a seguito del rimborso anticipato del contratto di finanziamento. Parte appellante censurava la sentenza impugnata che erroneamente aveva dichiarato incompleta la sollevata eccezione di incompetenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni e aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
Parte_3
Parte appellante concludeva, pertanto, chiedendo:
“A) preliminarmente di sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 282 c.p.c. B) in totale riforma della sentenza di primo grado voglia:
1) dichiarare l'incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Salerno o di Roma o di Bergamo per i motivi e le norme indicate in comparsa.
2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Parte_3
3) nel merito, rigettare la domanda dell'attore poiché infondata in fatto e in diritto 3.1) in subordine rispetto al rigetto integrale:
- rigettare la domanda dell'attore con riferimento al rimborso pro- rata temporis della commissione di intermediazione finanziaria (up-front), accogliendola limitatamente al diritto alla ripetizione del premio assicurativo (recurring) euro 847,13 rimborso pro quota oneri assicurativi 4) dichiarare la prescrizione del diritto al rimborso relativamente
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 agli oneri assicurativi ex art. 2952 II co. inerenti alla copertura
“Rischio Impiego” 5) con condanna del convenuto alle spese, diritti ed onorari del doppio giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”
Si costituiva parte appellata in data 20/7/2016, che chiedeva la conferma della sentenza impugnata, avendo correttamente il primo giudice affermato l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza, avendo la convenuta, odierna appellante, omesso di dichiarare l'inesistenza in Cava de' Tirreni di un suo stabilimento ovvero di un proprio rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Sempre in relazione alla competenza, parte appellata evidenziava di avere, tra i vari fori alternativi, legittimamente scelto quello del luogo in cui si era perfezionato il contratto (art. 20 c.p.c.), cioè presso l'agenzia di mediazione creditizia ''New Money di Liguori Agnese'', sita in Cava de' Tirreni, ove il mutuatario aveva ricevuto l'assegno relativo all'importo mutuato dalle mani del mediatore creditizio. Con riguardo all'asserita carenza di legittimazione passiva di
[...] in ordine alla restituzione degli oneri assicurativi non Parte_3 goduti, parte appellata evidenziava che, in virtù del collegamento negoziale intercorrente tra il contratto (principale) di finanziamento e quello (accessorio) di assicurazione, competesse al soggetto collocatore di finanziamento e polizza retrocedere al cliente la parte non goduta del rateo del premio nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. Con riferimento alla asserita carenza di legittimazione passiva di in merito al rimborso della parte non maturata Parte_3 delle commissioni di intermediazione, l'appellata evidenziava che, nella circostanza, aveva agito, ex art. 1704 c.c., in CP_2 nome e per conto di (oggi , Controparte_3 Parte_3 come risultava dal frontespizio del contratto, in cui era scritto appunto che era nell'occasione rappresentata Controparte_3 da in virtù di giusto mandato a rogito notaio CP_2 [...]
in Bergamo 15/01/03 Rep 116767. Inoltre, parte appellata Per_2 precisava che le somme di cui alle commissioni di intermediazione non sarebbero state trattenute alla fonte dall'intermediario CP_2
[... N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO essendo evidente che fosse stata a CP_4 Controparte_3 trattenere alla fonte detti importi, laddove essa (non già l'intermediario) aveva erogato il prestito al signor , CP_1 corrispondendogli, a fronte di un capitale lordo mutuato di € 26.016,00, un netto ricavo di € 16.411,49, con ciò trattenendo ab origine tutti i costi del finanziamento, ivi comprese le commissioni di intermediazione. In ordine all'eccezione di prescrizione degli oneri assicurativi, formulata soltanto nelle conclusioni dell'atto di appello, parte appellata eccepiva la correttezza della pronuncia del Giudice di Pace, dal momento che, secondo pacifica giurisprudenza, la prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c. (un anno per i diritti al pagamento del premio e due anni dall'evento per gli altri diritti derivanti dal contratto), si applica soltanto ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo e non ai diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo. Parte appellata concludeva chiedendo:
- ” di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado per le ragioni sopra spiegate;
- di rigettare le domande di appello poiché infondate in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la pronuncia di prime cure”.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Con riguardo alla preliminare eccezione di incompetenza, va rilevato che, nella comparsa di risposta la convenuta aveva
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 eccepito l'inefficacia del domicilio eletto in Cava de Tirreni dall'attore – residente a [...]sul Mare, con conseguente competenza del Giudice di Pace Salerno. Tale motivo di appello è infondato e va disatteso. In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (Cass, 24009/2021). Correttamente il giudice di Pace ha ritenuto incompleta la sollevata eccezione, non solo perché parte convenuta non aveva fatto riferimento al foro di cui all'art. 20 c.p.c., ma anche perché, in relazione all'art. 19 c.p.c., l'eccezione era incompleta perché del tutto priva della contestazione circa l'inesistenza, presso la sede legale, di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. In merito la Cassazione ha affermato il consolidato principio di diritto in virtù del quale: in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c.- cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda – comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. N. 21899 del 2008, da ultimo Cass. (ord.) n. 5725 del 2013 e (ord. N. 5539 del 2014). Con riferimento all'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al rimborso del rateo non goduto relativo alla polizza assicurativa non è sottoposto al termine di prescrizione breve, il quale viene sancito dalla norma richiamata per i soli diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 pattizia, nella quale trovano il loro titolo immediato e esclusivo, e non anche per quelli che invece sorgano sulla base di altro titolo, seppure in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione (cfr. ex multis, per la giurisprudenza di legittimità Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3913). Tale eccezione va, pertanto, disattesa.
2. Sul merito. Con riguardo al motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva, va premesso che la Cassazione, con la sentenza n. 14836/2024 del 7 maggio 2024 ha sancito il diritto del contraente a una “equa riduzione del costo complessivo del credito” nel rispetto della direttiva comunitaria 87/102/Cee. Ma soprattutto nel rispetto della direttiva 90/88/Cee, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Cassazione ha affermato che il parziale rimborso delle spese sostenute nella stipula del mutuo deve interessare sia i costi recurring (cioè, quelli legati alla durata temporale del contratto di finanziamento) che i costi up-front (cioè, quelli sostenuti per la concessione del prestito e slegati dalla sua durata temporale). Ha poi affermato la nullità di ogni clausola contrattuale che dovesse escludere il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo, dal momento che una eventuale clausola che agisse in tale senso determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Non rileva nel caso di specie che l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, prevedeva che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR, in assenza di una delibera attuativa;
né può ritenersi non applicabile l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19/9/2010 dopo la conclusione del contratto. Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez. II, ord., 6 settembre 2023,
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 n. 25977) tale interpretazione, che è proprio quella fatta propria dall'appellante, è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito". I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso". Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa "eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2". Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto Parte_4 Persona_3
63). Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività CP_5 del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Pertanto, quanto affermato dall'appellante si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza Europea che ha condivisibilmente osservato che "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e . Per_4 Per_5
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 Nè rileva che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, prevedendo in senso contrario il contratto. Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e C-169/14, Persona_6 Persona_7
EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016,
e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_8
EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, Persona_8
C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421). Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto "della natura del bene o del servizio oggetto del contratto". L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio,
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed relativa al credito al consumo, ribadendo importanti CP_6 principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , art. 11 e 117, comma 1. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). La Corte Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32). In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività CP_5 del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Secondo la Cassazione, dunque, “l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Essa afferma inoltre che " È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33". Con specifico riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con riferimento al rimborso dei costi assicurativi, la Cassazione (cit. Cass. Civ. sent. N.3645/2007, 18884/2008) chiarisce il rapporto di accessorietà della polizza assicurativa rispetto al contratto di finanziamento: accessorietà che si traduce nella unicità causale e nella connessione esistente tra i due negozi giuridici, finalizzati a realizzare un'operazione economica unitaria. Il rapporto assicurativo, in caso di estinzione del debito, resterebbe privo di causa. Aderendo all'orientamento prevalente dell'arbitro bancario, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione viene negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario che opera
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in un'unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, va ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione. Si osserva, infatti, che la polizza assicurativa è stipulata per garantire il mutuante dall'inadempimento del mutuatario e, pertanto, va restituita dal mutuante per la parte di copertura non effettivamente goduta. Né può essere invocata, a fondamento della riferita eccezione di carenza di legittimazione passiva, la norma introdotta dall'art. 21 co. 15 quater DL 179 del 18.10.2012 conv. L. 221/2012 che stabilisce che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo” Invero, come sostenuto dalla più attenta dottrina e dalla giurisprudenza di merito cui si ritiene di aderire, la norma non viene ad incidere sul profilo della legittimazione e non sottrae il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece al fine dell'azione di regresso. Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale. Come osservato la responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. In ordine, poi, al dedotto difetto di legittimazione passiva da parte
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 della appellante alla restituzione pro quota delle spese di intermediazione, da ultimo, con una recente decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale in caso analogo a quello del presente giudizio, ha chiarito che: “Con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto” (cfr. decisione n.10035 dell'11 novembre 2016) Nel caso di specie, sebbene non vi sia prova in atti dell'effettivo svolgimento di un'attività di intermediazione da parte del terzo diverso da quello della banca convenuta, deve ritenersi provato sulla scorta del dato contrattuale testuale che i costi siano stati incassati dalla in qualità di mandante e da essa vadano Pt_1 quindi restituiti. In ogni caso, giova aggiungere che, come per il contratto assicurativo, anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata.
L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese processuali. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2298/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO Con BANCARIO, ), pendente tra , , Parte_3 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n. 380/2016 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, pubblicata il 17 febbraio 2016;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3 condanna , al pagamento, in favore di Parte_3 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che si CP_1 liquidano in complessivi € 1701,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 22/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa LU Esposito
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
…………………………. NOTIF. APPELLO LU Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2298/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
Parte_1
con sede in Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto n. 8,
[...]
Partita IVA, C.F. e n. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo , REA 345283, iscritta all'albo delle Banche P.IVA_1 al n. 5678, Capogruppo del Gruppo Parte_1 iscritto all' Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del procuratore speciale dott. Parte_2 che rappresenta in giudizio la in virtù di procura del Parte_1
7/11/2018 per atto notar di Milano, rep. 20431, Persona_1 raccolta n. 68436, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale:
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APPELLANTE
E
), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Mare (Sa) il 25 novembre 1954 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni al Corso G. Marconi n. 61, presso lo studio dell'avv. Gianpio De Rosa
, dal quale è rappresentato e difeso, CodiceFiscale_3 giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado APPELLATO
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato l'11 aprile 2016,
[...] proponeva appello avverso la sentenza n. 380/2016 Parte_3 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, pubblicata il 17 febbraio 2016, con la quale era stata accolta la domanda proposta da e la era stata condannata a restituire la Controparte_1 Pt_1 somma di € 3207,87, quali oneri assicurativi e commissioni, a seguito del rimborso anticipato del contratto di finanziamento. Parte appellante censurava la sentenza impugnata che erroneamente aveva dichiarato incompleta la sollevata eccezione di incompetenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni e aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
Parte_3
Parte appellante concludeva, pertanto, chiedendo:
“A) preliminarmente di sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 282 c.p.c. B) in totale riforma della sentenza di primo grado voglia:
1) dichiarare l'incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Salerno o di Roma o di Bergamo per i motivi e le norme indicate in comparsa.
2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Parte_3
3) nel merito, rigettare la domanda dell'attore poiché infondata in fatto e in diritto 3.1) in subordine rispetto al rigetto integrale:
- rigettare la domanda dell'attore con riferimento al rimborso pro- rata temporis della commissione di intermediazione finanziaria (up-front), accogliendola limitatamente al diritto alla ripetizione del premio assicurativo (recurring) euro 847,13 rimborso pro quota oneri assicurativi 4) dichiarare la prescrizione del diritto al rimborso relativamente
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 agli oneri assicurativi ex art. 2952 II co. inerenti alla copertura
“Rischio Impiego” 5) con condanna del convenuto alle spese, diritti ed onorari del doppio giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”
Si costituiva parte appellata in data 20/7/2016, che chiedeva la conferma della sentenza impugnata, avendo correttamente il primo giudice affermato l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza, avendo la convenuta, odierna appellante, omesso di dichiarare l'inesistenza in Cava de' Tirreni di un suo stabilimento ovvero di un proprio rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Sempre in relazione alla competenza, parte appellata evidenziava di avere, tra i vari fori alternativi, legittimamente scelto quello del luogo in cui si era perfezionato il contratto (art. 20 c.p.c.), cioè presso l'agenzia di mediazione creditizia ''New Money di Liguori Agnese'', sita in Cava de' Tirreni, ove il mutuatario aveva ricevuto l'assegno relativo all'importo mutuato dalle mani del mediatore creditizio. Con riguardo all'asserita carenza di legittimazione passiva di
[...] in ordine alla restituzione degli oneri assicurativi non Parte_3 goduti, parte appellata evidenziava che, in virtù del collegamento negoziale intercorrente tra il contratto (principale) di finanziamento e quello (accessorio) di assicurazione, competesse al soggetto collocatore di finanziamento e polizza retrocedere al cliente la parte non goduta del rateo del premio nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. Con riferimento alla asserita carenza di legittimazione passiva di in merito al rimborso della parte non maturata Parte_3 delle commissioni di intermediazione, l'appellata evidenziava che, nella circostanza, aveva agito, ex art. 1704 c.c., in CP_2 nome e per conto di (oggi , Controparte_3 Parte_3 come risultava dal frontespizio del contratto, in cui era scritto appunto che era nell'occasione rappresentata Controparte_3 da in virtù di giusto mandato a rogito notaio CP_2 [...]
in Bergamo 15/01/03 Rep 116767. Inoltre, parte appellata Per_2 precisava che le somme di cui alle commissioni di intermediazione non sarebbero state trattenute alla fonte dall'intermediario CP_2
[... N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO essendo evidente che fosse stata a CP_4 Controparte_3 trattenere alla fonte detti importi, laddove essa (non già l'intermediario) aveva erogato il prestito al signor , CP_1 corrispondendogli, a fronte di un capitale lordo mutuato di € 26.016,00, un netto ricavo di € 16.411,49, con ciò trattenendo ab origine tutti i costi del finanziamento, ivi comprese le commissioni di intermediazione. In ordine all'eccezione di prescrizione degli oneri assicurativi, formulata soltanto nelle conclusioni dell'atto di appello, parte appellata eccepiva la correttezza della pronuncia del Giudice di Pace, dal momento che, secondo pacifica giurisprudenza, la prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c. (un anno per i diritti al pagamento del premio e due anni dall'evento per gli altri diritti derivanti dal contratto), si applica soltanto ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo e non ai diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo. Parte appellata concludeva chiedendo:
- ” di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado per le ragioni sopra spiegate;
- di rigettare le domande di appello poiché infondate in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la pronuncia di prime cure”.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Con riguardo alla preliminare eccezione di incompetenza, va rilevato che, nella comparsa di risposta la convenuta aveva
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 eccepito l'inefficacia del domicilio eletto in Cava de Tirreni dall'attore – residente a [...]sul Mare, con conseguente competenza del Giudice di Pace Salerno. Tale motivo di appello è infondato e va disatteso. In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (Cass, 24009/2021). Correttamente il giudice di Pace ha ritenuto incompleta la sollevata eccezione, non solo perché parte convenuta non aveva fatto riferimento al foro di cui all'art. 20 c.p.c., ma anche perché, in relazione all'art. 19 c.p.c., l'eccezione era incompleta perché del tutto priva della contestazione circa l'inesistenza, presso la sede legale, di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. In merito la Cassazione ha affermato il consolidato principio di diritto in virtù del quale: in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c.- cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda – comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. N. 21899 del 2008, da ultimo Cass. (ord.) n. 5725 del 2013 e (ord. N. 5539 del 2014). Con riferimento all'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al rimborso del rateo non goduto relativo alla polizza assicurativa non è sottoposto al termine di prescrizione breve, il quale viene sancito dalla norma richiamata per i soli diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 pattizia, nella quale trovano il loro titolo immediato e esclusivo, e non anche per quelli che invece sorgano sulla base di altro titolo, seppure in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione (cfr. ex multis, per la giurisprudenza di legittimità Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3913). Tale eccezione va, pertanto, disattesa.
2. Sul merito. Con riguardo al motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva, va premesso che la Cassazione, con la sentenza n. 14836/2024 del 7 maggio 2024 ha sancito il diritto del contraente a una “equa riduzione del costo complessivo del credito” nel rispetto della direttiva comunitaria 87/102/Cee. Ma soprattutto nel rispetto della direttiva 90/88/Cee, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Cassazione ha affermato che il parziale rimborso delle spese sostenute nella stipula del mutuo deve interessare sia i costi recurring (cioè, quelli legati alla durata temporale del contratto di finanziamento) che i costi up-front (cioè, quelli sostenuti per la concessione del prestito e slegati dalla sua durata temporale). Ha poi affermato la nullità di ogni clausola contrattuale che dovesse escludere il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo, dal momento che una eventuale clausola che agisse in tale senso determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Non rileva nel caso di specie che l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, prevedeva che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR, in assenza di una delibera attuativa;
né può ritenersi non applicabile l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19/9/2010 dopo la conclusione del contratto. Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez. II, ord., 6 settembre 2023,
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 n. 25977) tale interpretazione, che è proprio quella fatta propria dall'appellante, è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito". I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso". Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa "eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2". Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto Parte_4 Persona_3
63). Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività CP_5 del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Pertanto, quanto affermato dall'appellante si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza Europea che ha condivisibilmente osservato che "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e . Per_4 Per_5
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 Nè rileva che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, prevedendo in senso contrario il contratto. Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e C-169/14, Persona_6 Persona_7
EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016,
e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_8
EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, Persona_8
C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421). Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto "della natura del bene o del servizio oggetto del contratto". L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio,
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed relativa al credito al consumo, ribadendo importanti CP_6 principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , art. 11 e 117, comma 1. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). La Corte Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32). In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività CP_5 del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Secondo la Cassazione, dunque, “l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Essa afferma inoltre che " È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33". Con specifico riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con riferimento al rimborso dei costi assicurativi, la Cassazione (cit. Cass. Civ. sent. N.3645/2007, 18884/2008) chiarisce il rapporto di accessorietà della polizza assicurativa rispetto al contratto di finanziamento: accessorietà che si traduce nella unicità causale e nella connessione esistente tra i due negozi giuridici, finalizzati a realizzare un'operazione economica unitaria. Il rapporto assicurativo, in caso di estinzione del debito, resterebbe privo di causa. Aderendo all'orientamento prevalente dell'arbitro bancario, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione viene negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario che opera
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in un'unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, va ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione. Si osserva, infatti, che la polizza assicurativa è stipulata per garantire il mutuante dall'inadempimento del mutuatario e, pertanto, va restituita dal mutuante per la parte di copertura non effettivamente goduta. Né può essere invocata, a fondamento della riferita eccezione di carenza di legittimazione passiva, la norma introdotta dall'art. 21 co. 15 quater DL 179 del 18.10.2012 conv. L. 221/2012 che stabilisce che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo” Invero, come sostenuto dalla più attenta dottrina e dalla giurisprudenza di merito cui si ritiene di aderire, la norma non viene ad incidere sul profilo della legittimazione e non sottrae il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece al fine dell'azione di regresso. Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale. Come osservato la responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. In ordine, poi, al dedotto difetto di legittimazione passiva da parte
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 della appellante alla restituzione pro quota delle spese di intermediazione, da ultimo, con una recente decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale in caso analogo a quello del presente giudizio, ha chiarito che: “Con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto” (cfr. decisione n.10035 dell'11 novembre 2016) Nel caso di specie, sebbene non vi sia prova in atti dell'effettivo svolgimento di un'attività di intermediazione da parte del terzo diverso da quello della banca convenuta, deve ritenersi provato sulla scorta del dato contrattuale testuale che i costi siano stati incassati dalla in qualità di mandante e da essa vadano Pt_1 quindi restituiti. In ogni caso, giova aggiungere che, come per il contratto assicurativo, anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata.
L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese processuali. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2298/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO Con BANCARIO, ), pendente tra , , Parte_3 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n. 380/2016 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, pubblicata il 17 febbraio 2016;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3 condanna , al pagamento, in favore di Parte_3 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che si CP_1 liquidano in complessivi € 1701,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 22/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa LU Esposito
N.R.G. 2298/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16