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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1975 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente
tra
C.F.: , nato a [...] al Parte_1 C.F._1
Vomano (TE), il 15 luglio 1961, residente a [...], elettivamente domiciliato a Montorio al Vomano (TE), Largo Rosciano n.
12, presso e nello studio dall'Avv. Fabrizio Spaccasassi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di appello.
- part appellante -
e
(P. IVA: ), sito a Giulianova Controparte_1 P.IVA_1
(TE) in via Trieste, n. 165, in persona dell'Amministratore p.t. e legale rappresentante, Geom. elettivamente domiciliato a Teramo, in CP_2 viale Crispi n. 18/A, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo D'Emilio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teramo (ex
G.D.P. di Giulianova) n. 21/2015 pubblicata in data 6 novembre 2015 in materia di impugnazione di delibera dell'assemblea di condominio.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 5 maggio 2016 al
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo il Controparte_1
“ ), ha proposto gravame avverso la CP_1 Parte_1 sentenza (non notificata) n. 21/2015, pubblicata in data 6 novembre 2015 a definizione del procedimento rubricato al R.G. n. 241/2014, con la quale il
Giudice di Pace di Teramo (ex G.D.P. di Giulianova) ha rigettato l'impugnazione dal medesimo proposta avente ad oggetto la delibera adottata dall'assemblea condominiale alla riunione del 20 dicembre 2013.
In particolare, il sig. ha affidato l'appello a tre motivi di Parte_1 gravame, e cioè: (i) “erronea negazione del vizio di eccesso di potere nella delibera impugnata (violazione degli artt. 1137 e art. 116 c.p.c.”, (ii) “erronea adesione in punto di fatto e di diritto alle conclusioni in tema di esclusione di due garages dalle tabelle millesimali – erronea negazione dell'esistenza di pertinenzialità (violazione degli artt. 817 c.c.) - violazione dei principi generali in materia di riparto delle spese in materia condominiale (violazione dell'art. 1123 c.c.)”, ed infine (iii) “erronea interpretazione e applicazione dell'art. 69 disp. Att. c.c.” e ha quindi chiesto la riforma della sentenza gravata ed il conseguenziale annullamento della delibera condominiale del 20 dicembre 2013, oltre alla restituzione delle spese di lite di primo grado (per € 2.000,00) e di C.T.U. (per € 1.225,36) liquidate dal
Giudice di prime cure, con vittoria di spese di lite del presente grado.
Con comparsa di costituzione del 12 ottobre 2016, si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e confutando nel merito e singolarmente i tre motivi avversari di impugnazione, con richiesta quindi di conferma della sentenza gravata e, in ogni caso, di condanna del sig. er lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Parte_1
La prima udienza di comparizione delle parti, originariamente prevista per il giorno 20 ottobre 2016, è stata rinviata d'ufficio dapprima al 20 marzo
2017, poi al 12 ottobre 2017 e successivamente al 5 marzo 2018; a tale udienza,
l'allora titolare del procedimento ha fissato per la precisazione delle
2 conclusioni l'udienza del 17 febbraio 2020, al cui esito la causa è stata rinviata, per i medesimi incombenti, al 24 gennaio 2022, e quindi all'11 settembre 2023, ed infine al 20 marzo 2025.
La predetta udienza è stata quindi anticipata dallo scrivente magistrato
– divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 – al 29 ottobre
2024 ed è stata celebrata con le forme e le modalità ex art. 127-ter c.p.c., al cui esito è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata, non ritenendosi sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'invocata disposizione normativa (inammissibilità dell'impugnazione e/o manifesta infondatezza), essendo stato, tra l'altro, il predetto vaglio implicitamente risolto in tal senso anche dai precedenti giudici titolari del procedimento, che non hanno inteso fissare udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., come richiesto dall'art. 348 bis
c.p.c..
Venendo al primo motivo di gravame relativo alla “erronea negazione del vizio di eccesso di potere nella delibera impugnata”, deve premettersi che, come è noto, la giurisprudenza di legittimità applica anche alle delibere condominiali la nozione di eccesso di potere come motivo di annullamento, sostenendo che le delibere condominiali viziate da eccesso di potere sono quelle che, seppur corrette dal punto di vista formale, perseguono tuttavia uno scopo diverso da quello dell'intero gruppo dei condomini, con il risultato che la maggioranza lede i diritti della minoranza, andando ben oltre il limite della normale discrezionalità.
Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che “La delibera di una assemblea, sia essa di soci, di condomini o di associati (…) può essere annullata per abuso o eccesso di potere solo quando, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitraria e fraudolentemente preordinata al solo perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi diversi da quelli della compagine associativa oppure volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, e sia priva di una propria autonoma giustificazione causale sulla base dei legittimi interessi
3 dei soci di maggioranza”, con la precisazione che “grava su chi impugna la delibera
l'onere di fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'abuso o dell'eccesso di potere “ (cfr. Cass. civ. n. 6361/2003).
In altre parole, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali può ricomprendere anche l'eccesso di potere, a condizione che la causa della deliberazione risulti, sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito, falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto, anche in tal caso, lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità
o la convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 25841 del 14 ottobre 2019).
Ancora, sempre “in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.” (cfr.
Cass. civ. 5061/2020).
Emerge allora che, affinché possa configurarsi il vizio di eccesso di potere, è necessaria la dimostrazione per cui, attraverso la delibera,
l'assemblea condominiale abbia inteso realizzare finalità estranee e non coerenti agli interessi del , o, in alternativa, abbia posto in essere CP_1 una situazione pregiudizievole per la collettività o ancora abbia inteso privilegiare gli interessi di alcuni soltanto dei partecipanti al , ai CP_1 danni della minoranza.
Alteris verbis, ciò che rende viziata per eccesso di potere una delibera di assemblea condominiale è l'esercizio arbitrario del potere di decisione discrezionale, ossia il suo abuso, sicché la decisione raggiunta risulti dannosa per l'ente condominiale o anche per la minoranza dissenziente, con il
4 corollario per cui è invalida quella delibera condominiale che, pur formalmente assunta nel rispetto delle norme di legge, sia viziata da eccesso di potere in quanto pregiudizievole per gli interessi dell'ente condominiale o dannosa per la minoranza dei partecipanti al condominio, fermo restando che,
“in ogni caso, la situazione dannosa che ne deriva a carico della minoranza dissenziente deve essere di una certa gravità” (cfr. sentenza del Tribunale di
Tempio Pausania n. 487 del 18 novembre 2023).
Ciò premesso, nel caso per cui è processo, non appare ravvisabile una situazione di tal fatta, non risultando affatto che l'assemblea del CP_1 appellato abbia agito per fini estranei agli interessi del stesso o CP_1 abbia posto in essere una situazione di pregiudizio per la res comune; l'assenza di tale intento pregiudizievole per gli interessi dell'ente collettivo, del resto, si desume dal fatto che la delibera assembleare in questione, ossia quella adottata alla riunione del 20 dicembre 2013, sia, ai fini che qui interessano, contenutisticamente identica a quella precedente adottata in data 13 giugno
2013, con la quale erano state approvate le tabelle millesimali redatte dall'amministratore condominiale (cfr. le due delibere versate in atti nel fascicolo di parte attrice, odierna appellante).
A questo punto, occorre allora verificare se la delibera del 20 dicembre
2013 sia risultata dannosa per la minoranza dissenziente, i.e. il condòmino appellante sig. e, a tal specifico riguardo, quest'ultimo, nell'atto di Parte_1 gravame, sostiene che il Giudice di prime cure erra quando afferma che “non
è stato chiarito dallo stesso attore in quale interesse sarebbe stato leso e che non è emerso alcun atteggiamento integrante gli estremi dell'abuso di potere” (cfr. sentenza qui impugnata), in quanto, a ben vedere, egli stesso “è stato leso nel suo legittimo interesse a non essere onorato di un'ulteriore impugnazione (cosa del resto già evidenziata in primo grado, già dall'atto di citazione) per far valere le sue ragioni”, così alludendo alla prima impugnazione dal medesimo spiegata avverso la delibera del 13 giugno 2013, decisa con sentenza di primo grado n.
364/2013 (a definizione del giudizio R.G. n. 1094/2013) declinatoria della competenza per valore e dal medesimo appellata avanti al Tribunale di
Teramo, così radicando il giudizio rubricato al R.G. n. 5992/2013, culminato con la sentenza n. 402/2016, con cui è stata dichiarata la inammissibilità del gravame spiegato.
5 Ebbene, pur concordandosi con la difesa sostenuta dall'appellante in base alla quale, nel caso di specie, la delibera adottata dal alla CP_1 riunione del 20 dicembre 2013 non costituisce “ratifica” di quella precedente, valida ed efficace, del 13 giugno 2013, il cui contenuto (ai fini che qui vengono in rilievo) è infatti replicato, senza emendamenti o correzioni, nella sua interezza (a rigore, infatti, il vocabolo “ratifica” allude, tecnicamente, ad una modalità volta a regolarizzare una precedente decisione viziata attraverso l'adozione di una nuova decisione sostitutiva, che è identica alla precedente deliberazione ma in cui sono emendati gli errori che hanno invalidato la prima, ed in cui è manifestata, anche implicitamente, la volontà di sostituire la precedente deliberazione viziata), tuttavia, come sopra anticipato, la giurisprudenza richiede che la situazione dannosa derivante dalla delibera che si assume viziata per eccesso di potere a carico della minoranza dissenziente sia di una certa gravità, gravità che, tuttavia, non è dato riscontrare nel caso per cui è processo, non potendosi infatti reputare in alcun modo dimostrato che la delibera adottata per seconda (ossia quella del 20 dicembre 2013) avrebbe perseguito l'unico “scopo di mettere a tacere il dissenso interno espresso dal Rag. e di perpetuare delle tabelle, delle quali Parte_1 evidentemente si sapeva l'erroneità, attraverso una nuova deliberazione che, se non impugnata, avrebbe fatto cessare la materia del contendere sul contenzioso in essere”, in quanto il “confidava nel fatto che il Rag. stanco di dover CP_1 Parte_1 contestare in sede giudiziaria le avverse iniziative, avrebbe desistito” e quindi, “con la delibera impugnata, tendeva a definire la controversia per sfinimento del Rag.
. Parte_1
Si tratta, a ben vedere, di mere deduzioni, recte convincimenti interni del condòmino appellante, che non risultano corroborate dal benché minimo sostegno probatorio, non potendosi infatti ravvisare - nonostante il termine
“ratifica” impropriamente utilizzato nella seconda deliberazione - il vizio dell'eccesso di potere, secondo i termini sopra esplicati, nella identità delle due delibere assembleari adottate, né nella indimostrata volontà asseritamente prevaricatrice, per il tramite delle predette deliberazioni, dell'assemblea condominiale ai danni del sig. Parte_1
Al riguardo, infatti, preme al Tribunale sottolineare che, quantunque si concordi con il principio secondo cui “il fatto che una deliberazione appaia, agli
6 occhi di qualsiasi persona ragionevole, inutile per la società (n.d.r.: nel caso di specie, per il ) è assunto come elemento, presuntivo, di un abuso CP_1 commesso dalla maggioranza”, in ogni caso non si ritiene che l'adozione della delibera del 20 dicembre 2013, identica - quanto a volontà di ratifica delle tabelle millesimali - a quella del 13 giugno 2013 (cfr. infatti il punto all'o.d.g.
n. 1 della delibera di dicembre, in cui si legge che “L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, ribadisce la volontà di approvare le tabelle millesimali redatte dal geom.
e pertanto apro e ratifica le tabelle millesimali così come deliberate CP_2 nell'assemblea tenutasi in data 13 giugno 2013”) si risolva in una deliberazione sostanzialmente priva di utilità per il CP_1
Infatti, se è vero che (già) quella del 13 giugno 2013 era, ai sensi dell'art. 1137 c.c., valida ed efficace per tutti i condomini, non essendo stata infatti oggetto di richiesta di sospensiva, tuttavia è altrettanto vero che il
Condomino, alla data di emanazione della seconda delibera (20 dicembre
2013), non potesse con certezza escludere che “la sentenza n. 364/13 del Giudice di Pace di Giulianova, pronunciata l'11 novembre 2013 ed in pari data depositata in
Cancelleria, pronunciata nella causa civile iscritta al n° 1094/2013 R.G.” avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 13 giugno 2013 e declinatoria della competenza per valore non venisse appellata (impugnazione che invece è stata proposta) e di conseguenza si stabilizzasse, essendo stato infatti il giudizio di appello relativo a quella delibera (ossia il giudizio allibrato al R.G.
n. 5932/2012) definito con sentenza (la n. 402) emessa in data 23 marzo 2016
(sentenza depositata dall'odierna parte appellata sub. doc. 1).
A ciò si aggiunga che, come condivisibilmente rilevato già dal giudice di prime cure, il sig. “ha tenuto un contegno stragiudiziale Parte_1 assolutamente inerte e di disinteresse rispetto alle assemblee condominiali”, pur essendo stato ritualmente convocato “ed ha espressamente autorizzato
l'Amministratore a procedere al calcolo dei millesimi attraverso la planimetria catastale.”
Inoltre, l'appellante afferma che la delibera “è certamente un abuso di potere di una maggioranza, peraltro coesa dal vincolo parentale”, circostanza, quest'ultima, che tuttavia non sia si rivela ex se affatto dirimente nel senso del lamentato eccesso di potere.
7 Pertanto, il presente motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
Allo stesso modo, non coglie nel segno neppure il secondo motivo di gravame, attraverso cui il sig. a reintrodotto argomentazioni tese Parte_1
a contestare le risultanze della C.T.U. espletata (in persona dell'Ing.
[...]
nel corso del giudizio di primo grado volta al ricalcolo delle tabelle CP_3 millesimali, facendo “proprie le osservazioni del CTP” (l'Arch. ) e CP_4 proponendole “come argomentazione su questo motivo di impugnazione”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che il Giudice di prime cure abbia fornito adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto ad aderire alle determinazioni dell'Ausiliario nominato, il quale ha sconfessato le doglianze del sig. ediante l'elaborazione di un elaborato peritale corredato Parte_1 da ampia documentazione (cfr. doc. 2 fascicolo appellata).
Infatti, a fronte della mancata inclusione - lamentata dal condòmino appellante - all'interno delle tabelle millesimali approvate dei garage di proprietà dei condomini e , il Parte_2 Parte_3
C.T.U. ha specificamente osservato come le menzionate unità siano “del tutto indipendenti, in quanto non presentano elementi di collegamento”, trattandosi di
“strutture distinte il cui impiego non implica l'utilizzo di parti comuni appartenenti al condominio per cui è necessario stabilirne la percentuale di uso attraverso il calcolo millesimale”.
Rispetto poi alla critica odierna secondo cui “Dire, poi, come si sostiene in udienza, che l'impiego dei garage non implica l'utilizzo di parti comuni è una cosa certamente erronea. È ovvio chi proprietari dei garage non possono salire in casa a bordo delle loro autovetture, ma per uscire dal garage e tornare a casa devono passare per l'androne e le scale” (cfr. p. 21 appello), invero il C.T.U. aveva già all'epoca espressamente precisato che, proprio in ragione della predetta distinzione ed indipendenza dei due garage dall'edificio condominiale (trovandosi in un'area di proprietà diversa da quella del Condominio), in verità “A nulla rileva quindi il fatto che tali manufatti e l'immobile condominiale insistano su due aree delimitate da un'unica recinzione e alle quali si accede con un ingresso carrabile indipendente in comproprietà”, concludendo nel senso che “nel calcolo delle tabelle millesimali redatte dal Geom. non sono stati giustamente considerati tali “garage””. (cfr. CP_2 pagine 7 e 8 della C.T.U. versata in atti sub doc. 2 dell'appellata).
8 Infine, anche il terzo motivo di appello relativo alla erronea applicazione dell'art. 69 disp. att. c.p.c. non può essere accolto.
Si rammenta al riguardo che il Giudice di Pace ha affermato nella sentenza gravata che, come chiarito dal C.T.U., a seguito del ricalcolo dei millesimi da quest'ultimo effettuato, “tra l'appartamento dell'attore e quello del
Sig. vi è una differenza di 9,648 millesimi in più rispetto Parte_3 all'immobile di quest'ultimo e non 17, come stabilito dal Geom. ne consegue che CP_2 la differenza tra la valutazione del CTU e quella del Geom. è di 5,746 millesimi, CP_2 con una variazione percentuale del valore proporzionale dell'unità abitativa talmente minima da risultare ininfluente relativamente al riparto delle spese”, concludendo nel senso che “non vi sono i parametri previsti dall'art. 69 disp. att. c.p.c. per ottenere la revisione delle tabelle millesimali, poiché nel caso concreto non vi è stata un'alterazione superiore al quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare di nessun condomino. Il CTU non ha accertato errori apprezzabili, tali da consentire la revisione delle tabelle.”.
Ebbene, l'appellante sostiene, con l'ultimo motivo di appello, che l0art. 69 disp. att. c.c. sia impropriamente richiamato, in quanto non avrebbe alcuna attinenza al presente giudizio, riferendosi “il comma 2 a casi specifici di sopravvenienze edilizie rispetto a tabelle millesimali anteriori ad esse”, che tuttavia non sono riscontrabili nel caso di specie e, soprattutto, in considerazione del fatto che “il giudizio non ha ad oggetto la revisione delle tabelle millesimali, in quanto il petitum è costituito dalla declaratoria di nullità o annullamento della delibera impugnata”, concludendo che il Giudice di Pace “avrebbe dovuto semplicemente prendere atto dell'errore aita delle tabelle millesimali, certificata dal CTU, avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea” (cfr. p. 24 e p. 25 appello).
Senonché, lo si ribadisce ancora una volta, il C.T.U., lungi dal
“certificare” errori commessi dall'amministratore di condominio che ha predisposto le tabelle (il Geom. , ha testualmente affermato che la CP_2 differenza fra le propria valutazione “e quella del Geom. è di 5,746 millesimi, CP_2 con una variazione percentuale del valore proporzionale dell'unità abitativa talmente minima da risultare ininfluente relativamente al riparto delle spese”, con la conseguenza per cui, coerentemente, il Giudice di prime cure, a fronte della trascurabilità (questa sì certificata dall'Ausiliario) dell'errore delle tabelle
9 medesimali, non ha accolto la domanda avanzata dall'allora attore, odierno appellante, di annullamento della delibera assembleare.
Al netto della precedente dirimente osservazione, deve oltretutto rammentarsi che l'art. 69 disp. att. c.c. prevede, al comma I, che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nelle tabelle millesimali adottate ai sensi dell'art. 68 disp. att. c.c. possano essere rettificati o modificati sia all'unanimità (e ciò se non sussistono errore o variazione di più di 1/5 della proporzione), sia, nell'interesse di anche un solo condòmino (nel caso di specie, l'attuale appellante), con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma II c.c., quando risulta che detti valori siano conseguenza di un errore (n. 1) oppure quando, per le mutate condizioni dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione di unità immobiliari, sia alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare di anche un solo condòmino (n. 2), aggiungendo che, in tale ipotesi (e cioè nel caso di mutamento delle condizioni dell'edificio, e non in caso di errore), le spese per il rifacimento debbano essere sostenute da chi ha dato origine a detto mutamento (quindi da chi ha sopraelevato, aumentato le superfici o aumentato o diminuito le unità immobiliari).
Chiarito quindi come la disposizione normativa in commento sia l'unica che si occupa della revisione delle tabelle millesimali, deve sottolinearsi come nessuna delle due ipotesi ivi previste ricorra nel caso di specie, in quanto, da un lato, l'espletata C.T.U. nel corso del giudizio di primo grado ha affermato la esiguità dell'errore di calcolo commessa dal Geom. CP_2 al punto da valutarlo come trascurabile ed irrilevante e, dall'altro, come non vi è stata alcuna variazione nella misura di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare di nessun condomino.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte,
l'appello deve essere respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata e conseguenziale assorbimento delle domande di restituzione avanzate dall'appellante in ordine alle spese di lite di primo grado ed a quelle di C.T.U..
Inoltre, ritiene il Tribunale che il complessivo tenore delle difese svolte dal sig. non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e Parte_1
10 comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifichi la reiezione della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal appellato. CP_1
Venendo infine alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in favore di parte appellata nella misura complessiva indicata in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con valore della domanda dichiarato per € 5.000,00 (cfr. p. 28 citazione in appello) ed esclusione della fase istruttoria ed in rapporto, peraltro, allo scaglione minimo, che si giustifica in relazione alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate ed all'attività difensiva concretamente espletata in corso di causa.
Da ultimo, la reiezione integrale dell'appello costituisce inoltre il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione qui proposta e integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, co. I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello relativamente al procedimento rubricato al
R.G. n. 1975/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 la sentenza n. 21/2015 emessa dal Giudice di Pace di Teramo (ex G.D.P. di
Giulianova) pubblicata in data 6 novembre 2015 a definizione del procedimento rubricato al R.G. n. 241/2014;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellata;
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellato , in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., delle spese di lite del presente grado, che si liquidano nella somma di €
962,00 per competenze professionali, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, co. I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
11 l'impugnazione.
Così deciso in Teramo, il giorno 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1975 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente
tra
C.F.: , nato a [...] al Parte_1 C.F._1
Vomano (TE), il 15 luglio 1961, residente a [...], elettivamente domiciliato a Montorio al Vomano (TE), Largo Rosciano n.
12, presso e nello studio dall'Avv. Fabrizio Spaccasassi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di appello.
- part appellante -
e
(P. IVA: ), sito a Giulianova Controparte_1 P.IVA_1
(TE) in via Trieste, n. 165, in persona dell'Amministratore p.t. e legale rappresentante, Geom. elettivamente domiciliato a Teramo, in CP_2 viale Crispi n. 18/A, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo D'Emilio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teramo (ex
G.D.P. di Giulianova) n. 21/2015 pubblicata in data 6 novembre 2015 in materia di impugnazione di delibera dell'assemblea di condominio.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 5 maggio 2016 al
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo il Controparte_1
“ ), ha proposto gravame avverso la CP_1 Parte_1 sentenza (non notificata) n. 21/2015, pubblicata in data 6 novembre 2015 a definizione del procedimento rubricato al R.G. n. 241/2014, con la quale il
Giudice di Pace di Teramo (ex G.D.P. di Giulianova) ha rigettato l'impugnazione dal medesimo proposta avente ad oggetto la delibera adottata dall'assemblea condominiale alla riunione del 20 dicembre 2013.
In particolare, il sig. ha affidato l'appello a tre motivi di Parte_1 gravame, e cioè: (i) “erronea negazione del vizio di eccesso di potere nella delibera impugnata (violazione degli artt. 1137 e art. 116 c.p.c.”, (ii) “erronea adesione in punto di fatto e di diritto alle conclusioni in tema di esclusione di due garages dalle tabelle millesimali – erronea negazione dell'esistenza di pertinenzialità (violazione degli artt. 817 c.c.) - violazione dei principi generali in materia di riparto delle spese in materia condominiale (violazione dell'art. 1123 c.c.)”, ed infine (iii) “erronea interpretazione e applicazione dell'art. 69 disp. Att. c.c.” e ha quindi chiesto la riforma della sentenza gravata ed il conseguenziale annullamento della delibera condominiale del 20 dicembre 2013, oltre alla restituzione delle spese di lite di primo grado (per € 2.000,00) e di C.T.U. (per € 1.225,36) liquidate dal
Giudice di prime cure, con vittoria di spese di lite del presente grado.
Con comparsa di costituzione del 12 ottobre 2016, si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e confutando nel merito e singolarmente i tre motivi avversari di impugnazione, con richiesta quindi di conferma della sentenza gravata e, in ogni caso, di condanna del sig. er lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Parte_1
La prima udienza di comparizione delle parti, originariamente prevista per il giorno 20 ottobre 2016, è stata rinviata d'ufficio dapprima al 20 marzo
2017, poi al 12 ottobre 2017 e successivamente al 5 marzo 2018; a tale udienza,
l'allora titolare del procedimento ha fissato per la precisazione delle
2 conclusioni l'udienza del 17 febbraio 2020, al cui esito la causa è stata rinviata, per i medesimi incombenti, al 24 gennaio 2022, e quindi all'11 settembre 2023, ed infine al 20 marzo 2025.
La predetta udienza è stata quindi anticipata dallo scrivente magistrato
– divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 – al 29 ottobre
2024 ed è stata celebrata con le forme e le modalità ex art. 127-ter c.p.c., al cui esito è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata, non ritenendosi sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'invocata disposizione normativa (inammissibilità dell'impugnazione e/o manifesta infondatezza), essendo stato, tra l'altro, il predetto vaglio implicitamente risolto in tal senso anche dai precedenti giudici titolari del procedimento, che non hanno inteso fissare udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., come richiesto dall'art. 348 bis
c.p.c..
Venendo al primo motivo di gravame relativo alla “erronea negazione del vizio di eccesso di potere nella delibera impugnata”, deve premettersi che, come è noto, la giurisprudenza di legittimità applica anche alle delibere condominiali la nozione di eccesso di potere come motivo di annullamento, sostenendo che le delibere condominiali viziate da eccesso di potere sono quelle che, seppur corrette dal punto di vista formale, perseguono tuttavia uno scopo diverso da quello dell'intero gruppo dei condomini, con il risultato che la maggioranza lede i diritti della minoranza, andando ben oltre il limite della normale discrezionalità.
Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che “La delibera di una assemblea, sia essa di soci, di condomini o di associati (…) può essere annullata per abuso o eccesso di potere solo quando, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitraria e fraudolentemente preordinata al solo perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi diversi da quelli della compagine associativa oppure volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, e sia priva di una propria autonoma giustificazione causale sulla base dei legittimi interessi
3 dei soci di maggioranza”, con la precisazione che “grava su chi impugna la delibera
l'onere di fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'abuso o dell'eccesso di potere “ (cfr. Cass. civ. n. 6361/2003).
In altre parole, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali può ricomprendere anche l'eccesso di potere, a condizione che la causa della deliberazione risulti, sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito, falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto, anche in tal caso, lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità
o la convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 25841 del 14 ottobre 2019).
Ancora, sempre “in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.” (cfr.
Cass. civ. 5061/2020).
Emerge allora che, affinché possa configurarsi il vizio di eccesso di potere, è necessaria la dimostrazione per cui, attraverso la delibera,
l'assemblea condominiale abbia inteso realizzare finalità estranee e non coerenti agli interessi del , o, in alternativa, abbia posto in essere CP_1 una situazione pregiudizievole per la collettività o ancora abbia inteso privilegiare gli interessi di alcuni soltanto dei partecipanti al , ai CP_1 danni della minoranza.
Alteris verbis, ciò che rende viziata per eccesso di potere una delibera di assemblea condominiale è l'esercizio arbitrario del potere di decisione discrezionale, ossia il suo abuso, sicché la decisione raggiunta risulti dannosa per l'ente condominiale o anche per la minoranza dissenziente, con il
4 corollario per cui è invalida quella delibera condominiale che, pur formalmente assunta nel rispetto delle norme di legge, sia viziata da eccesso di potere in quanto pregiudizievole per gli interessi dell'ente condominiale o dannosa per la minoranza dei partecipanti al condominio, fermo restando che,
“in ogni caso, la situazione dannosa che ne deriva a carico della minoranza dissenziente deve essere di una certa gravità” (cfr. sentenza del Tribunale di
Tempio Pausania n. 487 del 18 novembre 2023).
Ciò premesso, nel caso per cui è processo, non appare ravvisabile una situazione di tal fatta, non risultando affatto che l'assemblea del CP_1 appellato abbia agito per fini estranei agli interessi del stesso o CP_1 abbia posto in essere una situazione di pregiudizio per la res comune; l'assenza di tale intento pregiudizievole per gli interessi dell'ente collettivo, del resto, si desume dal fatto che la delibera assembleare in questione, ossia quella adottata alla riunione del 20 dicembre 2013, sia, ai fini che qui interessano, contenutisticamente identica a quella precedente adottata in data 13 giugno
2013, con la quale erano state approvate le tabelle millesimali redatte dall'amministratore condominiale (cfr. le due delibere versate in atti nel fascicolo di parte attrice, odierna appellante).
A questo punto, occorre allora verificare se la delibera del 20 dicembre
2013 sia risultata dannosa per la minoranza dissenziente, i.e. il condòmino appellante sig. e, a tal specifico riguardo, quest'ultimo, nell'atto di Parte_1 gravame, sostiene che il Giudice di prime cure erra quando afferma che “non
è stato chiarito dallo stesso attore in quale interesse sarebbe stato leso e che non è emerso alcun atteggiamento integrante gli estremi dell'abuso di potere” (cfr. sentenza qui impugnata), in quanto, a ben vedere, egli stesso “è stato leso nel suo legittimo interesse a non essere onorato di un'ulteriore impugnazione (cosa del resto già evidenziata in primo grado, già dall'atto di citazione) per far valere le sue ragioni”, così alludendo alla prima impugnazione dal medesimo spiegata avverso la delibera del 13 giugno 2013, decisa con sentenza di primo grado n.
364/2013 (a definizione del giudizio R.G. n. 1094/2013) declinatoria della competenza per valore e dal medesimo appellata avanti al Tribunale di
Teramo, così radicando il giudizio rubricato al R.G. n. 5992/2013, culminato con la sentenza n. 402/2016, con cui è stata dichiarata la inammissibilità del gravame spiegato.
5 Ebbene, pur concordandosi con la difesa sostenuta dall'appellante in base alla quale, nel caso di specie, la delibera adottata dal alla CP_1 riunione del 20 dicembre 2013 non costituisce “ratifica” di quella precedente, valida ed efficace, del 13 giugno 2013, il cui contenuto (ai fini che qui vengono in rilievo) è infatti replicato, senza emendamenti o correzioni, nella sua interezza (a rigore, infatti, il vocabolo “ratifica” allude, tecnicamente, ad una modalità volta a regolarizzare una precedente decisione viziata attraverso l'adozione di una nuova decisione sostitutiva, che è identica alla precedente deliberazione ma in cui sono emendati gli errori che hanno invalidato la prima, ed in cui è manifestata, anche implicitamente, la volontà di sostituire la precedente deliberazione viziata), tuttavia, come sopra anticipato, la giurisprudenza richiede che la situazione dannosa derivante dalla delibera che si assume viziata per eccesso di potere a carico della minoranza dissenziente sia di una certa gravità, gravità che, tuttavia, non è dato riscontrare nel caso per cui è processo, non potendosi infatti reputare in alcun modo dimostrato che la delibera adottata per seconda (ossia quella del 20 dicembre 2013) avrebbe perseguito l'unico “scopo di mettere a tacere il dissenso interno espresso dal Rag. e di perpetuare delle tabelle, delle quali Parte_1 evidentemente si sapeva l'erroneità, attraverso una nuova deliberazione che, se non impugnata, avrebbe fatto cessare la materia del contendere sul contenzioso in essere”, in quanto il “confidava nel fatto che il Rag. stanco di dover CP_1 Parte_1 contestare in sede giudiziaria le avverse iniziative, avrebbe desistito” e quindi, “con la delibera impugnata, tendeva a definire la controversia per sfinimento del Rag.
. Parte_1
Si tratta, a ben vedere, di mere deduzioni, recte convincimenti interni del condòmino appellante, che non risultano corroborate dal benché minimo sostegno probatorio, non potendosi infatti ravvisare - nonostante il termine
“ratifica” impropriamente utilizzato nella seconda deliberazione - il vizio dell'eccesso di potere, secondo i termini sopra esplicati, nella identità delle due delibere assembleari adottate, né nella indimostrata volontà asseritamente prevaricatrice, per il tramite delle predette deliberazioni, dell'assemblea condominiale ai danni del sig. Parte_1
Al riguardo, infatti, preme al Tribunale sottolineare che, quantunque si concordi con il principio secondo cui “il fatto che una deliberazione appaia, agli
6 occhi di qualsiasi persona ragionevole, inutile per la società (n.d.r.: nel caso di specie, per il ) è assunto come elemento, presuntivo, di un abuso CP_1 commesso dalla maggioranza”, in ogni caso non si ritiene che l'adozione della delibera del 20 dicembre 2013, identica - quanto a volontà di ratifica delle tabelle millesimali - a quella del 13 giugno 2013 (cfr. infatti il punto all'o.d.g.
n. 1 della delibera di dicembre, in cui si legge che “L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, ribadisce la volontà di approvare le tabelle millesimali redatte dal geom.
e pertanto apro e ratifica le tabelle millesimali così come deliberate CP_2 nell'assemblea tenutasi in data 13 giugno 2013”) si risolva in una deliberazione sostanzialmente priva di utilità per il CP_1
Infatti, se è vero che (già) quella del 13 giugno 2013 era, ai sensi dell'art. 1137 c.c., valida ed efficace per tutti i condomini, non essendo stata infatti oggetto di richiesta di sospensiva, tuttavia è altrettanto vero che il
Condomino, alla data di emanazione della seconda delibera (20 dicembre
2013), non potesse con certezza escludere che “la sentenza n. 364/13 del Giudice di Pace di Giulianova, pronunciata l'11 novembre 2013 ed in pari data depositata in
Cancelleria, pronunciata nella causa civile iscritta al n° 1094/2013 R.G.” avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 13 giugno 2013 e declinatoria della competenza per valore non venisse appellata (impugnazione che invece è stata proposta) e di conseguenza si stabilizzasse, essendo stato infatti il giudizio di appello relativo a quella delibera (ossia il giudizio allibrato al R.G.
n. 5932/2012) definito con sentenza (la n. 402) emessa in data 23 marzo 2016
(sentenza depositata dall'odierna parte appellata sub. doc. 1).
A ciò si aggiunga che, come condivisibilmente rilevato già dal giudice di prime cure, il sig. “ha tenuto un contegno stragiudiziale Parte_1 assolutamente inerte e di disinteresse rispetto alle assemblee condominiali”, pur essendo stato ritualmente convocato “ed ha espressamente autorizzato
l'Amministratore a procedere al calcolo dei millesimi attraverso la planimetria catastale.”
Inoltre, l'appellante afferma che la delibera “è certamente un abuso di potere di una maggioranza, peraltro coesa dal vincolo parentale”, circostanza, quest'ultima, che tuttavia non sia si rivela ex se affatto dirimente nel senso del lamentato eccesso di potere.
7 Pertanto, il presente motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
Allo stesso modo, non coglie nel segno neppure il secondo motivo di gravame, attraverso cui il sig. a reintrodotto argomentazioni tese Parte_1
a contestare le risultanze della C.T.U. espletata (in persona dell'Ing.
[...]
nel corso del giudizio di primo grado volta al ricalcolo delle tabelle CP_3 millesimali, facendo “proprie le osservazioni del CTP” (l'Arch. ) e CP_4 proponendole “come argomentazione su questo motivo di impugnazione”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che il Giudice di prime cure abbia fornito adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto ad aderire alle determinazioni dell'Ausiliario nominato, il quale ha sconfessato le doglianze del sig. ediante l'elaborazione di un elaborato peritale corredato Parte_1 da ampia documentazione (cfr. doc. 2 fascicolo appellata).
Infatti, a fronte della mancata inclusione - lamentata dal condòmino appellante - all'interno delle tabelle millesimali approvate dei garage di proprietà dei condomini e , il Parte_2 Parte_3
C.T.U. ha specificamente osservato come le menzionate unità siano “del tutto indipendenti, in quanto non presentano elementi di collegamento”, trattandosi di
“strutture distinte il cui impiego non implica l'utilizzo di parti comuni appartenenti al condominio per cui è necessario stabilirne la percentuale di uso attraverso il calcolo millesimale”.
Rispetto poi alla critica odierna secondo cui “Dire, poi, come si sostiene in udienza, che l'impiego dei garage non implica l'utilizzo di parti comuni è una cosa certamente erronea. È ovvio chi proprietari dei garage non possono salire in casa a bordo delle loro autovetture, ma per uscire dal garage e tornare a casa devono passare per l'androne e le scale” (cfr. p. 21 appello), invero il C.T.U. aveva già all'epoca espressamente precisato che, proprio in ragione della predetta distinzione ed indipendenza dei due garage dall'edificio condominiale (trovandosi in un'area di proprietà diversa da quella del Condominio), in verità “A nulla rileva quindi il fatto che tali manufatti e l'immobile condominiale insistano su due aree delimitate da un'unica recinzione e alle quali si accede con un ingresso carrabile indipendente in comproprietà”, concludendo nel senso che “nel calcolo delle tabelle millesimali redatte dal Geom. non sono stati giustamente considerati tali “garage””. (cfr. CP_2 pagine 7 e 8 della C.T.U. versata in atti sub doc. 2 dell'appellata).
8 Infine, anche il terzo motivo di appello relativo alla erronea applicazione dell'art. 69 disp. att. c.p.c. non può essere accolto.
Si rammenta al riguardo che il Giudice di Pace ha affermato nella sentenza gravata che, come chiarito dal C.T.U., a seguito del ricalcolo dei millesimi da quest'ultimo effettuato, “tra l'appartamento dell'attore e quello del
Sig. vi è una differenza di 9,648 millesimi in più rispetto Parte_3 all'immobile di quest'ultimo e non 17, come stabilito dal Geom. ne consegue che CP_2 la differenza tra la valutazione del CTU e quella del Geom. è di 5,746 millesimi, CP_2 con una variazione percentuale del valore proporzionale dell'unità abitativa talmente minima da risultare ininfluente relativamente al riparto delle spese”, concludendo nel senso che “non vi sono i parametri previsti dall'art. 69 disp. att. c.p.c. per ottenere la revisione delle tabelle millesimali, poiché nel caso concreto non vi è stata un'alterazione superiore al quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare di nessun condomino. Il CTU non ha accertato errori apprezzabili, tali da consentire la revisione delle tabelle.”.
Ebbene, l'appellante sostiene, con l'ultimo motivo di appello, che l0art. 69 disp. att. c.c. sia impropriamente richiamato, in quanto non avrebbe alcuna attinenza al presente giudizio, riferendosi “il comma 2 a casi specifici di sopravvenienze edilizie rispetto a tabelle millesimali anteriori ad esse”, che tuttavia non sono riscontrabili nel caso di specie e, soprattutto, in considerazione del fatto che “il giudizio non ha ad oggetto la revisione delle tabelle millesimali, in quanto il petitum è costituito dalla declaratoria di nullità o annullamento della delibera impugnata”, concludendo che il Giudice di Pace “avrebbe dovuto semplicemente prendere atto dell'errore aita delle tabelle millesimali, certificata dal CTU, avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea” (cfr. p. 24 e p. 25 appello).
Senonché, lo si ribadisce ancora una volta, il C.T.U., lungi dal
“certificare” errori commessi dall'amministratore di condominio che ha predisposto le tabelle (il Geom. , ha testualmente affermato che la CP_2 differenza fra le propria valutazione “e quella del Geom. è di 5,746 millesimi, CP_2 con una variazione percentuale del valore proporzionale dell'unità abitativa talmente minima da risultare ininfluente relativamente al riparto delle spese”, con la conseguenza per cui, coerentemente, il Giudice di prime cure, a fronte della trascurabilità (questa sì certificata dall'Ausiliario) dell'errore delle tabelle
9 medesimali, non ha accolto la domanda avanzata dall'allora attore, odierno appellante, di annullamento della delibera assembleare.
Al netto della precedente dirimente osservazione, deve oltretutto rammentarsi che l'art. 69 disp. att. c.c. prevede, al comma I, che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nelle tabelle millesimali adottate ai sensi dell'art. 68 disp. att. c.c. possano essere rettificati o modificati sia all'unanimità (e ciò se non sussistono errore o variazione di più di 1/5 della proporzione), sia, nell'interesse di anche un solo condòmino (nel caso di specie, l'attuale appellante), con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma II c.c., quando risulta che detti valori siano conseguenza di un errore (n. 1) oppure quando, per le mutate condizioni dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione di unità immobiliari, sia alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare di anche un solo condòmino (n. 2), aggiungendo che, in tale ipotesi (e cioè nel caso di mutamento delle condizioni dell'edificio, e non in caso di errore), le spese per il rifacimento debbano essere sostenute da chi ha dato origine a detto mutamento (quindi da chi ha sopraelevato, aumentato le superfici o aumentato o diminuito le unità immobiliari).
Chiarito quindi come la disposizione normativa in commento sia l'unica che si occupa della revisione delle tabelle millesimali, deve sottolinearsi come nessuna delle due ipotesi ivi previste ricorra nel caso di specie, in quanto, da un lato, l'espletata C.T.U. nel corso del giudizio di primo grado ha affermato la esiguità dell'errore di calcolo commessa dal Geom. CP_2 al punto da valutarlo come trascurabile ed irrilevante e, dall'altro, come non vi è stata alcuna variazione nella misura di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare di nessun condomino.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte,
l'appello deve essere respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata e conseguenziale assorbimento delle domande di restituzione avanzate dall'appellante in ordine alle spese di lite di primo grado ed a quelle di C.T.U..
Inoltre, ritiene il Tribunale che il complessivo tenore delle difese svolte dal sig. non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e Parte_1
10 comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifichi la reiezione della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal appellato. CP_1
Venendo infine alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in favore di parte appellata nella misura complessiva indicata in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con valore della domanda dichiarato per € 5.000,00 (cfr. p. 28 citazione in appello) ed esclusione della fase istruttoria ed in rapporto, peraltro, allo scaglione minimo, che si giustifica in relazione alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate ed all'attività difensiva concretamente espletata in corso di causa.
Da ultimo, la reiezione integrale dell'appello costituisce inoltre il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione qui proposta e integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, co. I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello relativamente al procedimento rubricato al
R.G. n. 1975/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 la sentenza n. 21/2015 emessa dal Giudice di Pace di Teramo (ex G.D.P. di
Giulianova) pubblicata in data 6 novembre 2015 a definizione del procedimento rubricato al R.G. n. 241/2014;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellata;
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellato , in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., delle spese di lite del presente grado, che si liquidano nella somma di €
962,00 per competenze professionali, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, co. I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
11 l'impugnazione.
Così deciso in Teramo, il giorno 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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