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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 5064/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale is. F12, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Massimo Leonetti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
- OPPOSTA -
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, alla via A. Diaz n. 11.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
21.03.2023 intimazione di pagamento basata su cartella per € 101.066,26, relativa a
“Recupero somme dovute – ”, si opponeva eccependo la prescrizione Controparte_1 quinquennale della pretesa del 2010, nonché la nullità della cartella per omessa indicazione delle modalità di calcolo, e che nulla fosse dovuto a titolo di interessi.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità della cartella. 2
Con comparsa depositata in data 20.06.2023, si costituiva eccependo l'interruzione CP_2 della prescrizione con la notifica della cartella in data 11.01.2012, poi di un avviso di intimazione in data 4.04.2013, ed ancora in data 19.06.2017, oltre ad essere la prescrizione stata sospesa dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68, d.l. n. 18/2020; precisava infine che la cartella era corretta in tutti i dati ivi riportati.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 4.09.2023, si costituiva l eccependo che il Controparte_1 termine prescrizionale nel caso de quo fosse quello decennale.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della stessa.
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 16.01.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va qualificata la presente azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, con il principale motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa (nonostante la notifica della cartella), essendo la stessa del 2010.
Nel caso de quo, va rilevato che dichiara di aver interrotto il termine prescrizionale CP_2 con due intimazioni di pagamento, ma non ne dà prova: in atti richiama una intimazione del 2013 non prodotta, mentre produce la sola relata della intimazione del 2017, per cui non è dato evincersi che si riferisca proprio alla cartella de qua.
Pertanto, considerato che la pretesa creditoria è del 2010, dalla notifica della cartella (non contestata e provata) in data 11.01.2012 fino alla notifica della intimazione de qua del
21.03.2023 sono passati più di dieci anni.
Di nessun pregio l'eccezione di secondo cui il termine di prescrizione sarebbe stato CP_2 sospeso dal marzo 2020 all'agosto 2021: la norma richiamata fa riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle rate per i carichi derivanti da cartelle di pagamento e non può essere applicabile – come ritiene parte opposta – sic et simpliciter al termine di prescrizione della pretesa creditoria, né spiega come sia applicabile in CP_2 concreto la sospensione richiamata al caso de quo.
Pertanto, il credito va dichiarato prescritto.
L'accoglimento della opposizione per questo motivo comporta l'assorbimento degli altri.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia esecutiva della cartella
07120110246007884000;
- condanna le parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento nei confronti di
[...]
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 759,00 per spese Parte_1 ed € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione.
Aversa, 14 febbraio 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale is. F12, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Massimo Leonetti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
- OPPOSTA -
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, alla via A. Diaz n. 11.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
21.03.2023 intimazione di pagamento basata su cartella per € 101.066,26, relativa a
“Recupero somme dovute – ”, si opponeva eccependo la prescrizione Controparte_1 quinquennale della pretesa del 2010, nonché la nullità della cartella per omessa indicazione delle modalità di calcolo, e che nulla fosse dovuto a titolo di interessi.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità della cartella. 2
Con comparsa depositata in data 20.06.2023, si costituiva eccependo l'interruzione CP_2 della prescrizione con la notifica della cartella in data 11.01.2012, poi di un avviso di intimazione in data 4.04.2013, ed ancora in data 19.06.2017, oltre ad essere la prescrizione stata sospesa dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68, d.l. n. 18/2020; precisava infine che la cartella era corretta in tutti i dati ivi riportati.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 4.09.2023, si costituiva l eccependo che il Controparte_1 termine prescrizionale nel caso de quo fosse quello decennale.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della stessa.
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 16.01.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va qualificata la presente azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, con il principale motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa (nonostante la notifica della cartella), essendo la stessa del 2010.
Nel caso de quo, va rilevato che dichiara di aver interrotto il termine prescrizionale CP_2 con due intimazioni di pagamento, ma non ne dà prova: in atti richiama una intimazione del 2013 non prodotta, mentre produce la sola relata della intimazione del 2017, per cui non è dato evincersi che si riferisca proprio alla cartella de qua.
Pertanto, considerato che la pretesa creditoria è del 2010, dalla notifica della cartella (non contestata e provata) in data 11.01.2012 fino alla notifica della intimazione de qua del
21.03.2023 sono passati più di dieci anni.
Di nessun pregio l'eccezione di secondo cui il termine di prescrizione sarebbe stato CP_2 sospeso dal marzo 2020 all'agosto 2021: la norma richiamata fa riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle rate per i carichi derivanti da cartelle di pagamento e non può essere applicabile – come ritiene parte opposta – sic et simpliciter al termine di prescrizione della pretesa creditoria, né spiega come sia applicabile in CP_2 concreto la sospensione richiamata al caso de quo.
Pertanto, il credito va dichiarato prescritto.
L'accoglimento della opposizione per questo motivo comporta l'assorbimento degli altri.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia esecutiva della cartella
07120110246007884000;
- condanna le parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento nei confronti di
[...]
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 759,00 per spese Parte_1 ed € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione.
Aversa, 14 febbraio 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione