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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10370 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 19273/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il giorno 11/11/2025, il giudice onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro, nel procedimento
TRA
+ 2 Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
- premesso che per il procedimento in esame si è fatto ricorso alla modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con decreto ritualmente comunicato alle parti;
- viste le note prodotte dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate;
- il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come dal seguente dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 19273/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ); rapp.ti e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Massimo di
1
Palma PO e Marina di Palma PO presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli, Centro Direzionale Is. G8;
- Opponenti
E
(p. I.V.A. ) rapp.ta e difesa in virtù di procura CP_2 CP_1 P.IVA_1 generale alle liti dall'avv. Chiara Bairati presso il cui studio è elett.te dom.ta in
Torino, C.so Tassoni n. 31/A.
- Opposta
Oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, gli opponenti, nella loro rispettiva qualità di coniuge e figli di , hanno proposto opposizione Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3713/22 emesso dal Tribunale di Napoli il Con 19/20.05.2022, con il quale, su ricorso di . sono stati ingiunti di CP_2 pagare a quest'ultima, quale cessionaria del credito di (a Controparte_3 sua volta cessionaria del credito di ) le rispettive somme di euro CP_4
21.795,73 ) ed euro 10.897,86 ciascuno e Parte_1 Parte_2
) oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di esposizione Parte_3 debitoria del contratto per l'apertura di una linea di credito (cod. rif. ) P.IVA_2 del 24.7.2006, del contratto di emissione di carta di credito connessa ad una linea di credito (cod. rif. 012597551.6) del 9.03.2007 e del contratto di prestito personale flessibile (cod. rif. PRS/013908808.2) del 17.01.2008, intercorsi tra il dante causa degli opponenti, sig. e Hanno Persona_1 CP_4 rassegnato le seguenti conclusioni: “in via del tutto preliminare e/o pregiudiziale di rito:
1.rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, stante la palese fondatezza della presente opposizione e la carenza di prova scritta del credito azionato nonché carenza di legittimazione attiva della
2.accertare e dichiarare la improcedibilità e/o improponibilità CP_1 della domanda monitoria, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, in violazione dell'art. 5 comma 1 del d. lgd. n.28/2010;
3. accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità e/o
2
improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva e ad agire in capo alla;
4.accertare e dichiarare l'inefficacia della cessione del CP_1 credito nei confronti degli opponenti per i motivi esposti e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva, ad agire e carenza di titolarità del credito in capo alla e dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare CP_1 con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n.3713/2022; nel merito:
5.accertare e dichiarare la nullità dei contratti per carenza di forma scritta e per
l'effetto, revocare il D.I. opposto;
6.accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria per carenza di prova del credito e, per l'effetto, annullare e/o revocare il D.I. n.3713/2022; 7. accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese;
in subordine:
8.accertare e dichiarare la minor somma dovuta in virtù dei motivi ed eccezioni esposti;
9.In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di giudizio e di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per Legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza in fatto e CP_5 in diritto dell'opposizione proposta, chiedendone il rigetto e insistendo nella propria domanda. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3713/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.05.2022 nei confronti dei sig.ri
[...]
, ed , non essendo l'opposizione di Pt_1 Parte_2 Parte_3 controparte fondata su idonea prova scritta, né di pronta soluzione;
- rilevato il mancato esperimento ante causam del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010, concedere un congruo termine al fine di permettere
l'espletamento di tale incombente e contestualmente fissare una nuova data di udienza per la prosecuzione dell'instaurato giudizio;
IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3713/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data
20.05.2022 nei confronti dei sig.ri , ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di revoca e/o
[...] annullamento e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, respingere le domande ex adverso formulate e dichiarare tenuti e condannare i sig.ri , Parte_1
3
Con
ed a corrispondere a in persona Parte_2 Parte_3 CP_2 CP_1 del legale rappresentante, la somma di € 21.795,73 per quanto riguarda la sig.ra
in qualità di coniuge del sig. ed € 10.897,86 Parte_1 Persona_1 ciascuno i sig.ri ed in qualità di figli del sig. Parte_2 Parte_3 Per_1
oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 5% annuo sul solo
[...] capitale dal 17.03.2022 sino al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa per i fatti in essa dedotti, come precisato in narrativa”.
Con ordinanza 27.12.2022, emessa dal precedente titolare del fascicolo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.12.2022, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto “alla luce delle eccezioni sollevate dall'opponente ed, in particolare, in merito alla prova della legittimazione attiva della ricorrente (non apparendo, allo stato degli atti, sufficientemente provata la ulteriore cessione del credito tra
e ”. Controparte_3 CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'udienza cartolare dell'11.11.2025 per la decisione ex art. 281sexies c.p.c.
Entrambe le parti hanno prodotte le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato, atteso che appare fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva/carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, sollevata dagli opponenti.
Il presente giudizio, pertanto, in virtù del principio della ragione liquida, può essere deciso in punto di carenza titolarità del credito vantato in capo a CP_2
[... Spa.
La società ingiungente, invero, non ha fornito dimostrazione della sua titolarità del credito azionato in giudizio, quale asserita cessionaria del credito di
(a sua volta cessionaria del credito di . Controparte_3 CP_4
La giurisprudenza di legittimità ha efficacemente evidenziato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice
4
originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 4116/2016). Ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (cfr. Cass. s.u. 11650/2006) e, in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo (cfr. Cass. 9250/2017; 15414/2017), “e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito” (cfr. in motivazione, Cass. 24798/2020).
Nella presente fattispecie, gli opponenti hanno esplicitamente eccepito, sin dall'atto di citazione in opposizione, che la società ingiungente non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto delle cessioni allegate nel ricorso monitorio;
avendo specificamente contestato, circa i titoli contrattuali posti a base della pretesa creditoria azionata in via monitoria, originariamente stipulati tra il dante causa degli opponenti e CP_4 che il relativo credito oggetto di azione monitoria rientrasse nell'oggetto di una cessione dei crediti asseritamente intervenuta tra e la società Controparte_3 opposta.
Ed in effetti, alcunché risulta in atti circa una cessione del credito in Con oggetto intervenuta tra e non trovando conferma le Controparte_3 CP_2 allegazioni di quest'ultima secondo cui (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo): <<5) in data 14.11.2016, ha stipulato con – quale CP_1 CP_6 procuratore di – contratto di cessione pro soluto dei crediti, Controparte_3 crediti precedentemente (10.12.2013) ceduti a da Controparte_3 [...]
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione CP_4
e dell'art. 58 TUB, con pubblicazione sulla G.U. parte seconda n. 152 del
28.12.2013 (avviso n. T13AAB16379 – doc. 8); tra i crediti ceduti da
[...]
a – indicati nell'allegato A al contratto (doc. 9) - sono CP_3 CP_1 ricompresi quelli vantati nei confronti del sig. ”. Persona_1
Infatti, il doc. 8 prodotto in sede monitoria attiene ad avviso di cessione
5
credito in G.U. tra e e il doc. 8 è un mero elenco zeppo CP_4 Controparte_3 di numeri senza alcun nominativo e privo finanche di alcun riferimento al soggetto che avrebbe confezionato tale elenco.
Né alcunché risulta in atti a dimostrazione della cessione dei crediti in questione (asseritamente intervenuta tra la opposta e , non Controparte_3 trovando conferma l'allegazione della parte opposta secondo cui (cfr. comparsa di costituzione e risposta): “Con l'estratto del Registro dei crediti in sofferenza debitamente vidimato dal Notaio Dott. in data 15.05.2015 Persona_2
(doc. 5), si attesta e certifica la situazione debitoria in capo al sig. Persona_1
e pertanto viene ampiamente confermata la sussistenza del credito sorto in un primo momento in capo al sig. e successivamente in capo ai sig.ri Persona_1
, ed (…)”. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Infatti, il doc. 5 prodotto in questa sede di opposizione, essendo un'attestazione dei crediti in sofferenza in titolarità di non è Controparte_3 evidentemente idoneo alla dimostrazione della titolarità delle posizioni debitorie ivi indicate in capo alla opposta . CP_5
insomma, non ha prodotto alcun documento (contratto di CP_1 cessione dei crediti e/o specifico avviso in G.U.) a dimostrazione di una cessione dei crediti intervenuta tra essa e (quest'ultima già cessionaria di Controparte_3
e, come da deduzione della medesima opposta, già titolare del credito CP_4 nei confronti degli opponenti).
A ben vedere, quindi, la parte opposta, pur nella consapevolezza del suo onere di dimostrare la titolarità del credito azionato, e nonostante lo specifico rilievo contenuto nella già richiamata ordinanza 27.12.2022 circa la sua titolarità del credito azionato per effetto delle susseguitesi cessioni del credito, non ha tuttavia fornito prova di quanto ha allegato e dedotto sul punto con il ricorso per decreto ingiuntivo e, successivamente, con la comparsa di costituzione e risposta.
Orbene, tali carenze non consentono di ritenere sufficientemente acquisita in giudizio l'effettiva titolarità in capo alla parte opposta della posizione creditoria azionata in via monitoria, ossia la titolarità del credito azionato nei confronti degli opponenti.
Si deve pertanto ritenere che la cessione dei crediti postulata dalla opposta
6
non abbia avuto luogo ovvero non abbia mai acquisito efficacia, allo scopo evidenziando che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò nondimeno grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa. Infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non
è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ribadito il principio secondo cui l'estratto pubblicato in G.U. ex art. 58 t.u.b. – attività che, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. è evidentemente estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (Cass. 22548/2018) – non
è sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
In tale ottica si pone altresì la pronuncia n. 5857/22 della Suprema Corte di
Cassazione, ove è stato ribadito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche
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l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(cfr. pronuncia cit.). Ed è poi noto l'arresto delle sezioni unite della Suprema
Corte di Cassazione, sentenza n. 2951/2016, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Nella presente fattispecie, peraltro, parte opposta non ha curato finanche la produzione di estratto pubblicato in G.U. ex art. 58 t.u.b. in relazione alla dedotta cessione dei crediti che sarebbe intervenuta tra ed essa società Controparte_3 opposta ad oggetto il credito azionato nei confronti degli opponenti.
Del resto, l'opposizione a decreto ingiuntivo (che non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso) introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore ed è quindi gravato dell'onere della prova del credito azionato - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. 6528/00; 26782/16).
In definitiva, in ragione di quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli altri profili di opposizione dedotti dagli opponenti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta (mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione agli avv.ti Massimo di
Palma PO e Marina di Palma PO, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
8
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 3713/22 emesso dal Tribunale di Napoli
19-20/5/2022 (r.g. 7461/2022);
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle CP_5 spese di lite che liquida in euro 287.00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
Così deciso in Napoli, udienza cartolare 11/11/2025, ore 15:30.
Il Giudice Onorario
dr. Aldo Aratro L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il giorno 11/11/2025, il giudice onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro, nel procedimento
TRA
+ 2 Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
- premesso che per il procedimento in esame si è fatto ricorso alla modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con decreto ritualmente comunicato alle parti;
- viste le note prodotte dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate;
- il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come dal seguente dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 19273/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ); rapp.ti e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Massimo di
1
Palma PO e Marina di Palma PO presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli, Centro Direzionale Is. G8;
- Opponenti
E
(p. I.V.A. ) rapp.ta e difesa in virtù di procura CP_2 CP_1 P.IVA_1 generale alle liti dall'avv. Chiara Bairati presso il cui studio è elett.te dom.ta in
Torino, C.so Tassoni n. 31/A.
- Opposta
Oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, gli opponenti, nella loro rispettiva qualità di coniuge e figli di , hanno proposto opposizione Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3713/22 emesso dal Tribunale di Napoli il Con 19/20.05.2022, con il quale, su ricorso di . sono stati ingiunti di CP_2 pagare a quest'ultima, quale cessionaria del credito di (a Controparte_3 sua volta cessionaria del credito di ) le rispettive somme di euro CP_4
21.795,73 ) ed euro 10.897,86 ciascuno e Parte_1 Parte_2
) oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di esposizione Parte_3 debitoria del contratto per l'apertura di una linea di credito (cod. rif. ) P.IVA_2 del 24.7.2006, del contratto di emissione di carta di credito connessa ad una linea di credito (cod. rif. 012597551.6) del 9.03.2007 e del contratto di prestito personale flessibile (cod. rif. PRS/013908808.2) del 17.01.2008, intercorsi tra il dante causa degli opponenti, sig. e Hanno Persona_1 CP_4 rassegnato le seguenti conclusioni: “in via del tutto preliminare e/o pregiudiziale di rito:
1.rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, stante la palese fondatezza della presente opposizione e la carenza di prova scritta del credito azionato nonché carenza di legittimazione attiva della
2.accertare e dichiarare la improcedibilità e/o improponibilità CP_1 della domanda monitoria, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, in violazione dell'art. 5 comma 1 del d. lgd. n.28/2010;
3. accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità e/o
2
improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva e ad agire in capo alla;
4.accertare e dichiarare l'inefficacia della cessione del CP_1 credito nei confronti degli opponenti per i motivi esposti e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva, ad agire e carenza di titolarità del credito in capo alla e dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare CP_1 con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n.3713/2022; nel merito:
5.accertare e dichiarare la nullità dei contratti per carenza di forma scritta e per
l'effetto, revocare il D.I. opposto;
6.accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria per carenza di prova del credito e, per l'effetto, annullare e/o revocare il D.I. n.3713/2022; 7. accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese;
in subordine:
8.accertare e dichiarare la minor somma dovuta in virtù dei motivi ed eccezioni esposti;
9.In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di giudizio e di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per Legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza in fatto e CP_5 in diritto dell'opposizione proposta, chiedendone il rigetto e insistendo nella propria domanda. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3713/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.05.2022 nei confronti dei sig.ri
[...]
, ed , non essendo l'opposizione di Pt_1 Parte_2 Parte_3 controparte fondata su idonea prova scritta, né di pronta soluzione;
- rilevato il mancato esperimento ante causam del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010, concedere un congruo termine al fine di permettere
l'espletamento di tale incombente e contestualmente fissare una nuova data di udienza per la prosecuzione dell'instaurato giudizio;
IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3713/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data
20.05.2022 nei confronti dei sig.ri , ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di revoca e/o
[...] annullamento e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, respingere le domande ex adverso formulate e dichiarare tenuti e condannare i sig.ri , Parte_1
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Con
ed a corrispondere a in persona Parte_2 Parte_3 CP_2 CP_1 del legale rappresentante, la somma di € 21.795,73 per quanto riguarda la sig.ra
in qualità di coniuge del sig. ed € 10.897,86 Parte_1 Persona_1 ciascuno i sig.ri ed in qualità di figli del sig. Parte_2 Parte_3 Per_1
oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 5% annuo sul solo
[...] capitale dal 17.03.2022 sino al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa per i fatti in essa dedotti, come precisato in narrativa”.
Con ordinanza 27.12.2022, emessa dal precedente titolare del fascicolo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.12.2022, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto “alla luce delle eccezioni sollevate dall'opponente ed, in particolare, in merito alla prova della legittimazione attiva della ricorrente (non apparendo, allo stato degli atti, sufficientemente provata la ulteriore cessione del credito tra
e ”. Controparte_3 CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'udienza cartolare dell'11.11.2025 per la decisione ex art. 281sexies c.p.c.
Entrambe le parti hanno prodotte le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato, atteso che appare fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva/carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, sollevata dagli opponenti.
Il presente giudizio, pertanto, in virtù del principio della ragione liquida, può essere deciso in punto di carenza titolarità del credito vantato in capo a CP_2
[... Spa.
La società ingiungente, invero, non ha fornito dimostrazione della sua titolarità del credito azionato in giudizio, quale asserita cessionaria del credito di
(a sua volta cessionaria del credito di . Controparte_3 CP_4
La giurisprudenza di legittimità ha efficacemente evidenziato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice
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originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 4116/2016). Ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (cfr. Cass. s.u. 11650/2006) e, in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo (cfr. Cass. 9250/2017; 15414/2017), “e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito” (cfr. in motivazione, Cass. 24798/2020).
Nella presente fattispecie, gli opponenti hanno esplicitamente eccepito, sin dall'atto di citazione in opposizione, che la società ingiungente non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto delle cessioni allegate nel ricorso monitorio;
avendo specificamente contestato, circa i titoli contrattuali posti a base della pretesa creditoria azionata in via monitoria, originariamente stipulati tra il dante causa degli opponenti e CP_4 che il relativo credito oggetto di azione monitoria rientrasse nell'oggetto di una cessione dei crediti asseritamente intervenuta tra e la società Controparte_3 opposta.
Ed in effetti, alcunché risulta in atti circa una cessione del credito in Con oggetto intervenuta tra e non trovando conferma le Controparte_3 CP_2 allegazioni di quest'ultima secondo cui (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo): <<5) in data 14.11.2016, ha stipulato con – quale CP_1 CP_6 procuratore di – contratto di cessione pro soluto dei crediti, Controparte_3 crediti precedentemente (10.12.2013) ceduti a da Controparte_3 [...]
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione CP_4
e dell'art. 58 TUB, con pubblicazione sulla G.U. parte seconda n. 152 del
28.12.2013 (avviso n. T13AAB16379 – doc. 8); tra i crediti ceduti da
[...]
a – indicati nell'allegato A al contratto (doc. 9) - sono CP_3 CP_1 ricompresi quelli vantati nei confronti del sig. ”. Persona_1
Infatti, il doc. 8 prodotto in sede monitoria attiene ad avviso di cessione
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credito in G.U. tra e e il doc. 8 è un mero elenco zeppo CP_4 Controparte_3 di numeri senza alcun nominativo e privo finanche di alcun riferimento al soggetto che avrebbe confezionato tale elenco.
Né alcunché risulta in atti a dimostrazione della cessione dei crediti in questione (asseritamente intervenuta tra la opposta e , non Controparte_3 trovando conferma l'allegazione della parte opposta secondo cui (cfr. comparsa di costituzione e risposta): “Con l'estratto del Registro dei crediti in sofferenza debitamente vidimato dal Notaio Dott. in data 15.05.2015 Persona_2
(doc. 5), si attesta e certifica la situazione debitoria in capo al sig. Persona_1
e pertanto viene ampiamente confermata la sussistenza del credito sorto in un primo momento in capo al sig. e successivamente in capo ai sig.ri Persona_1
, ed (…)”. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Infatti, il doc. 5 prodotto in questa sede di opposizione, essendo un'attestazione dei crediti in sofferenza in titolarità di non è Controparte_3 evidentemente idoneo alla dimostrazione della titolarità delle posizioni debitorie ivi indicate in capo alla opposta . CP_5
insomma, non ha prodotto alcun documento (contratto di CP_1 cessione dei crediti e/o specifico avviso in G.U.) a dimostrazione di una cessione dei crediti intervenuta tra essa e (quest'ultima già cessionaria di Controparte_3
e, come da deduzione della medesima opposta, già titolare del credito CP_4 nei confronti degli opponenti).
A ben vedere, quindi, la parte opposta, pur nella consapevolezza del suo onere di dimostrare la titolarità del credito azionato, e nonostante lo specifico rilievo contenuto nella già richiamata ordinanza 27.12.2022 circa la sua titolarità del credito azionato per effetto delle susseguitesi cessioni del credito, non ha tuttavia fornito prova di quanto ha allegato e dedotto sul punto con il ricorso per decreto ingiuntivo e, successivamente, con la comparsa di costituzione e risposta.
Orbene, tali carenze non consentono di ritenere sufficientemente acquisita in giudizio l'effettiva titolarità in capo alla parte opposta della posizione creditoria azionata in via monitoria, ossia la titolarità del credito azionato nei confronti degli opponenti.
Si deve pertanto ritenere che la cessione dei crediti postulata dalla opposta
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non abbia avuto luogo ovvero non abbia mai acquisito efficacia, allo scopo evidenziando che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò nondimeno grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa. Infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non
è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ribadito il principio secondo cui l'estratto pubblicato in G.U. ex art. 58 t.u.b. – attività che, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. è evidentemente estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (Cass. 22548/2018) – non
è sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
In tale ottica si pone altresì la pronuncia n. 5857/22 della Suprema Corte di
Cassazione, ove è stato ribadito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche
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l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(cfr. pronuncia cit.). Ed è poi noto l'arresto delle sezioni unite della Suprema
Corte di Cassazione, sentenza n. 2951/2016, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Nella presente fattispecie, peraltro, parte opposta non ha curato finanche la produzione di estratto pubblicato in G.U. ex art. 58 t.u.b. in relazione alla dedotta cessione dei crediti che sarebbe intervenuta tra ed essa società Controparte_3 opposta ad oggetto il credito azionato nei confronti degli opponenti.
Del resto, l'opposizione a decreto ingiuntivo (che non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso) introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore ed è quindi gravato dell'onere della prova del credito azionato - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. 6528/00; 26782/16).
In definitiva, in ragione di quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli altri profili di opposizione dedotti dagli opponenti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta (mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione agli avv.ti Massimo di
Palma PO e Marina di Palma PO, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
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- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 3713/22 emesso dal Tribunale di Napoli
19-20/5/2022 (r.g. 7461/2022);
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle CP_5 spese di lite che liquida in euro 287.00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
Così deciso in Napoli, udienza cartolare 11/11/2025, ore 15:30.
Il Giudice Onorario
dr. Aldo Aratro L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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