Sentenza 14 ottobre 2024
Decreto presidenziale 25 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Decreto collegiale 28 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03645/2025REG.PROV.COLL.
N. 07753/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7753 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Arduini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n.2692/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana, viste le conclusioni dell’appellante come in atti e udito per le amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il signor -OMISSIS- ha esposto di essere destinatario di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Milano in data 21/01/2024 - su richiesta presentata dal sig. -OMISSIS- in data 06/10/2023 - sicché in data 28/02/2024 faceva ingresso in Italia.
Dopo aver tentato invano di contattare il datore di lavoro al fine di regolarizzare la propria posizione e sottoscrivere il regolare contratto di soggiorno, l’esponente rappresentava di essersi, allora, recato personalmente presso gli Uffici della Prefettura di Milano nell’aprile del 2024 al fine di regolarizzare la propria posizione, ma che in detta occasione veniva invitato a ripresentarsi previo appuntamento.
Il signor -OMISSIS- riferisce di avere, allora, dapprima tentato di fissare un appuntamento presso la Prefettura a mezzo telefono, e successivamente di avere inoltrato diffida a mezzo pec, per il tramite di un avvocato, volta ad ottenere la convocazione del lavoratore straniero presso la stessa Prefettura, al fine di consentire al medesimo la stipula del contratto di soggiorno e così regolarizzare la propria posizione.
La Prefettura tuttavia non riscontrava la diffida.
1.2. Il signor -OMISSIS- proponeva allora ricorso ex art. 117 c.pa. dinnanzi al TAR per la Lombardia per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, evidenziando come lo straniero, in possesso del visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale, una volta giunto in Italia, deve presentarsi entro otto giorni presso lo Sportello Unico Immigrazione della competente Prefettura allo scopo di stipulare il contratto di soggiorno.
1.3. Con sentenza resa in forma semplificata n. 2692 del 14 ottobre 2024 il T.A.R. per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente, compensando le spese di giudizio. In particolare il TAR ha così motivato la pronuncia di inammissibilità:
“Rilevato che il ricorrente ha presentato l’istanza tesa alla convocazione per la stipulazione del contratto di soggiorno in data 04.06.2024, pertanto in relazione ad essa non è ancora decorso il termine di conclusione del procedimento, fissato in 180 giorni (cfr. Cons. St., sez. III, 07.11.2022, n. 9742);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, perché proposto prima della scadenza del termine assegnato all’amministrazione per provvedere, mentre la considerazione delle condizioni personali e sociali del ricorrente conducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.”.
2.1. Con atto notificato il 16 ottobre 2024 il signor -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta sentenza articolando un unico motivo così rubricato:
I) Error in iudicando in relazione alla violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell’art. 35 d.p.r. 394/1999, dell'art 22 d.lvo n. 286/1998 e dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Sostiene in sintesi l’appellante che il richiamo operato dal giudice di prime cure alla sentenza di questa Sezione n.9742 del 07.11.2022 - che ha sancito che per tutti i procedimenti amministrativi in materia di immigrazione il termine per provvedere è di 180 giorni - sarebbe non pertinente. E richiama la recente sentenza di questa Sezione n.4717/2024 sottolineando la natura provvedimentale – o comunque strumentale all’esercizio dell’attività provvedimentale della P.A. – della richiesta convocazione e l’inidoneità della mera proposta di stipula del contratto di soggiorno del datore di lavoro a concludere il relativo procedimento.
2.2. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mera forma.
2.3. All’udienza camerale del 6 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. L’appello è meritevole di accoglimento, ritenendo il Collegio di confermare quanto statuito con la recente sentenza di questa Sezione n.4717/2024 resa su identica fattispecie, la cui motivazione di seguito si riporta:
“ 9. Deve preliminarmente osservarsi che la stipula del contratto di soggiorno costituisce uno degli snodi fondamentali del procedimento preordinato a consentire la permanenza di uno straniero sul territorio nazionale al fine di svolgervi l’attività lavorativa: esso si interpone infatti tra la fase dell’ingresso, la quale presuppone la formalizzazione della relativa proposta da parte del datore di lavoro (ex art. 22, comma 2, lett. c), d.lvo n. 286/1998, secondo cui “il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare (…) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza”; cfr. altresì, in senso analogo, l’art. 30-bis, comma 3, lett. c), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e culmina nel rilascio del relativo visto da parte dell’autorità consolare, e quella del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore, cui è preordinata la convocazione di quest’ultimo da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Questa, quindi, non riveste (o non riveste solo) carattere meramente materiale, come affermato dal T.A.R., sia perché espressione di uno specifico potere attribuito dall’ordinamento alla Prefettura – quello, cioè, di disporre la presentazione dello straniero dinanzi ad essa ai fini dell’acquisizione del consenso contrattuale necessario alla stipulazione del contratto di soggiorno – sia, soprattutto, perché funzionale all’esercizio da parte dell’Amministrazione della propria attività provvedimentale, culminante nella acquisizione del contratto di soggiorno e nel successivo rilascio del permesso di soggiorno.
10. Quanto in particolare al contratto di soggiorno, cui come si è detto la convocazione del lavoratore è direttamente strumentale, la sua natura paritetica non costituisce motivo sufficiente per collocarlo al di fuori del perimetro dell’attività provvedimentale della P.A., ove si consideri la sua funzionalità, secondo la conformazione contenutistica obbligatoria di cui all’art. 5-bis d.lvo n. 286/1998, al soddisfacimento di interessi – ed all’apprestamento di garanzie – di carattere non strettamente privatistico, in quanto inerenti alla realizzazione delle condizioni perché l’ingresso e la permanenza dello straniero in Italia non rechi pregiudizio alla sicurezza ed all’ordinato svolgimento della civile convivenza, oltre che ai diritti anche retributivi dello stesso lavoratore.
11. Ne consegue che la tempestiva stipulazione del contratto di soggiorno, oltre a rispondere all’interesse dello straniero (in quanto lo abilita, appunto, alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno: ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, d.lvo n. 286/1998, infatti, “il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis”), è funzionale altresì ad inscrivere la sua presenza in Italia entro una cornice giuridica cui si correlano impegni reciproci delle parti, la cui assunzione ed il cui rispetto sono strumentali ad agevolare il proficuo inserimento e l’integrazione del primo entro il contesto socio-economico nazionale: basti considerare che, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lvo n. 286/1998, il contratto contiene “la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
12. Ugualmente inidonea a fondare l’impugnata statuizione reiettiva è la considerazione secondo cui il datore di lavoro avrebbe esaurito i suoi adempimenti mediante la sottoscrizione della proposta di contratto di soggiorno: permane infatti, anche successivamente alla formalizzazione di quest’ultima, la necessità, ai fini del definitivo perfezionamento del contratto di soggiorno, della acquisizione della conforme volontà del lavoratore, nei cui esclusivi confronti può quindi indirizzarsi la convocazione prefettizia.
13. Quanto invece al dies ad quem il cui raggiungimento realizza la fattispecie di inerzia in capo alla P.A., deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 22, comma 6, secondo periodo d.lvo cit., “entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno…” (cfr. anche, in senso analogo, l’art, 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999): siffatta determinazione temporale infatti, sebbene relativa alla presentazione del lavoratore ai fini della stipula del contatto di soggiorno, non può restare senza effetti ai fini della disciplina, anche sotto il profilo temporale, della connessa attività amministrativa, che deve quindi svolgersi entro cadenze stringenti, al fine di evitare che lo straniero permanga sul territorio nazionale senza che siano divenuti pienamente operativi gli impegni scaturenti dal suddetto contratto”.
4. In conclusione l’appello deve quindi essere accolto così come, in riforma della sentenza appellata, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: per l’effetto, deve ordinarsi alla Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione di adottare una determinazione espressa in ordine alla richiesta di convocazione presentata dal ricorrente ai fini della sottoscrizione da parte dello stesso del contratto di soggiorno, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
5. In mancanza, provvederà in via sostitutiva, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Milano, con facoltà di sub-delega, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta ad esso indirizzata dalla parte appellante.
6. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7. Da ultimo, deve riformarsi il decreto n.235 del 7 novembre 2024 della Commissione per il Gratuito Patrocinio istituita presso questo Consiglio di Stato, che non ha ammesso in via anticipata e provvisoria il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato - pur sussistendo i presupposti reddituali di legge – ritenendo le prospettazioni dell’appellante manifestamente infondate.
In conseguenza dell’accoglimento dell’appello, il ricorrente va invece ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato e deve essere, pertanto, liquidato il compenso spettante al difensore dell’appellante, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata:
- accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed ordina alla Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione, di adottare una determinazione espressa in ordine alla richiesta di convocazione presentata dal ricorrente ai fini della sottoscrizione da parte dello stesso del contratto di soggiorno, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta , per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Ufficio suindicato, il Prefetto di Milano, con facoltà di sub-delega, affinché provveda in via sostitutiva entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta ad esso indirizzata dalla parte ricorrente;
- compensa le spese di giudizio;
- ammette definitivamente l’appellante al patrocinio a spese dello Stato e liquida il compenso spettante al difensore nella complessiva misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.