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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/09/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1691/2023
TRA
, (c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1949 ed ivi residente in C.da San Pietro n°4, rappresentato e difeso dall'avv. Marialuisa
Veltri, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gilda Avena, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.5.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
premettendo di avere ricevuto, in data 4/8/2022 la notifica Controparte_1 dell'avviso di addebito n. 33420220001283066000 relativo a contributi IVS Gestione
Commercianti per il periodo 05/2015 al 12/2020 con cui l'istituto gli chiedeva il pagamento della somma di € 24.057,45.
Specificava che aveva opposto il predetto avviso innanzi al Tribunale di Cosenza e che, a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del predetto Tribunale, aveva riassunto la controversia innanzi all'intestato Tribunale di Castrovillari.
Sosteneva che la pretesa dell' era infondata, avendo il ricorrente regolarmente CP_2 corrisposto quanto dovuto a titolo di gestione commercianti, beneficiando, in qualità di pensionato ultrasessantacinquenne, delle agevolazioni previste dalla riduzione contributiva di cui all'art.59, comma 15, della Legge 449/1997.
Chiedeva, allegando la prova dei pagamenti effettuati, che venisse accertata la non debenza delle somme richieste dall' , con vittoria di spese legali. CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda del ricorrente con varie CP_2 argomentazioni.
In particolare, evidenziava che la pretesa dell' derivava “dal VERBALE UNICO DI CP_2
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE n. 2019017785 del 17/02/2020 con cui i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Cosenza, e CP_2 Parte_2 CP_3
hanno concluso gli accertamenti, iniziati l' 08/11/2019 nei confronti del “
[...] [...]
(già oggetto di altra ispezione conclusasi con Parte_3 separato verbale unico di accertamento 2019014920/DDL del 13.02.2020 in relazione al personale dipendente) con riferimento alla posizione assicurativo-previdenziale di CP_4
e di , soci accomandanti nonché, rispettivamente, sorella e figlio
[...] Controparte_5 del socio accomandatario ”. Parte_4
Sulla base di ciò, e sostenendo che la richiesta dell' era correttamente stata formulata CP_2 sulla base dei verbali richiamati, chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Rilevato che pendeva giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza (rubricato al n.r.g. 543/2023) relativo all'opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso i verbali costituenti presupposto dell'avviso di addebito oggi impugnato, la controversia veniva rinviata in attesa della definizione dei predetti giudizi.
Senza la necessità di ulteriore attività istruttoria se non l'acquisizione documentale, la controversia viene decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
L' ha affermato che l'emissione dell'avviso di addebito n. 33420220001283066000 CP_2 relativo a contributi IVS Gestione Commercianti per il periodo 05/2015 al 12/2020 con cui l'istituto gli chiedeva il pagamento della somma di € 24.057,45 derivava dai verbali di accertamento n. 2019017785 del 17/02/2020 e 2019014920/DDL del 13.02.2020. Ebbene, parte ricorrente ha prodotto in atti la sentenza n. 1400/2025 emessa all'esito del giudizio rubricato al n. 543/2023 con la quale il Tribunale di Cosenza ha annullato i predetti verbali di accertamento, accogliendo il ricorso dell'odierno ricorrente.
Non c'è dubbio, pertanto, che le somme di cui l'istituto ha chiesto il pagamento, non sono dovute dal , essendo venuto meno il presupposto fondante la richiesta. Parte_1
Pertanto, la pretesa dell' , avanzata con l'avviso di addebito impugnato in questa sede CP_2 non è dovuta, poiché il ricorrente ha versato tutto quanto dovuto in maniera corretta, provvedendo alla regolare assunzione dei propri dipendenti.
In ragione di ciò, devono essere dichiarate non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con 33420220001283066000 relativo a contributi IVS Gestione Commercianti per CP_2 il periodo 05/2015 al 12/2020 con cui l'istituto gli chiedeva il pagamento della somma di €
24.057,45.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con avviso di addebito CP_2
n. 33420220001283066000 relativo a contributi IVS Gestione Commercianti per il periodo 05/2015 al 12/2020 con cui l'istituto gli chiedeva il pagamento della somma di € 24.057,45;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre iva CP_2
e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marialuisa Veltri.
Castrovillari, 25-9-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1691/2023
TRA
, (c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1949 ed ivi residente in C.da San Pietro n°4, rappresentato e difeso dall'avv. Marialuisa
Veltri, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gilda Avena, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.5.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
premettendo di avere ricevuto, in data 4/8/2022 la notifica Controparte_1 dell'avviso di addebito n. 33420220001283066000 relativo a contributi IVS Gestione
Commercianti per il periodo 05/2015 al 12/2020 con cui l'istituto gli chiedeva il pagamento della somma di € 24.057,45.
Specificava che aveva opposto il predetto avviso innanzi al Tribunale di Cosenza e che, a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del predetto Tribunale, aveva riassunto la controversia innanzi all'intestato Tribunale di Castrovillari.
Sosteneva che la pretesa dell' era infondata, avendo il ricorrente regolarmente CP_2 corrisposto quanto dovuto a titolo di gestione commercianti, beneficiando, in qualità di pensionato ultrasessantacinquenne, delle agevolazioni previste dalla riduzione contributiva di cui all'art.59, comma 15, della Legge 449/1997.
Chiedeva, allegando la prova dei pagamenti effettuati, che venisse accertata la non debenza delle somme richieste dall' , con vittoria di spese legali. CP_2
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda del ricorrente con varie CP_2 argomentazioni.
In particolare, evidenziava che la pretesa dell' derivava “dal VERBALE UNICO DI CP_2
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE n. 2019017785 del 17/02/2020 con cui i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Cosenza, e CP_2 Parte_2 CP_3
hanno concluso gli accertamenti, iniziati l' 08/11/2019 nei confronti del “
[...] [...]
(già oggetto di altra ispezione conclusasi con Parte_3 separato verbale unico di accertamento 2019014920/DDL del 13.02.2020 in relazione al personale dipendente) con riferimento alla posizione assicurativo-previdenziale di CP_4
e di , soci accomandanti nonché, rispettivamente, sorella e figlio
[...] Controparte_5 del socio accomandatario ”. Parte_4
Sulla base di ciò, e sostenendo che la richiesta dell' era correttamente stata formulata CP_2 sulla base dei verbali richiamati, chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Rilevato che pendeva giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza (rubricato al n.r.g. 543/2023) relativo all'opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso i verbali costituenti presupposto dell'avviso di addebito oggi impugnato, la controversia veniva rinviata in attesa della definizione dei predetti giudizi.
Senza la necessità di ulteriore attività istruttoria se non l'acquisizione documentale, la controversia viene decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
L' ha affermato che l'emissione dell'avviso di addebito n. 33420220001283066000 CP_2 relativo a contributi IVS Gestione Commercianti per il periodo 05/2015 al 12/2020 con cui l'istituto gli chiedeva il pagamento della somma di € 24.057,45 derivava dai verbali di accertamento n. 2019017785 del 17/02/2020 e 2019014920/DDL del 13.02.2020. Ebbene, parte ricorrente ha prodotto in atti la sentenza n. 1400/2025 emessa all'esito del giudizio rubricato al n. 543/2023 con la quale il Tribunale di Cosenza ha annullato i predetti verbali di accertamento, accogliendo il ricorso dell'odierno ricorrente.
Non c'è dubbio, pertanto, che le somme di cui l'istituto ha chiesto il pagamento, non sono dovute dal , essendo venuto meno il presupposto fondante la richiesta. Parte_1
Pertanto, la pretesa dell' , avanzata con l'avviso di addebito impugnato in questa sede CP_2 non è dovuta, poiché il ricorrente ha versato tutto quanto dovuto in maniera corretta, provvedendo alla regolare assunzione dei propri dipendenti.
In ragione di ciò, devono essere dichiarate non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con 33420220001283066000 relativo a contributi IVS Gestione Commercianti per CP_2 il periodo 05/2015 al 12/2020 con cui l'istituto gli chiedeva il pagamento della somma di €
24.057,45.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con avviso di addebito CP_2
n. 33420220001283066000 relativo a contributi IVS Gestione Commercianti per il periodo 05/2015 al 12/2020 con cui l'istituto gli chiedeva il pagamento della somma di € 24.057,45;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre iva CP_2
e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marialuisa Veltri.
Castrovillari, 25-9-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone