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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Emilia Caleca, in esito all'udienza del 09 giugno 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 5330 / 2024 e n. 2040 / 2024 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Giulia Calcagno, la quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela CP_1
Foti, giusta procura generale per atto del Notaio dott. in Roma, , elettivamente domiciliato Per_1
in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c. la Signora esponeva di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per l'accertamento del diritto a godere della indennità di accompagnamento e che, a seguito della visita medica, era stata riconosciuta invalida nella misura non idonea ad ottenere l' accompagnamento. Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non Le consentivano lo svolgimento degli atti della vita quotidiana in maniera autonoma. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento. Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 14.10.2024 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva di necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti della vita quotidiana. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, istando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore.
CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in termine contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 09 giugno 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa . Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che: In base alla diagnosi suddescritta e riguardo ai quesiti medico-legali che sono stata chiamata ad accertare, ritengo che la ricorrente Pt_1
di anni 58 si possa considerare invalida civile totale, con percentuale pari al 100% (cento
[...]
percento) e diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa per un periodo pari a due anni, fino al 01.02.2026 e successiva rivalutazione presso la commissione
CP_ medica
Il c.t.u. ha quindi accertato che la ricorrente è affetta da patologie che determinano una invalidità nella misura del 100% e rendono necessaria un'assistenza continua non permettendo alla perizianda di svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Signora
[...]
, invalida nella misura del 100%, possiede il requisito sanitario utile al Parte_1 conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. . CP_ Il pieno accoglimento della domanda attorea comporta la condanna dell' al pagamento delle spese processuali , che si liquidano come in dispositivo;
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico
CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla Signora con Parte_1
CP_ ricorsi riuniti nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara che è invalida nella misura Parte_1 del 100% e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_ condanna l' al pagamento spese giudiziali che si liquidano in € 1.168,50 per la fase di
ATP ed in E 2.695,50 per la presente fase di merito, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 10 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca