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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2258/2024
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 4 N. R.G. 2258/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2258/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato VITTORIO COLOMBA Controparte_1
presso il cui studio in MODENA, FERRUCCIO Controparte_2
LAMBORGHINI, N. 81, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
18.12.2024
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 26.7.2024, ha Controparte_1
chiesto che venga accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 1E129928 stipulato con il Controparte_3
27/2/2014, essendovi canoni scaduti ed impagati per complessivi euro 12.892,66, con conseguente condanna di quest'ultimo alla immediata riconsegna dell'immobile sito in via Nino
Rinaldi, n. 2/C-2D, località Arceto, Comune di Scandiano, identificato al C.F. del predetto
Comune al foglio 9, mappale 186, subalterno 27, libero da persone e cose.
Il ritualmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_3
contumace.
2. pagina 2 di 4 Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “Il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sezioni Unite,
30.10.2001 n. 13533, Cass., sez. II, 11.04.2013, n. 8901).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, risultando documentalmente provata la stipula del contratto di leasing (doc. 2), la consegna del bene (doc. 2), la pattuizione della clausola di cui all'art. 1456 c.c. (doc.
2- art. 19 del contratto) e la comunicazione della ricorrente della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa con raccomandata del 24.7.2023 (doc. 3).
La resistente, ritualmente convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha offerto la prova, invece, dell'avvenuto pagamento dei canoni alle scadenze previste, in tal modo non ottemperando al disposto di cui all'art. 2697 c.c..
Pertanto, l'inadempimento lamentato deve ritenersi accertato.
Alla morosità della resistente è, dunque, conseguita la risoluzione di diritto del contratto ex artt.
1456 c.c. e 19 del contratto, a seguito della comunicazione della ricorrente, con lettera del
24.7.2023, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al citato art. 19.
Al venir meno del titolo legittimante la detenzione, consegue, dunque, l'obbligo di restituzione dell'immobile, oggetto del predetto contratto di locazione finanziaria, libero da persone e cose.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale in cui si è articolato il processo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 1E129928 stipulato il 27/2/2014 con Controparte_3
2) condanna alla immediata restituzione, in Controparte_3
favore di dell'immobile sito in via Nino Rinaldi, n. 2/C-2D, località CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 Arceto, Comune di Scandiano, identificato al C.F. del predetto Comune al foglio 9, mappale 186, subalterno 27, libero da persone e cose;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.906,00 oltre rimborso Controparte_1
forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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