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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 210/2019 del Tribunale di Avellino,
Prima Sezione Civile, pubblicata il 4/2/2019, iscritto al n. 1083/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
c.f. ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Roma alla Piazza della Croce Rossa n.1, costituitasi in persona dell'institore
(procura institoria per notaio dott. del 25/07/2014 rep. 80280, racc. Persona_1
21077) Avv. Elisabetta Scosceria, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'Avv. Prof. Angelo
Pandolfo (c.f. ) C.F._1
AP P E L L AN T E
E
(c.f. , nato a [...] il CO C.F._2
27/8/1956;
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n. 1083/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
(c.f. ) nata a [...] il _2 C.F._3
17/7/1967, quale successore universale di;
PE
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Antonio Petrozziello (c.f. ); C.F._4
AP P E L L A TI
NONCHÉ
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._5
25/04/1963
AD PP E L L A TO CON T UMA C E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3/12/2013, CO Parte_3
, , , e evocavano
[...] PE Parte_4 Parte_5 Parte_6
in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, le (in seguito, Parte_1
Co per comodità, anche solo ) esponendo che:
- erano stati tutti dipendenti della con diverse qualifiche e Parte_7
mansioni, dal 1983 fino a luglio 1988, mese in cui furono collocati in cassa integrazione;
- la con sede e stabilimento in Avellino (località Pianodardine), Parte_7 era azienda appaltatrice dell (poi divenuto Controparte_4 Parte_1
, per lavori di scoibentazione e ricoibentazione delle carrozze ferroviarie;
[...]
- l'attività consisteva nello smontaggio dei rotabili ferroviari, nell'asporto
(raschiamento) dell'amianto dagli stessi, nella ricoibentazione con altri materiali (fibra di vetro) delle parti bonificate, nel rimontaggio dei rotabili e nella pulizia e lavaggio degli stessi;
- la era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_7
Avellino del 1/4/1990;
- gli attori , , e si occupavano direttamente Pt_3 CP_1 Pt_4 Pt_5 Pt_6
“della scoibentazione, effettuando lo smontaggio dei rotabili, la decoibentazione
(raschiamento e asporto dell'amianto), la ricoibentazione, il rimontaggio dei rotabili e la pulizia e il lavaggio degli stessi mentre il sovraintendeva al lavoro delle PE
squadre, collaborando anche a fasi delle suddette lavorazioni che si svolgevano senza
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alcuna adeguata protezione, né generale (non essendo installati impianti di aspirazione
o altri presidi atti ad evitare il disperdersi delle polveri), né individuale”;
- tali attività erano effettuate dalla sulla base di rapporti Parte_7 contrattuali con l' , proprietario dei rotabili da bonificare, che Controparte_4 esercitava la vigilanza sulle lavorazioni medesime, tramite personale dell'Unità di
Collaudo di Napoli e che aveva la facoltà di impartire direttive e prescrizioni sull'esecuzione dei lavori;
- come emerso anche nel corso del procedimento penale che aveva riguardato l'allora legale rappresentante e presidente della dott. , le Parte_7 CP_5 lavorazioni in questione comportavano una forte esposizione degli operai all'inalazione di fibre di amianto;
- la perizia redatta dal Prof. dell'Università di Napoli, nominato Persona_3 nell'ambito del procedimento penale, aveva confermato tali circostanze;
- la alla quale erano state affidate le predette attività, da Parte_7 qualificarsi come pericolose ex art. 2050 c.c., non possedeva l'idoneità tecnico- professionale per lo svolgimento delle stesse e non aveva munito il capannone ed i lavoratori dei necessari presidi di sicurezza e protezione individuale;
- il committente, pur consapevole dei requisiti tecnici ed organizzativi necessari per una corretta esecuzione delle commesse da appaltare, anche sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro, in considerazione della pericolosità delle lavorazioni, le aveva tuttavia affidate ad un'impresa del tutto sprovvista di tali requisiti;
- tutti gli attori avevano accusato l'insorgere di patologie cosiddette asbesto- correlate, in particolare: a era stata diagnosticata nel 2009 asbestosi CO
polmonare; nel 2011 presentava una condizione di ispessimento delle cuffie Parte_4
peribronchiali, che poteva condurre a patologia bronchiale ed era inoltre affetto da altre patologie asbesto-correlate; a era stata diagnosticata nel 2008 una Parte_3
broncopneumopatia cronica da inalazione;
ad era stata accertata PE
nel 2010 asbestosi polmonare;
a era stata riconosciuta malattia professionale Parte_5
nel 2011; a era stata riconosciuta malattia professionale nel luglio 2013, Parte_6
con diagnosi di placche pleuriche, pleurite e bronchite cronica;
- l' , oggi era da ritenersi Controparte_4 Parte_1
corresponsabile dei danni psico-fisici e dei danni morali derivanti agli attori
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dall'esposizione all'amianto, sia per essersi riservata un'attività di direzione con ingerenza diretta nell'esecuzione dei lavori (culpa in vigilando), sia per aver affidato i lavori ad un'impresa priva dei requisiti necessari per svolgere in sicurezza le pericolose lavorazioni in questione (culpa in eligendo).
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni “ - accertarsi e dichiararsi per le motivazioni in fatto e diritto esposte la responsabilità delle Parte_1
per i danni non patrimoniali (danno alla salute, esistenziale, morale), sofferti e che potranno ancora soffrire gli attori, causati dalla loro esposizione all'amianto nel corso dell'attività svolto presso la danni derivanti dalle modalità con cui si Parte_7 svolsero le lavorazioni appaltate a tale ultima società dall' Controparte_6
oggi - per l'effetto, emettere, a carico della società
[...] Parte_1
convenuta, condanna generica al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ognuno degli attori sofferto e, per quanto di sua ragione, degli importi che saranno quantificati nel successivo giudizio, in uno alle ulteriori somme accessorie per interessi e rivalutazione monetaria,- condannare, infine, la società convenuta al pagamento di spese e competenze della causa, con attribuzione”.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improponibilità della domanda di risarcimento dinanzi al giudice ordinario in quanto, essendo posta a fondamento della stessa la violazione, nell'ambito di appalto di servizi, degli obblighi di sicurezza sul lavoro, era funzionalmente competente il “Tribunale del lavoro” ai sensi dell'art. 409 c.p.c..
Quanto al merito, evidenziava, innanzitutto, la mancata prova dee circostanze poste a fondamento delle domane ed in particolare della contrazione delle malattie lamentate esclusivamente ed unicamente a seguito dell'esecuzione dell'appalto per le FS
e non a causa di altri lavori svolti successivamente. Rilevava altresì che l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro, ai sensi della l. 1369/1960 e dell'art. 2087 c.c. gravava unicamente sull'appaltatore, unico datore di lavoro degli attori e, quindi, sulla Parte_7
anche alla luce di quanto espressamente previsto nel contratto stesso. Negava
[...] qualsiasi ingerenza nell'appalto sia in quanto le lavorazioni venivano effettuate presso i capannoni dell'azienda appaltatrice, sia in quanto l'attività di sorveglianza esercitata tramite l'Unità Collaudo di Napoli, si limitava alla verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni (e non anche degli altri aspetti). Escludeva altresì la propria responsabilità sia
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ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto al momento dello svolgimento del rapporto di lavoro non erano noti i rischi connessi alla lavorazione dell'amianto, sia ai sensi dell'art. 2043
c.c.. Deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, sia ai sensi dell'art. 2947
c.c., sia ai sensi dell'art. 2946 c.c. in quanto il giudizio era stato promosso a distanza di
25 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Rilevava l'inammissibilità della domanda proposta a titolo di risarcimento del danno biologico in quanto lo stesso veniva indennizzato dall' ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 38/2000, potendosi riconoscere in sede CP_7
giudiziale solo il danno differenziale che, tuttavia, non era stato quantificato. Infine, sottolineava l'inammissibilità della domanda risarcitoria con riferimento al danno biologico, morale ed esistenziale in quanto generica e non provata.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “in via preliminare:
- dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice Ordinario in favore del
Giudice del Lavoro;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle
[...]
Parte_1
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto degli attori;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto
- in subordine, accertare il minor importo da liquidare”.
In data 12/11/2015 interveniva nel processo , deducendo che: Controparte_2
- aveva lavorato alle dipendenze della Isochimica di Avellino dal 1983 al 1989, con la qualifica e le mansioni di coibentista, che comportava lo smontaggio dei rotabili ferroviari delle , l'asporto (raschiamento) dell'amianto dagli stessi, la Parte_1
ricoibentazione con altri materiali delle parti bonificate, il rimontaggio dei rotabili, la pulizia ed il lavaggio degli stessi;
- in data 2/4/2012 era stato ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese con la seguente diagnosi: “placche pleuriche da asbesto. Ipertrofia dei turbinati, per pregressa esposizione professionale da asbesto”;
- l' , in data 4/6/2014, aveva certificato che: nato a [...]_2
Salerno il 25/04/1963 è affetto da malattia professionale causata da esposizione all'amianto, riconosciuta da questo Istituto”.
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Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le motivazioni in fatto e diritto esposte, la responsabilità delle per Parte_1
i danni non patrimoniali (danno alla salute, esistenziale, morale), sofferti e che potranno ancora soffrire gli attori e l'istante, causati dalla loro esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta presso la , danni derivati dalle modalità con Parte_7 cui si svolsero le lavorazioni appaltate a tale ultima società dell' Controparte_4
, oggi;
- per l'effetto, emettere, a carico della società
[...] Parte_1
convenuta, condanna generica al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ognuno degli attori sofferto e per quanto di sua ragione, degli importi che saranno quantificati in successivo giudizio, in uno alle ulteriori somme accessorie per interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare, infine, la società convenuta al pagamento di spese e competenze della causa, con attribuzione”.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi alcuni testimoni, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio (in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei lavoratori ed alla correlazione tra le patologie degli attori ed i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto che comportava l'attività dagli stessi svolta) e venivano altresì acquisiti gli atti di indagine del procedimento penale n. 2899/2009 r.g.n.r. svoltosi presso il Tribunale di Avellino e di ulteriori documenti.
Durante il processo di primo grado decedeva e si PE
costituiva, con memoria depositata il 20/2/2017, in qualità di sua _2 erede universale, riportandosi alle domande da quest'ultimo formulate.
In data 18/8/2019 il difensore degli attori chiedeva darsi atto del trasferimento nel processo penale delle azioni proposte da , , Parte_6 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5
Con sentenza n. 210/2019, il Tribunale così disponeva: “a) Dichiara l'estinzione del processo limitatamente alle cause originate dalle domande proposte da Pt_6
, , e;
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
b) Accerta e dichiara la responsabilità di Parte_1
per i danni non patrimoniali subiti da e CO PE
nello svolgimento delle mansioni lavorative alle dipendenze di
[...]
Parte_7
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(già Prima sezione civile bis)
c) Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, a risarcire in favore di e CO
, quest'ultima in qualità di erede di _2 PE
, i danni non patrimoniali subiti da e
[...] CO
in conseguenza dell'illecito accertato sub b), danni da PE
quantificarsi in separato giudizio;
d) Dichiara inammissibile l'intervento di;
Controparte_2
e) Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, a rifondere in favore di e CO
, quest'ultima in qualità di erede di _2 PE
, le spese di lite, che si liquidano, complessivamente, in € 15.000,00 per
[...] compenso professionale, € 458,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
C.p.a. come per legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Petrozziello dichiaratosi antistatario;
f) Compensa integralmente le spese di lite fra Parte_1
e ;
[...] Controparte_2
g) Pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto richiamato in motivazione, interamente a carico di Parte_1
Osservava, in particolare, che:
- l'eccezione di incompetenza era infondata (trattandosi in realtà di mera ripartizione interna degli affari tra le sezioni ordinarie e quelle del lavoro del Tribunale ordinario), richiamando la propria ordinanza del 24/7/2015 ed evidenziando che, dopo l'emissione della stessa, la convenuta non aveva più reiterato la predetta eccezione;
- l'eccezione di prescrizione sollevata dalle era Parte_1 tardiva, in quanto la convenuta si era costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.;
- era responsabile sia per culpa in eligendo, avendo scelto quale Parte_1 appaltatrice un'impresa palesemente priva delle strutture e dei mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, sia per culpa in vigilando, in quanto era stato dimostrato che presso la erano presenti suoi dipendenti che soprintendevano alle Parte_7
lavorazioni;
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- l'appaltante era un soggetto altamente qualificato, caratterizzato da un elevato grado di conoscenze tecniche in relazione alle quali andava valutata la colpa (in base al criterio dell'homo eiusdem condizionis ac professionis); Co
- era sufficiente a tal fine confrontare le misure di sicurezza che adottava per le lavorazioni sull'amianto che svolgeva direttamente (contenute nella circolare del
9/6/1979 e nella nota del 28/7/1980) con quanto riscontrato presso la Parte_7
(e riportato nelle loro relazioni) dagli esperti incaricati dall' Controparte_8
in occasione dei sopralluoghi compiuti il 19/3/1985 (presenza di crocidolite, la
[...]
variante più pericolosa del minerale manipolato, lavorazioni eseguite in un unico capannone privo di aerazione e di sistemi di abbattimento delle polveri, assenza di impianti di aspirazione in prossimità delle carrozze, mancanza di adeguato deflusso delle acque di dilavazione, esecuzione della scoibentazione a secco con produzione di quantità elevate di polveri, utilizzo di semimaschere a filtro o di carta e di tute porose del tutto inadatte) e dal 12 al 28/10/1987, nonché dall' il 4-5/2/1988 ed il Controparte_9
17/3/1988;
- le considerazioni svolte trovavano conferma nelle prove testimoniali e nei numerosi provvedimenti emessi nei procedimenti penali (provvedimento di chiusura dello stabilimento del 13/12/1988 emesso dal Pretore di Firenze;
relazione tecnica del
10/1/1989; sentenza penale del Tribunale di Avellino n. 22 del 3/2/1993);
- sussisteva altresì la culpa in vigilando dal momento che la era Parte_7 un'impresa di nuova costituzione che aveva quale principale se non unica attività quella dello smontaggio delle carrozze delle FS;
tale circostanza rendeva ancor più significativo il controllo effettuato dalle FS attraverso l'assidua presenza dei suoi dipendenti appartenenti all'unità di collaudo di Napoli presso lo stabilimento della Parte_7
(confermata dai testi , e ); il controllo doveva estendersi anche Tes_1 Tes_2 Tes_3 alle misure di sicurezza connesse alla manipolazione dell'amianto, come risultava dall'allegato 1 ai contratti;
- era dimostrato (alla luce della relazione del ctu e delle testimonianze assunte) sotto il profilo dell'an debeatur, il danno allegato da e CO PE
, nonché, quanto meno in base al principio del più probabile che non, il nesso
[...] causale tra le malattie degli stessi e l'esposizione all' Emai_1
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Con atto di citazione notificato il 6/3/2019 ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo che: Parte_1
- il Giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato tardiva la costituzione in giudizio della convenuta e conseguentemente inammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto nell'atto di citazione era indicata come data dell'udienza di prima comparizione quella del 14/3/2014, che era un venerdì, giorno nel quale il giudice designato, Dr.
Razzano, solitamente teneva udienza. “L'udienza di prima comparizione è poi, invece, slittata al giovedì 20 marzo, senza tuttavia che, rispetto alla data indicata nell'atto di citazione, risulti essere stato disposto alcun rinvio d'ufficio da parte della cancelleria
(come si evince dallo storico tratto dal fascicolo telematico relativo al giudizio in oggetto
e recante RG. 5546/2013 – doc. 2) in tal modo, dovendosi escludere che possa integrarsi configurata la fattispecie dell'art. 168 bis cpc, comma 4. Detto ciò, non può negarsi che non vi era alcun valido motivo per non considerare quale udienza effettiva di prima comparizione quella del 20 marzo, invece che quella del 14 marzo, posto che il Giudice
Razzano il venerdì 14 marzo non ha trattato il giudizio de quo, pur avendo regolarmente udienza nella indicata giornata, e non risultando alcun rinvio d'ufficio od altro motivo noto alle parti valido ad escludere che l'udienza si tenesse”. In ogni caso, la questione non era mai stata eccepita dagli attori, né era stata sottoposta dal Tribunale alle parti che, sul punto, avrebbero potuto svolgere le loro considerazioni o produrre documenti.
- Non sussisteva la responsabilità di in quanto quest'ultima non Parte_1 era il datore di lavoro dei danneggiati e la legislazione dell'epoca non prevedeva alcuna responsabilità dell'appaltante per la violazione della disciplina sulla sicurezza dei propri dipendenti da parte dell'appaltatore (art. 3 l. 1369/1960, d.P.R. 1192/1961); solo con il d.lgs. 494/1996 e poi con l'art. 26 d.lgs. 81/2008 era stata introdotta la responsabilità solidale dell'appaltante e comunque non per i danni conseguenza di rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
- Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provata la responsabilità di
[...]
per culpa in eligendo in relazione alla scelta dell'appaltatore, Parte_1
omettendo di considerare che: a) le erano una pubblica amministrazione che per Pt_1
l'individuazione di appaltatori idonei doveva sottostare ad apposite norme pubblicistiche;
b) la era in possesso delle formali autorizzazioni richieste per lo Parte_7 svolgimento delle attività di rimozione dell'amianto provenienti dagli organi istituzionali
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competenti ovvero , Responsabile del Servizio Ecologico e Servizio CO0
Sanitario Nazionale della Regione Campania ed in particolare era stata ritenuta idonea dall' come risultava dal parere del 22/7/1983; c) nessuna responsabilità Parte_8
era indicata a carico del personale delle FS nella relazione dei consulenti del P.M. depositata il 30/4/2013 d) all'epoca dei fatti non esisteva alcuna normativa specifica relativa alle lavorazioni dell'amianto, giacché la prima disciplina sarebbe intervenuta solo con il d.lgs. 277/1991.
- il Tribunale aveva erroneamente ritenuto provata la responsabilità delle
[...]
anche per culpa in vigilando, giacché la vigilanza del personale delle Parte_1
FS presso lo stabilimento dell' era limitato alla verifica sulla corretta Parte_7
esecuzione delle lavorazioni e sulla loro conformità alle prescrizioni tecniche contrattuali.
- il Tribunale, nell'inquadrare la fattispecie oggetto del giudizio nell'alveo dell'art. 2043 c.c., aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sugli attori rispetto al nesso di causalità tra i danni riportati dagli attori e l'attività svolta presso la
Parte_7
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, accogliere l'appello come sopra proposto e, in parziale riforma della sentenza resa inter partes dal Giudice Dott. Russolillo, Giudice della
Sezione I del Tribunale Civile di Avellino, n. 210/2019 del 05.02.2019, respingere tutte le domande proposte dai Sig.ri e nei confronti di CO _2
di cui all'atto introduttivo del giudizio iscritto ad R.G. Parte_1
n.5546 /2013. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in cancelleria il 12/6/2019, si sono costituiti CP_1
e , quale erede universale di , che,
[...] _2 PE
resistendo al gravame, hanno rilevato la correttezza della sentenza di primo grado e rassegnato le seguenti conclusioni “- rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condannare la società
in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento di spese e competenze del presente grado, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
All'esito dell'udienza del 2/3/2021 (sostituita dal deposito di note scritte), la Corte ha dichiarato la contumacia di . Controparte_2
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(già Prima sezione civile bis)
All'udienza dell'8/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va rilevato che è infondato il motivo di appello riguardante la tardività dell'eccezione di prescrizione. Al riguardo, va innanzi tutto evidenziato che la violazione delle preclusioni processuali determina una lesione del cd. ordine pubblico processuale ed è dunque senz'altro rilevabile d'ufficio (Cass. 19453/2005; Cass.
26691/2006). Inoltre, trattandosi di questione di carattere processuale, neppure deve essere sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. (Cass. 628/2019; Cass.
11269/2023).
Tanto premesso, è sbagliata la prospettiva in cui si pone l'appellante. Ed infatti, con riguardo al termine per la costituzione del convenuto di cui all'art. 166 c.p.c., deve farsi riferimento “all'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”, come testualmente stabilito dalla norma. Solo nel caso di differimento ex art. 168 bis quinto comma c.p.c. – cioè con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo – la data da prendere in considerazione per l'individuazione del termine a ritroso
è quella fissata dal Giudice in tale provvedimento (ex multis, Cass. 12490/2007; Cass.
6601/2012). Consegue che, in mancanza del decreto in questione, sono irrilevanti le ragioni per le quali venne differita l'udienza, dovendosi sempre fare riferimento alla data del 14/3/2014 indicata in citazione;
pertanto, essendosi le FS costituite solo il 27/2/2014,
l'eccezione di prescrizione è tardiva.
2.1 In ordine alle questioni relative alla responsabilità delle FS, va innanzi tutto evidenziato che è pacifico tra le parti che i lavoratori erano dipendenti della Parte_7 società appaltatrice e che quest'ultima non adottava le necessarie misure volte a
[...] salvaguardare la sicurezza dei lavoratori per l'esposizione alle polveri di amianto. Il problema che costituisce oggetto dell'impugnazione è esclusivamente quello relativo alla possibilità di ravvisare la responsabilità delle quale appaltante per culpa in Pt_1
eligendo o in vigilando.
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Sul punto appare del tutto condivisibile il principio giurisprudenziale fatto proprio dal Tribunale secondo il quale se di regola l'appaltatore è l'unico responsabile dei danni cagionati dalla propria attività, l'appaltante ne risponde se lo ha scelto in maniera del tutto incauta, individuando così un'impresa assolutamente inidonea all'esecuzione delle lavorazioni o quando, avendo la possibilità di dirigere il lavoro dell'appaltatore
(riducendo la sua sfera di autonomia), non abbia impartito le necessarie disposizioni
(Cass. 11478/2004; Cass. 13131/2006; Cass. 24320/2008; Cass. 36399/2023).
Correttamente poi il Tribunale ha ritenuto che la colpa vada valutata in base alle particolari competenze dell'appaltante.
Alla luce di tali considerazioni, devono quindi essere esaminati i motivi di appello che sono infondati.
2.2 Deve innanzi tutto evidenziarsi che è irrilevante il riferimento dell'appellante alla disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro all'epoca vigente (art. 3 l. 1369/1960,
d.P.R. 1192/1961) che escludeva la responsabilità dell'appaltante, giacché la condanna contenuta nella sentenza di primo grado non si fonda sulla legislazione speciale, bensì su quella contenuta negli artt. 2043 e ss. c.c. (culpa in eligendo ed in vigilando).
Ciò posto, va rilevato che con riguardo alla culpa in eligendo, contrariamente a
Co quanto sostenuto dalle , esse non erano assoggettate a particolari vincoli nella scelta del contraente derivanti dalla legislazione pubblicistica, dal momento che l'affidamento dell'appalto è intervenuto a trattativa privata, come emerge chiaramente dai contratti e confermato dalla nota delle FS al Ministro dei Trasporti del 23/10/1984.
Va altresì evidenziato che neppure è vero che le avevano Parte_1
operato la propria scelta sulla base delle autorizzazioni formali rilasciate dagli enti preposti. Al riguardo è sufficiente evidenziare che il primo tra i contratti in atti è datato
13/1/1983 (e nella sentenza penale n. 22 del 3-19/2/1993 del Tribunale di Avellino si fa riferimento addirittura ad un contratto precedente, avente durata dal 10/11/1982 al
Parte 31/3/1983), mentre il parere dell' richiamato dall'appellante è del 22/7/1983. Tale considerazione è di fondamentale importanza, giacché dimostra che le ferrovie hanno Parte scelto l' prima che l esprimesse il proprio parere in ordine Parte_7 all'idoneità dell'impresa, anche sotto il profilo della sicurezza per i lavoratori, a svolgere le pericolose lavorazioni.
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Ciò senza considerare il contenuto quanto meno generico del predetto parere, nel quale si legge solo che “dalla ispezione condotta e dallo studio della relazione sul ciclo di lavorazione a firma dell'Ing. (capo impianto responsabile), dell'Ing. Parte_9
(Vie capo impianto) e dell'Ing. (Presidente ed Persona_4 CP_5
Amministratore delegato) e dell'elaborato n. 1 relazione generale che accompagna il progetto per la costruzione dello stabilimento, a firma dell'Architetto Testimone_4
posso attestare che, allo stato, il capannone A presenta caratteristiche igienico – sanitarie idonee ad effettuare qualsiasi tipo di lavorazione”. Orbene, a prescindere dal fatto che lo stabilimento si componeva di due capannoni (A e B) e che l'attestazione riguarda solo il primo, è il contenuto di tale parere a lasciare quanto meno perplessi.
Attestare che uno stabilimento è idoneo per lo svolgimento di “qualsiasi tipo di lavorazione” farebbe sorgere il sospetto anche al più sprovveduto degli appaltanti che nessuna attenta verifica è stata mai posta in essere, dal momento che le misure di sicurezza da adottare variano in relazione alle lavorazioni da eseguire;
nel caso poi di lavorazioni pericolose quali quelle da compiere nel caso di specie, esse avrebbero dovuto presentare certamente caratteristiche particolari.
Secondo gli appellanti, tuttavia, sarebbe decisivo per escludere la colpa, il fatto che all'epoca non vi era alcuna disciplina specifica in materia di lavorazioni che producevano fibre di amianto. Ciò è vero, ma, come evidenziato anche dal Tribunale, esistevano già norme che stabilivano le misure da adottare in caso di dispersione di polveri (art. 21 d.P.R. 303/1956) che nel caso di specie neppure erano rispettate.
Inoltre, come risulta anche dalla giurisprudenza penale formatasi sull'argomento,
i rischi derivanti dalla lavorazione dell'amianto, soprattutto in ambito ferroviario, sono noti almeno dagli anni settanta;
“già nel 1975 la Società italiana di diritto del lavoro, sulla falsariga di quanto stabilito negli USA nel 1972, in relazione al pericolo di mesotelioma, aveva fissato il limite tollerabile in 2 fibre per centimetro cubico. (…). La pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno agli anni sessanta in ambito ferroviario, tanto che già nel 1968 le Ferrovie inglesi hanno provveduto ad eliminare tutto l'amianto sulla base di conoscenze ben diffuse non solo nell'ambiente medico-legale ma anche in quello degli addetti ai lavori. Gli imputati avrebbero potuto acquisire tali conoscenze sia direttamente, sia tramite i soggetti eventualmente delegati in materia di igiene e sicurezza, attingendo anche al libretto
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d'istruzione del 1963 che segnalava la presenza di amianto. La presenza dell'amianto era evidenziata anche in un capitolato per la fornitura di automotrici del 1972. Infine, indipendentemente dal rischio mesotelioma, la grave pericolosità dell'amianto per il rischio asbestosi era ampiamente nota ed avrebbe dovuto sollecitare adeguate misure di prevenzione. L'evento mesotelioma era d'altra parte evitabile, considerato che si tratta di patologia dose-correlata. Tale apprezzamento si sottrae alle censure prospettate dalle difese. Esso, infatti, si basa su fatti di cui viene dimostrata l'esistenza alla luce di significative emergenze probatorie. D'altra parte, l'argomentazione è immune da vizi logico-giuridici e non è qui sindacabile. Infatti, quanto alle informazioni sulla cancerogenicità dell'amianto la sentenza fa leva sulle conoscenze scientifiche già sufficientemente diffuse all'inizio degli anni settanta;
e, per ciò che attiene alla conoscenza del rischio in ambito ferroviario, propone un argomento di decisivo rilievo che nessuno dei ricorrenti ha confutato: l'iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968. Parimenti ricca di riferimenti fattuali è la valutazione in ordine all'entità della contaminazione. La pronunzia, recependo indicazioni contenute pure nella sentenza del Tribunale, evidenzia che le fibre di amianto venivano regolarmente segate, lacerate, esposte, anche in connessione con interventi sulle parti elettriche, che rientravano nella sfera d'attività del B., che lavorava appunto come elettricista. Le polveri, inoltre, come si è già esposto, venivano malamente movimentate con scope e getti
d'aria. In tale situazione non è per nulla incongruo che il Giudice eserciti
l'apprezzamento in fatto demandatogli pervenendo alla argomentata conclusione che si era in presenza di livelli ben superiori al limite di 2 fibre per c.c.. 20. Le difese, come si
è visto, hanno argomentato l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento lesivo. Tali censure sono palesemente infondate per ciò che attiene alla possibilità di attingere informazioni circa la rischiosità della manipolazione dell'amianto con le modalità che si sono dette. Infatti, è sufficiente osservare, richiamando considerazioni già sopra svolte, che le conoscenze sulla cancerogenicità erano attingibili in ambito scientifico ed erano diffuse in ambito imprenditoriale, come dimostrato dalle iniziative delle ferrovie inglesi.
L'ignoranza del Consiglio di amministrazione e del dirigente tecnico dr. C. deriva da una colpa primigenia, che è alla base di tutte le condotte trascurate poste in essere nel corso degli anni: la mancata valutazione dei rischi con la collaborazione di figure professionali qualificate. Tale essendo la prima e decisiva fonte di tutte le negligenze contestate, è del
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tutto irrilevante che gli amministratori, non essendo degli esperti, non fossero personalmente al corrente della dannosità di cui si discute. In tale situazione, risultano pure del tutto inconferenti le discussioni su questioni davvero marginali come il contenuto e il luogo di conservazione dei libretti d'uso dei mezzi di locomozione utilizzati dall'azienda” (cfr. Cass. Pen. 43786/2010, in motivazione). È pur vero che la S.C. non è giudice del merito, ma ha comunque ritenuto corretto nel caso di specie il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale le imprese ferroviarie conoscevano o avrebbero dovuto conoscere i rischi connessi alla presenza di amianto nel materiale rotabile e, a maggior ragione, alla sua lavorazione fin dagli anni settanta, sulla base dei risultati delle ricerche già diffuse sull'argomento.
Del resto, il fatto stesso che anche le FS avessero deciso di rimuovere l'amianto dalle proprie carrozze conferma che erano già conosciuti i potenziali effetti dannosi per la salute derivanti da tale sostanza. Dalla documentazione in atti emerge poi chiaramente che la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota all'appellante quanto meno dal
1979, quando, in una circolare del servizio sanitario delle FS (del 9/6/1979) – nella quale di dava atto delle patologie correlate - si raccomandava di “effettuare il più possibile il lavoro in ciclo chiuso senza la presenza dell'uomo; escludere la presenza di persone non direttamente interessate al lavoro;
effettuare ogni lavoro che comporta dispersione d amianto sotto un getto di acqua e dopo umidificazione;
aspirare le polveri al momento della loro produzione ed aerare continuamente il posto di lavoro se necessario con aria non inquinata (…). Per esposizioni continuative nel tempo in ambienti con abbondante presenza di amianto, occorre imporre l'adozione di una maschera ad aria indotta e di vestiti ben chiusi al polso al collo ed alle caviglie. Detti vestiti non possono essere portati
a casa perché esigono una procedura speciale di lavaggio (…)”.
In un altro documento della Direzione generale del servizio sanitario delle
Ferrovie del 28/7/1980 (presente tra i documenti acquisiti dal procedimento Parte_1 penale), riguardante gli accertamenti svolti presso l'officina G.R. di Firenze Porta Prato, vengono fissate norme precauzionali ancor più significative per le lavorazioni che comportano esposizione all'amianto, espressamente considerate “ad alto rischio” (pagg.
12-13).
Infine, misure ancor più rigorose sono poi indicate nel documento tecnico dell'1/4/1983, nel quale si prescrive, per gli ambienti in cui venivano effettuate le
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lavorazioni sulle carrozze, che i binari devono essere separati fra loro da pareti piastrellate a tutta altezza;
è altresì prevista la presenza di vasche di decantazione delle acque di scarico, di pavimenti a scolo con pozzetti di raccolta delle acque dotati di specifico filtro, di finestrature a tenuta ermetica e di porte con chiusure di sicurezza e dispositivi di segnalamento, nonché di impianto di climatizzazione e di ricambio dell'aria con depressione e con filtraggio totale dell'aria in uscita. Sono altresì previste dotazioni individuali specifiche per gli operai in base alle diverse lavorazioni che devono compiere.
Appare evidente il contrasto tra le prescrizioni sopra riportate, riguardanti le officine FS e le condizioni riscontrate nei capannoni della durante il Parte_7
sopralluogo del 19/3/1985 dai dottori medico del lavoro e Persona_5 Pt_10
igienista industriale, richiamate nella relazione del 22/4/1985 dal prof.
[...] [...]
dell' Il prof. afferma Per_6 Controparte_8 Per_6 categoricamente che “non esistono, almeno sul momento, sufficienti condizioni di tutela della salute occupazionale dei lavoratori (la gran parte dei quali giovani) soprattutto in relazione all'estrema pericolosità del materiale danneggiato l'amianto”. Le carenze riscontrate in tale occasione sono già state riportate nella sentenza di primo grado, ma appare opportuno trascriverle anche di seguito per evidenziare meglio il contrasto tra le prescrizioni relative alle misure di sicurezza richieste dalle per le Parte_1 proprie officine e quelle adottate nei capannoni della “1) le analisi Parte_7
macroscopiche e diffratrometriche da noi effettuate su n. 8 differenti campioni prelevati durante il sopralluogo hanno evidenziato che la gran parte dell'amianto manipolato è di tipo “crocidolite”, la varietà più pericolosa del minerale, alla quale è assegnato il TLV più restrittivo dalle ACGIH;
2) la scoibentazione avviene in un ampio capannone unico, privo di aspiratori e di sistemi di abbattimento della polvere. Inoltre le acque di lavaggio del pavimento e delle varie strutture non trovano adeguato deflusso attraverso le canalette poste longitudinalmente per terra;
3) nessuna aspirazione è posta in corrispondenza delle carrozze mentre vengono scoibentate;
4) la scoibentazione è effettuata a secco e pertanto in ambiente estremamente polveroso a occhio nudo;
5) i mezzi di protezione individuale adottati dalla maggioranza degli addetti (semimaschere
a filtro o addirittura mascherine di carta) hanno una potenzialità protettiva troppo limitata rispetto al rischio. Inoltre le tute cellulosiche in TNT indossate dagli addetti sono porose e concettualmente inadatte allo scopo per cui erano state adottate”.
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Né potrebbe affermarsi che le FS ignoravano la situazione esistente nei capannoni della dal momento che un gruppo di cinque funzionari del servizio Parte_7
sanitario e del servizio materiale e trazione aveva svolto un sopralluogo nello stabilimento in data 2/8/1983, affermando poi, nel relativo verbale, che ritenevano sussistenti le condizioni, sia sotto il profilo tecnologico che igienico sanitario, per eseguire la scoibentazione delle carrozze.
A ciò deve aggiungersi che erano sempre presenti presso i capannoni della
(presso la quale avevano anche un ufficio) i membri dell'Unità Parte_7
Collaudo di Napoli che svolgevano l'attività di controllo prevista dal contratto, come risulta dalle dichiarazioni dei testi , e riportate nella sentenza di Tes_3 Tes_2 Tes_1
primo grado.
Dunque, le FS erano certamente in grado di rilevare, sia all'inizio del rapporto – Parte avviato, come evidenziato, ben prima che vi fosse il parere dell' del 22/7/1983 – sia durante lo svolgimento dello stesso, le macroscopiche violazioni delle misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori, ma ciò nonostante continuavano ad affidare le carrozze da bonificare alla Parte_7
Rende ancor più evidente la culpa in eligendo il fatto, evidenziato dalla stessa appellante, che le FS abbiano affermato, nella nota al Ministro dei Trasporti del
23/10/1984 e nella delibera del Consiglio di amministrazione del 31/1/1984, che “allo stato attuale, la risulta essere, tra le varie ditte Parte_11
tradizionalmente operanti nel settore, la sola idoneamente attrezzata e riconosciuta atta ad operare lavorazioni di decoibentazione e sostituzione dell'amianto, oltreché dalla competente Autorità sanitaria locale, anche da una Commissione tecnico-sanitaria dell incaricata, a suo tempo, di effettuare apposito sopralluogo”. Tale Parte_12
circostanza, anziché escludere, aggrava la responsabilità delle FS, giacché dimostra che, in pratica, queste ultime, hanno ritenuto che la fosse adeguatamente Parte_7
attrezzata, anche sotto il profilo della tutela dei lavoratori, fondando la propria valutazione
Parte sul lacunoso - e per tale ragione inaffidabile - parere della del 22/7/1983, nonché sulle valutazioni, non meno superficiali ed errate, operate dal proprio personale con il parere del 2/8/1983 (e che potrebbero essere rilevanti anche per la responsabilità ex art. 2049 c.c.), le cui conclusioni erano sconfessate dagli stessi documenti delle FS sulle cautele da adottare nelle officine in cui si lavorava l'amianto.
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In definitiva la culpa in eligendo risulta evidente alla luce di tutte le circostanze fin qui evidenziate che di seguito si riepilogano: Parte
- la scelta della Isochimica è stata compiuta ben prima del parere della del
22/7/1983, giacché il primo tra i contratti in atti è del 13/1/1983;
- tale parere era comunque evidentemente lacunoso, dal momento che, oltre ad essere privo di motivazione, giungeva alla conclusione palesemente inattendibile, anche per un comune cittadino, che lo stabilimento della presentava Parte_7
“caratteristiche igienico – sanitarie idonee ad effettuare qualsiasi tipo di lavorazione”;
- nella nota al Ministro dei Trasporti del 23/10/1984 e nella delibera del Consiglio di amministrazione del 31/1/1984 si affermava che la era l'unica Parte_7 impresa adeguatamente attrezzata per la lavorazione dell'amianto sulla base di tale inattendibile parere, nonché delle valutazioni operate dal personale delle ferrovie il
2/8/1983;
- tale valutazione, imputabile alle FS, giacché compiuta da suoi dipendenti, risulta manifestamente errata, in quanto nel relativo verbale si afferma che presso lo stabilimento della sussistevano “le condizioni per l'effettuazione delle lavorazioni Parte_7 sopra considerate sia dal lato tecnologico che igienico sanitario”, sebbene fosse evidente che non venivano rispettate le misure di sicurezza e protezione stabilite dalle stesse FS per i propri lavoratori esposti all'amianto (circolare del servizio sanitario del 9/6/1979; documento della Direzione generale del servizio sanitario delle del Parte_1
28/7/1980; documento tecnico dell'1/4/1983).
Infine, appare assai rilevante il fatto che alcuni degli aspetti critici evidenziati non vennero mai eliminati, dal momento che nella relazione dell' di Controparte_9
Avellino relativa ai sopralluoghi effettuati il 4-5/2 ed il 7/3/1988 si dava ancora atto dell'eccessiva concentrazione di fibre di asbesto nell'aria nel capannone B ed in altri ambienti dello stabilimento.
Irrilevante è, con riguardo al profilo della culpa in eligendo, il fatto, pure evidenziato dall'appellante, che nella relazione dei consulenti del P.M. (Proff. CP_11
e ) del 30/4/2013 non si faccia menzione della responsabilità
[...] CP_12 dell'appaltante, dal momento che la responsabilità penale è soggetta a regole diverse da quella civile e che, in ogni caso, neppure è stata sottoposta ai consulenti la questione circa la possibilità di ravvisare a carico delle la culpa in eligendo. Parte_1
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2.3 La sussistenza della culpa in eligendo renderebbe superflua la valutazione del motivo di appello relativo all'inesistenza della culpa in vigilando. Al riguardo è tuttavia opportuno evidenziare da un lato che, anche a voler ritenere, con l'appellante, che la vigilanza fosse limitata esclusivamente alla verifica della qualità delle lavorazioni, il personale dell'Ufficio collaudo delle FS, stabilmente presente presso lo stabilimento della avrebbe quanto meno dovuto segnalare la regolare e macroscopica Parte_7
violazione della disciplina sulla protezione dei lavoratori. Né potrebbe osservarsi che, trattandosi di personale dell'Unità collaudo non possedeva le necessarie conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro, giacché le violazioni erano talmente gravi ed evidenti che chiunque avrebbe potuto rilevarle.
A ciò deve aggiungersi che il contratto prevedeva la sorveglianza da parte del personale dell'Ufficio collaudo sulle lavorazioni da svolgere in base alle indicazioni contenute nell'allegato I, nel quale si fa ampio riferimento anche alle prescrizioni per la sicurezza sul luogo di lavoro (cfr. pag. 1).
3. Infine le FS contestano la decisione in ordine al nesso di causalità, non essendo a loro avviso dimostrato che le patologie degli odierni appellati siano state determinate dall'esposizione all'amianto avvenuta presso la in considerazione Parte_7 della brevità periodo di lavoro, dell'assenza di notizie in ordine alle altre attività lavorative svolte ed alle conclusioni del CTU che si sarebbe espresso in termini di mera possibilità.
Anche tale motivo di impugnazione è infondato.
Orbene, non vi è dubbio che sia il che il fossero affetti da CP_1 PE patologie correlate all'inalazione di fibre di amianto (placche ed ispessimenti pleurici il primo, sindrome disventilatoria restrittiva e asbestosi polmonare il secondo, poi deceduto, secondo il CTU per le conseguenze di tali malattie) e che il CTU, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante ha ravvisato con certezza nell'esposizione all'amianto la causa delle patologie. Lo stesso, infatti, con riguardo alla posizione del ha PE evidenziato che “le fibre di asbesto - una famiglia di silicati fibrosi resistenti al calore, agli acidi e agli alcali – inalate possono provocare gravi patologie dell'apparato respiratorio (l'asbestosi, il tumore maligno del polmone e della laringe e il mesotelioma pleurico) e neoplasie a carico di altri organi, il mesotelioma peritoneale, pericardico e della tunica vaginale del testicolo, e il tumore maligno dell'ovaio. Possono causare,
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inoltre, placche pleuriche e inspessimenti pleurici diffusi. Alcuni studi suggeriscono che siano causa di tumori maligni in ulteriori sedi, quale l'apparato digerente. Queste patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia, intervallo che, nel caso del mesotelioma,
è in genere di decenni. Le prime e principali vittime dell'asbesto sono state, e dove il materiale viene trattato continuano a esserlo, i lavoratori esposti a causa della manipolazione delle fibre nell'attività estrattiva, nell'uso dell'amianto grezzo, nella produzione di prodotti e materiali in amianto, nella loro utilizzazione, nella manutenzione degli impianti e delle strutture edili.
L'analisi dei dati forniti dagli studi epidemiologici che mettono in relazione la patologia con l'esposizione subita, indica che il rischio di patologie da amianto cresce in funzione dell'intensità di esposizione, della durata e del loro prodotto (dose cumulativa), anche per le patologie neoplastiche. Come per tutti gli agenti cancerogeni, tuttavia, non esiste una "soglia" di sicurezza al di sotto della quale il rischio sia nullo.
(…)
Nell'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti all'asbesto (come nel caso del ricorrente), l'utilizzo della TC spirale a bassa dose consente il riconoscimento del tumore in uno stadio precoce (prevenzione secondaria), riducendo il rischio di mortalità.
Nella fattispecie in esame non vi è alcuna evidenza documentale che il periziato fosse stato affetto da neoplasia.
Le manifestazioni cliniche non neoplastiche conseguenti all'inalazione delle fibre di asbesto si localizzano pressoché esclusivamente a livello dell'apparato respiratorio.
Esse comprendono l'asbestosi, la pleurite essudativa acuta e cronica, le placche pleuriche, l'ispessimento pleurico diffuso e la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
In data 18/06/2010 l' ha riconosciuto il periziato affetto da malattia CP_7 professionale da esposizione all'amianto con percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica complessiva dapprima pari a 25 punti di danno biologico a decorrere dal
01/04/2010 per “sindrome disventilatoria restrittiva di grado medio associata a cardiopatia dilatativa post-ischemica”, innalzata al 45% a seguito di aggravamento a decorrere dal 01/07/2013 per “sindrome disventilatoria restrittiva di grado medio associata a cardiopatia riconducibile a classe III NYHA”.
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L'asbestosi è una pneumopatia fibrotica interstiziale cronica diffusa che colpisce entrambi i polmoni in maniera simmetrica. L'insorgenza di tale patologia viene ricondotta a un'esposizione prolungata e intensa all'inalazione di fibre di asbesto. C'è una chiara relazione dose-risposta tra l'esposizione all'asbesto e il rischio di sviluppare asbestosi, in ragione della differente concentrazione di fibre cui i lavoratori sono esposti.
L'asbestosi è una malattia professionale che gode di una tutela assicurativa particolare, regolata dal Testo Unico di cui al D.P.R. 1124/1965 come modificato dalla
Legge 27/12/1975 n°780. (…) A differenza di quanto disposto per le altre malattie professionali, non è richiesto che la malattia asbestosica sia contratta a causa delle lavorazioni esercitate in quanto si tratta di malattie tipiche delle lavorazioni stesse.
Inoltre, la denunzia di asbestosi può essere presentata ben oltre il termine cronologico
d'indennizzabilità previsto per le altre tecnopatie, non essendoci alcun periodo massimo entro il quale si deve manifestare la forma morbosa al fine dell'insorgenza del diritto alle prestazioni economiche e curative. Analogamente, la revisione dell'eventuale rendita
d'inabilità permanente può essere richiesta dall'assicurato ovvero disposta dall'Istituto assicuratore per tutto l'arco della vita del lavoratore (Art. 146 T.U.).
È possibile, pertanto, ritenere acclarato il rapporto di causalità tra l'esposizione lavorativa all'amianto e la malattia asbestosica di cui era portatore il de cuius”.
Anche con riguardo alla posizione del ha osservato che “in data CP_1
28/03/2007 l' ha riconosciuto il periziato affetto da malattia professionale da CP_7 esposizione all'asbesto con percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica complessiva dapprima pari a 16 punti di danno biologico ed, a seguito di ricorso giudiziario, pari a 22% di danno biologico.
Le placche e gli ispessimenti pleurici sono inclusi nelle tabelle di legge contenute negli allegati 4 e 5 del TU 1124/65, così come modificate ed integrate dal DPR 336/94, dal DM 9 aprile 2008 e dalDM11 dicembre 2009, alla voce n. 57 lettera a (placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda) dedicata alle malattie da asbesto
(esclusa l'asbestosi).
È possibile, pertanto, ritenere acclarato il rapporto di causalità tra l'esposizione lavorativa all'amianto e la malattia asbesto-correlata di cui è portatore il periziato”.
L'appellante non ha mosso alcuna critica specifica a tali considerazioni – fatte proprie dal Tribunale e che appaiono del tutto logiche - limitandosi a riproporre
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pedissequamente solo quelle già svolte nel giudizio di primo grado in ordine alla derivazione della patologia cardiaca del da quella respiratoria, alle quali PE
tuttavia il CTU aveva già risposto con le considerazioni, assolutamente condivisibili, che seguono: “in merito al nesso causale fra esposizione ad amianto e cardiopatia - che i
CTP delle ritengono essere un “non sense medico legale” - si richiama l'art.4, CP_3 comma b) della legge n. 27.1.2 1975 n. 780, (che ha modificato l'art. 145 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), che riconosce il diritto alle prestazioni assicurative erogate dall' : “in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre CP_7
forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno. Le prestazioni di cui alla lett. b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio”.
D'altro canto, la correlazione tra asbestosi e malattie cardiovascolari è scientificamente nota ed è dovuta sia alle turbe della distribuzione polmonare della perfusione e della ventilazione, tipiche dell'asbestosi iniziale, sia alla compromissione vera e propria dello scambio alveolo-capillare dei gas respiratori, negli stati più avanzati di fibrosi polmonare”.
Il CTU ha dunque senza dubbio ricondotto le patologie riscontrate, all'esposizione all'amianto dei danneggiati nel corso della loro attività lavorativa.
L'appellante, tuttavia, sostiene che non vi sarebbe prova che proprio l'attività svolta presso l' si porrebbe all'origine di tali patologie. Parte_7
Al riguardo va osservato che, per la responsabilità civile, il nesso di causalità va valutato in base al principio del “più probabile che non” (Cass. SS.UU. 576/2008), sicché può ritenersi quanto meno assai probabile, se non certo, che gli appellati abbiano contratto le loro malattie durante il periodo di lavoro presso lo stabilimento dell' Parte_7 presso il quale erano stati esposti all'amianto. Incomprensibile è il riferimento dell'appellante a possibili altri periodi di lavoro presso altre imprese, dal momento che si richiede la prova di un fatto negativo che non può essere fornita dai danneggianti;
al più sarebbe stato onere delle FS dimostrare il fatto positivo dell'esistenza di altri possibili fattori causali. In ogni caso può ragionevolmente escludersi che tali patologie siano state causate da circostanze diverse dal periodo di lavoro presso la atteso Parte_7
che sono numerosissimi gli operai di tale impresa affetti da analoghe patologie connesse
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all'esposizione all'amianto, come si evince sia dal presente processo nel quale inizialmente erano parti anche i lavoratori , , CO3 Parte_4 Parte_5
e sia dagli atti del processo penale;
nella consulenza del P.M. del Parte_6
30/4/2013 vengono infatti indicati numerosissimi operai affetti da patologie analoghe mentre altri sono già deceduti (cfr. pagg. 33 e ss.).
Infine, neppure è vero che il periodo di circa cinque anni dal 1983 al 1988 può considerarsi breve, soprattutto se si tiene conto delle terribili condizioni in cui operavano i lavoratori e del fatto che, ancora nel 1988, l' accertava che la Controparte_9 concentrazione di fibre di amianto nell'aria nello stabilimento dell' era Parte_7
superiore alla normale tollerabilità.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna delle Parte_1
al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) per i giudizi di valore indeterminabile - in € 10.000 (€ 3.000 per la fase di studio, € 2.000 per la fase introduttiva,
€ 2.000 per la fase istruttoria, € 3.000 per la fase decisoria). La riduzione di cui all'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014 e l'aumento previsto dal comma 2 per il difensore che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale si elidono a vicenda.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 210/2019 emessa dal Tribunale di Avellino il 4/2/2019:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna le al pagamento, in favore di Parte_1
e di delle spese del secondo grado di CO _2 giudizio che liquida in € 10.000 per compenso professionale ed € 1.500 per spese generali di rappresentanza e difesa (da suddividersi in parti uguali tra gli appellati), con attribuzione al difensore Avv. Antonio Petrozziello;
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n. 1083/2019 r.g.a.c.c. 23 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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