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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1080/2023
N. R.G. 1080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1080/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONTI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MERCATO 1 47841 CATTOLICA presso il difensore avv. TONTI MARCO.
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TONTI MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MERCATO N. 1 47841
CATTOLICA presso il difensore avv. TONTI MARCO.
APPELLANTI contro
IN PERSONA DEI Controparte_1
CURATORI DOTT. E (C.F. ), con CP_2 CP_3 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CEDRINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
Email_1
presso il difensore avv. CEDRINI GIOVANNI.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in data 20 e 21 febbraio
2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, il Parte_1
formulando le seguenti conclusioni : Controparte_1
“riformare integralmente la sentenza n. 1292/2022 pubblicata il 27.12.2022, non notificata, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o rigettare, per i motivi suesposti, la domanda formulata dal nei Parte_3
confronti del Sig. e della Sig.ra in quanto priva di Parte_1 Parte_2
fondamento in fatto ed in diritto;
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge”.
pagina 2 di 5 Con comparsa di risposta ritualmente depositata, il Controparte_1
si costituiva nel presente giudizio, e, contestando l'ammissibilità e la
[...]
fondatezza delle domande formulate da controparte, ha concluso chiedendo, testualmente, “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare nei termini e modi previsti dagli artt.
348 bis e 350 bis c.p.c. l'inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello proposto dai Sig.ri e avverso la Sentenza n. 1292/2022 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Rimini il 27.12.2022 e pubblicata in pari data;
In subordine. IN VIA
PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1
perché inammissibile/improcedibile e, in subordine, perché infondato in Parte_2
fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte, ovvero per quelle diverse che la Corte vorrà ravvisare d'ufficio e, pertanto, confermare integralmente la Sentenza n. 1292/2022 emessa dal Tribunale di Rimini il 27.12.2022 e pubblicata in pari data.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., CPA e IVA come per legge. IN VIA SUBORDINATA, NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI
DI ACCOGLIMENTO DELL'AVVERSO GRAVAME. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse, NEL MERITO Accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte, che l'atto di donazione del 22.09.2014, a rogito
Notaio (Repertorio n. 71764 e raccolta n. 17318), trascritto il Persona_1
21.10.2014 (Registro generale n. 13525 e Registro particolare n. 9092), mediante il quale il Dott. , riservandosi il diritto di abitazione, ha donato e trasferito Parte_1
alla coniuge sig.ra nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F.: ) la piena proprietà dell'intero fabbricato sito in Comune di C.F._2
Riccione (RN), Viale Leoncavallo n. 15, edificato su suolo della complessiva superficie catastale di mq 267 (tra area coperta dal fabbricato stesso e pertinenziale area scoperta ad esso circostante), di cui al C.T. di tale Comune al foglio n. 11, mappale 727, costituito da un unico appartamento per abitazione ai piani terra, primo e secondo, in confine con il Viale Leoncavallo, con ragioni e con ragioni Parte_2 Persona_2
(o loro aventi causa), censito nel C.F. del Comune di Riccione al foglio 11, mappale pagina 3 di 5 727, subalterno 6, Via Leoncavallo n. 15, P.T. primo e secondo, zona cens. 1^, cat. A/2,
Cl. 3^, vani 13 è atto revocabile ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. e, conseguentemente, revocarlo e/o dichiarare l'atto inefficace e comunque dichiarare lo stesso privo di effetti giuridici nei confronti del , Controparte_1
con ogni conseguente statuizione ed effetto di legge. Disporre l'annotazione e/o la trascrizione della emananda sentenza con esonero per il competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di Rimini – Ufficio del Territorio da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., CPA e IVA come per legge, dei due gradi di giudizio”.
Nel corso del giudizio, il Giudice designato, all'esito dell'udienza tenuta in data
13/2/2024, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Successivamente, con note difensive depositate, rispettivamente, in data 20 e 21 febbraio
2025, i difensori delle parti, a ciò abilitati in procura, hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare, in conformità, la suddetta rinuncia, con conseguente concorde richiesta di estinzione del presente procedimento, a spese di lite integralmente compensate.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che, nel caso di specie, in ragione della ritualità delle dichiarazioni sopra riportate, ricorrano le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'invocata estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA pagina 4 di 5 l'estinzione del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'appello, il 4/03/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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