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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/10/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 649/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti ALBERTO Parte_1 C.F._1
FF e NA NO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Padova, Via Trieste n. 23, contro
Controparte_1
- (P.I. ; C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
, Dott.ssa con il patrocinio dell'Avv. FRANCO BOTTEON, elettivamente
[...] CP_3 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova, via Nancy n. 2.
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
"1) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per la m.p. denunciata, caso n. 519424600 del 27/9/2022 – Ernia discale lombare L3-L4 con spondilodiscopatia lombare e bulging discali multipli, di origine professionale - con conseguente riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione denunciato (8 (otto) per cento), o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia;
arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute.
2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore della ricorrente delle CP_1 prestazioni cui la stessa ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa (Indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari".
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“1) Respingersi perché non tutelata da , infondata, inesistente o non provata o con qualsiasi CP_1 altra statuizione, la domanda attorea. 2) Spese, diritti ed onorari di causa come da giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda Con ricorso depositato il giorno 02.10.2024 , come sopra rappresentata, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore per
[...] sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetta da “ernia discale lombare L3-L4 con spondilo-discopatia lombare e bulging discali multipli”, cagionata dall'attività lavorativa di infermiera, svolta presso varie case di riposo: dal 1992 al 2002 nella “Casa
Albergo per Anziani” di Lendinara e da marzo 2002 nel “Centro Servizi per Anziani” di Monselice, per il quale ha operato fino al 2003 nella sede staccata situata nell'O.C. di Monselice e dal 2007 – dopo il congedo per puerperio – nella sede Centrale.
La ricorrente ha continuato evidenziando che in tutte le residenze per anziani suindicate ha sempre lavorato su turni, si è occupata per lo più di ospiti non autosufficienti ed è stata adibita ad attività similari comprendenti la movimentazione manuale di carichi con assunzione di posture incongrue, evidenziando, altresì, che le difficoltà nello svolgimento delle mansioni aumentavano per le caratteristiche dei letti (fissi, senza alzata, posti a 60/70 cm da terra); per la scarsità di sollevatori e per la resistenza all'intervento degli operatori da parte di molti ricoverati soprattutto affetti da malattie psichiche che la costringevano ad usare una "particolare forza".
A sostegno della propria tesi ha aggiunto che nella Casa albergo di Lendinara - struttura che contava
160 ospiti di cui solo 20 autosufficienti, suddivisi in 4 reparti (3 per non autosufficienti ed 1 misto) e nella quale lavoravano 3 infermieri e 5 oss - le sue mansioni si differenziavano a seconda dei turni, ma comportavano tutte un sovraccarico del rachide:
(i) nel turno del mattino si occupava della somministrazione delle terapie (farmacologica, intramuscolare o via flebo) portando da una stanza all'altra un carrello contenente il necessario dal peso di circa 50kg; della movimentazione degli ospiti girandoli nel letto o spostandoli fino alla carrozzina (senza ausili e, solo eccezionalmente, aiutata da qualche OSS); nonché delle medicazioni su pazienti allettati e/o in carrozzina abbassandosi, se effettuata sugli arti inferiori;
(ii) nel turno di pomeriggio, nel quale erano presenti solo gli infermieri senza l'ausilio delle oss, provvedeva non solo alla preparazione delle terapie farmacologiche e alle medicazioni, ma anche alla sostituzione di cateteri, all'esecuzione di perette, alla movimentazione a letto dei pazienti (in media circa dieci) e all'assistenza del personale medico durante le visite spostando manualmente l'ospite in caso di necessità;
(iii) nel turno notturno, invece, in aggiunta alle attività summenzionate e alle proprie mansioni
(controllo dei parametri vitali, prelievi del sangue, raccolta delle urine) ripristinava i medicinali negli armadietti e, in caso di necessità, assisteva gli OSS per l'igiene e cambio pannolone. Parimenti nel Centro Servizi per Anziani di Monselice la movimentazione dei pazienti avveniva manualmente, senza aiuti e/o ausilii, sia nella sezione staccata presso l'O.C. - dove erano presenti circa 20 ospiti non autosufficienti ed era prevista la presenza di un solo infermiere per turno - sia nella sede Centrale, che contava 150/160 ospiti suddivisi in 3 reparti (di cui solo 1 riservato agli autosufficienti) e dove nei turni di mattina e di notte era prevista la presenza di un solo infermiere.
In quest'ultima sede, poi, ha ulteriormente precisato che oltre alla movimentazione, che riguardava all'incirca 10/15 ospiti nei turni di mattina e di pomeriggio e circa 10 nel turno di notte, nel turno notturno ripristinava il materiale sanitario (flebo, garze, farmaci) spostando ceste di peso variabile da
20 a 25 kg, dal bancale al tavolo della guardiola per poi prelevarne il contenuto (farmaci e altro) e riporlo negli appositi armadi / reparti, ripetendo tale attività per circa 8/10 colli di farmaci.
Ha allegato, infine, di aver inoltrato all' , in data 27.09.2022, denuncia della malattia CP_1 professionale, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo (cfr. docc. da 3 a 8 all. al ricorso).
Si è rivolta, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 8%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 5 all. al ricorso) e la conseguente condanna dell'istituto alla Per_1 corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al ricorso ha CP_1 eccepito la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e la malattia professionale lamentata, della quale ne esclude l'esistenza e il grado di invalidità stimato.
A tal fine, ha negato che la patologia lamentata – oltre che multifattoriale e diffusa nella popolazione
– possa ricondursi all'attività lavorativa svolta, poiché la stessa non prevedeva compiti ripetitivi o attività nocive, come indicato dai DVR del CSA di Monselice;
sicchè ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 10.12.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente e caposala del CSA sino al 2007), di Tes_1 Tes_2
(OSS presso CSA sino al 2022, data del pensionamento), indotta da parte ricorrente e di
[...]
(coordinatrice reparto della CSA), indotta da parte resistente;
nonché attraverso Persona_2
l'espletamento della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , è stata discussa all'odierna Per_3 udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al
d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione,
l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024;
Cass. Civ. Sez. Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
Al contrario, in caso di malattie non tabellate o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità; il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte
d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 20/03/2023). All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato che la ricorrente sia stata impegnata per gli anni nei quali si è dedicata all'attività di infermiera, in mansioni che comportavano la continua sollecitazione del rachide per la necessità di movimentare manualmente carichi in assenza di sufficienti ausili, con assunzione di posture incongrue.
Entrambe le testi di parte ricorrente hanno confermato l'orario di lavoro della (su turni), la Parte_1 presenza di un solo infermiere per ogni turno, la movimentazione degli ospiti da parte dell'infermiera, soprattutto nel turno notturno, ed - interrogate sui capitoli di prova relativi alle mansioni della ricorrente e alla presenza di ausilii - hanno fornito una versione similare.
La teste infatti, ha dichiarato: Tes_1 sul cap. 19 (vero che la ricorrente svolgeva le medesime mansioni precedentemente descritte, soprattutto si occupava della movimentazione degli ospiti da sola, senza ausili in posizioni incongrue dovute oltre che ai pesi dei corpi da movimentare, anche dal fatto che i letti ove si trovavano gli ospiti erano fissi e bassi, fatto che rendeva più difficoltosa la loro movimentazione e obbligava la ricorrente ad assumere posizioni incongrue per il busto?) nella sede staccata c'erano letti fissi e la movimentazione degli ospiti non era molto agevole, erano tutti ospiti non autosufficienti, la movimentazione degli stessi dal letto alla carrozzina era agevolata dal sollevatore, c'era in reparto, era più difficoltosa l'assistenza a letto, perchè è vero che si faceva insieme ad un OSS, ma non vi erano particolari ausili e gli ospiti tendevano a far resistenza, in particolare quando erano agitati, e dunque le manovre erano difficoltose e comportavano posizioni incongrue, anche per la posizione fissa dei letti, le spondine erano difficili da manovrare in quanto datate;
sul cap. 24 (vero che la ricorrente svolgeva le medesime mansioni sopra descritte, occupandosi della movimentazione di circa 10/15 ospiti non autosufficienti durante il turno del mattino e del pomeriggio, durante la notte movimentava circa 10 pazienti in aiuto alle OSS per il cambio pannolone e rifacimento letto e controllo parametri?) se c'era bisogno, gli infermieri davano una mano nella movimentazione dei pazienti agli OSS, sebbene la loro attività fosse diversa, somministrazione farmaci, controllo parametri etc, ma di notte era più frequente che dovessero intervenire per movimentare i pazienti, preciso che nella sede centrale del centro servizi di notte erano in servizio due OSS e un infermiere su tre nuclei;
sul cap. 25 (vero che presso la struttura di Monselice, la ricorrente, di notte, si occupava anche del ripristino del materiale sanitario (flebo, garze, farmaci) spostando ceste di peso variabile da20 a 25 kg, dal bancale al tavolo della guardiola ove poi prelevava dagli scatoloni il contenuto (farmaci e altro contenuto) e lo riponeva negli appositi armadi / reparti (venivano movimentati circa 8/10 colli di farmaci?) quanto indicato in capitolo accadeva non sistematicamente, ma una volta alla settimana e quindi considerando i turni un infermiere poteva farlo anche una volta al mese o anche meno;
sul cap. 28 (vero che la ricorrente ha sempre movimentato a mano tutti gli ospiti, il sollevatore veniva usato solo in casi estremi e solo durante il turno notturno?) il sollevatore si doveva utilizzare per alzare gli ospiti che ne avevano necessità, il sollevatore era a disposizione, ce n'erano due per reparto , sia nella sede staccata presso la quale abbiamo lavorato insieme io e la ricorrente sia presso la sede del centro.
Così come la teste - interrogata sugli stessi capitoli - ha confermato: Tes_2
"sul cap. 19) è vero che i letti erano bassi e fissi, poteva capitare che la ricorrente dovesse movimentare gli ospiti da sola, perché magari gli OSS erano impegnati, accadeva o comunque poteva accadere. Se c'era un OSS, capotava che la ricorrente lo aiutasse nella movimentazione dei pazienti. La movimentazione a letto non si faceva con ausili, si poteva fare sia in un solo operatore che in due, era questo più frequente con ospiti non autosufficienti, mentre lo spostamento da letto del paziente avveniva col sollevatore, ma occorreva comunque mobilizzare il paziente per utilizzare il sollevatore;
sul cap. 24) succedeva che la ricorrente aiutasse nell'igiene e nella movimentazione degli ospiti;
sul cap. 28) si movimentava tanto a mano, ma il sollevatore veniva utilizzato quando serviva, soprattutto in base al tipo di paziente".
Precisando, però sul cap. 25) che il ripristino del materiale sanitario "accadeva una volta a settimana, arrivava il carico della farmacia e l'infermiere di notte ripristinava le dotazioni".
Sul punto, in merito a quest' attività "secondaria" rispetto alle mansioni strettamente sanitarie anche il teste di parte , , che si è definita "coordinatore di reparto, anzi di tutta la CP_1 Persona_2 struttura, presso la CSA di Monselice, [ed ha] lavorato insieme alla ricorrente" afferma:
"le forniture di materiale sanitario, ovvero farmaci e materiale da medicazione, erano all'epoca settimanali, adesso sono quindicinali, e l'infermiere che era in turno provvedeva a verificare il materiale e a metterlo negli armadi. ADR: ogni settimana potevano arrivare tre o quattro ceste, a seconda delle necessità, erano di peso variabile anche se io sinceramente non le ho mai pesate;
allo stesso tempo, nega che il personale infermieristico venisse abitualmente impiegato nelle attività di movimentazione o igiene, senza tuttavia escludere che lo stesso potesse comunque essere impiegato in attività attinenti alla mansione di OSS, come "la sistemazione dei sacchi della biancheria" o "l'alzata degli ospiti" anche se "non in via ordinaria" ed ha sostenuto che i carrelli degli infermieri, dotati di ruote, benché non maneggevoli come quelli attuali, non pesassero comunque molto.
Sulla presenza di ausili, invece, ha riferito: "c'erano a disposizione i sollevatori, sinceramente non ricordo quanti fossero per ogni reparto" e sull'attività di "medicazione" ha sottolineato come la stessa venisse effettuata "di solito all'osso sacro o alle gambe", "a letto con la collaborazione di un oss che aiutava".
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , la quale premettendo che - nelle operazioni peritali Per_3 condotte in data 26.05.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente, Dr. , e a quello di parte Per_1
, Dr.ssa – ha constatato la presenza nella ricorrente della “ernia discale lombare L3- CP_1 Per_4
L4 con spondilo-discopatia lombare e bulging discali multipli”, circostanza sulla quale entrambe le parti hanno concordato (cfr. pag. 8 relazione CTU), ha continuato riferendo che "le spondilodiscopatie sono annoverate tra le work-related diseases ossia tra le patologie cronico- degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere il ruolo di concausa diretta ed efficiente. Il ruolo causale/concausale del lavoro nel determinismo della patologia discale lombare è stato scientificamente verificato, sostanziandosi nel sovraccarico del rachide correlato all'assunzione di posture incongrue e coatte, all'esposizione reiterata a microtraumi ripetuti, ad iper-sollecitazioni funzionali ed ai sovraccarichi articolari".
Venendo al caso di specie, valutando - ai fini della verifica del nesso di causalità materiale tra lavorazione svolta e malattia - l'attività lavorativa (mansioni, condizioni ambientali ecc.), l'effettiva esposizione della lavoratrice ai rischi, l'anamnesi raccolta dalla lavoratrice ed i dati testimoniali, ha così concluso:
"si ritiene che nel complesso - comunque - sia identificabile l'esposizione al Rischio, non occasionale e per periodo di tempo prolungato. Non emergono inoltre cause alternative di natura extra- lavorativa. In conclusione, si identifica con elevata probabilità l'eziologia lavorativa della Malattia denunciata, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa" (cfr. pagg. 8 e 10 relazione CTU).
In risposta al CT di parte (dr.ssa ), che aveva evidenziato nella relazione del ctu il CP_1 Per_4 mancato riferimento ai DVR aziendali, nei quali era identificato un "rischio trascurabile per movimentazione manuale di carichi/pazienti per la mansione di infermiere"; la mancata considerazione che la movimentazione non fosse svolta in modo abituale e sistematico;
nonché la mancata considerazione che la patologia denunciata fosse "espressione unicamente di un processo degenerativo non professionale", la dr.ssa ha replicato che “la valutazione dell'origine Per_3 professionale di una malattia presuppone un ragionamento medico legale sostanziato dall'analisi di tutti i dati disponibili”; e che far dipendere dal solo DVR - documento di natura privatistica, realizzato ai fini della prevenzione ex ante e pertanto inidoneo ad assurgere a una qualsivoglia finalità probatoria
- il giudizio in tema di nesso causale- costituirebbe, al contrario di quanto sostenuto dal CTP, un errore metologico (cfr. pag. 11c relazione CTU).
Il CT di parte ricorrente non ha inviato osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della “ernia discale lombare L3-L4 con spondilo-discopatia lombare e bulging discali multipli”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio, prendendo a riferimento la voce tabellare n. 213 (“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12%”), ha stimato il danno biologico permanente in misura pari all' 6% (sei per cento)” (cfr. pag.
10 relazione CTU).
Quanto alla decorrenza della patologia, la Dr.ssa ne colloca l'esistenza già al momento della Per_3 domanda amministrativa (27.09.2022).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo CP_1 conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (27.09.2022); l' dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei CP_1 arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (non inferiore ad € 6.593,21), secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi effettivamente celebrate (esclusa dunque quella decisionale, essendo state depositate solo note id udienza di mero richiamo alle conclusioni).
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 649/2024 promossa da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1 così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “ernia discale lombare L3-L4 con spondilo- discopatia lombare e bulging discali multipli” dalla quale la ricorrente è affetta è di origine professionale e determina nella stessa un danno biologico pari al 6%, a far data dalla domanda amministrativa (27.09.2022);
2. Condanna a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui al capo precedente a far CP_1 data dalla domanda amministrativa (27.09.2022), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente – e per essa all'Avv. ALBERTO FF dichiaratosi antistatario – le spese di lite che liquida in € 3.370,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, spese esenti per € 43,00.
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 15 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. Marco Pesoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 649/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti ALBERTO Parte_1 C.F._1
FF e NA NO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Padova, Via Trieste n. 23, contro
Controparte_1
- (P.I. ; C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
, Dott.ssa con il patrocinio dell'Avv. FRANCO BOTTEON, elettivamente
[...] CP_3 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova, via Nancy n. 2.
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
"1) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per la m.p. denunciata, caso n. 519424600 del 27/9/2022 – Ernia discale lombare L3-L4 con spondilodiscopatia lombare e bulging discali multipli, di origine professionale - con conseguente riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione denunciato (8 (otto) per cento), o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia;
arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute.
2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore della ricorrente delle CP_1 prestazioni cui la stessa ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa (Indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari".
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“1) Respingersi perché non tutelata da , infondata, inesistente o non provata o con qualsiasi CP_1 altra statuizione, la domanda attorea. 2) Spese, diritti ed onorari di causa come da giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda Con ricorso depositato il giorno 02.10.2024 , come sopra rappresentata, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore per
[...] sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetta da “ernia discale lombare L3-L4 con spondilo-discopatia lombare e bulging discali multipli”, cagionata dall'attività lavorativa di infermiera, svolta presso varie case di riposo: dal 1992 al 2002 nella “Casa
Albergo per Anziani” di Lendinara e da marzo 2002 nel “Centro Servizi per Anziani” di Monselice, per il quale ha operato fino al 2003 nella sede staccata situata nell'O.C. di Monselice e dal 2007 – dopo il congedo per puerperio – nella sede Centrale.
La ricorrente ha continuato evidenziando che in tutte le residenze per anziani suindicate ha sempre lavorato su turni, si è occupata per lo più di ospiti non autosufficienti ed è stata adibita ad attività similari comprendenti la movimentazione manuale di carichi con assunzione di posture incongrue, evidenziando, altresì, che le difficoltà nello svolgimento delle mansioni aumentavano per le caratteristiche dei letti (fissi, senza alzata, posti a 60/70 cm da terra); per la scarsità di sollevatori e per la resistenza all'intervento degli operatori da parte di molti ricoverati soprattutto affetti da malattie psichiche che la costringevano ad usare una "particolare forza".
A sostegno della propria tesi ha aggiunto che nella Casa albergo di Lendinara - struttura che contava
160 ospiti di cui solo 20 autosufficienti, suddivisi in 4 reparti (3 per non autosufficienti ed 1 misto) e nella quale lavoravano 3 infermieri e 5 oss - le sue mansioni si differenziavano a seconda dei turni, ma comportavano tutte un sovraccarico del rachide:
(i) nel turno del mattino si occupava della somministrazione delle terapie (farmacologica, intramuscolare o via flebo) portando da una stanza all'altra un carrello contenente il necessario dal peso di circa 50kg; della movimentazione degli ospiti girandoli nel letto o spostandoli fino alla carrozzina (senza ausili e, solo eccezionalmente, aiutata da qualche OSS); nonché delle medicazioni su pazienti allettati e/o in carrozzina abbassandosi, se effettuata sugli arti inferiori;
(ii) nel turno di pomeriggio, nel quale erano presenti solo gli infermieri senza l'ausilio delle oss, provvedeva non solo alla preparazione delle terapie farmacologiche e alle medicazioni, ma anche alla sostituzione di cateteri, all'esecuzione di perette, alla movimentazione a letto dei pazienti (in media circa dieci) e all'assistenza del personale medico durante le visite spostando manualmente l'ospite in caso di necessità;
(iii) nel turno notturno, invece, in aggiunta alle attività summenzionate e alle proprie mansioni
(controllo dei parametri vitali, prelievi del sangue, raccolta delle urine) ripristinava i medicinali negli armadietti e, in caso di necessità, assisteva gli OSS per l'igiene e cambio pannolone. Parimenti nel Centro Servizi per Anziani di Monselice la movimentazione dei pazienti avveniva manualmente, senza aiuti e/o ausilii, sia nella sezione staccata presso l'O.C. - dove erano presenti circa 20 ospiti non autosufficienti ed era prevista la presenza di un solo infermiere per turno - sia nella sede Centrale, che contava 150/160 ospiti suddivisi in 3 reparti (di cui solo 1 riservato agli autosufficienti) e dove nei turni di mattina e di notte era prevista la presenza di un solo infermiere.
In quest'ultima sede, poi, ha ulteriormente precisato che oltre alla movimentazione, che riguardava all'incirca 10/15 ospiti nei turni di mattina e di pomeriggio e circa 10 nel turno di notte, nel turno notturno ripristinava il materiale sanitario (flebo, garze, farmaci) spostando ceste di peso variabile da
20 a 25 kg, dal bancale al tavolo della guardiola per poi prelevarne il contenuto (farmaci e altro) e riporlo negli appositi armadi / reparti, ripetendo tale attività per circa 8/10 colli di farmaci.
Ha allegato, infine, di aver inoltrato all' , in data 27.09.2022, denuncia della malattia CP_1 professionale, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo (cfr. docc. da 3 a 8 all. al ricorso).
Si è rivolta, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 8%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 5 all. al ricorso) e la conseguente condanna dell'istituto alla Per_1 corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al ricorso ha CP_1 eccepito la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e la malattia professionale lamentata, della quale ne esclude l'esistenza e il grado di invalidità stimato.
A tal fine, ha negato che la patologia lamentata – oltre che multifattoriale e diffusa nella popolazione
– possa ricondursi all'attività lavorativa svolta, poiché la stessa non prevedeva compiti ripetitivi o attività nocive, come indicato dai DVR del CSA di Monselice;
sicchè ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 10.12.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente e caposala del CSA sino al 2007), di Tes_1 Tes_2
(OSS presso CSA sino al 2022, data del pensionamento), indotta da parte ricorrente e di
[...]
(coordinatrice reparto della CSA), indotta da parte resistente;
nonché attraverso Persona_2
l'espletamento della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , è stata discussa all'odierna Per_3 udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al
d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione,
l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024;
Cass. Civ. Sez. Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
Al contrario, in caso di malattie non tabellate o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità; il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte
d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 20/03/2023). All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato che la ricorrente sia stata impegnata per gli anni nei quali si è dedicata all'attività di infermiera, in mansioni che comportavano la continua sollecitazione del rachide per la necessità di movimentare manualmente carichi in assenza di sufficienti ausili, con assunzione di posture incongrue.
Entrambe le testi di parte ricorrente hanno confermato l'orario di lavoro della (su turni), la Parte_1 presenza di un solo infermiere per ogni turno, la movimentazione degli ospiti da parte dell'infermiera, soprattutto nel turno notturno, ed - interrogate sui capitoli di prova relativi alle mansioni della ricorrente e alla presenza di ausilii - hanno fornito una versione similare.
La teste infatti, ha dichiarato: Tes_1 sul cap. 19 (vero che la ricorrente svolgeva le medesime mansioni precedentemente descritte, soprattutto si occupava della movimentazione degli ospiti da sola, senza ausili in posizioni incongrue dovute oltre che ai pesi dei corpi da movimentare, anche dal fatto che i letti ove si trovavano gli ospiti erano fissi e bassi, fatto che rendeva più difficoltosa la loro movimentazione e obbligava la ricorrente ad assumere posizioni incongrue per il busto?) nella sede staccata c'erano letti fissi e la movimentazione degli ospiti non era molto agevole, erano tutti ospiti non autosufficienti, la movimentazione degli stessi dal letto alla carrozzina era agevolata dal sollevatore, c'era in reparto, era più difficoltosa l'assistenza a letto, perchè è vero che si faceva insieme ad un OSS, ma non vi erano particolari ausili e gli ospiti tendevano a far resistenza, in particolare quando erano agitati, e dunque le manovre erano difficoltose e comportavano posizioni incongrue, anche per la posizione fissa dei letti, le spondine erano difficili da manovrare in quanto datate;
sul cap. 24 (vero che la ricorrente svolgeva le medesime mansioni sopra descritte, occupandosi della movimentazione di circa 10/15 ospiti non autosufficienti durante il turno del mattino e del pomeriggio, durante la notte movimentava circa 10 pazienti in aiuto alle OSS per il cambio pannolone e rifacimento letto e controllo parametri?) se c'era bisogno, gli infermieri davano una mano nella movimentazione dei pazienti agli OSS, sebbene la loro attività fosse diversa, somministrazione farmaci, controllo parametri etc, ma di notte era più frequente che dovessero intervenire per movimentare i pazienti, preciso che nella sede centrale del centro servizi di notte erano in servizio due OSS e un infermiere su tre nuclei;
sul cap. 25 (vero che presso la struttura di Monselice, la ricorrente, di notte, si occupava anche del ripristino del materiale sanitario (flebo, garze, farmaci) spostando ceste di peso variabile da20 a 25 kg, dal bancale al tavolo della guardiola ove poi prelevava dagli scatoloni il contenuto (farmaci e altro contenuto) e lo riponeva negli appositi armadi / reparti (venivano movimentati circa 8/10 colli di farmaci?) quanto indicato in capitolo accadeva non sistematicamente, ma una volta alla settimana e quindi considerando i turni un infermiere poteva farlo anche una volta al mese o anche meno;
sul cap. 28 (vero che la ricorrente ha sempre movimentato a mano tutti gli ospiti, il sollevatore veniva usato solo in casi estremi e solo durante il turno notturno?) il sollevatore si doveva utilizzare per alzare gli ospiti che ne avevano necessità, il sollevatore era a disposizione, ce n'erano due per reparto , sia nella sede staccata presso la quale abbiamo lavorato insieme io e la ricorrente sia presso la sede del centro.
Così come la teste - interrogata sugli stessi capitoli - ha confermato: Tes_2
"sul cap. 19) è vero che i letti erano bassi e fissi, poteva capitare che la ricorrente dovesse movimentare gli ospiti da sola, perché magari gli OSS erano impegnati, accadeva o comunque poteva accadere. Se c'era un OSS, capotava che la ricorrente lo aiutasse nella movimentazione dei pazienti. La movimentazione a letto non si faceva con ausili, si poteva fare sia in un solo operatore che in due, era questo più frequente con ospiti non autosufficienti, mentre lo spostamento da letto del paziente avveniva col sollevatore, ma occorreva comunque mobilizzare il paziente per utilizzare il sollevatore;
sul cap. 24) succedeva che la ricorrente aiutasse nell'igiene e nella movimentazione degli ospiti;
sul cap. 28) si movimentava tanto a mano, ma il sollevatore veniva utilizzato quando serviva, soprattutto in base al tipo di paziente".
Precisando, però sul cap. 25) che il ripristino del materiale sanitario "accadeva una volta a settimana, arrivava il carico della farmacia e l'infermiere di notte ripristinava le dotazioni".
Sul punto, in merito a quest' attività "secondaria" rispetto alle mansioni strettamente sanitarie anche il teste di parte , , che si è definita "coordinatore di reparto, anzi di tutta la CP_1 Persona_2 struttura, presso la CSA di Monselice, [ed ha] lavorato insieme alla ricorrente" afferma:
"le forniture di materiale sanitario, ovvero farmaci e materiale da medicazione, erano all'epoca settimanali, adesso sono quindicinali, e l'infermiere che era in turno provvedeva a verificare il materiale e a metterlo negli armadi. ADR: ogni settimana potevano arrivare tre o quattro ceste, a seconda delle necessità, erano di peso variabile anche se io sinceramente non le ho mai pesate;
allo stesso tempo, nega che il personale infermieristico venisse abitualmente impiegato nelle attività di movimentazione o igiene, senza tuttavia escludere che lo stesso potesse comunque essere impiegato in attività attinenti alla mansione di OSS, come "la sistemazione dei sacchi della biancheria" o "l'alzata degli ospiti" anche se "non in via ordinaria" ed ha sostenuto che i carrelli degli infermieri, dotati di ruote, benché non maneggevoli come quelli attuali, non pesassero comunque molto.
Sulla presenza di ausili, invece, ha riferito: "c'erano a disposizione i sollevatori, sinceramente non ricordo quanti fossero per ogni reparto" e sull'attività di "medicazione" ha sottolineato come la stessa venisse effettuata "di solito all'osso sacro o alle gambe", "a letto con la collaborazione di un oss che aiutava".
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa , la quale premettendo che - nelle operazioni peritali Per_3 condotte in data 26.05.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente, Dr. , e a quello di parte Per_1
, Dr.ssa – ha constatato la presenza nella ricorrente della “ernia discale lombare L3- CP_1 Per_4
L4 con spondilo-discopatia lombare e bulging discali multipli”, circostanza sulla quale entrambe le parti hanno concordato (cfr. pag. 8 relazione CTU), ha continuato riferendo che "le spondilodiscopatie sono annoverate tra le work-related diseases ossia tra le patologie cronico- degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere il ruolo di concausa diretta ed efficiente. Il ruolo causale/concausale del lavoro nel determinismo della patologia discale lombare è stato scientificamente verificato, sostanziandosi nel sovraccarico del rachide correlato all'assunzione di posture incongrue e coatte, all'esposizione reiterata a microtraumi ripetuti, ad iper-sollecitazioni funzionali ed ai sovraccarichi articolari".
Venendo al caso di specie, valutando - ai fini della verifica del nesso di causalità materiale tra lavorazione svolta e malattia - l'attività lavorativa (mansioni, condizioni ambientali ecc.), l'effettiva esposizione della lavoratrice ai rischi, l'anamnesi raccolta dalla lavoratrice ed i dati testimoniali, ha così concluso:
"si ritiene che nel complesso - comunque - sia identificabile l'esposizione al Rischio, non occasionale e per periodo di tempo prolungato. Non emergono inoltre cause alternative di natura extra- lavorativa. In conclusione, si identifica con elevata probabilità l'eziologia lavorativa della Malattia denunciata, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa" (cfr. pagg. 8 e 10 relazione CTU).
In risposta al CT di parte (dr.ssa ), che aveva evidenziato nella relazione del ctu il CP_1 Per_4 mancato riferimento ai DVR aziendali, nei quali era identificato un "rischio trascurabile per movimentazione manuale di carichi/pazienti per la mansione di infermiere"; la mancata considerazione che la movimentazione non fosse svolta in modo abituale e sistematico;
nonché la mancata considerazione che la patologia denunciata fosse "espressione unicamente di un processo degenerativo non professionale", la dr.ssa ha replicato che “la valutazione dell'origine Per_3 professionale di una malattia presuppone un ragionamento medico legale sostanziato dall'analisi di tutti i dati disponibili”; e che far dipendere dal solo DVR - documento di natura privatistica, realizzato ai fini della prevenzione ex ante e pertanto inidoneo ad assurgere a una qualsivoglia finalità probatoria
- il giudizio in tema di nesso causale- costituirebbe, al contrario di quanto sostenuto dal CTP, un errore metologico (cfr. pag. 11c relazione CTU).
Il CT di parte ricorrente non ha inviato osservazioni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della “ernia discale lombare L3-L4 con spondilo-discopatia lombare e bulging discali multipli”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio, prendendo a riferimento la voce tabellare n. 213 (“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12%”), ha stimato il danno biologico permanente in misura pari all' 6% (sei per cento)” (cfr. pag.
10 relazione CTU).
Quanto alla decorrenza della patologia, la Dr.ssa ne colloca l'esistenza già al momento della Per_3 domanda amministrativa (27.09.2022).
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo CP_1 conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (27.09.2022); l' dovrà altresì corrispondere a parte attrice i ratei CP_1 arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa (non inferiore ad € 6.593,21), secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi effettivamente celebrate (esclusa dunque quella decisionale, essendo state depositate solo note id udienza di mero richiamo alle conclusioni).
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 649/2024 promossa da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1 così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “ernia discale lombare L3-L4 con spondilo- discopatia lombare e bulging discali multipli” dalla quale la ricorrente è affetta è di origine professionale e determina nella stessa un danno biologico pari al 6%, a far data dalla domanda amministrativa (27.09.2022);
2. Condanna a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui al capo precedente a far CP_1 data dalla domanda amministrativa (27.09.2022), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente – e per essa all'Avv. ALBERTO FF dichiaratosi antistatario – le spese di lite che liquida in € 3.370,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, spese esenti per € 43,00.
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 15 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. Marco Pesoli