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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3990/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3990/2023 promossa da
1) nata il [...] nella città di Jundiaí-SP (Brasile), Parte_1
residente in [...], casa 114, Jundiaí, São Paulo, CAP
13.212-265;
2) nato il [...] nella città di Jundiar-SP (Brasile), Parte_2
residente nel Condomínio Residencial Terra Nova, in Via Elias Maluf, 2695, Casa 141,
Alameda 2 - quartiere Ipatinga, Sorocaba - SP, 18055-215;
3) nata il [...] nella città di Jundiai-SP Controparte_1
(Brasile), residente in [...], casa 122,
Engordadouro, Jundiai - SP, CAP 13214660;
4) , nata a [...]-SP, Brasile, il 15/03/1985, titolare della Parte_3
Nu carta d'identità e iscritta al CPF [Codice Fiscale] da sola ed NumeroDiC_2 P.IVA_1
esercitante la potestà genitoriale di:
5) , nata a [...]-SP, Brasile, il 23/11/2016, titolare della Parte_4
Nu carta d'identità e iscritta al CPF [Codice Fiscale) residenti in NumeroDiC_3 P.IVA_2
Via Maria Aparecida Panzarin Porcari, 330, Jardim Planalto, Jundiaí-São Paulo, CAP 13212-
265, la minore, in questo giudizio rappresentato anche dal padre: nato a Parte_5
Jundiaí - SP, Brasile, il 10/06/1994, RG [Carta d'Identità] e CPF [Codice NumeroDiC_4
Fiscale] , residente in [...], C.F._1
Jardim São Camilo Novo, CAP 13216- 440; 6) nato a [...]-SP, Brasile, il 03/10/1984, titolare della carta Parte_6
Nu d'identità e iscritto al CPF [Codice Fiscale] da solo e quale NumeroDiC_5 P.IVA_3
esercitante la potestà genitoriale del minore:
7) nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 27/03/2010, titolare della Parte_7
carta d'identità e iscritto al CPF [Codice Fiscale] il minore, in NumeroD_6 P.IVA_4
questo giudizio anche rappresentato dalla madre: , nata a [...]-Paraná- Parte_8
RO, Brasile, il 10/11/1977, RG [Carta d'Identità] 577856 e CPF [Codice Fiscale]
, tutti residenti nella città di Ji-Paraná-RO- Brasile, in Via Jk, 980, quartiere C.F._2
Casa Preta, Ji-Paraná/RO, 76907-556; con l'avvocato DE LIMA ISABEL ricorrenti contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, difeso Controparte_2 P.IVA_5 dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia contumace e con l'intervento del
Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett.
a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_1
nato in [...] nel Comune di Quingentole (MN) il 25 ottobre 1858 ed emigrato in Brasile.
[...]
Hanno inoltre esposto che:
- il dante causa, mai naturalizzato brasiliano, si è coniugato con Dal loro Parte_9
matrimonio nacque il il 20 febbraio 1890 a Itupeva - SP;
Persona_2
- si sposò con Dal loro matrimonio nacque Persona_2 Persona_3 Persona_4
il 5 maggio 1921 a Itu - SP;
- si sposò con , in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col Persona_4 Persona_5
nome di Dal loro matrimonio nacquero: Persona_6
− il 17 settembre 1946 a Jundiai – SP;
Persona_7
− il 16 agosto 1949 a Jundiai – SP;
Persona_8
− il 14 marzo 1955 a Jundiai - SP;
Persona_9 - si sposò con in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare Persona_7 Persona_10
col nome di dal loro matrimonio nacque la ricorrente Persona_11 Controparte_1
il 19 novembre 1975;
[...]
- si sposò con il Sig. e in virtù del Controparte_1 Persona_12
matrimonio passò a firmare col nome di Controparte_1
- si sposò con in virtù del matrimonio la sposa Persona_8 Persona_13
passò a firmare col nome di dal loro matrimonio nacquero i Parte_10
ricorrenti:
− il 3 ottobre 1984; Pt_6 Parte_2
− il 25 gennaio 1979; Parte_2
- si sposò con . Dal loro matrimonio nacque il Parte_6 Parte_8
ricorrente il 27 marzo 2010; Parte_7
- si sposò con , in virtù del matrimonio la sposa passò a Persona_9 Persona_14
firmare col nome di . Dal loro matrimonio nacquero le ricorrenti: Controparte_3
− il 18 giugno 1979; Parte_1
− il 15 marzo 1985; Parte_3
- Dall'unione more uxorio tra e nacque la Parte_3 Parte_5
ricorrente il 23 novembre 2016. Parte_4
Il , nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Se ne deve pertanto dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a OR (nato in [...] periodo antecedente all'Unità Persona_1
d'Italia, ma senza dubbio deceduto successivamente al 17 marzo 1861, come può presumersi dal certificato di matrimonio in atti, intervenuto il 3 giugno 1883) e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il [...] – tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_2
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_2
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_2 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
*** Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
− i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 23 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e (si rammenta: pronipoti del dante Persona_8 Persona_9
causa) che, pur sposando un brasiliano, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile) in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. documentazione attestante la risposta dell'autorità consolare acquisita nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
1) nata il [...] nella città di Jundiaí-SP (Brasile), Parte_1
residente in [...], casa 114, Jundiaí, São Paulo, CAP 13.212-
265; 2) nato il [...] nella città di Jundiar-SP (Brasile), Parte_2
residente nel Condomínio Residencial Terra Nova, in Via Elias Maluf, 2695, Casa 141, Alameda 2 - quartiere Ipatinga, Sorocaba - SP, 18055-215;
3) nata il [...] nella città di Jundiai-SP Controparte_1
(Brasile), residente in [...], casa 122, Engordadouro,
Jundiai - SP, CAP 13214660;
4) , nata a [...]-SP, Brasile, il 15/03/1985, titolare della Parte_3
Nu carta d'identità e iscritta al CPF [Codice Fiscale] da sola ed NumeroDiC_2 P.IVA_1
esercitante la potestà genitoriale di:
5) , nata a [...]-SP, Brasile, il 23/11/2016, titolare della Parte_4
Nu carta d'identità e iscritta al CPF [Codice Fiscale) , residenti in [...] P.IVA_2
Maria Aparecida Panzarin Porcari, 330, Jardim Planalto, Jundiaí-São Paulo, CAP 13212-265, la minore, in questo giudizio rappresentato anche dal padre: nato a [...] - SP, Parte_5
Brasile, il 10/06/1994, RG [Carta d'Identità] e CPF [Codice Fiscale] , NumeroDiC_4 C.F._1
residente in [...], Jardim São Camilo Novo, CAP
13216- 440;
6) nato a [...]-SP, Brasile, il 03/10/1984, titolare della carta Parte_6
Nu d'identità e iscritto al CPF [Codice Fiscale] , da solo e quale NumeroDiC_5 P.IVA_3
esercitante la potestà genitoriale del minore:
7) nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 27/03/2010, titolare della Parte_7
carta d'identità e iscritto al CPF [Codice Fiscale] il minore, in questo NumeroD_6 P.IVA_4
giudizio anche rappresentato dalla madre: , nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il Parte_8
10/11/1977, RG [Carta d'Identità] 577856 e CPF [Codice Fiscale] , tutti residenti nella C.F._2
città di Ji-Paraná-RO- Brasile, in Via Jk, 980, quartiere Casa Preta, Ji-Paraná/RO, 76907-556;
nei confronti del Controparte_2
dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_2
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 13/01/2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3990/2023 promossa da
1) nata il [...] nella città di Jundiaí-SP (Brasile), Parte_1
residente in [...], casa 114, Jundiaí, São Paulo, CAP
13.212-265;
2) nato il [...] nella città di Jundiar-SP (Brasile), Parte_2
residente nel Condomínio Residencial Terra Nova, in Via Elias Maluf, 2695, Casa 141,
Alameda 2 - quartiere Ipatinga, Sorocaba - SP, 18055-215;
3) nata il [...] nella città di Jundiai-SP Controparte_1
(Brasile), residente in [...], casa 122,
Engordadouro, Jundiai - SP, CAP 13214660;
4) , nata a [...]-SP, Brasile, il 15/03/1985, titolare della Parte_3
Nu carta d'identità e iscritta al CPF [Codice Fiscale] da sola ed NumeroDiC_2 P.IVA_1
esercitante la potestà genitoriale di:
5) , nata a [...]-SP, Brasile, il 23/11/2016, titolare della Parte_4
Nu carta d'identità e iscritta al CPF [Codice Fiscale) residenti in NumeroDiC_3 P.IVA_2
Via Maria Aparecida Panzarin Porcari, 330, Jardim Planalto, Jundiaí-São Paulo, CAP 13212-
265, la minore, in questo giudizio rappresentato anche dal padre: nato a Parte_5
Jundiaí - SP, Brasile, il 10/06/1994, RG [Carta d'Identità] e CPF [Codice NumeroDiC_4
Fiscale] , residente in [...], C.F._1
Jardim São Camilo Novo, CAP 13216- 440; 6) nato a [...]-SP, Brasile, il 03/10/1984, titolare della carta Parte_6
Nu d'identità e iscritto al CPF [Codice Fiscale] da solo e quale NumeroDiC_5 P.IVA_3
esercitante la potestà genitoriale del minore:
7) nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 27/03/2010, titolare della Parte_7
carta d'identità e iscritto al CPF [Codice Fiscale] il minore, in NumeroD_6 P.IVA_4
questo giudizio anche rappresentato dalla madre: , nata a [...]-Paraná- Parte_8
RO, Brasile, il 10/11/1977, RG [Carta d'Identità] 577856 e CPF [Codice Fiscale]
, tutti residenti nella città di Ji-Paraná-RO- Brasile, in Via Jk, 980, quartiere C.F._2
Casa Preta, Ji-Paraná/RO, 76907-556; con l'avvocato DE LIMA ISABEL ricorrenti contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, difeso Controparte_2 P.IVA_5 dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia contumace e con l'intervento del
Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett.
a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_1
nato in [...] nel Comune di Quingentole (MN) il 25 ottobre 1858 ed emigrato in Brasile.
[...]
Hanno inoltre esposto che:
- il dante causa, mai naturalizzato brasiliano, si è coniugato con Dal loro Parte_9
matrimonio nacque il il 20 febbraio 1890 a Itupeva - SP;
Persona_2
- si sposò con Dal loro matrimonio nacque Persona_2 Persona_3 Persona_4
il 5 maggio 1921 a Itu - SP;
- si sposò con , in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col Persona_4 Persona_5
nome di Dal loro matrimonio nacquero: Persona_6
− il 17 settembre 1946 a Jundiai – SP;
Persona_7
− il 16 agosto 1949 a Jundiai – SP;
Persona_8
− il 14 marzo 1955 a Jundiai - SP;
Persona_9 - si sposò con in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare Persona_7 Persona_10
col nome di dal loro matrimonio nacque la ricorrente Persona_11 Controparte_1
il 19 novembre 1975;
[...]
- si sposò con il Sig. e in virtù del Controparte_1 Persona_12
matrimonio passò a firmare col nome di Controparte_1
- si sposò con in virtù del matrimonio la sposa Persona_8 Persona_13
passò a firmare col nome di dal loro matrimonio nacquero i Parte_10
ricorrenti:
− il 3 ottobre 1984; Pt_6 Parte_2
− il 25 gennaio 1979; Parte_2
- si sposò con . Dal loro matrimonio nacque il Parte_6 Parte_8
ricorrente il 27 marzo 2010; Parte_7
- si sposò con , in virtù del matrimonio la sposa passò a Persona_9 Persona_14
firmare col nome di . Dal loro matrimonio nacquero le ricorrenti: Controparte_3
− il 18 giugno 1979; Parte_1
− il 15 marzo 1985; Parte_3
- Dall'unione more uxorio tra e nacque la Parte_3 Parte_5
ricorrente il 23 novembre 2016. Parte_4
Il , nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Se ne deve pertanto dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a OR (nato in [...] periodo antecedente all'Unità Persona_1
d'Italia, ma senza dubbio deceduto successivamente al 17 marzo 1861, come può presumersi dal certificato di matrimonio in atti, intervenuto il 3 giugno 1883) e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il [...] – tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_2
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_2
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_2 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
*** Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
− i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 23 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e (si rammenta: pronipoti del dante Persona_8 Persona_9
causa) che, pur sposando un brasiliano, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile) in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. documentazione attestante la risposta dell'autorità consolare acquisita nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
1) nata il [...] nella città di Jundiaí-SP (Brasile), Parte_1
residente in [...], casa 114, Jundiaí, São Paulo, CAP 13.212-
265; 2) nato il [...] nella città di Jundiar-SP (Brasile), Parte_2
residente nel Condomínio Residencial Terra Nova, in Via Elias Maluf, 2695, Casa 141, Alameda 2 - quartiere Ipatinga, Sorocaba - SP, 18055-215;
3) nata il [...] nella città di Jundiai-SP Controparte_1
(Brasile), residente in [...], casa 122, Engordadouro,
Jundiai - SP, CAP 13214660;
4) , nata a [...]-SP, Brasile, il 15/03/1985, titolare della Parte_3
Nu carta d'identità e iscritta al CPF [Codice Fiscale] da sola ed NumeroDiC_2 P.IVA_1
esercitante la potestà genitoriale di:
5) , nata a [...]-SP, Brasile, il 23/11/2016, titolare della Parte_4
Nu carta d'identità e iscritta al CPF [Codice Fiscale) , residenti in [...] P.IVA_2
Maria Aparecida Panzarin Porcari, 330, Jardim Planalto, Jundiaí-São Paulo, CAP 13212-265, la minore, in questo giudizio rappresentato anche dal padre: nato a [...] - SP, Parte_5
Brasile, il 10/06/1994, RG [Carta d'Identità] e CPF [Codice Fiscale] , NumeroDiC_4 C.F._1
residente in [...], Jardim São Camilo Novo, CAP
13216- 440;
6) nato a [...]-SP, Brasile, il 03/10/1984, titolare della carta Parte_6
Nu d'identità e iscritto al CPF [Codice Fiscale] , da solo e quale NumeroDiC_5 P.IVA_3
esercitante la potestà genitoriale del minore:
7) nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 27/03/2010, titolare della Parte_7
carta d'identità e iscritto al CPF [Codice Fiscale] il minore, in questo NumeroD_6 P.IVA_4
giudizio anche rappresentato dalla madre: , nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il Parte_8
10/11/1977, RG [Carta d'Identità] 577856 e CPF [Codice Fiscale] , tutti residenti nella C.F._2
città di Ji-Paraná-RO- Brasile, in Via Jk, 980, quartiere Casa Preta, Ji-Paraná/RO, 76907-556;
nei confronti del Controparte_2
dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_2
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 13/01/2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi