CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott.ssa Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott.ssa Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott.ssa Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 175 dell'anno 2023, proposta da:
, in persona del pro tempore, RT CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è
legalmente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, contumace Controparte_3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 23 gennaio 2023, Controparte_3
aveva convenuto in giudizio il , esponendo di avere RT
lavorato, in qualità di docente, alle dipendenze del medesimo, dapprima, negli anni scolastici da
2016/2017 a 2020/2021, in virtù di una serie di incarichi aventi durata annuale e, successivamente, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, previa immissione in ruolo, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La ricorrente aveva, in particolare, lamentato di non essere stata riconosciuta beneficiaria,
durante gli anni di precariato, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, del valore di euro 500,00
annui, istituita con l'art. 1, commi 121, legge 107/2015 e attribuita unicamente al personale di ruolo.
Dopo avere, quindi, lamentato la ingiustificata disparità di trattamento determinata dalle indicate previsioni, già riconosciuta dal giudice amministrativo e dalla Corte di Giustizia UE, la ricorrente aveva, quindi, dedotto l'illegittimità della propria esclusione, avendo la normativa richiamata introdotto una provvidenza annuale che, seppur priva di natura retributiva, doveva,
comunque, ritenersi vincolata ad uno scopo pur sempre connesso allo status di docente, da considerarsi unitario e inscindibile e tale da non consentire, nel rispetto della clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato approvato con la direttiva 1999/70/CE, di ritenere giustificate disparità di trattamento fondate sulla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro, se non fondate su obiettive ragioni di interesse pubblico.
D'altra parte, aveva aggiunto la ricorrente, la disciplina di settore (art. 282 d.lgs. 297/1994, art. 28 CCNL 4 agosto 1995, CCNL 27 novembre 2007) era inequivoca, in tema di formazione,
nell'assoggettare tutti i docenti agli obblighi di aggiornamento e di implementazione delle conoscenze e competenze professionali, rispondendo l'equiparazione delle condizioni di impiego di tutti i docenti, indipendentemente dalla qualificazione stabile o precaria del rapporto di lavoro,
al principio fondativo dell'istituzione scolastica che, come sancito dall'art. 3, d.lgs. 297/1994,
rappresenta una comunità educante in cui tutti i soggetti partecipano egualmente all'erogazione del servizio.
Le fonti contrattuali e la normativa di settore, aveva osservato la ricorrente, non giustificavano,
pertanto, in alcun modo la preclusione per i docenti precari del godimento della provvidenza, che
2 risultava, quindi, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di derivazione comunitaria.
L'art. 1, co. 121, legge 107/2015, aveva sostenuto la ricorrente, deve, quindi, essere fatto oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata e il beneficio della Carta elettronica essere,
dunque, riconosciuto anche ai docenti a tempo determinato, così colmandosi una lacuna previsionale della norma indicata.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato la condanna dell'Amministrazione Controparte_3
resistente ad erogare, in suo favore, il suddetto importo aggiuntivo per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, per complessivi € 2.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo,
eventualmente anche previa proposizione, dinanzi alla Corte Costituzionale, della relativa questione di costituzionalità, risultando l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, laddove non interpretato come proposto, contrastante con gli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, aveva contestato le avverse CP_1
domande, di cui aveva chiesto, in via principale, il rigetto.
In particolare, la parte resistente aveva preliminarmente eccepito la prescrizione parziale, ex art. 2948, n. 4 c.c., del diritto asseritamente vantato dalla ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, maturato in data antecedente al compiersi del quinquennio decorrente, a ritroso, dalla data della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio,
perfezionatasi il 27 febbraio 2023, ovvero, comunque, dalla diffida datata 28 dicembre 2022, pur mai pervenuta presso gli uffici.
In ogni caso, l'Amministrazione convenuta aveva sostenuto la legittimità del proprio operato, in forza dell'interpretazione letterale e teleologica dell'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, la quale conteneva un esplicito riferimento ai docenti di ruolo, e, comunque, in considerazione del fatto che, negli anni in cui aveva lavorato a tempo determinato, la ricorrente non era stata soggetta all'obbligo di formazione.
3 Il aveva, altresì, escluso l'esistenza di qualunque RT
discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli di ruolo, visto che, anche secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, seppure con riferimento alla ricostruzione della carriera dei docenti, era stato ritenuto che la clausola 4 dell'Accordo Quadro non ostasse ad una normativa che computasse quali annualità complete solo quelle durante le quali il docente precario avesse svolto la prestazione lavorativa per almeno 180 giorni in un anno, oppure dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, apparendo i detti obiettivi conformi al principio del
pro rata temporis.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 679 dell'11 maggio 2023, aveva accolto le domande proposte dalla ricorrente, aveva condannato il resistente all'erogazione, in favore della CP_1
medesima, della Carta Elettronica di cui all'art. 1, comma 121, legge 107 del 2015, con accredito dell'importo di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, e aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice aveva osservato come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare di per sé motivo per escludere i docenti precari dal godimento del beneficio in oggetto, visto che una simile esclusione, pur sancita dalla legge,
avrebbe operato quale atto discriminatorio, in contrasto, come tale, con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
La Corte di Giustizia, aveva evidenziato il Tribunale, con pronuncia interpretativa vincolante per il giudice nazionale, aveva, d'altronde, chiarito che il bonus di cui all'articolo 1, comma 121,
della legge n. 107/2015, rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della citata clausola 4, era previsto al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato, e di valorizzarne le competenze professionali, e aveva, quindi, precisato che spettava piuttosto al
4 giudice del rinvio, il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio,
allorché aveva lavorato alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo CP_1
determinato, si fosse trovato o meno in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso del medesimo periodo.
Ebbene, aveva concluso il primo giudice, nel caso concreto non solo doveva, in linea generale,
sulla base di quanto sopra argomentato, affermarsi il diritto della ricorrente a beneficiare della
Carta elettronica, ma anche ritenersi che la medesima si fosse trovata, nel caso concreto, negli anni in discussione, in una condizione assimilabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato alla stessa comparabile, considerati l'identità di mansioni e funzioni, il fatto che la comparabilità
in discussione non era mai stata contestata dallo stesso resistente, ma soprattutto la CP_1
circostanza, secondo il Tribunale indispensabile ai fini in questione, che la stessa avesse reso, in ciascuno degli anni di riferimento ai fini dell'erogazione del bonus, almeno 150 giorni di insegnamento, ossia la quantità temporale di prestazione minima richiedibile al docente di ruolo part time, al quale è egualmente attribuito, ai sensi dell'art. art. 3, comma 1°, DPCM 28.11.2016,
il bonus in questione.
Il Tribunale, infine, aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione resistente, considerata la natura non retributiva della prestazione richiesta e, in ogni caso, non attenendo il diritto azionato al pagamento di una somma di denaro, ma,
piuttosto, alla messa a disposizione di una somma secondo un meccanismo riconducile allo schema della delegazione ovvero dell'espromissione o dell'accollo.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello il RT
.
[...]
malgrado la regolare notificazione del ricorso in appello, dell'originario Controparte_3
decreto di fissazione della prima udienza e del decreto di anticipazione della medesima, è rimasta contumace.
5 La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare prescritta la pretesa
al riconoscimento del beneficio economico correlato alla c.d. carta elettronica del docente per
gli anni 2016/2017 e 2017/2018, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello unicamente al fine di reiterare RT
l'eccezione di prescrizione in relazione al beneficio economico riconosciuto all'attuale appellata con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
In particolare, l'Amministrazione ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. in virtù della natura non retributiva della pretesa economica oggetto di causa, la quale, a dire del Tribunale, neanche sarebbe stata attinente al pagamento di una somma di denaro.
L'interpretazione fornita dal primo Giudice, ha evidenziato l'appellante, appariva con manifesta evidenza contra legem, giungendo la stessa arbitrariamente a restringere l'ambito di applicazione di una disposizione che, per espressa dizione legislativa, si estende, invece, “a tutto ciò” che deve pagarsi con cadenza annuale o in termini più brevi, a prescindere dalla fonte o dalla natura della prestazione oggetto dell'obbligazione.
Sotto altro profilo, il appellante ha evidenziato come il fatto che i 500 euro annui CP_1
vengano versati al lavoratore per il tramite della carta elettronica non consenta, per ragioni logiche ancor prima che giuridiche, di affermare che il diritto azionato non attenga, come affermato in sentenza, al pagamento di una somma di denaro.
Ed invero, ha osservato l'amministrazione appellante, alla luce del richiamato art. 1, co. 121, L.
107/2015, la circostanza che la somma di denaro stanziata per ciascun anno scolastico venga
6 liquidata mediante la ricarica della carta docente mira esclusivamente ad assicurare che l'importo messo a disposizione dall'amministrazione non sia distratto dagli scopi di formazione e aggiornamento previsti dal legislatore, mentre non vale, invece, ad escludere il carattere patrimoniale della prestazione.
Infine, ha sostenuto l'appellante, anche il richiamo, operato dal primo giudice, agli istituti della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo risultava erroneo, mancando nella fattispecie una modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio e non comprendendosi come il riferimento agli istituti indicati potesse, in ogni caso, incidere sull'eccezione di prescrizione in discussione.
***
L'appello è fondato.
Infatti, come di recente affermato anche dalla Suprema Corte (Cass. 29961/2023), la pur complessa struttura dell'operazione, la quale si realizza attraverso l'emissione di una Carta
realizzata in forma di applicazione web utilizzabile mediante accesso attraverso una piattaforma informatica dedicata, previa iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con conseguente rilascio di un codice di acquisto o buono a favore del docente che l'esercente può
accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo e con riconoscimento in capo all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , non porta a discostare la CP_1
stessa, sotto il profilo sostanziale, da un'obbligazione di pagamento.
L'operazione, ha affermato la Cassazione, ha infatti “nella sostanza l'effetto di rendere
giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito
presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso
meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_1
per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente”.
In altri termini, la circostanza che ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto, è
7 sufficiente a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento del diritto oggetto del presente giudizio.
Richiamata, quindi, la natura pecuniaria dell'obbligazione de quo e avuto, altresì, riguardo al fatto che il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto, rimanendo rispetto a ciò dato CP_1
meramente occasionale che per i docenti non di ruolo vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito, la Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2948, n. 4 c.c.
Il Supremo Collegio ha, inoltre, precisato che “la domanda di adempimento contrattuale
proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda
che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa
obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine
quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una
discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per
essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore
comparabile.”.
Infine, per quanto concerne la decorrenza della prescrizione, il giudice di legittimità ha evidenziato che, considerato che il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999 è da riconoscere sulla base dell'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria contenuta nella clausola 4 dell'Accordo Quadro (e pertanto il privato può agire ab origine in forza della norma eurounitaria e, di converso, la P.A. è parimenti tenuta a dare applicazione alla norma stessa), la prescrizione dell'azione di adempimento deve considerarsi decorrente necessariamente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, “ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art.
4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento
degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di
8 riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Trattasi di orientamenti che questa Corte condivide e dai quali, quindi, ritiene di non doversi discostare.
Nella fattispecie, il conferimento degli incarichi risale, per l'anno scolastico 2016/2017, al 28
novembre 2016 e, per l'anno scolastico 2017/2018, al 26 settembre 2017, senza che risulti dimostrata, come sarebbe stato onere dell'appellata, la data eventualmente successiva prevista per la registrazione nella piattaforma informatica.
Poiché, d'altra parte, non vi è prova di atti interruttivi antecedenti alla notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (27 febbraio 2023) ed in ogni caso, l'unica diffida stragiudiziale prodotta dalla docente (pur se non ne è stata comprovata l'avvenuta ricezione da parte del appellante) risale al 28 dicembre 2022, ne consegue che alla data del primo CP_1
atto interruttivo, e anche della indicata diffida, era già integralmente maturato il quinquennio decorrente dal 28 novembre 2016 e dal 26 settembre 2017.
Il diritto dell'appellata al beneficio richiesto in relazione agli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018 deve, pertanto, essere dichiarato estinto per prescrizione.
Alla luce delle motivazioni esposte, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza impugnata deve, dunque, essere parzialmente riformata e il diritto fatto valere da CP_3
deve essere dichiarato estinto per prescrizione con riferimento agli anni 2016/2017 e
[...]
2017/2018.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione del fatto che in data anteriore all'intervento della Suprema Corte le questioni decisive trattate erano controverse.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto dal e, in parziale riforma della RT
9 sentenza impugnata, che per il resto conferma, rigetta le domande proposte dall'attuale appellata con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 29 gennaio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott.ssa Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott.ssa Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott.ssa Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 175 dell'anno 2023, proposta da:
, in persona del pro tempore, RT CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è
legalmente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, contumace Controparte_3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 23 gennaio 2023, Controparte_3
aveva convenuto in giudizio il , esponendo di avere RT
lavorato, in qualità di docente, alle dipendenze del medesimo, dapprima, negli anni scolastici da
2016/2017 a 2020/2021, in virtù di una serie di incarichi aventi durata annuale e, successivamente, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, previa immissione in ruolo, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La ricorrente aveva, in particolare, lamentato di non essere stata riconosciuta beneficiaria,
durante gli anni di precariato, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, del valore di euro 500,00
annui, istituita con l'art. 1, commi 121, legge 107/2015 e attribuita unicamente al personale di ruolo.
Dopo avere, quindi, lamentato la ingiustificata disparità di trattamento determinata dalle indicate previsioni, già riconosciuta dal giudice amministrativo e dalla Corte di Giustizia UE, la ricorrente aveva, quindi, dedotto l'illegittimità della propria esclusione, avendo la normativa richiamata introdotto una provvidenza annuale che, seppur priva di natura retributiva, doveva,
comunque, ritenersi vincolata ad uno scopo pur sempre connesso allo status di docente, da considerarsi unitario e inscindibile e tale da non consentire, nel rispetto della clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato approvato con la direttiva 1999/70/CE, di ritenere giustificate disparità di trattamento fondate sulla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro, se non fondate su obiettive ragioni di interesse pubblico.
D'altra parte, aveva aggiunto la ricorrente, la disciplina di settore (art. 282 d.lgs. 297/1994, art. 28 CCNL 4 agosto 1995, CCNL 27 novembre 2007) era inequivoca, in tema di formazione,
nell'assoggettare tutti i docenti agli obblighi di aggiornamento e di implementazione delle conoscenze e competenze professionali, rispondendo l'equiparazione delle condizioni di impiego di tutti i docenti, indipendentemente dalla qualificazione stabile o precaria del rapporto di lavoro,
al principio fondativo dell'istituzione scolastica che, come sancito dall'art. 3, d.lgs. 297/1994,
rappresenta una comunità educante in cui tutti i soggetti partecipano egualmente all'erogazione del servizio.
Le fonti contrattuali e la normativa di settore, aveva osservato la ricorrente, non giustificavano,
pertanto, in alcun modo la preclusione per i docenti precari del godimento della provvidenza, che
2 risultava, quindi, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di derivazione comunitaria.
L'art. 1, co. 121, legge 107/2015, aveva sostenuto la ricorrente, deve, quindi, essere fatto oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata e il beneficio della Carta elettronica essere,
dunque, riconosciuto anche ai docenti a tempo determinato, così colmandosi una lacuna previsionale della norma indicata.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato la condanna dell'Amministrazione Controparte_3
resistente ad erogare, in suo favore, il suddetto importo aggiuntivo per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, per complessivi € 2.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo,
eventualmente anche previa proposizione, dinanzi alla Corte Costituzionale, della relativa questione di costituzionalità, risultando l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, laddove non interpretato come proposto, contrastante con gli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, aveva contestato le avverse CP_1
domande, di cui aveva chiesto, in via principale, il rigetto.
In particolare, la parte resistente aveva preliminarmente eccepito la prescrizione parziale, ex art. 2948, n. 4 c.c., del diritto asseritamente vantato dalla ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, maturato in data antecedente al compiersi del quinquennio decorrente, a ritroso, dalla data della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio,
perfezionatasi il 27 febbraio 2023, ovvero, comunque, dalla diffida datata 28 dicembre 2022, pur mai pervenuta presso gli uffici.
In ogni caso, l'Amministrazione convenuta aveva sostenuto la legittimità del proprio operato, in forza dell'interpretazione letterale e teleologica dell'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, la quale conteneva un esplicito riferimento ai docenti di ruolo, e, comunque, in considerazione del fatto che, negli anni in cui aveva lavorato a tempo determinato, la ricorrente non era stata soggetta all'obbligo di formazione.
3 Il aveva, altresì, escluso l'esistenza di qualunque RT
discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli di ruolo, visto che, anche secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, seppure con riferimento alla ricostruzione della carriera dei docenti, era stato ritenuto che la clausola 4 dell'Accordo Quadro non ostasse ad una normativa che computasse quali annualità complete solo quelle durante le quali il docente precario avesse svolto la prestazione lavorativa per almeno 180 giorni in un anno, oppure dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, apparendo i detti obiettivi conformi al principio del
pro rata temporis.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 679 dell'11 maggio 2023, aveva accolto le domande proposte dalla ricorrente, aveva condannato il resistente all'erogazione, in favore della CP_1
medesima, della Carta Elettronica di cui all'art. 1, comma 121, legge 107 del 2015, con accredito dell'importo di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, e aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice aveva osservato come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare di per sé motivo per escludere i docenti precari dal godimento del beneficio in oggetto, visto che una simile esclusione, pur sancita dalla legge,
avrebbe operato quale atto discriminatorio, in contrasto, come tale, con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
La Corte di Giustizia, aveva evidenziato il Tribunale, con pronuncia interpretativa vincolante per il giudice nazionale, aveva, d'altronde, chiarito che il bonus di cui all'articolo 1, comma 121,
della legge n. 107/2015, rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della citata clausola 4, era previsto al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato, e di valorizzarne le competenze professionali, e aveva, quindi, precisato che spettava piuttosto al
4 giudice del rinvio, il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio,
allorché aveva lavorato alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo CP_1
determinato, si fosse trovato o meno in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso del medesimo periodo.
Ebbene, aveva concluso il primo giudice, nel caso concreto non solo doveva, in linea generale,
sulla base di quanto sopra argomentato, affermarsi il diritto della ricorrente a beneficiare della
Carta elettronica, ma anche ritenersi che la medesima si fosse trovata, nel caso concreto, negli anni in discussione, in una condizione assimilabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato alla stessa comparabile, considerati l'identità di mansioni e funzioni, il fatto che la comparabilità
in discussione non era mai stata contestata dallo stesso resistente, ma soprattutto la CP_1
circostanza, secondo il Tribunale indispensabile ai fini in questione, che la stessa avesse reso, in ciascuno degli anni di riferimento ai fini dell'erogazione del bonus, almeno 150 giorni di insegnamento, ossia la quantità temporale di prestazione minima richiedibile al docente di ruolo part time, al quale è egualmente attribuito, ai sensi dell'art. art. 3, comma 1°, DPCM 28.11.2016,
il bonus in questione.
Il Tribunale, infine, aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione resistente, considerata la natura non retributiva della prestazione richiesta e, in ogni caso, non attenendo il diritto azionato al pagamento di una somma di denaro, ma,
piuttosto, alla messa a disposizione di una somma secondo un meccanismo riconducile allo schema della delegazione ovvero dell'espromissione o dell'accollo.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello il RT
.
[...]
malgrado la regolare notificazione del ricorso in appello, dell'originario Controparte_3
decreto di fissazione della prima udienza e del decreto di anticipazione della medesima, è rimasta contumace.
5 La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare prescritta la pretesa
al riconoscimento del beneficio economico correlato alla c.d. carta elettronica del docente per
gli anni 2016/2017 e 2017/2018, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello unicamente al fine di reiterare RT
l'eccezione di prescrizione in relazione al beneficio economico riconosciuto all'attuale appellata con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
In particolare, l'Amministrazione ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. in virtù della natura non retributiva della pretesa economica oggetto di causa, la quale, a dire del Tribunale, neanche sarebbe stata attinente al pagamento di una somma di denaro.
L'interpretazione fornita dal primo Giudice, ha evidenziato l'appellante, appariva con manifesta evidenza contra legem, giungendo la stessa arbitrariamente a restringere l'ambito di applicazione di una disposizione che, per espressa dizione legislativa, si estende, invece, “a tutto ciò” che deve pagarsi con cadenza annuale o in termini più brevi, a prescindere dalla fonte o dalla natura della prestazione oggetto dell'obbligazione.
Sotto altro profilo, il appellante ha evidenziato come il fatto che i 500 euro annui CP_1
vengano versati al lavoratore per il tramite della carta elettronica non consenta, per ragioni logiche ancor prima che giuridiche, di affermare che il diritto azionato non attenga, come affermato in sentenza, al pagamento di una somma di denaro.
Ed invero, ha osservato l'amministrazione appellante, alla luce del richiamato art. 1, co. 121, L.
107/2015, la circostanza che la somma di denaro stanziata per ciascun anno scolastico venga
6 liquidata mediante la ricarica della carta docente mira esclusivamente ad assicurare che l'importo messo a disposizione dall'amministrazione non sia distratto dagli scopi di formazione e aggiornamento previsti dal legislatore, mentre non vale, invece, ad escludere il carattere patrimoniale della prestazione.
Infine, ha sostenuto l'appellante, anche il richiamo, operato dal primo giudice, agli istituti della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo risultava erroneo, mancando nella fattispecie una modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio e non comprendendosi come il riferimento agli istituti indicati potesse, in ogni caso, incidere sull'eccezione di prescrizione in discussione.
***
L'appello è fondato.
Infatti, come di recente affermato anche dalla Suprema Corte (Cass. 29961/2023), la pur complessa struttura dell'operazione, la quale si realizza attraverso l'emissione di una Carta
realizzata in forma di applicazione web utilizzabile mediante accesso attraverso una piattaforma informatica dedicata, previa iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con conseguente rilascio di un codice di acquisto o buono a favore del docente che l'esercente può
accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo e con riconoscimento in capo all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , non porta a discostare la CP_1
stessa, sotto il profilo sostanziale, da un'obbligazione di pagamento.
L'operazione, ha affermato la Cassazione, ha infatti “nella sostanza l'effetto di rendere
giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito
presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso
meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_1
per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente”.
In altri termini, la circostanza che ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto, è
7 sufficiente a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento del diritto oggetto del presente giudizio.
Richiamata, quindi, la natura pecuniaria dell'obbligazione de quo e avuto, altresì, riguardo al fatto che il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto, rimanendo rispetto a ciò dato CP_1
meramente occasionale che per i docenti non di ruolo vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito, la Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2948, n. 4 c.c.
Il Supremo Collegio ha, inoltre, precisato che “la domanda di adempimento contrattuale
proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda
che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa
obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine
quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una
discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per
essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore
comparabile.”.
Infine, per quanto concerne la decorrenza della prescrizione, il giudice di legittimità ha evidenziato che, considerato che il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999 è da riconoscere sulla base dell'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria contenuta nella clausola 4 dell'Accordo Quadro (e pertanto il privato può agire ab origine in forza della norma eurounitaria e, di converso, la P.A. è parimenti tenuta a dare applicazione alla norma stessa), la prescrizione dell'azione di adempimento deve considerarsi decorrente necessariamente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, “ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art.
4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento
degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di
8 riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Trattasi di orientamenti che questa Corte condivide e dai quali, quindi, ritiene di non doversi discostare.
Nella fattispecie, il conferimento degli incarichi risale, per l'anno scolastico 2016/2017, al 28
novembre 2016 e, per l'anno scolastico 2017/2018, al 26 settembre 2017, senza che risulti dimostrata, come sarebbe stato onere dell'appellata, la data eventualmente successiva prevista per la registrazione nella piattaforma informatica.
Poiché, d'altra parte, non vi è prova di atti interruttivi antecedenti alla notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (27 febbraio 2023) ed in ogni caso, l'unica diffida stragiudiziale prodotta dalla docente (pur se non ne è stata comprovata l'avvenuta ricezione da parte del appellante) risale al 28 dicembre 2022, ne consegue che alla data del primo CP_1
atto interruttivo, e anche della indicata diffida, era già integralmente maturato il quinquennio decorrente dal 28 novembre 2016 e dal 26 settembre 2017.
Il diritto dell'appellata al beneficio richiesto in relazione agli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018 deve, pertanto, essere dichiarato estinto per prescrizione.
Alla luce delle motivazioni esposte, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza impugnata deve, dunque, essere parzialmente riformata e il diritto fatto valere da CP_3
deve essere dichiarato estinto per prescrizione con riferimento agli anni 2016/2017 e
[...]
2017/2018.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione del fatto che in data anteriore all'intervento della Suprema Corte le questioni decisive trattate erano controverse.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto dal e, in parziale riforma della RT
9 sentenza impugnata, che per il resto conferma, rigetta le domande proposte dall'attuale appellata con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 29 gennaio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
10