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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 38243/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
RESISTENTE
Oggi 27/03/2025 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per il ricorrente l' Avv.. FERRARIO SIMONE;
per il resistente nessuno compare.
Si dà atto del fatto che alla presente udienza ha presenziato la lessandra Riccardi. CP_4
Il Giudice pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38243/2023 r.g. promossa dal:
GN (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simone FERRARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano via B. Cellini nr. 2/B;
RICORRENTE
contro i
GNi (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F./P.I. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F./P.I. , CP_3 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: comodato;
occupazione senza titolo. CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da p.v. dell' udienza in data 19.11.2024 ovvero “come da ricorso introduttivo” (da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni);
Per parte resistente: /.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti gli atti del procedimenti, i processi verbali delle udienze in data
22.2.2024, 23.4.2024, 12.6.2024, 4.7.2024, 19.11.2024, nonché le Ordinanza riservate emesse in data 23.4.2024 ed in data 17.3.2025;
ritenuto in fatto che:
- la parte ricorrente ha agito, in via principale (in estrema sintesi), al fine di:
far accertare e dichiarare che il convenuto GN ha Controparte_1
occupato illegittimanente e senza titolo, dal 8.3.2015 al 11.8.2022 (data del comodato), o in quei diversi periodi eventualmente accertati in coro di causa, la quota di 3/12 di proprietà del ricorrente dell'immobile sito in Segrate (MI) via
Cristedei nr. 30 e, per l'effetto, per far condannare il medesimo convenuto al pagamento della indennità di occupazione o al risarcimento dei danni patrimoniali subiti nella misura di complessivi Euro 21.137,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
per far accertare e dichiarare che il contratto di comodato a tempo indeterminato, stipulato in data 11.8.2022 tra la RA ed il GN Controparte_2
, gli è inopponibile, e, per l'effetto, per condannare Controparte_1
quest'ultimo alla immediata restituzione dello intero immobile - o, in subordine, della sola quota di 3/12 di proprietà del ricorrente - con eventuale fissazione della data della esecuzione;
per far accertare e dichiarare che il comodato a tempo indeterminato ha cagionato al ricorrente un danno patrimoniale costituito dalla perdita della quota di 3/12 del
“canone mensile di locazione” dello immobile e per l'effetto condannare la stessa convenuta RA , in proprio e/o in solido con l'altro Controparte_2
comproprietario convenuto GN al risarcimento del danno in CP_3
favore del ricorrente, rappresentato dalla quota parte (3/12) del “canone di locazione mensile” dal 11.8.2022 (concessione del comodato) ad oggi, pari ad Euro 3.443,75, oltre alle mensilità a maturare, nonché agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
- le parti resistenti non si sono costituite, sono rimaste contumaci per tutta la durata del giudizio, non consentendo, pertanto, al Giudice di esperire il tentativo di conciliazione giudiziale per cercare di definire la delicata questione familiare, e non presentandosi a rendere l'interrogatorio formale;
ritenuto in diritto che:
dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che, in data 8.3.2015 decedeva in Segrate la RA AD di quattro Figli, ovvero dei Persona_1
GNi , , Controparte_1 Parte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_5
tra i beni immobili, facenti parti dell'attivo ereditario, risultava esservi l'appartamento sito in Segrate in via Alcide Cristei nr. 30, sito al primo piano, composto di due locali, oltre servizi, con pertinenziale vano solaio sito al piano sottotetto (entrambi distinti con il nr. di interno 6) ed annesso posto auto (bene immobile contrassegnato dai seguenti dati catastali al C.F. di detto, Comune: foglio nr. 23, particella nr. 262, subalterno nr. 6, piano 1-9, cat. A/3, classe 2, vani 4,5, superficie catastale 59 mq., escluse aree scoperte 58 mq.);
che tale bene immobile, in forza della suddetta successione, risultavano essere Cont comproprietari ciascuno dei Fratelli io (cfr. doc. nr. 1); CP_1 che, in data 26.10.2017, i GNi e Controparte_1 Controparte_5
, trasferivano le loro quote di comproprietà di tale bene immobile, ovvero
[...]
3/12 ciascuno, pari a 6/12 complessivi, alla RA ed al di Controparte_2
lei , GN che acquistavano tali quote in comunione legale CP_6 CP_3
dei beni;
che, pertanto, a seguito dell'atto di compravendita del 26.10.2017, la proprietà del bene immobile risultava essere attribuita come segue:
era titolare della quota di comproprietà di 3/12, quale bene Controparte_2
personale;
ed il coniuge erano titolari della quota di Controparte_2 CP_3
comproprietà di 6/12, in comunione legale dei beni;
era titolare della quota di comproprietà di 3/12 (cfr. doc. Parte_1
nr. 1/bis);
che, con raccomandata r.r. in data 1.8.2022-5.8.2022, il GN Parte_1
, nella sua veste di comproprietario del bene immobile, richiedeva al
[...]
proprio RA, GN , di rilasciare il bene immobile Controparte_1
suddetto, detenuto senza titolo, libero da persone, da animali e da cose, entro e non oltre il g.1.10.2022 (cfr. doc. nr. 2);
che, in data 11.8.2022, la RA , qualificatasi Controparte_2
“proprietaria dei ¾ dell'immobile” suddetto, concedeva in comodato lo stesso al
GN , per servirsene gratuitamente, a tempo Controparte_1
indeterminato, con obbligo di pagamento delle spese ordinarie (cfr. doc.. nr,. 5);
che, con raccomandata r.r. in data 22.11.2022-7.12.2022, il Legale di fiducia del ricorrente, richiedeva il rilascio immediato del suddetto bene immobile, nonché il pagamento della suddetta indennità di occupazione, sino alla data dello effettivo rilascio;
a tale ultima raccomandata dava riscontro, in data 20.12.2022, il Legale di fiducia del GN che (in estrema sintesi) evidenziava che lo Parte_1
stesso occupava il bene immobile in quanto tale era stato il desiderio della deceduta
AD ed, in ogni caso, la RA , detentrice della Controparte_2
maggioranza della proprietà del bene immobile, glielo aveva concesso in comodato in data 11.8.2022;
che, con raccomandata r.r. in data 24.1.2023-31.1.2023, inoltrata sia alla RA
, che al GN , il Legale di Controparte_2 Parte_1
fiducia del ricorrente evidenziava come il contratto di comodato non fosse stato sottoscritto anche dal suo assistito, comproprietario del bene immobile, ragion per cui tale contratto non gli era opponibile, e, pertanto, richiedeva il rilascio immediato del suddetto bene immobile, entro quindici giorni;
con pec datata 13.2.2023 il legale di parte resistente (in estrema sintesi) contestava tutte le allegazioni di controparte e offriva la disponibilità, al fine di evitare un giudizio tra a definire transattivamente la questione;
Pt_2
la mancata costituzione dei resistenti ha impedito di esperire un tentativo di conciliazione giudiziale al fine di trovare una soluzione concordata tra le parti in causa per definire la delicata questione familiare;
che dalla istruttoria documentale e orale esperita è emerso che il GN
[...]
non ha un titolo che legittimi l'occupazione del bene immobile CP_1
oggetto del contendere, atteso che quest'ultimo non è dello stesso comproprietario, né usufruttuario, mentre lo ha ottenuto in comodato senza ottenere il consenso di tutti i comproprietari dello stesso.
Difatti: la LA RA , firmataria del contratto di Controparte_2
comodato nella veste di “Comodante”, è titolare della quota di 3/12 di proprietà del bene immobile, quale bene personale, oltre che della quota di comproprietà di 6/12 del bene immobile, in comunione legale con il proprio coniuge GN CP_3 non indicato però quale parte del contratto, nè sottoscrittore dello stesso per
[...]
assenso all'operazione negoziale;
il RA GN , Parte_1
titolare della quota di comproprietà di 3/12, non risulta essere indicato in alcun modo quale parte del contratto, nè risulta averlo mai sottoscritto;
pertanto, il GN non ha titolo per utilizzare l'intero Controparte_1
bene immobile, a tempo indeterminato, a titolo gratuito;
lo stesso, quindi, deve essere condannato a rilasciare immediatamente il bene immobile oggetto del contendere, libero da persone, da animali e da cose.
Infine, alla luce del noto orientamento giurisprudenziale secondo il quale, provata l'occupazione abusiva, il danno “può essere provato col ricorso a presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale è il valore locativo del bene usurpato” (cfr. C. Cass. nr. 9137/2013), deve essere considerato che la parte ricorrente, non avendo potuto utilizzare il bene immobile, si è privata, dalla data del trasferimento di quest'ultimo anche in suo favore (9.3.2015) e sino alla attualità, della possibilità di metterlo a reddito. Pertanto, la stessa ha diritto a vedersi riconosciuta la cd. indennità di occupazione, in misura corrispondente alla sua quota di comproprietà del bene immobile (3/12). Quanto alla quantificazione di tale indennità, tenendo conto dei valori della locativi medi della zona rilevabili dai cd. valori O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare della Agenzia delle Entrate anni da 2015 a 2024) relativi a beni immobili aventi caratteristiche analoghe, in particolare dei valori medi per abitazioni civili in stato conservativo normale, il valore locativo dell'appartamento può essere quantificato in Euro 7,69 per mq al mese.
Considerato che la metratura dell'appartamento è pari a 59 mq, la somma mensile dovuta a titolo di occupazione per l'intero appartamento è pari ad Euro 453,71
(importo ottenuto moltiplicando Euro 7,69 per nr. 59 mq), di cui Euro 113,43 rappresentano i 3/12. In relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione, ovvero dal 9.3.2015 sino al corrente mese di Marzo 2025 (compreso), il risarcimento va liquidato nell'importo di Euro 13.611,60, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
il GN
dovrà inoltre corrispondere una indennità di Euro 113,43 Controparte_1
mensili, al ricorrente, per ogni mese di eventuale ulteriore occupazione, a partire dal mese di Aprile 2025, sino alla data dello effettivo rilascio.
Stante la soccombenza, il resistente GN deve essere Controparte_1
condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità della controversia (secondo la vigente tariffa professionale D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia dei resistenti, ogni diversa domanda o istanza rigettata, così decide:
1) accerta e dichiara che il resistente GN Controparte_1
(C.F. ) occupa senza titolo l'appartamento sito in C.F._2
Segrate in via Alcide Cristei nr. 30, al primo piano, composto di due locali, oltre servizi, con pertinenziale vano solaio sito al piano sottotetto (entrambi distinti con il nr. di interno 6) ed annesso posto auto, bene immobile - contrassegnato dai seguenti dati catastali al C.F. di detto Comune: foglio nr.
23, particella nr. 262, subalterno nr. 6, piano 1-9, cat. A/3, classe 2, vani 4,5, superficie catastale 59 mq., escluse aree scoperte 58 mq. - del quale il ricorrente è proprietario per la quota di 3/12;
2) condanna il resistente GN al rilascio Controparte_1
immediato del sudddetto bene immobile, libero da persone, da animali e da cose in favore del ricorrente e degli altri comproprietari;
3) condanna la medesima parte resistente a pagare alla parte ricorrente l'importo di Euro 13.611,60 a titolo di indennità di occupazione senza titolo
(per la quota di spettanza del ricorrente) per il periodo compreso tra il 9.3.2015 ed il mese di Marzo 2025, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
4) condanna la parte resistente a versare alla parte ricorrente una indennità di
Euro 113,43 per ogni mese di eventuale ulteriore durata della occupazione senza titolo, sino alla data dello effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
5) condanna, inoltre, la medesima parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in Euro 5.388,00 per compensi ed in Euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. secondo le aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Francesca Maria Ferruta