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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 20/02/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2025, proposto da UI IN, IA CI, EM RR e RD CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MI KU UB, EN GU, TE AT, EN AR, IK IA, IN CI, MA CR IR, MA ER CC, RA AL, PA LO SO, EL LE, TE EA, ER DE, OM LE, IR NN, AN MI, OV De TO, SE IA, RE RI, non costituiti in giudizio;
IB CA, rappresentata e difesa dall'avvocato MA Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5242/2024
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e della controinteressata IB CA;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e udito l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Viste altresì le conclusioni come da verbale;
Il Collegio dà atto della rinuncia di parte appellante all’appello cautelare proposto e, di conseguenza, ne dichiara la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio cautelare possono compensarsi tra tutte le parti, atteso che la rinuncia all’appello è sopraggiunta a seguito del recente orientamento seguito da questa Sezione in contenziosi analoghi (v. in particolare la ordinanza cautelare n. 462 del 5 febbraio 2025).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ) dà atto della rinuncia all’appello cautelare e dichiara la improcedibilità del medesimo per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio cautelare sono compensate tra tutte le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria MA Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO