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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente e Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3073/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170025176561000 2017
- PIGNORAMENTO n. 02884202500008735000 2025 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210006192357000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210011284717000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210011284818000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210016463807000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210018258303002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210018258404001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220009660028000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220012384827000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220015805611000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016242206001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220017761742001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220020136171000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220027605182000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220029418985000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220035255850000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230011160745000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032194517000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240003101572000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240019168836000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240019168937000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240022260981000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010600432/2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010600433/2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010600443/2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEG01T200181/2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100648/2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010603225/2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101760/2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7060101762/2020
- INTIMAZIONE PAG n. 02820249009493186000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: gli uffici si riportano alle proprie controdeduzioni e chiedono il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento presso terzi n. 02884202500008735000, operato a suo danno dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e fondato su varie cartelle, avvisi di addebito e di accertamento.
Deduceva: la nullità assoluta del pignoramento mobiliare per difetto di motivazione e per violazione dell'art
7 della legge 212/2000 (statuto del contribuente) nonché della legge 241/90; la nullità del pignoramento mobiliare per omessa notifica dell' intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della precedente notifica e violazione dell'art. 50 comma 1 del dpr 602/73; la nullità del pignoramento mobiliare, delle precedenti cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento ad esso prodromiche per inesistenza giuridica delle notifiche degli stessi;
la nullità assoluta del pignoramento mobiliare per violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
la violazione dell'art. 32 della legge 206/2021; la nullità assoluta delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste a titolo di tasse, tributi, sanzioni ed interessi;
la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento per intervenuta decadenza dalla riscossione e violazione dell'art. 25 del dpr 602/73.
Allegava l'atto impugnato concludendo per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo: la competenza del giudice ordinario a conoscere del pignoramento presso terzi a meno che non sia stato notificato alcun atto presupposto, mentre al contrario nello specifico tutti gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: l'inammissibilità del ricorso avanti al Giudice Tributario stante la regolare notifica di tutti gli atti presupposti dal che la competenza del giudice ordinario;
la regolare notifica degli atti presupposti di propria competenza non impugnati.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo l'omessa notifica del pignoramento presso terzi allo stesso.
All'udienza pubblica del 21.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va deciso sulla scorta della ragione più liquida.
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica del pignoramento allo stesso del quale dichiara di averne avuta conoscenza dal terzo.
L'Ufficio in merio ed al contrario nulla prova.
Il giudice di legittimità ha avuto recentemente modo di affermare come “Ragioni di ordine logico-giuridico suggeriscono la previa disamina del secondo motivo che è fondato. Con esso, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti: la mancata e/o tardiva notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato. Deve rilevarsi che dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti di causa, emerge con chiarezza che il ricorrente ha costantemente posto, sin dal primo grado, la questione della nullità o inesistenza del pignoramento per non essere stato l'atto notificato al debitore esecutato se non tardivamente, a procedura espropriativa già conclusa e tale circostanza fattuale, mai specificamente contestata dalle controparti, costituisce il fulcro della difesa del contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, tuttavia, ha completamente pretermesso l'esame di tale fatto. La motivazione della sentenza impugnata si esaurisce in considerazioni sulla validità della notifica di atti presupposti a "persona di famiglia", senza dedicare alcuna argomentazione alla specifica e centrale doglianza relativa alla notifica dell'atto di pignoramento, configurandosi il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella forma dell'omissione totale dell'esame di un fatto principale, oggetto di dibattito processuale e di carattere decisivo. Invero, la decisività del fatto omesso è incontestabile perché la questione della notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato non è un mero formalismo, ma attiene a un requisito essenziale per la stessa esistenza giuridica dell'atto. Il pignoramento, in ogni sua forma, consiste primariamente in un'ingiunzione che l'organo esecutivo rivolge al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito (art. 492 c.p.c.); nel pignoramento presso terzi, tale ingiunzione è un elemento costitutivo dell'atto, che deve essere notificato sia al terzo sia al debitore (art. 543 c.p.c.). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, sebbene l'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 preveda una procedura semplificata, essa non deroga alla necessità della notificazione dell'atto al debitore.
Tale notifica è indispensabile per portare a conoscenza del debitore l'assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), proponendo le opportune opposizioni l'omessa notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento;
presso terzi "non comporta una nullità sanabile, neanche attraverso la sua costituzione nel processo esecutivo, ma la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.". Di poi, l'esame del fatto omesso e rispetto al quale ci si duole della mancata disamina (la mancata o tardiva notifica del pignoramento a debitore) avrebbe potuto condurre a un esito del giudizio diametralmente opposto, con la declaratoria di nullità o inesistenza dell'intera procedura esecutiva”.(Cass. Ord. n. 6/2026).
Stante tale omessa notifica consegue l'inesistenza e non la nullità del pignoramento dal che la proposizione del presente giudizio non ha effetto sanante.
Ritiene l'intestata Corte non fondata nello specifico l'eccezione sollevata dall'Ufficio circa la competenza del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione al pignoramento stante la regolare notifica degli atti presupposti quello impugnato.
Non sfugge all'intestata Corte la tormenta vicenda sotto il profilo giurisprudenziale, anche di legittimità, del riparto di competenza tra il Giudice Tributario ed il Giudice Ordinario allorché venga in esame il pignoramento tributario come nel caso che qui ne occupa. In merito può farsi rinvio a Cass. Sez. Un. n. 2098/2025.
Ritiene l'intestata Corte che la competenza si radica avanti alla stessa avendo il ricorrente lamentato non solo l'omessa notifica del pignoramento allo stesso ma anche contestato gli atti presupposti (cartelle ed avvisi) quanto alla loro notificazione eccependo anche la prescrizione delle pretese.
Così radicata la competenza resta assorbente l'eccezione di mancata notifica al ricorrente del pignoramento che, per quanto innanzi, ne comporta l'inesistenza.
Consegue, pertanto, per tale inesistenza del pignoramento l'accoglimento del ricorso venuto meno il presupposto dell'esecuzione.
Spese compensate a ragione della particolarità della fattispecie e delle complesse posizioni giurisprudenziali sul riparto di competenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Caserta lì 21.01.2026 Il V. Presidente
Relatore dott. Carlo Zannini
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente e Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3073/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170025176561000 2017
- PIGNORAMENTO n. 02884202500008735000 2025 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210006192357000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210011284717000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210011284818000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210016463807000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210018258303002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210018258404001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220009660028000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220012384827000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220015805611000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220016242206001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220017761742001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220020136171000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220027605182000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220029418985000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220035255850000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230011160745000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032194517000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240003101572000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240019168836000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240019168937000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240022260981000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010600432/2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010600433/2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010600443/2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEG01T200181/2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100648/2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010603225/2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030101760/2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7060101762/2020
- INTIMAZIONE PAG n. 02820249009493186000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: gli uffici si riportano alle proprie controdeduzioni e chiedono il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento presso terzi n. 02884202500008735000, operato a suo danno dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e fondato su varie cartelle, avvisi di addebito e di accertamento.
Deduceva: la nullità assoluta del pignoramento mobiliare per difetto di motivazione e per violazione dell'art
7 della legge 212/2000 (statuto del contribuente) nonché della legge 241/90; la nullità del pignoramento mobiliare per omessa notifica dell' intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della precedente notifica e violazione dell'art. 50 comma 1 del dpr 602/73; la nullità del pignoramento mobiliare, delle precedenti cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento ad esso prodromiche per inesistenza giuridica delle notifiche degli stessi;
la nullità assoluta del pignoramento mobiliare per violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
la violazione dell'art. 32 della legge 206/2021; la nullità assoluta delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste a titolo di tasse, tributi, sanzioni ed interessi;
la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento per intervenuta decadenza dalla riscossione e violazione dell'art. 25 del dpr 602/73.
Allegava l'atto impugnato concludendo per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo: la competenza del giudice ordinario a conoscere del pignoramento presso terzi a meno che non sia stato notificato alcun atto presupposto, mentre al contrario nello specifico tutti gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: l'inammissibilità del ricorso avanti al Giudice Tributario stante la regolare notifica di tutti gli atti presupposti dal che la competenza del giudice ordinario;
la regolare notifica degli atti presupposti di propria competenza non impugnati.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo l'omessa notifica del pignoramento presso terzi allo stesso.
All'udienza pubblica del 21.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va deciso sulla scorta della ragione più liquida.
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica del pignoramento allo stesso del quale dichiara di averne avuta conoscenza dal terzo.
L'Ufficio in merio ed al contrario nulla prova.
Il giudice di legittimità ha avuto recentemente modo di affermare come “Ragioni di ordine logico-giuridico suggeriscono la previa disamina del secondo motivo che è fondato. Con esso, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti: la mancata e/o tardiva notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato. Deve rilevarsi che dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti di causa, emerge con chiarezza che il ricorrente ha costantemente posto, sin dal primo grado, la questione della nullità o inesistenza del pignoramento per non essere stato l'atto notificato al debitore esecutato se non tardivamente, a procedura espropriativa già conclusa e tale circostanza fattuale, mai specificamente contestata dalle controparti, costituisce il fulcro della difesa del contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, tuttavia, ha completamente pretermesso l'esame di tale fatto. La motivazione della sentenza impugnata si esaurisce in considerazioni sulla validità della notifica di atti presupposti a "persona di famiglia", senza dedicare alcuna argomentazione alla specifica e centrale doglianza relativa alla notifica dell'atto di pignoramento, configurandosi il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella forma dell'omissione totale dell'esame di un fatto principale, oggetto di dibattito processuale e di carattere decisivo. Invero, la decisività del fatto omesso è incontestabile perché la questione della notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato non è un mero formalismo, ma attiene a un requisito essenziale per la stessa esistenza giuridica dell'atto. Il pignoramento, in ogni sua forma, consiste primariamente in un'ingiunzione che l'organo esecutivo rivolge al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito (art. 492 c.p.c.); nel pignoramento presso terzi, tale ingiunzione è un elemento costitutivo dell'atto, che deve essere notificato sia al terzo sia al debitore (art. 543 c.p.c.). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, sebbene l'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 preveda una procedura semplificata, essa non deroga alla necessità della notificazione dell'atto al debitore.
Tale notifica è indispensabile per portare a conoscenza del debitore l'assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), proponendo le opportune opposizioni l'omessa notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento;
presso terzi "non comporta una nullità sanabile, neanche attraverso la sua costituzione nel processo esecutivo, ma la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.". Di poi, l'esame del fatto omesso e rispetto al quale ci si duole della mancata disamina (la mancata o tardiva notifica del pignoramento a debitore) avrebbe potuto condurre a un esito del giudizio diametralmente opposto, con la declaratoria di nullità o inesistenza dell'intera procedura esecutiva”.(Cass. Ord. n. 6/2026).
Stante tale omessa notifica consegue l'inesistenza e non la nullità del pignoramento dal che la proposizione del presente giudizio non ha effetto sanante.
Ritiene l'intestata Corte non fondata nello specifico l'eccezione sollevata dall'Ufficio circa la competenza del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione al pignoramento stante la regolare notifica degli atti presupposti quello impugnato.
Non sfugge all'intestata Corte la tormenta vicenda sotto il profilo giurisprudenziale, anche di legittimità, del riparto di competenza tra il Giudice Tributario ed il Giudice Ordinario allorché venga in esame il pignoramento tributario come nel caso che qui ne occupa. In merito può farsi rinvio a Cass. Sez. Un. n. 2098/2025.
Ritiene l'intestata Corte che la competenza si radica avanti alla stessa avendo il ricorrente lamentato non solo l'omessa notifica del pignoramento allo stesso ma anche contestato gli atti presupposti (cartelle ed avvisi) quanto alla loro notificazione eccependo anche la prescrizione delle pretese.
Così radicata la competenza resta assorbente l'eccezione di mancata notifica al ricorrente del pignoramento che, per quanto innanzi, ne comporta l'inesistenza.
Consegue, pertanto, per tale inesistenza del pignoramento l'accoglimento del ricorso venuto meno il presupposto dell'esecuzione.
Spese compensate a ragione della particolarità della fattispecie e delle complesse posizioni giurisprudenziali sul riparto di competenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Caserta lì 21.01.2026 Il V. Presidente
Relatore dott. Carlo Zannini