Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 1808/2021 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nata ad [...] il C.F._1 Parte_2
3.02.1954, C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._2
Liborio Pirrone Balsamo, Antonino Pirrone e Giuseppe Pirrone;
appellanti
CONTRO
(PI: , quale titolare della Controparte_1 P.IVA_1
omonima ditta individuale (Fallimento n.2/2016, dichiarato dal Tribunale di
ER ER nei gg. 15-19/02/2016), in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Puccia;
appellato
Conclusioni degli appellanti: “Respinta ogni diversa domanda eccezione e difesa;
- Rigettare le domande formulate dalla Curatela Fallimentare;
-
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto,
in riforma della sentenza n. 898/2021 emessa dal Tribunale Civile di ER
ER , Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi, nell'ambito del giudizio n.
2158/2018 RG.;- dire e dichiarare non revocabile e quindi efficace l'atto di
costituzione di fondo patrimoniale in notar del 16.12.2013, Rep. n. Per_1
32.096, Racc.18.008, atto registrato il 18.12.2013, trascritto in data 18.12.2013
ed annotato nell'atto di matrimonio il 19.12.2013, stipulato tra i coniugi
. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze Parte_3
istruttorie (prova per testi ed interrogatorio formale sopra riportati) non
ammesse e/o rigettate ed il rinnovo della CTU già richiesti nel primo grado del
giudizio, per tutte le ragioni sopra esposte nella parte motiva del presente atto
di appello. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni dell'appellato: “..il rigetto dell'Appello e la conferma, in tutte le sue statuizioni, della sentenza n.898/2021 resa dal Tribunale di ER
ER in data 13.09.2021, pubblicata il 15.09.2021 e la condanna di
controparte alla refusione delle spese e degli onorari di causa per il doppio grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 898 del 13-15 settembre 2021 il Tribunale di ER
ER, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria proposta, ai sensi dell'art.66 L.F., dalla Curatela del Fallimento di , Parte_1 dichiarava la inefficacia “nei confronti dell'attrice (massa dei creditori)” dell''atto 3
di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dal prefato D e dalla Parte_1
di lui moglie, , con rogito in Notar del Parte_2 Persona_2
16/12/2013, Rep. N.32.096, Racc. 18.008, registrato il 18/12/2013, trascritto in data 18/12/2013 ed annotato nell'atto di matrimonio il 19/12/2013, e compensava tra le parti le spese di lite.
Proponevano appello, con unico atto, i due coniugi soccombenti. Resisteva la
Curatela.
Con ordinanza del 18 settembre 2024, dopo la ri-assegnazione alla intestata
Sezione, la causa, trattata in modalità “scritta”, è stata assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************
La sentenza impugnata fondava le proprie statuizioni sui seguenti dati: a) la
Curatela aveva dimostrato che gran parte dei numerosi crediti insinuatisi al passivo fallimentare, vantati dall'Erario, da e , Parte_4 Parte_5 ex dipendenti dell'attività commerciale di pizzeria gestita dal fallito, da alcuni fornitori, etc. - per come più precisamente indicati alla quarta pagina del provvedimento, cui si rinvia - risalivano ad epoca antecedente al rogito del
16.12.2013 oggetto della domanda;
evidenziava, in particolare, la anteriorità anche di quelli dei due prefati lavoratori, malgrado all'epoca fossero ancora pendenti i processi volti al loro accertamento;
b) i vari fabbricati, aventi anche destinazione diversa da quella abitativa, inclusi nel fondo patrimoniale – che era stato costituito lo stesso giorno in cui era stata emessa la sentenza di condanna del al pagamento a favore del di euro 109.935,72 - Parte_1 Pt_4 costituivano la parte più ingente del patrimonio dell'imprenditore, per come ricavabile dalla valutazione unitaria sia delle visure catastali e della relazione tecnica a firma ing. prodotte dalla Curatela che delle conclusioni Per_3
rassegnate dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio;
c) la costituzione del fondo 4
andava pacificamente ricompresa nell'ambito degli atti a titolo gratuito, non poteva ritenersi effettuata in adempimento di un “dovere morale” ed era indubbio che creasse un pregiudizio per le ragioni dei creditori.
Tanto premesso, gli appellanti lamentano innanzitutto la mancata ammissione da parte del Tribunale dei mezzi istruttori tempestivamente articolati, costituiti dall'interrogatorio formale della , chiesto dal (che in primo Pt_2 Parte_1
grado si era costituito in via autonoma e separata rispetto alla moglie), e dalle prove testimoniali rispettivamente sollecitate mediante l'audizione dei due figli.
Siffatta doglianza, che neppure esplicita in quali termini l'ammissione di tali prove orali sarebbe stata determinante per una difforme decisione, è comunque infondata.
L'interrogatorio formale si presenta all'evidenza inammissibile, come rimarcato dalla controparte e già rilevato nella ordinanza reiettiva emessa dal Tribunale il
20.11.2019, tenuto conto della sostanziale convergenza di posizione e di interessi della parte richiedente e di quella che avrebbe dovuto renderlo.
Quanto alle prove testimoniali, volte a comprovare che la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe stata giustificata da una grave condizione di malattia del
D , che rendeva fondato il rischio di un suo imminente decesso, e che Parte_1
i familiari, in particolare la moglie, erano all'oscuro della situazione economica dell'imprenditore, le stesse non si presentano in alcun modo rilevanti al fine del decidere.
Infatti, a prescindere dalla non terzietà dei soggetti indicati come testimoni,
vieppiù aggravata da quanto infra si dirà in ordine al ruolo da essi svolto nella cessione della azienda paterna, la giustificazione addotta come movente per il compimento del negozio giuridico non potrebbe escludere l'intenzione degli stipulanti di volere comunque sottrarre i beni di maggior valore di proprietà del alla aggressione dei suoi numerosi creditori. Parte_1 5
Del resto, non si comprende in che termini l'apposizione del vincolo avrebbe potuto assumere rilievo in caso di decesso dell'imprenditore, posto che tale evento, comportando lo scioglimento del matrimonio, avrebbe automaticamente fatto venire meno, in base al combinato disposto degli artt. 149 e 171 c.c., il vincolo di fonte convenzionale apposto sui beni, non essendo stata documentata la presenza di prole di minore età.
Peraltro, l'esistenza di un preciso disegno volto a “svuotare” il patrimonio del appare evincibile dalla circostanza, documentata in primo grado Parte_1
dalla Curatela e non contestata, che a distanza di meno di due mesi dalla costituzione del fondo, il 15.2.2014, l'imprenditore cedette la sua azienda ad una società di capitali, la CMMG s.r.l., appena costituita e di cui i figli erano i legali rappresentanti.
A monte, va comunque rilevato che, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, è sufficiente la prova della consapevolezza del debitore di arrecare, col proprio atto dispositivo, un pregiudizio alle ragioni dei creditori,
senza necessità di dimostrazione del dolo specifico (da ultimo, Cass. 9192/21).
La natura di atto a titolo gratuito della costituzione del fondo patrimoniale -
ribadita costantemente dalla giurisprudenza, a confutazione di quanto pure sostenuto nell'atto di impugnazione, anche in presenza di distinti conferimenti da parte dei diversi conferenti, difettando pur sempre un rapporto sinallagmatico di prestazioni corrispettive in grado di accrescere il patrimonio di alcuno degli stipulanti (v. Cass. 29298/17) – esclude poi la necessità di valutare la sussistenza della partecipatio fraudis in capo alla . Pt_2
Priva di effettiva rilevanza è anche la doglianza afferente alla genericità e inadeguatezza della stima degli immobili di proprietà del operata Parte_1
dal c.t.u.. 6
Al riguardo gli appellanti lamentano che l'ausiliario, di professione commercialista e non estimatore, si sia basato solo sui dati dell'O.M.I. della Agenzia delle
Entrate, senza effettuare alcun sopralluogo e ricognizione fotografica e senza tenere conto delle caratteristiche specifiche di ciascun bene, sia sotto il profilo giuridico/amministrativo sia sotto quello dello stato effettivo, ed aveva fornito una valutazione approssimativa che, per i fabbricati conferiti nel fondo patrimoniale, era allocata all'interno di una ampia “forbice” di valori (compresa tra un minimo di euro 318.747,00 e un massimo di euro 606.700,00). Hanno quindi riproposto la richiesta di rinnovazione dell'accertamento tecnico.
Anche su questo punto va evidenziato, come già sinteticamente motivato nell'ordinanza con cui il Tribunale ebbe a rigettare tale ultima richiesta, che l'apporto conoscitivo fornito dal c.t.u. si presenta sufficiente in relazione alla natura della azione e agli scopi dell'incarico, consentendo, ove anche valutato unitamente alla relazione dell'ing. prodotta dalla Curatela, di ritenere Per_3
adeguatamente dimostrata la circostanza che i fabbricati conferiti nel fondo patrimoniale presentavano un valore oggettivamente ingente e di gran lunga superiore a quello dei terreni non inclusi nel fondo ed avevano, quindi, ridotto in modo assai significativo il patrimonio ancora liberamente aggredibile dai creditori, così da rendere integrato il requisito dell'eventus damni.
Non sfugge, del resto, che l'appello si limita a contestare le modalità di lavoro del c.t.u. ma non fornisce specifici elementi in grado di smentire la valutazione finale, laddove è principio giurisprudenziale pacifico quello per cui, nell'ambito della azione di cui all'art.2901 c.c., spetta al debitore fornire dimostrazione della capienza e adeguatezza del patrimonio residuo e/o non vincolato (inter alia:
Cass. 19207/18, 16221/19).
Non condivisibile è, più in generale, l'assunto secondo cui il legislatore, con la previsione dell'istituto di cui all'art.167 c.c., avrebbe “inteso garantire la famiglia 7
del piccolo imprenditore dandogli la sicurezza che i beni facenti parte del fondo
patrimoniale non possono essere aggrediti, se non per debiti contratti dalla famiglia” (pag.14 dell'atto di appello), dovendosi, al contrario, valutare a monte la sussistenza di oggettivi bisogni della famiglia – nella vicenda in esame in alcun modo prospettati - giustificativi, per qualunque categoria di cittadini, della costituzione di una forma di “segregazione” di alcuni beni in deroga della generale garanzia patrimoniale prevista dall'art.2740 c.c..
Irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, si presenta, infine, la questione afferente alla estraneità ai bisogni della famiglia dei crediti per la cui tutela ha agito la Curatela, in quanto da ritenersi correlati esclusivamente alla attività commerciale svolta dal . Parte_1
Sul punto la Suprema Corte ha infatti evidenziato che, a prescindere dalla necessità di una verifica in concreto del prefato collegamento funzionale che va compiuta muovendo da una nozione ampia di quelle che sono le esigenze familiari, l'azione revocatoria ordinaria è consentita, a monte e in presenza dei requisiti normativi, a tutela di qualunque creditore (Cass. 34872/2023 e i richiami ivi contenuti).
In conclusione, il gravame deve essere rigettato.
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari ma tenendo conto della ridotta complessità del giudizio.
Di esse si dispone il pagamento a favore dell'Erario tenuto conto che la Curatela gode del beneficio previsto dall'art.144 del D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, 8
conferma la sentenza n.ro 898/2021 emessa il 13-15 settembre 2021 dal
Tribunale di ER ER, appellata da e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Condanna gli appellanti a rifondere le spese per la partecipazione al presente grado del Fallimento appellato, che si liquidano nell'importo di euro 6.734,00, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 20.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo