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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3211 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2022, avente ad oggetto: riscossione buoni fruttiferi;
TRA
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. C.F._2
Maurizio Napolitano, sito in Potenza alla via del Popolo n. 2, che li difende e rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Rocco Tricarico, in virtù di mandato a margine all'atto di citazione;
Attori
E
C.F.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Ditolve giusta procura generale alle liti (rep. n. 54368 - raccolta n. 15494, Notaio in Roma, Persona_1
registrata in data 11 settembre 2020 - all. 1) ed elettivamente domiciliato presso la
Filiale della Società ubicata in Potenza alla via Grippo snc;
Convenuta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23/01/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 28/10/2022, e , convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- CP_1
preliminarmente, accertare e dichiarare non maturata la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi a termine n. AA4 84560 e n. AA4 84559, dell'importo di € 10.000,00 cad., rilasciati entrambi in data 10.09.2002; - per l'effetto, condannare in qualità di intermediario, a rimborsare agli odierni Controparte_1 attori il capitale e gli interessi lordi, pari al 40% del capitale, dei buoni postali fruttiferi a termine sopra richiamati;
- con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno deducevano che erano titolari di due buoni postali fruttiferi dell'importo nominale ciascuno di € 10.000,00 con serie n. AA4 84560 e n. AA484559 e che in data 15/07/2020, presentavano i titoli per il rimborso che veniva rifiutato per asserita prescrizione decennale del diritto al rimborso. Gli attori evidenziavano che sui buoni non vi era la data di scadenza, né, tantomeno, all'atto della sottoscrizione veniva consegnato loro alcun foglio informativo in aperta violazione degli obblighi sulla trasparenza.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 31/01/2023, si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di voler dichiarare l'intervenuta prescrizione del CP_1 titolo e per l'effetto rigettare la domanda dell'attrice poiché infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, a sostegno ha evidenziato che i buoni postali fruttiferi oggetto del contendere erano dei titoli cartolari “a Termine'' appartenente alla serie “AA4'' istituita con D.M. del 18 aprile 2002, per tali buoni veniva riconosciuto un rendimento par al 40% del capitale investito.
L'art. 8, del citato D.M., prevedeva che “I buoni fruttiferi postali della serie “AA4” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto”.
La convenuta evidenziava che i buoni erano diventati infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso si era prescritto decorso il successivo decennio, quindi, il 10/09/2019, come stabilito dall'art. 8 del D.M. 19/12/2000, secondo il quale:
“i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Sosteneva che secondo costante orientamento giurisprudenziale la materia dei buoni postali fruttiferi era regolata dalla legge e non vi era spazio per interventi di natura negoziale tra le parti, sussiste una presunzione di conoscenza legale in capo all'acquirente dei buoni e del loro regime. Infondato, anche il risarcimento danni richiesto dall'attrice in quanto il buono si era prescritto solo per inerzia del beneficiario che non ha esercitato il proprio diritto al rimborso nei dieci anni successivi alla scadenza del buono.
3) Precisate le conclusioni, all'udienza del 23/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) La presente controversia ha ad oggetto il rimborso di due buoni fruttiferi presentati per l'incasso in data 15/07/2020, ed emessi in data 10/09/2002 del valore nominale di € 10.000,00 ciascuno, con rendimento alla scadenza pari al 40%, lordo, del capitale investito. Al momento della presentazione del buono per l'incasso della somma, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, CP_1 quindi, fallito ogni tentativo di definizione bonaria della vicenda l'attrice ha introdotto il procedimento che ci occupa.
L'attrice evidenziava che dai buoni non risultava alcuna data di scadenza e la serie ivi apposta era irritualmente scritta a penna, pertanto, l'attrice aveva acquisito contezza della presunta prescrizione, solo in data 15/07/2020 al momento della presentazione;
nonché di non essere stata adeguatamente informata, sin dal momento di emissione dei titoli, e messa nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto al rimborso;
di non aver ricevuto il relativo Foglio Informativo Analitico al momento della sottoscrizione dei titoli, quindi, in violazione delle norme che impongono il preciso dovere di rispettare nella collocazione di buoni fruttiferi, gli obblighi di trasparenza e di informazione, non potendo in caso contrario opporre al sottoscrittore/beneficiario il decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso.
4.1) Dalla semplice visione del buono fruttifero si evince sia la mancanza della serie stampigliata, ma scritta solo a penna, sia la mancanza del periodo di durata del buono postale fruttifero che la mancanza della data di scadenza del buono, risultava apposta sul buono solo il timbro con la data di emissione.
La mancanza dell'indicazione sul buono del periodo di durata, ma anche della sola data di scadenza, dalla quale decorre il termine prescrittivo, rende impossibile calcolare il termine entro il quale è esercitabile il diritto anche in considerazione che sul buono mancavano le informazioni utili, sia la stampigliatura della serie.
5) Non è condivisibile quanto sostenuto dalla convenuta in merito alla circostanza che il sottoscrittore del buono può conoscere le condizioni economiche, la data di scadenza ed il periodo entro il quale procedere al rimborso, attraverso la G.U. a seguito della pubblicazione sulla stessa del D.M. istitutivo, in quanto nel rapporto privatistico e contrattuale fra collocatore e sottoscrittore, è dal titolo che si deve evincere sia la durata che i termini del rapporto.
Il buono postale va inteso come strumento di legittimazione alla riscossione ai sensi dell'art. 2002 c.c., e non come titolo di credito (così Cass. civ. SS.UU. sent. n. 3963 del 11/02/2019), conseguentemente dallo stesso devono dedursi tutti i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, quali la data di scadenza del buono e la serie che indica anche il rendimento economico.
Ordunque, in assenza dell'inserimento nel titolo stesso sia della durata che della data di scadenza, che sono entrambi elementi essenziali, non si può ritenere individuabile, da parte del beneficiario, il momento in cui poter richiedere il rimborso del buono fruttifero, considerato che le informazioni della durata del suo diritto devono risultare dal titolo stesso trattandosi di un investimento a termine.
6) Nella specie, sui buoni fruttiferi è riportato solo la data di emissione, ma non vi è alcuna indicazione circa la serie che deve essere stampigliata sul titolo e non, invece, come nella fattispecie scritta a penna, non vi è indicazione soprattutto in ordine alla data di scadenza, né è indicata la durata del buono e ciò e sufficiente a ritenere provato
– quanto meno in via presuntiva ed in mancanza di elementi probatori che conducono in una diversa direzione;
prova che è onere della convenuta fornire e che non ha offerto in corso di causa a sostegno della propria tesi eccependo unicamente il mero decorso del tempo – la mancata conoscenza del beneficiario sia della durata dei buoni che della data di scadenza.
6.1) La convenuta con i propri scritti difensivi rinvia a quanto CP_1
prescritto dal D.M. 19/12/2000, applicabile nella fattispecie, il quale prevede in sede di sottoscrizione del buono che le informazioni sull'investimento venivano rinviate ad un foglio illustrativo analitico che andava consegnato unitamente al buono sottoscritto;
l'onere della prova dell'avvenuta consegna grava sulla convenuta che CP_1
nulla ha offerto sul punto.
Per pacifica ammissione della convenuta ed in linea con quanto prescritto dal DM
19/12/2000, applicabile nel caso di specie, le informazioni sull'investimento venivano rinviate ad un foglio informativo analitico, da consegnarsi al sottoscrittore unitamente al buono fruttifero, consegna, la cui prova grava sulla convenuta. L'art. 3 del D.M.
19/12/2000, così dispone: “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”; il successivo art. 6 prescriveva che espone nei propri locali aperti al Controparte_1
pubblico un avviso delle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, le condizioni dettagliate delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi”, quindi, è dal foglio informativo, che il sottoscrittore prende cognizione dei rischi tipici dell'operazione, delle caratteristiche economiche dell'investimento e delle principali clausole contrattuali. Pertanto, per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, deve essere consegnato al sottoscrittore il buono postale ed il foglio informativo.
7) Ordunque, al momento della sottoscrizione del buono, aveva CP_1
l'obbligo specifico, previsto da una norma regolamentare, di consegnare al risparmiatore un foglio denominato Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente le caratteristiche dell'investimento. A tal uopo, alcun dubbio sussiste che tra le caratteristiche dell'investimento, vi sia la durata del buono e, quindi, la data di emissione e la relativa scadenza, tanto poiché l'art. 8 del D.M. 19/12/2000 prevedeva a favore di che “i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore CP_1 dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Alla luce di quanto or ora evidenziato, la consegna del FIA, va considerata come fase necessaria per dare le dovute informazioni sul titolo ai sottoscrittori, non potendosi ritenere assolto il dovere di , dal fatto che le CP_1
informazioni potevano essere acquisite dal provvedimento normativo di emissione in assenza di qualsiasi informazione sul titolo, della scadenza e della serie.
Da quanto precede, si ritiene che i beneficiari dei titoli non siano stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso posto che è solo con la consegna del foglio informativo che assolve all'obbligo di portare a CP_1
conoscenza delle condizioni del buono postale il sottoscrittore, in difetto di consegna, ovvero la mancata prova dell'avvenuta consegna, integra un impedimento legale all'esercizio del diritto al rimborso.
8) Le conclusioni a cui si perviene non vengono inficiate dalle argomentazioni difensive di secondo la quale, gli obblighi di informazione e CP_1
comunicazione ai titolari di buoni fruttiferi, sarebbe stato assolto attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni. Come già evidenziato, l'art. 6 del D.M. 19/12/2000 non prevede che gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su , vengano assolti con la CP_1
pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale, bensì esclusivamente con la consegna del Foglio Informativo (“per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito”).
Quindi, anche se la sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina la nascita di un rapporto negoziale tra le parti che, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, è soggetto, ex artt. 173 del codice postale e
1339 c.c., ad un processo di eterodeterminazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori ad opera dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo;
tuttavia, la presunzione legale di conoscenza delle condizioni economiche contenute nei decreti ministeriali (che avviene con la pubblicazione degli stessi in Gazzetta
Ufficiale) e l'esigenza di stabilità economica pubblica, non possono far venir meno sull'intermediario l'obbligo di informazione sulla scadenza del titolo, che trova fondamento nel dovere di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione, e che si intensifica e si rafforza, trasformandosi in un dovere di correttezza e protezione, nel caso dei buoni fruttiferi, attesa la loro natura di strumenti a basso rischio, collocati nella maggior parte dei casi, presso piccoli risparmiatori con reddito medio basso e con grado di istruzione finanziaria contenuto, per i quali la prescrizione del buono è, di fatto, l'unica causa potenziale di perdita del capitale investito.
Pertanto, l'intermediario postale è tenuto, stante anche la natura pubblicistica del servizio di raccolta del risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost), ad indicare la durata del titolo e la data di scadenza e/o a dare informazioni chiare sul punto al momento della sottoscrizione del buono, al fine di non ingenerare nei risparmiatori un legittimo affidamento riguardo ad una diversa durata e/o convenienza dell'investimento in rapporto alla durata,
9) Così, la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta
Ufficiale non è da considerarsi un elemento sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su atteso che, proprio in virtù CP_1
della normativa pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale (D.M. 19/12/2000), potevano ritenersi adempiuti solo con la consegna del foglio informativo. Né,
d'altronde, può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione del diritto al rimborso, comportando ciò un inammissibile inversione dell'onere della prova. Detto onere grava su , tenuta a provare i fatti che costituiscono il fondamento del CP_1
diritto che vuole far valere, allegando e dimostrando di aver proceduto alla consegna del foglio informativo al sottoscrittore unitamente al buono fruttifero sottoscritto;
tanto, però, non è avvenuto nella fattispecie essendo l'allegazione della convenuta rimasta sfornita di prova, benché sul punto vi fosse precisa contestazione dell'attrice che lamentava, tra le altre, anche la mancata consegna del FIA.
10) Alla luce di quanto sopra evidenziato, si può ritenere che gli odierni attori non siano stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso e che, tale circostanza impedisce il decorso della prescrizione, in virtù dell'art. 2935 c.c., che recita: “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta e condannata al CP_1
rimborso della somma nominale dei buoni fruttiferi pari ad € 20.000,00, oltre al rendimento del 40% ed al netto della tassazione del 12,5% sul rendimento;
sulla somma così determinata vanno riconosciuti gli interessi dalla data della presentazione del buono al soddisfo.
11) Le spese processuali, stante la controvertibilità delle questioni trattate si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 3211/2022 R.G. promossa da e Parte_1 Parte_2
(attori) contro (convenuta), nel contraddittorio delle parti, assorbita Controparte_1
e/o disattesa ogni altra domanda e/o eccezione, così decide:
a) Accoglie la domanda attorea ed accertato che per inadempimento della convenuta la prescrizione non può ritenersi perfezionata, per quanto in parte motiva, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
rimborso, in favore degli attori del valore nominale dei buoni fruttiferi emessi in data 10/09/2002, pari a complessivi € 20.000,00, nonché al pagamento della somma dovuta a titolo di rendimento pari al 40% del capitale sottoscritto, dal quale dedurre quanto previsto a titolo di tasse e/o imposte, oltre agli interessi legali sulla somma complessiva dalla data di presentazione dei buoni postali e fino al soddisfo;
b) Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Potenza, in data 13/05/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante