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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 2 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Borgata Vezzola snc, CF: , elettivamente domiciliata in Teramo, alla C.F._1
Circonvallazione Ragusa n. 33, presso e nello Studio dell'Avv. Roberta De Berardis (C.F.:
) che la rappresenta e difende, giusta mandato steso in calce al presente atto C.F._2
-Appellante-
Contro
( – già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678 – doc. Persona_1
2) , già a seguito di mero cambio di Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ( ), in virtù di CodiceFiscale_3 procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. Persona_1
16958), con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 564/2023, emessa dal Tribunale di Teramo il 03 giugno
2023 e pubblicata in data 06 giugno 2023-
CONCLUSIONI: - 2 -
Per l'appellante, nell'atto di appello:
1) In via principale, nel merito, in riforma integrale della Sentenza n. 564/2023 Reg. Sent, revocare sempre e comunque il decreto ingiuntivo opposto n. 1504/2016 ing. siccome infondato in fatto e diritto, per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto;
2) accertare e dichiarare la non debenza degli interessi di mora richiesti in via monitoria, per tutto quanto esposto nella narrativa che precede e per come acclarato dalla CTU contabile espletata nel primo grado e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1504/2016 ING;
3) In riforma del capo condannatorio del primo grado, in ogni caso, condannare sempre e comunque parte opposta alla rifusione delle spese diritti ed onorari di ambo i gradi del giudizio, in ossequio alla soccombenza ed alla rifusione integrale delle spese di CTU;
4) in via gradata, anche in caso di rigetto del proposto gravame, compensare le spese della espletata
CTU del primo grado.
Per l'appellata: nella comparsa di costituzione
In via preliminare:
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto per le ragioni esposte nel presente atto;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 564/2023 pubbl. il
6/6/2023 del Tribunale di Teramo RG 4952/2016 e, in ogni caso, accertare che Controparte_1
[...
è creditrice nei confronti dell'appellante della somma di € 5.992,82 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora al tasso legale fino al saldo, con condanna al pagamento;
3) In subordine, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'appellante, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di Controparte_1
€ 5.992,82 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma
IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 564/2023 pubblicata in data 06.06.2023 il Tribunale di Teramo pronunciandosi sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1504/2016 proposta da nei Parte_1 confronti di che aveva agito per un credito pari ad € 5.992/82, oltre interessi come da Controparte_4 domanda e spese di procedura, vantato a titolo di somme in linea capitale, interessi convenzionali di mora e rate scadute e non pagate riferiti ad un contratto di finanziamento n. 10032701894486 del - 3 -
02.03.2010 concluso con IN, rigettava la spiegata opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e condannava parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, ponendo integralmente a carico della parte opponente i costi dell'espletata CTU.
1.1 A sostegno della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente: in via preliminare ha eccepito la carenza di prova in ordine alla sussistenza del credito azionato in via monitoria, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta dalla opposta consistente nel contratto di finanziamento e in un saldaconto redatto unilateralmente da un funzionario della stessa banca opposta, in assenza dei necessari estratti conto dettagliati, mai comunicati;
nel merito ha contestato la debenza degli interessi moratori applicati da in quanto essa Controparte_4 non avrebbe inviato alla opponente la raccomandata a/r di comunicazione della decadenza della medesima dal beneficio del termine, comunicazione che era prevista nel contratto di finanziamento all'art.22, da ritenere condizione necessaria per l'addebito degli interessi di mora;
ha eccepito inoltre la prescrizione quinquennale degli interessi moratori applicati;
ha eccepito infine l'anatocismo nel calcolo degli interessi di mora, nonché l'indeterminatezza del credito in linea capitale.
1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta – opposta, per contestare e impugnare le avverse deduzioni ed eccezioni, sia preliminari che di merito, poiché infondate in fatto e in diritto, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concesso a parte opposta il termine di 15 giorni per introdurre la procedura di mediazione, istruita mediante le prove documentali e l'espletamento di una C.t.u. contabile, la causa è stata trattenuta a decisone all'udienza del
29/03/2023 senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.4 A fondamento della sua decisione, quanto alla eccezione di carenza di prova del credito, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza, di legittimità e di merito, il primo giudice rilevava che la BA opposta aveva allegato tutta la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare la fondatezza del credito e, segnatamente, il contratto di finanziamento dal quale traeva origine il credito, che la opponente aveva stipulato con IN BA e che non era stato oggetto di contestazione o disconoscimento, e l'estratto conto analitico redatto da un funzionario della medesima banca opposta, nel quale risultavano indicati in maniera precisa e dettagliata le rate pagate, quelle scadute e impagate, il residuo capitale alla data di decadenza dal beneficio del termine.
Rigettava l'eccezione relativa alla non debenza degli interessi moratori applicati per la mancanza di idonea comunicazione inviata dalla opposta attestante la decadenza della opponente dal beneficio del termine, osservando che l'invio della lettera raccomandata o altra comunicazione non costituiva una condizione necessaria ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, sul rilievo che l'obbligazione della opponente nei confronti della BA opposta rientrava nella categoria delle obbligazioni dette
“portabili” ex art. 1182, comma 3, c.c., ovverosia quella tipologia di obbligazioni pecuniarie che devono essere adempiute al domicilio del creditore, il cui regime applicabile relativamente agli - 4 -
interessi moratori e alla loro decorrenza prevede che, in caso di ritardo ingiustificato nel pagamento, il creditore ha diritto a ottenere agli interessi di mora i quali iniziano e decorrere automaticamente dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto e per il solo fatto dell'inadempimento, senza che il fornitore della prestazione o del servizio abbia l'obbligo di inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di “costituzione in mora”, dovendosi applicare nel caso di specie il principio della “mora “ex re”.
Sulla base di tale principio il primo giudice ha inteso discostarsi dalle risultanze della espletata C.t.u., che aveva escluso dal calcolo di dare e avere le somme per gli interessi moratori sulla base della rilevata assenza della comunicazione della banca, motivandone in tal senso la divergenza.
Rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi moratori poiché era stata interrotta dalla raccomandata a/r del 25/06/2015 inviata all'opponente e ritenuta idonea a tale scopo sulla base del principio per cui è sufficiente una semplice richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore senza la necessità di indicare anche l'importo richiesto in pagamento
(Cass. Civ. Ordinanza n. 7835 del 10.03.2022).
Sulla questione relativa all'asserita indeterminatezza della linea capitale residua, il primo giudice osservava che dall'esame degli atti era individuabile una netta distinzione tra la somma residua comprensiva di capitale e interessi corrispettivi e la somma residua di puro capitale, risultando per tabulas come il credito residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ammontava a complessivi €. 4.028,22 di cui €. 2.750,26 per debito capitale, la sola parte su cui erano stati applicati e calcolati gli interessi moratori, ed €. 1.277,96 per interessi corrispettivi calcolati al tasso contrattualmente pattuito.
Quanto all'asserito fenomeno anatocistico applicato nel calcolo degli interessi di mora, il primo giudice rilevava che detta asserzione era smentita dagli estratti conto allegati dai quali si poteva accertare che l'opposta aveva proceduto a conteggiare gli interessi di mora nel periodo dal 6/12/2011
(data di decadenza dal beneficio del termine) al 25/10/2016 (data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) esclusivamente sulla sola linea capitale per la somma di €. 2.750,26.
Alla luce di tali fatti, rigettava l'opposizione proposta e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta e con l'addebito alla stessa delle spese di C.t.u.
2. Nel proprio atto di impugnazione parte appellante, ha contestato la decisione del Tribunale di
Teramo chiedendone la riforma sulla base di due diversi motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.
Con tale motivo l'appellante contesta la decisione del primo giudice laddove ha dichiarato la sussistenza di estratti conto che in realtà non sono stati allegati, dato che agli atti vi sarebbe solamente l'estratto ex art. 50 TUB allegato al fascicolo monitorio ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, nonché laddove ha ritenuto la sussistenza della prova circa l'avvenuto invio degli estratti conto da - 5 -
parte dell'opposta alla correntista – appellante, atteso che detta prova sarebbe del tutto inesistente.
Tale circostanza troverebbe adeguato supporto e riscontro anche nella espletata C.t.u. contabile, immotivatamente disattesa dal primo giudice, nella quale il consulente d'ufficio ha affermato che
“L'estratto conto prodotto in sede monitoria contiene esclusivamente dei riferimenti temporali che, oltre a non essere chiaramente interpretabili, non forniscono, a sommesso parere dello scrivente, la prova dell'effettivo invio a parte opponente della lettera di decadenza dal beneficio del termine ex art
22 del contratto di finanziamento”; dunque, è stato lo stesso C.t.u. a rilevare l'assenza della prova dell'invio degli estratti conto e la presenza agli atti di un solo estratto conto, contenente fra l'altro riferimenti non comprensibili.
Parte appellante, sul punto, ha rilevato che l'obbligo della IN BA, originaria creditrice, di inviare mensilmente alla opponente l'estratto conto con l'indicazione dei costi, del saldo del precedente estratto, dei movimenti del mese precedente, oltre alla sintesi delle condizioni contrattuali, era previsto specificatamente dall'art. 7 del contratto di finanziamento, ragione per cui l'argomento utilizzato dal primo giudice per motivare il rigetto dell'eccezione di carenza probatoria del credito azionato in sede monitoria sarebbe del tutto disancorato rispetto al materiale processuale a sua disposizione.
Dunque, il primo giudice sarebbe incorso nella violazione dell'art. 2697 c.c. per aver disatteso le regole in tema di onere della prova in materia bancaria, sul rilievo che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto – opposto, attore in senso sostanziale, che è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, dimostrando l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e non anche l'inadempimento che, invece, deve essere semplicemente allegato, mentre grava sul debitore – opponente, convenuto in senso sostanziale l'onere di eccepire e dimostrare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Parte opposta, secondo l'appellante, non avrebbe assolto l'onere della prova previsto a suo carico, in quanto che si sarebbe limitata ad esibire l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, consistente in una dichiarazione unilaterale rilasciata da un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e di liquidità del credito, il quale avrebbe una efficacia probatoria ridotta e limitata nell'ambito del procedimento monitorio solo ai fini della emissione del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 21092/2016; Cass. civ. n.
14640/2018); una volta instaurata la fase di merito con l'opposizione a decreto ingiuntivo, gravava sulla opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere specifico di provare il credito attraverso la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto integrali relativi al rapporto dalla data di inizio fino alla sua chiusura, al fine di fornire una giustificazione motivata della regolarità dei conteggi e del saldo preteso.
2.2 Violazione e falsa applicazione dell'art. 1182 comma 3 e dell'art. 116 cpc. Omessa valutazione del contratto di finanziamento e omessa motivazione sulla discordanza con gli esiti della CTU contabile. - 6 -
Con il secondo motivo parte appellante contesta la parte della sentenza nella quale il primo giudice, ai fini del calcolo degli interessi di mora, ha dichiarato la sussistenza della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e, in ogni caso, ha ravvisato la superfluità di detta comunicazione ai fini della decorrenza degli interessi di mora stante il disposto di cui all'art. 1182, comma 3, c.c.
Tale affermazione sarebbe errata in fatto perché agli atti non vi sarebbe traccia alcuna della dedotta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata dalla banca alla odierna appellante.
Inoltre, per quanto attiene la asserita irrilevanza della comunicazione, sarebbe contraria ad una precisa disposizione contrattuale contenuta nell'art. 22 del contratto di finanziamento, nel quale è previsto espressamente che IN BA, mediante invio di lettera raccomandata, potrà dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine senza preventiva messa in mora, in caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate di rimborso... in caso di ritardo del Cliente nel pagamento delle somme dovute ed indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine, IN
BA potrà addebitare sulle stesse, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, un interesse di mora.
Da tale disposizione deriva che le parti nella loro autonomia negoziale avevano pattuito e stabilito la necessità dell'invio della raccomandata di decadenza dal beneficio del termine e la decorrenza degli interessi moratori solo dopo l'invio di detta raccomandata. Il primo giudice, invece, nella sua motivazione ha fatto riferimento solo alle regole derivanti dalla disciplina codicistica attraverso il richiamo all'art. 1182 comma 3 c.c., senza dare specifico peso e rilevanza ad una precisa clausola pattiziamente convenuta dalle parti e, quindi, tra loro vincolante.
Inoltre, a prescindere da tale critica, secondo l'appellante il richiamo operato dal primo giudice al disposto di cui all'art. 1182, comma 3, c.c. sarebbe del tutto irrituale oltre che contrario ad un preciso principio espresso da una pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella quale è stato affermato che “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3 c.c. sono, agli effetti della mora ex re (art. 1219 comma 2 n. 3 c.c.) e della determinazione del forum destinatae solutionis (art. 20 c.p.c.), esclusivamente quelle liquide, delle quali il titolo determini l'ammontare, ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità siano accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto disposto dall'art. 38 ultimo comma c.p.c.”. (Corte di
Cassazione, Sez. Un. n. 17989/2016).
In aderenza a tale principio di diritto, al fine della determinazione del luogo dell'adempimento e della disciplina applicabile per la mora del creditore, appare determinante la natura dell'obbligazione pecuniaria, nel senso che la disciplina della mora ex re ex art. 1219 c.c. sarebbe applicabile solamente nel caso di obbligazione liquida.
Nel caso di specie, invece, l'obbligazione sarebbe da considerare illiquida, in quanto incerta nel se e nel quantum, rilevato che la somma pretesa nel giudizio monitorio non deriva da un titolo convenzionale o giudiziale che ne ha stabilito la misura, ma da un calcolo autonomo tra l'altro - 7 -
contestato, tenuto conto anche del fatto che il procedimento monitorio è stata attivato nel foro del domicilio del debitore.
Sulla base di tali elementi, dunque, ai fini della determinazione della mora, non ricorrendo l'ipotesi della mora ex re, occorreva una formale comunicazione di decadenza dal beneficio del termine come del resto, contrattualmente pattuito dalle parti nel contratto. Poiché tale adempimento non è stato eseguito, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato dato che nello stesso vengono conteggiati ed applicati interessi di mora non dovuti.
2.4 Nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica parte appellante ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e carenza del titolo ad agire della appellata.
3. Si è costituita in grado appello, , la quale in via preliminare ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito ha rilevato l'infondatezza delle ragioni poste a base del proposto gravame, insistendo per il suo rigetto con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite, evidenziando che: il credito risulta adeguatamente provato dal titolo contrattuale e dall'estratto conto integrale del rapporto certificato ex art. 50 Tub, atteso che l'estratto conto integrale del rapporto non è un mero saldaconto sintetico ma un estratto analitico in cui sono riportate nel dettaglio le rate pagate, le rate insolute e il saldo finale non pagato, avverso il quale l'appellante avrebbe dovuto contestare specificamente la relativa esposizione debitoria, essendo un suo preciso onere quello di “contestare in maniera specifica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto e le poste contabili ivi annotate”.
In riferimento alla doglianza relativa al mancato invio mensile dell'estratto conto, a parte la documentazione prodotta che smentirebbe tale assunto, l'appellata ne eccepisce l'assoluta inconferenza, trattandosi di una violazione di una regola di correttezza e non di validità del contratto, e la totale irrilevanza nei suoi confronti, in quanto la contestazione, a tutto concedere, avrebbe dovuto CP essere rivolta a IN e non di certo a , nella sua qualità cessionaria subentrante nel solo credito e non anche nel contratto, rispetto al quale la appellata è da ritenere un soggetto totalmente estraneo, come tale indifferente ad ogni vicenda relativa alla fase genetica e evolutiva del rapporto.
Per quanto attiene la questione relativa alla decadenza dal beneficio del termine, parte appellata ha eccepito che la decorrenza degli interessi di mora per le obbligazioni pecuniarie è una conseguenza automatica dell'inadempimento (c.d. mora ex re) e, quindi, non richiede alcuna preventiva messa in mora da parte del creditore.
In via subordinata, nell'ipotesi eventuale di accoglimento della domanda dell'appellante che dovesse comportare la caducazione o inefficacia del titolo contrattuale, parte appellato ha richiesto che la appellante venga comunque condannata alla restituzione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento (art. 2041 cc) per aver goduto del capitale finanziato.
4. All'udienza tenutasi in data 08 aprile 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, - 8 -
le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il
Collegio ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello principale è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
5.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Infatti, l'appello così come proposto contiene i requisiti minimi richiesti dalla legge atti ad individuare le parti appellate, i motivi delle doglianze e le richieste di riforma della sentenza impugnata, consentendo quindi all'appellato di individuare i punti oggetto del gravame e di svolgere una compiuta difesa. Sotto tale profilo questa Corte, secondo un orientamento già seguito in casi simili, deve rilevare come la Corte di Cassazione a Sez. Un. (n. 27199/2017) ha enunciato su tale punto il principio secondo il quale “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice ….. restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado“. Ed ancora con altra pronuncia (Cass. Civ. n. 5114/2022) si è stabilito che “in tema di appello il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione”. In applicazione di tali principi, dal contenuto complessivo del proposto appello si deve ritenere che l'appellante abbia fornito a questa Corte gli elementi in ordine alle doglianze avanzate, permettendo contestualmente alla controparte di approntare idonea difesa in relazione ai motivi di appello.
L'eccezione, pertanto, deve essere deve essere rigettata.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. .
A prescindere dalla abrogazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis , a seguito della riforma attuata dal DLgs.249/22, l'eccezione deve essere respinta in quanto superata, perché implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflaƫtiva delle impugnazioni (c.d. "ordinanza filtro).
5.2 Sempre in via preliminare, occorre trattare in via prioritaria l'eccezione di carenza di titolarità del rapporto in capo alla appellata, costituita in grado di appello, che è stata sollevata dall'appellante in sede di comparsa conclusionale e reiterata nella memoria di replica, in quanto in caso di accoglimento avrebbe carattere assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate con l'atto di impugnazione.
Tale eccezione non è fondata e deve essere rigettata. - 9 -
In materia di operazioni di cessione di crediti in blocco, ovvero la fattispecie oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, come principio generale, che in caso di contestazione della regolare cessione del credito, laddove quindi viene messa in dubbio la titolarità del rapporto da parte del cessionario, come anche l'inclusione del credito stesso nella cessione, al fine di fornire la prova della cessione del credito, pur non essendo necessaria la prova scritta che non è richiesta da alcuna norma, non può tuttavia ritenersi sufficiente la semplice comunicazione o notifica al debitore della avvenuta cessione, in quanto tale adempimento non costituisce la prova della esistenza stessa della cessione e del suo contenuto (Cass. Civ. 22151/2019). Detto principio è stato ribadito anche in una recente pronuncia della Suprema Corte in cui viene ulteriormente specificato che
“non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e quindi la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB”.
Peraltro, si è altresì precisato che l'avviso o la comunicazione o notificazione della cessione
“unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (Cass. Civ. 17944/2023), principio che è stato ribadito anche nelle più recenti sentenze della Suprema Corte n. 5478/2024 e n. 7876/2024).
Nella fattispecie in esame, la appellata, , già , si è costituita in Controparte_1 CP_1 grado di appello depositando a sostegno della sua posizione e della sua legittimazione in luogo della il verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda del 29.06.2018 con il quale
CP_4 ha conferito alla attualmente , il ramo di azienda
CP_4 CP_1 Controparte_1 comprensivo di tutti i crediti deteriorati di cui era titolare, l'elenco omissato per ragioni di
CP_4 privacy dei crediti di cui era titolare la e annesso all'atto conferimento, contenente
CP_4
l'indicazione del credito nei confronti della odierna appellante, e l'estratto della G.U. n. 92 del
09.08.2018 contenente l'avviso di cessione dei crediti.
Per quanto attiene la titolarità del credito, risultano depositati ed allegati il contratto di cessione del credito IN BA e la raccomandata di comunicazione della cessione del credito CP_4 da IN BA a con contestuale intimazione al pagamento e ancora la CP_4 dichiarazione di avvenuta cessione da parte della cedente con indicazione della posizione ceduta, tutti elementi che, unitamente al dato del possesso e della disponibilità di tutta la documentazione relativa al finanziamento azionato in via monitoria, possono ritenersi quali indicazioni sufficientemente gravi e precise tali da individuare con un presumibile grado di certezza sia la posizione ceduta che la sua inclusione nell'operazione di cessione dei crediti. Pertanto, adeguandosi all'indirizzo interpretativo richiamato e seguito in altre precedenti pronunce del medesimo tenore, questa Corte ritiene di riconoscere la piena legittimazione attiva della appellata, , con la conseguente Controparte_1 titolarità in capo alla stessa del diritto di agire per la riscossione del credito oggetto di causa.
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza della relativa eccezione preliminare che deve essere rigettata.
Peraltro la contestazione della inammissibilità della documentazione prodotta nel presente grado di appello è infondata per due ordine di motivi: in primo luogo perché la stessa ha Controparte_1 - 10 -
l'onere di dimostrare la successione dei vari passaggi del credito sino a lei ed in secondo luogo perché in ogni caso l'appellante non è legittimata oggi a dolersi della mancanza di documentazione atta a provare la prima cessione (da IN a ) non avendo in primo grado mai sollevato CP_1 questione sulla legittimazione di tale ultima parte, costituita nel giudizio di primo grado.
5.3 Nel merito, il primo motivo dell'appello principale è infondato.
In linea generale, occorre osservare che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un autonomo giudizio di merito nel quale la parte opposta assume la veste sostanziale di attore sul quale grava l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del credito azionato, con l'allegazione dell'inadempimento del debitore, mentre la parte opponente assume la veste di convenuto sostanziale sul quale grava l'onere di dimostrare e allegare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria.
Nella vicenda in esame, la odierna appellata a fondamento delle ragioni del credito ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato dalla odierna appellante con IN BA e l'estratto conto integrale del rapporto redatto ex art. 50 Tub. L'odierna appellante non ha sollevato alcuna contestazione né in merito alla sussistenza del contratto di prestito né in riferimento alla erogazione delle somme oggetto dell'operazione finanziaria né tantomeno ha posto in dubbio l'omesso pagamento delle rate. Dunque, tali dati devono essere ritenuti pacifici e ammessi a seguito della mancata specifica contestazione.
Parte appellante, invece, con l'opposizione ha provveduto a contestare il credito azionato in via monitoria sotto il profilo della supposta carenza probatoria, segnatamente, ha eccepito l'insufficienza del corredo documentale prodotto, da un lato ritenendo non idoneo a tal fine l'estratto conto redatto ex art. 50 TUB e dall'altro rilevando l'omessa comunicazione periodica alla appellante degli estratti conto riproducenti l'andamento del rapporto, la cui finalità sarebbe proprio quella di consentire al cliente la verifica costante dello svolgimento e della evoluzione del rapporto per accertare la regolarità della sua posizione e, eventualmente, sollevare contestazioni.
Analizzando l'estratto conto redatto e certificato ex art. 50 Tub e allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, occorre osservare che diversamente da quanto eccepito dalla appellante, non rappresenta un mero saldaconto sintetico con la semplice annotazione del saldo finale, ma costituisce in realtà un estratto analitico e dettagliato relativo alla posizione complessiva della odierna appellante, nel quale sono contenute tutte le informazioni sul rapporto di finanziamento intercorso fra le parti, dall'inizio fino al saldo finale, attraverso l'indicazione delle rate pagate, delle rate insolute e del saldo finale non pagato, in relazione a tutto il periodo considerato, dal 02 marzo 2010 al 06.12.2011, tale da consentire al cliente un adeguato controllo diretto a verificare la regolarità e continuità dell'operazione.
Inoltre, si deve considerare anche la particolare tipologia e natura del rapporto di finanziamento o mutuo che si differenzia rispetto al comune rapporto di conto corrente per il fatto di prevedere una obbligazione di restituzione fissa, ancorché frazionata nel tempo, e predeterminata ab origine nel suo - 11 -
esatto ammontare, comprensiva sia dell'importo in linea capitale sia dell'importo a titolo di interessi contrattualmente pattuiti.
In tale ipotesi, a differenza di quanto accade per i rapporti aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente all'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. Civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle singole movimentazioni contrattuali che, peraltro, nella fattispecie in esame risulta depositato attraverso la produzione dell'estratto conto analitico.
Dunque, traendo origine il credito da un rapporto di finanziamento l'onere della prova può essere ritenuto assolto anche attraverso la produzione del contratto di finanziamento o prestito che, nel caso in esame, risulta supportato anche attraverso il deposito dell'estratto conto analitico, il quale racchiude e identifica l'intero rapporto.
Tale caratteristica, propria del rapporto oggetto di lite, deve essere letta e considerata unitamente alla circostanza della mancata contestazione da parte appellante in punto di quantum e dei criteri adottati per la determinazione del credito, si ripete ben evincibili dall'estratto conto analitico, atteso che sarebbe stato un preciso “onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. Civ. Sez. Un. n.
13533/2001).
Sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti, ovvero il contratto di finanziamento e l'estratto conto analitico, dettagliato e certificato del rapporto, questa Corte ritiene che la appellata ha sufficientemente assolto l'onere probatorio relativo alla dimostrazione del credito vantato nei confronti della appellante la quale, dal canto suo, non ha fornito la prova dei fatti impeditivi ed estintivi del credito.
Quanto poi alla mancata comunicazione degli estratti conto periodici, a prescindere dalla piena efficacia da attribuire per le ragioni esposte all'estratto conto analitico acquisito agli atti che, di fatto, attesa la particolare natura del contratto in esame, integra, comprende e sostituisce i singoli estratti conto periodici in quanto ne esplica la stessa funzione, ribadito il principio per cui nei rapporti di finanziamento non è necessario depositare gli estratti conto, essendo sufficiente il deposito del solo contratto, occorre rimarcare in ogni caso la inopponibilità di tale eccezione nei confronti della cessionaria, odierna appellata.
Parte appellata nell'operazione di cessione si è limitata ad acquistare il solo credito vantato dalla cedente, subentrandone nei suoi diritti verso la ceduta, senza tuttavia succedere nel contratto nella sua interezza. Sotto tale profilo, è da rimarcare la differenza che sussiste tra le due fattispecie, nel senso che mentre con la cessione del contratto si attua il trasferimento dal cedente al cessionario, con il - 12 -
consenso dell'altro contraente ceduto, dell'intera posizione contrattuale, realizzandosi un trasferimento della posizione contrattuale nella sua totalità, con la cessione del credito si verifica un effetto più circoscritto e limitato al solo diritto di credito in capo al cedente che, inoltre, produce rispetto a tale diritto uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore cedente, e l'esercizio del diritto che viene trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non vengono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza stessa del precedente contratto poiché esse riguardano la titolarità del negozio che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Cass. Civ. n. 17727/2018).
Sotto il profilo delle eccezioni opponibili dal ceduto al cessionario, in assenza di una specifica disciplina normativa, il principio della opponibilità al cessionario delle stesse eccezioni opponibili al cedente deve essere coordinato e mitigato con la necessità di salvaguardare anche la posizione del cessionario. Da tale presupposto deriva che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo, afferenti alla nullità o annullabilità del contratto, ovvero quelle dirette a far valere l'estinzione del credito per avvenuto pagamento o prescrizione e anche quelle relative a cause di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento.
Al contrario, si deve escludere che il debitore ceduto possa opporre al cessionario sia le eccezioni relative al contratto di cessione, con una deroga nel caso di cessione inficiata da una causa di nullità o priva di un requisito di efficacia rispetto al quale il ceduto è un soggetto estraneo, sia le eccezioni relative al contratto cui si riferisce il credito ceduto diverse da quelle sopra indicate, rispetto alle quali il cessionario deve ritenersi soggetto estraneo.
Del resto, i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione (ex lege 130/1999) costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, che è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione.
5.4 Il secondo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Ritiene questa Corte che a prescindere dalla natura dell'obbligazione dedotta in contratto (e dunque costituisca essa una obbligazione portabile da adempiere al domicilio del creditore con conseguente applicazione del principio della mora ex re, o meno) vi è una precisa previsione contenuta nell'art. 22 delle condizioni generali del finanziamento, valorizzata anche dal CTU officiato in primo grado, che consente di escludere l'applicazione della disciplina normativa per aver le parti, nell'ambito della loro autonomia, espressamente regolamentato gli effetti della mora del debitore.
Prevede infatti tale clausola che IN, anche senza preventiva messa in mora, può con lettera raccomandata ( di cui, nel caso di specie, non vi è prova in atti) dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di due rate consecutive o dell'ultima rata, dovendo da tale momento il debitore restituire il capitale residuo e pagare una penale . Prevede inoltre la medesima clausola che solo in caso di ritardo del cliente nel pagamento delle somme dovute ed - 13 -
indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine IN potrà (altresì) applicare un interesse di mora nella misura massima del 14,60% annui.
E' dunque innegabile che l'applicazione della mora resta condizionata dall'invio della raccomandata contenente la decadenza dal beneficio del termine e che solo in caso di mancato pagamento delle somme ivi indicate, avrebbero potuto essere richiesti interessi moratori.
In difetto di prova di invio della raccomandata di decadenza, non inizia dunque a decorrere il termine per l'applicazione di interessi moratori, per espressa pattuizione contrattuale.
Il credito va pertanto espunto della relativa voce, nella misura accertata dal CTU nell'entità complessiva di € 4.227,71 (di cui € 3.541,28 per residua sorte capitale ed € 686,43 per interessi corrispettivi), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
6. Conclusivamente, quindi, l'appello proposto deve essere parzialmente accolto sulla base delle considerazioni sopra esposte.
7. Le domande proposte in via subordinata dalla restano assorbite in Controparte_1 considerazione della riconosciuta permanenza del titolo contrattuale azionato in via monitoria, pur con riduzione del credito ingiunto.
8. Le spese di lite di entrambi i gradi giudizio, liquidate per l'intero come in dispositivo e, per il presente grado, con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, in relazione allo scaglione riferito al valore della causa, di complessità media, vanno poste per due terzi a carico dell'appellante alla luce della sua maggior soccombenza e per il residuo terzo compensate tra le parti.
Nelle stesse proporzioni andranno regolamentate, nei rapporti tra le parti e fermo il vincolo di solidarietà verso il CTU, le spese per la consulenza tecnica, già liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando:
1)in parziale accoglimento dell'appello revoca il decreto ingiuntivo e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata del minor importo di € 4.227,71 oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
2) condanna parte appellante, al pagamento in favore dell'appellata, Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dei due terzi delle spese di lite di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in complessivi € 2.540 per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e quanto al presente grado in €
1.950,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo;
3) pone le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa per due terzi a carico di parte appellante e per un terzo a carico di parte appellata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina - 14 -
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono