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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 14456/2023 tra:
Co
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Giani e
Giulia Orazzini del Foro di Firenze nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze al viale
Spartaco Lavagnini n. 17 parte attrice in riassunzione
e
Controparte_2
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Ponchione del
Foro di Asti nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alba (CN) alla piazza Prunotto Urbano n. 5 parte convenuta in riassunzione
OGGETTO: contratto di fornitura e installazione di copertura mobile per magazzini industriali o commerciali;
acconto di prezzo;
risoluzione del contratto;
domanda di pagamento somme a titolo di restituzione.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice in riassunzione Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la risoluzione del contratto in essere tra le parti, sottoscritto in data 3 maggio 2021 e per l'effetto condannare la CP_2
a restituire alla la somma di €
[...] Controparte_3 10.667,68, oltre agli interessi legali dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Parte convenuta in riassunzione Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previa, se del caso, ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, per le causali tutte di cui in narrativa, respingere l'avversaria domanda, giacché destituita di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase svoltasi innanzi al Tribunale di Bologna. In via istruttoria, senz'animo alcuno di invertire oneri probatori rigorosamente incombenti su controparte, si rinnovano le istanze tutte di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 09.05.2024, qui nuovamente trascritte:
“1. Vero che (…)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice in riassunzione ha Controparte_3 promosso il presente giudizio in riassunzione a seguito della pronuncia da parte del Tribunale Ordinario di Bologna di ordinanza a verbale - resa nell'udienza dell'11 maggio
2023 - con la quale è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del predetto Tribunale Ordinario di Bologna, in favore del Tribunale Ordinario di Torino, in ordine alla causa di opposizione ex art. 645 del c.p.c. avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 5100/2022 emesso dal menzionato Tribunale Ordinario di Bologna.
2 Con il citato d.i. è stato ingiunto all'odierna convenuta in riassunzione di pagare Controparte_2 all'odierna attrice in riassunzione la Controparte_3 somma di € 10.667,68 oltre accessori e spese.
In particolare, con il ricorso per decreto ingiuntivo in allora depositato presso il Tribunale felsineo, la parte attrice in riassunzione ha rivendicato la Controparte_3 restituzione dell'acconto versato alla convenuta in riassunzione pari ad € 10.667,68 in Controparte_2 relazione al contratto non eseguito, datato 29 aprile 2021
e sottoscritto in data 3 maggio 2021, con il quale la
[...]
ha commissionato alla la CP_3 Controparte_2 fornitura di un “tunnel” realizzato ad arcate accoppiata, formanti una copertura a doppia falda con pendenza del 15% per il prezzo concordato di € 26.230,00 oltre i.v.a..
Il manufatto era destinato alla sede di parte attrice in Civitavecchia (RM), alla via Mario Diottasi n. 11, al fine di realizzare una copertura mobile (c.d. bipendenza laterale) per un'area da adibire a magazzino.
A seguito della suddetta declaratoria di incompetenza territoriale, la parte attrice ha quindi Controparte_3 riassunto il giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di
Torino al fine di sentire “dichiarare la risoluzione del contratto in essere tra le parti, sottoscritto in data 3 maggio 2021, e, per l'effetto, condannare la CP_2
a restituire alla la somma di €
[...] Controparte_3
10.667,68, oltre agli interessi legali dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione fino all'effettivo saldo”.
La parte convenuta in riassunzione CP_2
, dal canto suo, dopo essersi ritualmente costituita
[...] in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
3
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito della causa.
E' pacifico che la parte attrice in riassunzione
[...] successivamente alla stipulazione del CP_3 contratto per cui è causa ha mutato sede e, pertanto, la struttura da montare oggetto del contratto non poteva più essere fornita e installata nelle fattezze e nei termini originari previsti.
Le parti - tuttavia – non si sono accordate sulla nuova struttura da realizzare atteso che l'offerta integrativa formulata dalla convenuta in riassunzione non è stata accettata dalla parte Controparte_2 attrice in riassunzione Controparte_3
Deve pertanto affermarsi che il contratto in oggetto si sia risolto per mutuo dissenso (o mutuo dissenso).
Sul punto si osserva invero che la risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta ad substantiam, né ad probationem, può risultare anche da un comportamento tacito concludente (v., ex multis, Cass. 10354/1992 e Cass.
3245/2012).
Come è noto, poi, in tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario;
pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare cause di risoluzione per inadempimento relative al contratto risolto giacché ogni pretesa od eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto (Cass.
17503/2005).
4 Peraltro, la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 20201/2012).
Va dunque accertata l'intervenuta risoluzione dell'originario contratto concluso fra le parti per mutuo consenso ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile.
Quanto alla richiesta di restituzione avanzata dalla parte attrice in riassunzione dell'acconto di € 10.667,68 medio tempore versato, si osserva quanto segue.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Sul punto è sufficiente osservare come nelle
Condizioni Generali di contratto all'articolo 7 è così disposto:
“
7. Pagamenti. L'acconto all'ordine rappresenta il pagamento delle spese amministrative e dei costi di progettazioni sostenuti dalla in CP_2 CP_2 esecuzione dello stesso. Il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati determinerà la decadenza dal beneficio del termine (…)”.
Ritiene il Tribunale che a fronte di tale disposizione contrattuale, peraltro sottoscritta e accettata dalla parte attrice in riassunzione con doppia e Controparte_3 specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 del codice civile, la pretesa restitutoria qui avanzata sia infondata e ciò in forza delle seguenti considerazioni:
- le parti hanno attribuito all'acconto versato una precisa imputazione: spese amministrative e progettuali;
- la parte convenuta in riassunzione CP_2
ha effettivamente inviato alla parte attrice in
[...] riassunzione i disegni tecnici relativi all'installazione oggetto del contratto;
5 - il contratto non è stato eseguito sostanzialmente perché la parte attrice in riassunzione a Controparte_3 seguito del cambiamento di sede ha mutato le proprie esigenze e le parti non si sono accordate sul prezzo del nuovo manufatto da realizzare presso il nuovo stabilimento di parte attrice.
L'effetto retroattivo connesso alla risoluzione del contratto concerne in via generale anche il contratto di vendita così come il contratto d'appalto, i quali, non costituendo un contratto ad esecuzione continuata o periodica, soggiacciono alla regola generale di cui all'art. 1458 del codice civile.
A ciò consegue che anche in materia di vendita o di appalto in caso di risoluzione del contratto le parti sono tenute in via ordinaria ad una totale restitutio in integrum, e ciò in ragione del fatto che la risoluzione comporta effetti recuperatori ex tunc per quanto già eseguito ed effetti liberatori ex nunc per le prestazioni non ancora scadute.
Tuttavia è anche vero che in capo al fornitore
(venditore o appaltatore) va riconosciuto il diritto al trattenimento delle somme medio tempore percepite laddove la porzione di opera o attività realizzata, cui tali somme sono state imputate, rappresenti una parte autonoma del rapporto contrattuale, ex se identificabile, che abbia potenzialmente soddisfatto le ragioni del creditore (o parte di esse) e risulti conforme al contratto, nonché che sia stata in allora accettata senza riserve, anche tacitamente mediante facta concludentia.
Applicando tali principi al caso in esame va dunque dato rilievo al disposto contrattuale di cui all'articolo 7 delle Condizioni Generali di contratto laddove un terzo del prezzo è stato di fatto imputato a spese, fasi e attività effettivamente espletate, secondo una quotazione di valore evidentemente già insita nella stessa disposizione
6 contrattuale in parola e ritualmente accettata dalla parte attrice in riassunzione mediante la stipulazione del contratto e la doppia sottoscrizione della clausola.
E' invero indubbio che i disegni tecnici sono stati in allora inviati dalla parte convenuta in riassunzione alla parte attrice in riassunzione e che vi è stata una fase amministrativa di gestione del contratto.
Risulta pertanto fondata la pretesa di parte convenuta in riassunzione di trattenere detta somma in conformità alla disposizione contrattuale di cui all'articolo 7 delle
Condizioni Generali di contratto.
Detta disposizione contrattuale costituisce infatti una precisa imputazione idonea a determinare il rivendicato diritto al trattenimento della somma, tenuto anche conto che di fatto è stato proprio il mutamento di sede dello stabilimento della società attrice, quale luogo di destinazione della copertura mobile commissionata, a cagionare il superamento del contratto e la necessità di modifica di esso, sulla quale, però, le parti non hanno poi raggiunto un nuovo accordo.
A ciò consegue il rigetto della domanda restitutoria avanzata dalla parte attrice in riassunzione CP_3
[...]
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in corso di causa giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
7 Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Quanto alle spese del procedimento, ritiene il
Tribunale, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 92 del c.p.c.
(v. sul punto Corte Costituzionale sent. 77 del 2018), che l'obiettiva controvertibilità delle questioni oggetto del dissidio insorto fra le parti giustifichi - nel caso in esame - la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
E' stato invero chiarito che la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2 del c.p.c. (v. Cass. 4303/2020 e Cass. 7782/2020).
Il Tribunale ritiene che l'obiettiva controvertibilità
e incertezza in ordine ai fatti di causa (e, segnatamente, in ordine all'interpretazione ed alla portata applicativa dell'articolo 7 delle Condizioni Generali di contratto per cui è processo, peraltro predisposte unilateralmente dalla stessa parte convenuta in riassunzione), afferente a una vicenda contrattuale assai articolata, integri di per sè una ragione di eccezionale gravità idonea a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
La compensazione trova inoltre fondamento in ragioni di equità, avendo parte convenuta in riassunzione già
8 ricevuto circa un terzo dell'importo contrattuale in origine pattuito a fronte del mero invio di disegni tecnici e della mancata realizzazione e fornitura della copertura mobile oggetto di accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto per cui è causa intercorso fra le parti per mutuo consenso ex art. 1372 del codice civile.
2) Rigetta la domanda di pagamento a titolo di restituzione somme come avanzata dalla parte attrice in riassunzione nei confronti della parte Controparte_3 convenuta in riassunzione CP_2 CP_2
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 27 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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