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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1164/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori ex artt. 337-bis e 337-ter c.c.” , proposta da
( ), nata in [...] il [...], residente a [...]
LA in C.da LA snc, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Patrizia Di
Mattia;
-ricorrente- contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in [...]C.F._2
LA (EN) C.da LA snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Orazio
OT e dall'Avv. Elena Pesare;
-resistente-
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
20.07.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.12.2024, premesso che dalla convivenza more Parte_2 uxorio con sono nati i figli (nata il [...]), CP_1 Controparte_2 Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), e dato atto dell'irreversibile rottura Persona_2 dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
La ricorrente, nello specifico, ha chiesto: (i) l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di lei;
(ii) la regolamentazione del diritto di visita del padre;
(iii) la previsione dell'obbligo del padre di corrisponderle un assegno mensilea titolo di contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 per ciascun figlio.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, non si è opposto alle richieste avanzate dalla ricorrente;
tuttavia, ha chiesto ridursi la misura dell'assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ad € 150,00 per ciascun figlio.
All'udienza di comparizione del 7.05.2025 il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento ha formulato alle parti ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c. una proposta conciliativa.
Le parti, con istanza congiuntamente depositata in data 24.06.2025, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo nei termini di seguito trascritti: Per_
“1. i figli minori e affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_2 CP_2
Per_ condiviso pur vivendo stabilmente con la madre e presso la sua residenza e Per_2 [...]
presso il padre;
CP_2
2. assegnazione della casa familiare, sita in c.da LA, LA (di proprietà di CP_1
) alla madre;
[...] Parte_3
3. nel caso in cui decidesse di trasferirsi in altra abitazione assieme ai figli Parte_3 dovrà comunicarlo tempestivamente a e tutte le spese dovranno intendersi a proprio CP_1 carico senza nulla pretendere dallo stesso;
4. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo tra loro;
5. i genitori prestano reciprocamente il nullaosta per il rilascio del documento di identità, del passaporto o altro documento equipollente in favore dei figli;
6. i tempi di permanenza dei figli con il padre, nonché con i nonni paterni, in assenza di diverso accordo, sarà di un pomeriggio alla settimana, da individuare in relazione agli impegni lavorativi dello stesso e di studio dei figli, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 ed un fine settimana alterno dalle ore
17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica. Per le festività correnti nell'anno, rispettando l'alternanza (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) e per le vacanze estive si stabiliranno tempestivamente i tempi di permanenza del padre con i figli;
nel periodo estivo egli trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 giugno;
7. per il giorno del compleanno dei figli, i genitori ed i rispettivi parenti potranno essere presenti all'eventuale festeggiamento presso un luogo deciso di comune accordo dai rispettivi genitori;
8. il padre corrisponderà, entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra , a titolo di Parte_3
Per_ contributo al mantenimento dei figli minori e una somma mensile di Euro 200,00 Per_2
(duecento/00) cadauno, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alle spese extra come identificate nel protocollo Diritto di Famiglia del Tribunale di Enna nella misura del 50% purché preventivamente concordate e comunicate;
Per_ 9. l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra per i figli e e dal Parte_3 Per_2 sig. per la figlia;
CP_1 CP_2
10. ciascun genitore, qualora si trovasse in difficoltà per motivi professionali o personali a gestire i bambini nei giorni stabiliti, comunicherà all'altro genitore tale impedimento e si premurerà di trovare alternative, qualora anche l'altro genitore fosse non disponibile;
11. i genitori si impegnano a rendersi reperibili e a comunicare in modo puntuale informazioni relative ai figli tramite contatti diretti, telefonici o sms mantenendo atteggiamenti corretti e pacati;
si impegnano, analogamente, a incoraggiare e permettere chiamate e videochiamate tra i figli e l'altro genitore;
12. I genitori si impegnano a concordare ogni decisione di primaria importanza riguardo le scelte su tematiche scolastiche, sanitarie, sportive, religiose, ricreative riguardanti i figli, stabilendo insieme le linee fondamentali delle condotte educative e adoperandosi per sostenerli in queste attività;
13. i genitori si impegnano a permettere ai figli la possibilità di mantenere con le rispettive famiglie d'origine rapporti cordiali e significativi;
14. i genitori si impegnano, qualora intraprendessero una relazione affettiva stabile, a non imporre ai figli la frequentazione con l'eventuale nuovo/a partner per un congruo periodo di tempo, prevedendo un inserimento graduale e circoscritto nella loro quotidianità, previa comunicazione e confronto con l'altro genitore;
15. in caso di un'eventuale futura convivenza con il nuovo/la nuova partner i genitori si impegnano a confrontarsi prima dell'evento mettendo in primo piano l'interesse e il benessere dei figli e garantendo il rispetto e la tutela della figura materna e paterna;
16. il veicolo Fiat Doblò Multijet targato EY485DW di proprietà della ad oggi Controparte_3 in possesso ed uso esclusivo della sig.ra verrà consegnato entro e non oltre il Parte_3 31 dicembre 2025, in alternativa verrà trasferito alla stessa con relativo passaggio di proprietà a proprie spese che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2025”.
Il Tribunale, ritenuta la rispondenza delle superiori statuizioni all'interesse dei figli minori
[...]
, , e ravvisato che le stesse appaiono conformi alla vigente disciplina legislativa, CP_2 Per_1 Per_2 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente depositate dalle parti con note scritte del 24.06.2025.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 6.10.2025.
Le condizioni concordemente formulate dalle parti possono, pertanto, essere recepite in quanto le stesse regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Inoltre, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In ragione dell'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'accordo stipulato e depositato in data 24.06.2025 e provvede in conformità alle condizioni ivi contenute, riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori ex artt. 337-bis e 337-ter c.c.” , proposta da
( ), nata in [...] il [...], residente a [...]
LA in C.da LA snc, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Patrizia Di
Mattia;
-ricorrente- contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in [...]C.F._2
LA (EN) C.da LA snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Orazio
OT e dall'Avv. Elena Pesare;
-resistente-
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
20.07.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.12.2024, premesso che dalla convivenza more Parte_2 uxorio con sono nati i figli (nata il [...]), CP_1 Controparte_2 Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), e dato atto dell'irreversibile rottura Persona_2 dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
La ricorrente, nello specifico, ha chiesto: (i) l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di lei;
(ii) la regolamentazione del diritto di visita del padre;
(iii) la previsione dell'obbligo del padre di corrisponderle un assegno mensilea titolo di contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 per ciascun figlio.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, non si è opposto alle richieste avanzate dalla ricorrente;
tuttavia, ha chiesto ridursi la misura dell'assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ad € 150,00 per ciascun figlio.
All'udienza di comparizione del 7.05.2025 il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento ha formulato alle parti ai sensi dell'art. 473-bis 21 c.p.c. una proposta conciliativa.
Le parti, con istanza congiuntamente depositata in data 24.06.2025, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo nei termini di seguito trascritti: Per_
“1. i figli minori e affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_2 CP_2
Per_ condiviso pur vivendo stabilmente con la madre e presso la sua residenza e Per_2 [...]
presso il padre;
CP_2
2. assegnazione della casa familiare, sita in c.da LA, LA (di proprietà di CP_1
) alla madre;
[...] Parte_3
3. nel caso in cui decidesse di trasferirsi in altra abitazione assieme ai figli Parte_3 dovrà comunicarlo tempestivamente a e tutte le spese dovranno intendersi a proprio CP_1 carico senza nulla pretendere dallo stesso;
4. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo tra loro;
5. i genitori prestano reciprocamente il nullaosta per il rilascio del documento di identità, del passaporto o altro documento equipollente in favore dei figli;
6. i tempi di permanenza dei figli con il padre, nonché con i nonni paterni, in assenza di diverso accordo, sarà di un pomeriggio alla settimana, da individuare in relazione agli impegni lavorativi dello stesso e di studio dei figli, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 ed un fine settimana alterno dalle ore
17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica. Per le festività correnti nell'anno, rispettando l'alternanza (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) e per le vacanze estive si stabiliranno tempestivamente i tempi di permanenza del padre con i figli;
nel periodo estivo egli trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 giugno;
7. per il giorno del compleanno dei figli, i genitori ed i rispettivi parenti potranno essere presenti all'eventuale festeggiamento presso un luogo deciso di comune accordo dai rispettivi genitori;
8. il padre corrisponderà, entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra , a titolo di Parte_3
Per_ contributo al mantenimento dei figli minori e una somma mensile di Euro 200,00 Per_2
(duecento/00) cadauno, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alle spese extra come identificate nel protocollo Diritto di Famiglia del Tribunale di Enna nella misura del 50% purché preventivamente concordate e comunicate;
Per_ 9. l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra per i figli e e dal Parte_3 Per_2 sig. per la figlia;
CP_1 CP_2
10. ciascun genitore, qualora si trovasse in difficoltà per motivi professionali o personali a gestire i bambini nei giorni stabiliti, comunicherà all'altro genitore tale impedimento e si premurerà di trovare alternative, qualora anche l'altro genitore fosse non disponibile;
11. i genitori si impegnano a rendersi reperibili e a comunicare in modo puntuale informazioni relative ai figli tramite contatti diretti, telefonici o sms mantenendo atteggiamenti corretti e pacati;
si impegnano, analogamente, a incoraggiare e permettere chiamate e videochiamate tra i figli e l'altro genitore;
12. I genitori si impegnano a concordare ogni decisione di primaria importanza riguardo le scelte su tematiche scolastiche, sanitarie, sportive, religiose, ricreative riguardanti i figli, stabilendo insieme le linee fondamentali delle condotte educative e adoperandosi per sostenerli in queste attività;
13. i genitori si impegnano a permettere ai figli la possibilità di mantenere con le rispettive famiglie d'origine rapporti cordiali e significativi;
14. i genitori si impegnano, qualora intraprendessero una relazione affettiva stabile, a non imporre ai figli la frequentazione con l'eventuale nuovo/a partner per un congruo periodo di tempo, prevedendo un inserimento graduale e circoscritto nella loro quotidianità, previa comunicazione e confronto con l'altro genitore;
15. in caso di un'eventuale futura convivenza con il nuovo/la nuova partner i genitori si impegnano a confrontarsi prima dell'evento mettendo in primo piano l'interesse e il benessere dei figli e garantendo il rispetto e la tutela della figura materna e paterna;
16. il veicolo Fiat Doblò Multijet targato EY485DW di proprietà della ad oggi Controparte_3 in possesso ed uso esclusivo della sig.ra verrà consegnato entro e non oltre il Parte_3 31 dicembre 2025, in alternativa verrà trasferito alla stessa con relativo passaggio di proprietà a proprie spese che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2025”.
Il Tribunale, ritenuta la rispondenza delle superiori statuizioni all'interesse dei figli minori
[...]
, , e ravvisato che le stesse appaiono conformi alla vigente disciplina legislativa, CP_2 Per_1 Per_2 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente depositate dalle parti con note scritte del 24.06.2025.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 6.10.2025.
Le condizioni concordemente formulate dalle parti possono, pertanto, essere recepite in quanto le stesse regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Inoltre, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In ragione dell'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'accordo stipulato e depositato in data 24.06.2025 e provvede in conformità alle condizioni ivi contenute, riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta