Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza breve 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 21/06/2022, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01027/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01571/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Merusi e Graziella Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano D’Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Aventaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
e con l'intervento di
NE Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
- della determinazione n. Reg. Gen. 549 del 24 settembre 2021 del Comune di Corigliano d’Otranto, avente ad oggetto “ diniego dell'autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W ”, comunicato via p.e.c. in data 24 settembre 2021;
- e, per quanto occorrer possa, per l’annullamento:
- del “ Regolamento comunale in materia di campi elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100Khz e 300Ghz ”, con particolare riferimento all’art. 8, nonché della delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29 novembre 2001 di approvazione di detto Regolamento;
- delle disposizioni delle vigenti N.T.A. del P.U.G., nella parte in cui dovessero vietare, fino alla formazione dei Piani Urbanistici Esecutivi dei Comparti, la realizzazione diretta delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259/2003 nelle aree ricadenti in zona AT3.2;
- di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente a quelli come sopra impugnati, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LI S.p.A. il 17/5/2022:
Provvedimento di archiviazione del 3 marzo 2022, prot.0001798
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Corigliano D'Otranto e di NE Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
NE Italia S.p.A. e LI S.p.A. hanno presentato al Comune di Corigliano d’Otranto istanza congiunta di autorizzazione ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una Stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile LI S.p.A. e su infrastruttura di proprietà NE Italia S.p.A., da ubicare in via Mamma Margherita del detto Comune, al N.C.E.U. della Provincia di Lecce, Comune censuario di Corigliano d’Otranto al Foglio di mappa n. 23, particella n. 51, introitata al protocollo comunale n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0065062 del 21/07/2021.
L’istanza è stata presentata contestualmente al Comune di Corigliano d’Otranto e all’ARPA Puglia, Dipartimento Agenti Fisici di Lecce secondo la modulistica allegata al D.Lgs. n. 259/2003 ed è stata corredata dai documenti previsti dalla legislazione vigente ivi compresi il progetto preliminare e l’analisi di impatto elettromagnetico.
Con nota prot. n. 7901 dell’8 settembre 2021, il Comune di Corigliano d’Otranto ha comunicato alle Società istanti i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta congiunta per la realizzazione di una Stazione Radio base, adducendo che il sito prescelto:
1) sarebbe in contrasto con l’art. 8 del “ Regolamento Comunale in materia di campi elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi ”, approvato con Deliberazione di C.C. del Comune di Corigliano d’Otranto, n. 42 del 29 novembre 2001, in seno al quale è statuito che “ Le Società concessionarie che volessero installare impianti, hanno l’obbligo, in via preventiva, di prendere visione dei siti suggeriti dall’Amministrazione e riportati in allegato al presente regolamento allo scopo di consentire una pianificazione dell’intero sistema degli impianti di telecomunicazioni. Pertanto, gli impianti dovranno essere installati sulle aree esterne al centro abitato di proprietà comunale individuate in detto allegato dall’Amministrazione ”;
2) rientra in un Ambito di trasformazione (A.T. 3.2) N.T.A. del vigente P.U.G. all’interno del quale “ Fino alla formazione dei piani urbanistici esecutivi nei comparti, è consentito il mantenimento delle legittime attività esistenti e, sugli edifici esistenti, sono ammessi interventi di MO, MS, R, e RE/s (ristrutturazione edilizia senza aumento di SUL) di cui all’art. I.16, senza variazioni delle destinazioni d’uso esistenti legittime ”.
LI S.p.A. e la società cointeressata hanno presentato le proprie osservazioni congiunte.
Con determinazione n. 549 del 24 settembre 2021, il Comune di Corigliano d’Otranto ha rigettato l’istanza di autorizzazione all’installazione dell’impianto, ex art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003, confermando quanto già rappresentato in seno al preavviso di diniego.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 87 ss. D.Lgs. n. 259/2003 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, Legge 22 febbraio 2001 n. 36. Nullità per violazione del giudicato. Illogicità manifesta - Motivazione apparente e perplessa. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 86, comma 3, D.Lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti.
In data 7 dicembre 2021 si è costituita in giudizio, quale parte cointeressata, NE Italia S.p.A.
In data 10 dicembre 2021 il Comune di Corigliano d’Otranto si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, siccome irricevibile, inammissibile e infondato.
Con ordinanza del 17 dicembre 2021 n. 713, in accoglimento dell’istanza cautelare di LI, il Tribunale Amministrativo così disponeva:
“ 1) in limine, sembrano da disattendere le eccezioni preliminari formulate dal Comune di Corigliano d’Otranto resistente, atteso che:
- non appare sussistere il dedotto difetto di legittimazione attiva, in quanto l’istanza di autorizzazione del 15 luglio 2021, ex art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003 (per la realizzazione di una stazione radio base su infrastruttura di proprietà NE Italia S.p.A., cod. sito IT-LE-013230) è stata presentata congiuntamente a NE ed è stata altresì prodotta in giudizio la nota di NE del 15 luglio 2021, recante “Atto di assenso alla presentazione dei permessi per la realizzazione di un impianto di telecomunicazione di proprietà NE Italia S.p.A. cod. sito IT-LE- 013230 in via Mamma Margherita, snc Corigliano d’Otranto (LE)”);
- non sembrano sussistere gli eccepiti profili di tardività dell’impugnazione del “Regolamento comunale in materia di campi elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze comprese tra 100Khz e 300Ghz” (di seguito, anche solo Regolamento) e delle NN.TT.AA. del vigente P.U.G. comunale, in quanto atti amministrativi da impugnare unitamente al provvedimento concretamente lesivo;
2) in relazione al merito della controversia, il ricorso è assistito da fumus di fondatezza, considerato che:
- l’art. 8 del Regolamento, nel prevedere che “gli impianti dovranno essere installati sulle aree esterne al centro abitato di proprietà comunale individuate in detto allegato dall’Amministrazione”, sembra non già stabilire la mera preventiva verifica in via prioritaria e, qualora possibile, dell’installazione di detta tipologia di impianti su aree di proprietà comunale, bensì imporre inammissibilmente il divieto generalizzato di installazione nell’intero centro abitato comunale, limitandone e prescrivendone la collocazione nei soli siti di proprietà comunale a questo esterne, individuati nel Regolamento;
- neppure l’indicato contrasto con le N.T.A. del vigente P.U.G. comunale (secondo cui “Fino alla formazione dei Piani Urbanistici Esecutivi nei Comparti è consentito il mantenimento delle legittime attività esistenti…”) appare idoneo a supportare la legittimità dell’impugnato diniego, attesa l’equiparazione della tipologia di impianti in questione alle opere di urbanizzazione primaria ”.
Il T.A.R., rilevata altresì la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, sospendeva l’efficacia degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse della società ricorrente, facendo salvo il riesercizio dell’azione amministrativa.
A tal fine, con PEC del 21 dicembre 2021, LI notificava l’ordinanza in parola al Comune di Corigliano d’Otranto che, tuttavia, con successiva nota del 09.02.2022, disponeva la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sostenendo che LI “ non è proprietaria dell’area sulla quale intenderebbe realizzare l’infrastruttura, e comunque non ha dimostrato di essere proprietaria di alcun diritto reale di godimento sul lotto oggetto dell’istanza denegata, anche ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/2001 ”.
LI riscontrava la nota in esame evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, è previsto da progetto che il proprio impianto sarà installato sull’infrastruttura porta-antenne di proprietà di NE che ha rilasciato a LI specifico atto di assenso all’installazione sin dal 15.07.2021.
LI evidenziava che tale assenso costituisce il titolo idoneo a legittimare l’installazione del proprio impianto sull’infrastruttura di proprietà di NE ed è altresì titolo idoneo ai sensi dell’art. 11 del TU Edilizia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, richiesta da LI per l’installazione del proprio impianto.
LI osservava, infine, che “ diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione nella nota che si riscontra, l’art. 11, d.P.R. 380/2001, non richiede la titolarità di un diritto reale di godimento ma solo che l’istante “abbia titolo per richieder[e]” il rilascio del titolo edilizio ”; sicché “ per il conseguimento del titolo edilizio è sufficiente anche la titolarità di un diritto personale di godimento ”.
LI concludeva le proprie osservazioni evidenziando che NE, proprietaria della realizzanda infrastruttura, dispone a sua volta del consenso del proprietario dell’area oggetto dell’installazione, come da contratto di locazione che trasmetteva per estratto.
L’Amministrazione ha ritenuto comunque di poter archiviare l’istanza di LI - con l’atto del 3 marzo 2022 - adducendo ragioni diverse da quelle poste a fondamento del diniego n. 549 del 24.09.2021, e altresì diverse da quelle per cui aveva disposto la sospensione del procedimento.
L’Amministrazione ha infatti archiviato l’istanza di autorizzazione di LI asserendo che la stessa avrebbe trasmesso il titolo di disponibilità dell’area in oggetto ( id est , la locazione tra NE e il proprietario dell’area) solo con le osservazioni di cui alla nota del 25.02.2022; inoltre, a giudizio dell’Amministrazione, “ tale scrittura privata non può dirsi idonea in quanto trattasi di un contratto di locazione non munito di data certa e non registrato e comunque intervenuto nell’Agosto 2021, ovvero successivamente al deposito dell’istanza, la quale pertanto è stata prodotta in assenza di titolo legittimante ”.
Con ricorso per motivi aggiunti, LI ha censurato anche quest’ultimo provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 DPR 6 giugno 2001 n. 380 - Travisamento di fatti e carenza di istruttoria. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 e dell’Allegato 13, d.lgs. n. 259/2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 346, L. n. 311/2004 - Travisamento di fatti e carenza di istruttoria. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 1, L. n. 241/1990. Violazione dell’interesse sostanziale dell’istante - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. 4. Eccesso di potere per sviamento.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Principiando dall’esame del ricorso introduttivo, le eccezioni preliminari formulate dal Comune di Corigliano d’Otranto devono essere disattese.
Innanzi tutto, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, fondata sul difetto della titolarità della proprietà o di diritti reali di godimento sul lotto oggetto dell’istanza denegata, in quanto l’art. 11, D.P.R. n. 380/2001, non richiede la titolarità di un diritto reale di godimento, ma solo che l’istante abbia titolo per richiedere il rilascio del titolo edilizio; sicché per il conseguimento del titolo edilizio è sufficiente anche la titolarità di un diritto personale di godimento, sulla cui base il richiedente abbia la facoltà di eseguire i lavori, senza che incomba all’amministrazione l’onere di compiere una particolare indagine sulla misura dei diritti rinvenienti alle parti dal rapporto obbligatorio che legittima il rilascio del titolo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 02/02/2012, n. 568; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 19/06/2020, n. 193).
In secondo luogo, deve essere disattesa anche l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo nella parte in cui impugna il Regolamento comunale approvato dal Comune di Corigliano d’Otranto con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 29.11.2001, in quanto viene in rilievo un atto amministrativo da impugnare unitamente al provvedimento applicativo concretamente lesivo (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24/12/2020, n. 3566). Nella specie, la disposizione contestata si configura alla stregua di norma regolamentare, di carattere generale e astratto, destinata a disciplinare, sul territorio comunale, la futura installazione degli impianti di telecomunicazione e con la quale sono stati posti limiti astratti all’installazione dei detti impianti; dal che consegue che il termine per ricorrere avverso siffatta disciplina non può che decorrere dal momento in cui la disciplina ha ricevuto applicazione concreta, ossia dal provvedimento di diniego di autorizzazione (Cons. Stato, Sez. VI, 08/09/2009, n. 5258).
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto questo T.A.R. ha già provveduto nelle more ad annullare con sentenza n. 41 del 17.01.2022, previo ricorso di NE Italia S.p.A., sia la determinazione n. Reg. Gen. 549 del 24/09/2021 sia, per la parte di interesse, la Deliberazione di C.C. del Comune di Corigliano d’Otranto, n. 42 del 29 novembre 2001, avente ad oggetto “ Regolamento Comunale in materia di campi elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze compreso fra 100 KHZ e 300 GHZ ”. La surriferita sentenza è stata versata in atti dalla ricorrente in data 06/06/2022.
Va affermata, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del presente gravame, tenuto conto che parte ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità ulteriore, essendo stato l’atto impugnato già annullato.
Si può dunque passare all’esame del ricorso per motivi aggiunti con cui è impugnato il provvedimento di data 3 marzo 2022 prot. 0001798 attraverso il quale il Comune di Corigliano d’Otranto, a seguito della sospensione giudiziale dell’efficacia del provvedimento di diniego n. 549 del 24/09/2021, ha disposto l’archiviazione dell’istanza di autorizzazione de qua , sulla base della motivazione per cui il contratto di locazione risulterebbe privo di data certa e non registrato e comunque sarebbe intervenuto nell’agosto 2021, ovvero successivamente al deposito dell’istanza, la quale pertanto sarebbe stata prodotta in assenza di titolo legittimante.
Il secondo motivo di ricorso, con cui è dedotta, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 e dell’Allegato 13 D.Lgs. n. 259/2003, è suscettibile di positiva valutazione.
Giova sul punto osservare che il D.Lgs. n. 259/2003, ai fini del conseguimento del titolo autorizzativo, individua analiticamente e tassativamente i documenti da allegare all’istanza di autorizzazione, senza possibilità per l’Amministrazione di esigere documenti diversi da quelli previsti dall’Allegato 13, aggravando il relativo iter procedimentale. Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come “ nell’ipotesi di installazione o modifica di un impianto preesistente, soggetta alla procedura semplificata di cui all’art. 87 (o 87 bis) del D.Lgs. n. 259 del 2003, l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all’allegato 13, modello A o B, del D.Lgs. n. 259 del 2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l’esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa” (Consiglio di Stato, Sezione III, 9.7.2018, n. 4189) ” (cfr. T.A.R. Lazio Roma II Stralcio, 05/01/2022, n. 85; in termini Cons. Stato, Sez. VI, 14/02/2022, n. 1050; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 18/03/2022, n. 1821; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 19/04/2022, n. 608).
Inoltre, “ ove effettivamente la domanda presentata dalla ricorrente fosse stata carente sotto il profilo documentale, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto richiedere l’integrazione della medesima entro il suddetto termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza stessa ”. (T.A.R. Veneto, Sez. III, 24/11/2020, n. 1111).
Occorre evidenziare che il titolo di legittimazione non è contemplato tra i documenti da allegare all’istanza di autorizzazione di cui all’art. 87 ( ratione temporis vigente), come indicati dall’Allegato 13 modello A del D.Lgs n. 259/2003 (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, 19/04/2022, n. 608; T.A.R. Puglia, Lecce, 31/05/2021, n. 856).
In ogni caso, la ricorrente ha documentato l’assenso del proprietario dell’area, versando in atti il relativo contratto di locazione registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate in data 02/11/2021.
Fermo quanto sopra, occorre rilevare che la locazione stipulata tra NE e il proprietario è perfettamente valida in quanto trattasi di contratto munito di specifica registrazione. Si rammenta che il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della L. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ ex tunc ”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione (Cass. SS.UU., 09/10/2017, n. 23601).
Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO