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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 362/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Gianfranco Placentino Presidente relatore dr.ssa Rita Curci Consigliere dr. Antonio Aprea Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in sede di rinvio dalla Cassazione giusta ordinanza n. 28424/21, con cui veniva cassata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 304/2018 depositata il 10/9/2018, resa nel procedimento n. 24/2016 R.G. di appello avverso la sentenza n. 590/2015 pronunciata il 17/8/2015 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica (proc. n. 1031/2011 R.G.), avente ad oggetto: azione revocatoria;
TRA
(c.f. ), in persona del Segretario Generale p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Berti (c.f. Parte_2 C.F._1
), PEC come da registri di giustizia;
C.F._2
- APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE – attore in riassunzione –
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Curatore fallimentare Dott. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Fabio Baranello (c.f. ; C.F._4
- APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE– convenuto in riassunzione – E
(p.i. 0 , quale società incorporante per fusione di Controparte_3 P.IVA_3 [...]
) (p.i. ), a sua volta incorporante per fusione di (p.i. CP_4 P.IVA_4 Controparte_5
in cui si era trasformata P.IVA_5 Controparte_6
- APPELLANTE - convenuta in riassunzione -contumace – CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/2/2024: il si è riportato “integralmente a quanto già dedotto, eccepito e Parte_1 Parte_1 domandato con le note scritte depositate in data 15.09.2023, da intendersi qui per trascritte, e ciò anche per la precisazione delle conclusioni” che qui testualmente si riportano: a) riformare la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 590/2015 depositata i l 17.08.2015 nella parte in cui ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della Curatela Fallimentare dell'atto di cessione del credito del 3.08.2008 per notaio rep. 2485545 ed Per_1
Pag. 1 a 9 ha condannato il alle spese di lite, per l'effetto rigettando la domanda di Parte_1 cui al punto A) dell'atto di citazione di 1° grado proposto dal Controparte_1 in quanto infondata e comunque non provata;
b) in ogni caso, accertare l'inesistenza del credito azionato nei confronti del
[...]
dichiarando che nulla è dovuto dal predetto Ente al Parte_1 Controparte_1 in relazione alle pretese creditorie azionate nel procedimento svoltosi davanti al
[...]
Tribunale di Campobasso R.G. 1031/2011; c) condannare il al pagamento delle spese dei tre Controparte_1 gradi di giudizio in favore del (Tribunale di Campobasso R.G. n. Parte_1
1031/2011, Corte di Appello di Campobasso R.G. n. 24/2016 e Corte di Cassazione R.G. n.
303/2019), nonché del presente giudizio, secondo i parametri di legge;
d) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del a ritenere tutte Parte_1 le somme già versate in favore del in esecuzione delle Controparte_1 sentenze del Tribunale di Campobasso n. 590/2015 e della Corte di Appello di Campobasso n.
304/2018 e restituite in corso di giudizio. C il (di seguito ) “si riporta a tutto quanto Controparte_1 dedotto, eccepito e contestato nella comparsa di costituzione e risposta del 18/2/2022, nonché alle conclusioni ivi rassegnate, unitamente a quanto illustrato e documentato nelle note di trattazione scritta e integrazione per l'udienza del 20/9/2023”. Si riportano testualmente le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta:
1) confermare che tutte le motivazioni-statuizioni, di entrambi i gradi del giudizio, attinenti al rapporto sostanziale-processuale tra il e l'allora (e sue aventi CP_1 Controparte_6 causa) sono coperte da giudicato irrevocabile, e come tali non attinte minimamente dal principio di diritto espresso dall'ordinanza di rinvio n. 28424/21 della S.C.;
2) confermare che in relazione al capo di condanna al pagamento delle spese/compensi a carico, sia della e sia del , così come liquidate nel Controparte_6 Parte_1 giudizio di 1° grado R.G. 1031/2011, e di cui alla sentenza n. 590/2015, risulta coperto da giudicato irrevocabile, per i motivi esaurientemente esposti nei punti sub. A) e B) del presente atto;
di conseguenza, il giudice del rinvio non potrà delibare su tali spese/compensi del giudizio di 1° grado, contrariamente a quanto richiesto dal nell'atto di riassunzione;
Pt_1
3) confermare che la pretesa restitutoria/creditoria azionata dal non rientra tra CP_1 quelle spettanti, esclusivamente (invece), al Concessionario a titolo originario IP in base all'art. 158 d.lgs. 163/06; accertare, altresì, che il procedimento di revoca/risoluzione, avviato dopo la Co sentenza di fallimento della , inerisce esclusivamente al rapporto sostanziale-processuale intercorrente tra il concessionario a titolo originario IP e il Comune concedente (devoluto alla giurisdizione amministrativa); Contr
4) confermare, altresì, che il credito di cui era titolare esclusiva la n bonis, e portato (pro-quota) nella cessione del 3/8/2009 (ed incamerato nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 42 L.F.), ed in quello della cessione del 3/2/2009, era esistente, certo, liquido ed esigibile alla data del
5/10/2010, e tale è rimasto anche dopo la sentenza di fallimento, non soffrendo di alcuna valida ed effettiva modificazione fattuale-giuridica (giammai di sopravvenuta inesistenza) all'esito del Co procedimento di revoca-risoluzione avviato, dopo la sentenza di fallimento della , nei confronti del concessionario a titolo originario IP (unico legittimato passivo); 5) confermare che il non è il dante causa-avente causa della Parte_3 Controparte_1
e lo stesso non è il dante-avente causa della IP;
confermare, altresì, ai
[...] CP_1 sensi dell'art. 156 d.lgs. 163/06, che la non era, al momento della Controparte_1
Pag. 2 a 9 Co dichiarazione di fallimento della , la dante-avente causa della Società di progetto IP in relazione al rapporto contrattuale, con il Comune, in cui quest'ultima Società è subentrata a titolo originario;
6) confermare che il non ha mai avanzato pretese e rivendicazioni, Pt_1 creditorie/risarcitorie/restitutorie, nei confronti della procedura concorsuale EM, e giammai nei modi e forme stabilite dall'art. 52 ss. L.F.;
7) disporre la regolamentazione delle spese/compensi con riferimento al principio della valutazione dell'esito complessivo della lite, e con esclusione delle spese/compensi del giudizio di 1° grado R.G. 1031/2011 (liquidati nella sentenza n. 590/15); in denegata ipotesi, disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di cassazione.
FATTI DI CAUSA
1. All'esito di procedura di project financing ex art. 37-quater legge 11 febbraio 1994, n. 109, il Comune di aggiudicò alla società la concessione per la Parte_1 Controparte_1 progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico in un'area, sita in Via XXV Aprile, di proprietà comunale. Segui, nel 2007, la stipula della relativa convenzione la quale prevedeva che il costo di realizzazione dell'opera progettata (pari ad € 4.725.795,37) sarebbe rimasto totalmente a carico della concessionaria (a fronte del suo diritto di introitare i ricavi derivanti dalle locazioni temporanee del parcheggio edificando), ad eccezione del corrispettivo per i maggiori costi dell'opera pubblica conseguenti alla modifica del progetto iniziale (pari ad € 813.466,42), che sarebbero rimasti a carico dell'ente concedente in virtù di quanto previsto da apposita appendice alla Convenzione (art. 7). L'aggiudicataria costituì successivamente, nel 2008, una c.d. società di progetto (art. 37-quinquies legge n. 109 del 1994), denominata Controparte_8
che subentrò all'aggiudicataria nella qualità di concessionaria per l'attività di progettazione,
[...] esecuzione e gestione dell'opera pubblica. Con atto del 3 agosto 2009 la Controparte_1
e la cedettero a il credito di
[...] Controparte_8 Controparte_6
€ 300.000,00, a valere sulla predetta somma di € 813.446,42 di cui all'art. 7 dell'atto aggiuntivo alla Convenzione, autorizzando il Comune (debitore ceduto) a pagare in favore della Banca cessionaria. Con sentenza del 6 ottobre 2010 il Tribunale di Campobasso dichiarò il fallimento della società . A causa di ciò, ed anche dell'inadempimento Controparte_1 della concessionaria il comune, con determinazione n. 294 Controparte_8 del 22 novembre 2011, revocò la concessione. Tale provvedimento venne impugnato innanzi al TAR dal e dalla ma il ricorso venne respinto con sentenza Controparte_9 CP_10 confermata dal Consiglio di Stato.
2. Con atto di citazione notificato il 21/6/2011, il conveniva in giudizio, Parte_4 dinanzi al Tribunale di Campobasso, la e il Controparte_6 Parte_1 affinché pronunciasse, per quanto di interesse, declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto C di cessione del credito stipulato il 3/8/2009 tra la e la , con il quale era stata Controparte_6 C stipulata la cessione del credito della e della IP nei confronti del (pari ad Parte_1 C
€ 813.466,42- ceduto per la quota di € 300.000,00, pari alla debitoria della nei confronti della banca), alla , nonché la condanna del al pagamento di € 300.000,00, Controparte_6 Pt_1 oltre IVA e interessi;
2.1 il credito dedotto derivava dai maggiori costi per la costruzione di un parcheggio pubblico, connessi a modifiche progettuali autorizzate dal riconosciuti in virtù dell'art. 7 Pt_1 dell'appendice alla convenzione stipulata a valle della concessione aggiudicata dal
[...] C
alla nel 2007 all'esito di una procedura di project financing. L'aggiudicataria Parte_1
Pag. 3 a 9 costituì nel 2008 la (di seguito IP) che subentrò Controparte_8 all'aggiudicataria nella qualità di concessionaria per l'attività di progettazione, esecuzione e Co gestione dell'opera pubblica;
il 5/10/2010, la veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Campobasso n. 7/10.
2.2 Il si costituiva in giudizio, eccependo l'inesistenza del credito, ritenuto subordinato Pt_1 al collaudo finale dell'opera, e l'inadempimento contrattuale della concessionaria ai sensi dell'art. 1460 c.c., chiedendo il rigetto della domanda revocatoria e della domanda di condanna del al pagamento della somma di € 300.000,00; Pt_1
la si costituiva, eccependo la validità dell'atto di cessione per essere stato Controparte_6 stipulato con atto pubblico e con data certa e contestando l'azione revocatoria promossa dal
, chiedendone il rigetto. CP_1
2.3 Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 590 del 17/8/2015, accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc, e dichiarava l'inefficacia, nei confronti della curatela fallimentare, dell'atto di cessione del credito del 3/8/2009; rigettava, la domanda di condanna del al pagamento della somma oggetto della cessione. Pt_1
Il Tribunale riteneva la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria ordinaria;
quanto alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 300.000,00 rivolta in via alternativa al e alla dagli atti non era emerso se il comune Pt_1 CP_6 avesse corrisposto alla banca la somma ceduta, ovvero se detta somma non fosse stata ancora corrisposta, così che la domanda non poteva essere accolta;
inoltre, tenuto conto delle eccezioni sollevate dal il credito della curatela nei confronti del comune non poteva essere ritenuto Pt_1 esigibile, mancando qualsiasi documento relativo allo stato di avanzamento dei lavori o di collaudo delle opere.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso proponevano appello la Controparte_6
e, in via incidentale, sia il , sia il
[...] Parte_1 Parte_4
Con l'appello principale, inteso a neutralizzare la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione del credito del 3/8/2009, la Banca ha richiesto il rigetto della domanda revocatoria per insussistenza dei presupposti e di ogni altra domanda proposta nei suoi confronti;
il ha CP_1 richiesto la conferma dell'accoglimento della domanda revocatoria, con rigetto dell'appello principale, ed in via incidentale ha richiesto l'accertamento del proprio credito di € 300.000,00 nei confronti del e la condanna dello stesso al pagamento della detta somma;
il Pt_1 Pt_1 appellante in via incidentale, chiedeva la riforma della statuizione sulla dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc ed il rigetto delle domanda della curatela di revocatoria;
in ogni caso chiedeva l'accertamento dell'inesistenza/inesigibilità del credito della curatela nei confronti del Pt_1 chiedeva il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla curatela.
3.1. Con sentenza n. 304 del 10/9/2018, la Corte d'appello di Campobasso rigettava l'appello principale della e quello incidentale del accoglieva Controparte_6 Pt_1 invece l'appello incidentale del e, per l'effetto, condannava il CP_1 Parte_1 al pagamento, in favore della curatela, della somma di € 300.000,00, oltre interessi. La Corte di appello riteneva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che, da un lato, era presumibile che tale importo non fosse stato ancora pagato dal comune alla banca cessionaria del credito e, dall'altro, che fosse anche esigibile, pur in mancanza di collaudo finale dell'opera; l'art. 7 dell'appendice prevedeva che l'impegno del comune di pagare il suddetto corrispettivo
Pag. 4 a 9 veniva assunto < quindi dal 24 gennaio 2008 (data indicata nell'atto di cessione), con previsione svincolata dal collaudo delle opere;
la determina di revoca della concessione riconosceva espressamente che il comune aveva assunto l'impegno a versare il detto corrispettivo in corso d'opera; nella relazione di stima posta a base della determinazione, la percentuale di realizzazione delle opere aggiuntive era stata quantificata nel 94,66%; per la analitica descrizione delle opere aggiuntive contenuta nella suddetta relazione di stima, emergeva che, senza di esse, non era possibile costruire il parcheggio e che, quindi, tali opere dovevano necessariamente precedere i lavori oggetto della convenzione principale;
inoltre era infondata l'eccezione di inadempimento che il aveva Pt_1 riproposto ex art. 346 cod. proc. civ., anche evocando il provvedimento di revoca della concessione e le pronunce dei giudici amministrativi che ne avevano confermato la legittimità; lo stesso comune aveva quantificato in € 770.027,31 il costo delle opere aggiuntive realizzate;
l'art. 158, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 prevedeva che in caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico (come avvenuto nel caso di specie ...) erano rimborsati al concessionario il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non avesse ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario»; ed era appunto con riferimento ai costi sostenuti che la relazione di stima aveva quantificato l'indennizzo dovuto al concessionario;
nella sentenza del Consiglio di Stato si era C affermato che l'ente locale non aveva escluso che residuasse un debito nei confronti della e della IP per le opere realizzate, rilevandosi tuttavia che, allo stato, esso non risultava quantificato (probabilmente perché nel giudizio amministrativo non era stata prodotta la relazione di stima).
4. Avverso detta sentenza il Comune di proponeva ricorso per Cassazione, Parte_1 articolato su nove motivi di impugnazione. Per quanto qui rileva, il censurava la sentenza impugnata ponendo questioni attinenti Pt_1 all'interpretazione e qualificazione del contratto, nonché alla giurisdizione;
4.1. Il resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso Parte_4 principale. Le altre parti intimate non svolgevano attività difensiva.
4.2. Con ordinanza n. 28424 del 15/10/2021, la Corte di Cassazione accoglieva il quarto e il settimo motivo di ricorso, dichiarava inammissibili il primo, il secondo, il quinto, il sesto e l'ottavo e dichiarava assorbiti i rimanenti.
La Cassazione valorizzando in primo luogo la circostanza - emergente anche dalla documentazione prodotta dal - del giudicato in ordine alla devoluzione alla giurisdizione Pt_1 amministrativa della domanda di indennizzo ex art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016, domanda già rigettata dal n. 301/15 ( che ha affermato la giurisdizione amministrativa sulla CP_11 domanda di indennizzo ed ha rigettato la domanda sul rilievo che, ai sensi dell'art. 158, comma 2, d. lgs. cit., tale indennizzo dovesse essere devoluto in via prioritaria all'ente finanziatore,
[...]
nonché sulla pronuncia del Consiglio di Stato e confermata dalle Sezioni Unite Controparte_6 della Cass. n. 18079/2019; la fattispecie in esame, così come accertata in sentenza, trovava esaustiva disciplina nell'art. 158 d. Lgs. n. 163 del 2006 [ora abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016] a mente del quale erano previsi i rimborsi al concessionario di cui alle lettere a) b) e c) susseguenti;
in caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse (a tale ipotesi andava ricondotta la fattispecie in concreto accertata) nessun altro obbligo residuava а carico dell'ente concedente se non quello di effettuare i rimborsi e corrispondere l'indennizzo
Pag. 5 a 9 previsti alle lettere a) b) c) del comma 1; l'unica pretesa creditoria azionabile pertanto era quella di cui all'indennizzo ex art. 158 d. Lgs. n. 163 del 2016, ma in tale prospettiva la questione non era in questa sede suscettibile di essere esaminata, anzitutto perché estranea alla controversia nei termini e nei limiti in cui risultava dedotta nel giudizio di merito e, in ogni caso, perché preclusa dal giudicato che doveva ritenersi formato sull'affermazione della devoluzione della stessa al G.A..
La Cassazione ha concluso affermando che “Le considerazioni che precedono, dando ragione della denunciata inesistenza del credito considerato in sentenza quale oggetto della cessione oggetto di revocatoria, privano di fondamento la statuizione resa su tale domanda. Alla luce delle considerazioni che precedono, essendo l'unico credito oggetto di cessione, secondo quanto incontestatamente affermato in sentenza, quello legato al detto corrispettivo contrattuale - in realtà non più spettante, in quanto tale, come detto, per effetto della revoca della concessione - viene meno del tutto l'incidenza negativa dell'atto sulla garanzia patrimoniale della società cedente (e dunque sulla massa attiva acquisita al fallimento)”.
4.3 In conseguenza dell'accoglimento dei predetti motivi, la Corte cassava la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati.
5. Con atto di citazione notificato al e alla (quale Parte_4 Controparte_12 banca incorporante la a sua volta incorporante per fusione di CP_4 Controparte_5 in cui si era trasformata ), il Controparte_6 Parte_1 riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia della cessione con richiesta di rigetto della domanda revocatoria proposta dalla curatela.
5.1 Con comparsa di citazione e risposta del 18/2/2022 si è costituito il che Parte_4 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) confermare che tutte le motivazioni-statuizioni, di entrambi i gradi del giudizio, attinenti il rapporto sostanziale-processuale tra il e l'allora (e sue aventi causa) CP_1 Controparte_6 sono coperte da giudicato irrevocabile, e come tali non attinte minimamente dal principio di diritto espresso dall'ordinanza di rinvio n. 28424/21 della S.C.; 2) confermare che in relazione al capo di condanna al pagamento delle spese/compensi a carico, sia della e sia del Controparte_6
, così come liquidate nel giudizio di 1° grado R.G. 1031/2011, e di cui alla Parte_1 sentenza n. 590/2015, risulta coperto da giudicato irrevocabile, per i motivi esaurientemente esposti nei punti sub. A) e B) del presente atto;
di conseguenza, il giudice del rinvio non potrà delibare su tali spese/compensi del giudizio di 1° grado, contrariamente a quanto richiesto dal nell'atto di riassunzione;
3) confermare che la pretesa restitutoria/creditoria azionata dal Pt_1
non rientra tra quelle spettanti, esclusivamente (invece), al Concessionario a titolo CP_1 originario IP in base all'art. 158 d.lgs. 163/06; accertare, altresì, che il procedimento di Co revoca/risoluzione, avviato dopo la sentenza di fallimento della , inerisce esclusivamente al rapporto sostanziale-processuale intercorrente tra il concessionario a titolo originario IP e il Comune concedente (devoluto alla giurisdizione amministrativa); 4) confermare, altresì, che il Contr credito di cui era titolare esclusiva la bonis, e portato (pro-quota) nella cessione del 3/8/2009 (ed incamerato nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 42 L.F.), ed in quello della cessione del 3/2/2009, era esistente, certo, liquido ed esigibile alla data del 5/10/2010, e tale è rimasto anche dopo la sentenza di fallimento, non soffrendo di alcuna valida ed effettiva modificazione fattuale- giuridica (giammai di sopravvenuta inesistenza) all'esito del procedimento di revoca-risoluzione
Pag. 6 a 9 Co avviato, dopo la sentenza di fallimento della , nei confronti del concessionario a titolo originario IP (unico legittimato passivo); 5) confermare che il non è il dante causa-avente Parte_3 causa della e lo stesso non è il dante-avente causa della IP;
Controparte_1 CP_1 confermare, altresì, ai sensi dell'art. 156 d.lgs. 163/06, che la non era, al Controparte_1 Co momento della dichiarazione di fallimento della , la dante-avente causa della Società di progetto IP in relazione al rapporto contrattuale, con il in cui quest'ultima Società è Pt_1 subentrata a titolo originario 6) confermare che il non ha mai avanzato pretese e Pt_1 Co rivendicazioni, creditorie/risarcitorie/restitutorie, nei confronti della procedura concorsuale , e giammai nei modi e forme stabilite dall'art. 52 ss. L.F. 7) disporre la regolamentazione delle spese/compensi con riferimento al principio della valutazione dell'esito complessivo della lite, e con esclusione delle spese/compensi del giudizio di 1° grado R.G. 1031/2011 (liquidati nella sentenza n. 590/15); in denegata ipotesi, disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di cassazione”.
5.2 Con ordinanza del 23/2/2022 il Collegio, rilevata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia della Controparte_3
5.3 Precisate le conclusioni all'udienza del 28/2/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la decisione è stata riservata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il appellante incidentale e ricorrente in riassunzione, ha insistito Parte_1 nella richiesta di riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della Curatela Fallimentare dell'atto di cessione del credito del 3.08.2009 per notaio , rep. 2485545. Per_1
La domanda proposta, tenuto conto della pronuncia della Cassazione sopra indicata, deve essere accolta mediante pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta estinzione del credito. La Cassazione con l'ordinanza sopra richiamata, ha chiaramente statuito sulla sopravvenuta inesistenza del credito quale oggetto di revocatoria, con la conseguente privazione “di fondamento della statuizione resa su tale domanda”. Ciò premesso, va rilevato che il credito ceduto, al momento della cessione posta in essere nel 2009, era costituito dal corrispettivo dovuto in forza del contratto di concessione;
detto credito, a seguito della determinazione n. 294 del 22.11.2011, con cui il revocava la concessione, è Pt_1 venuto meno, tenuto conto del fatto che a seguito della revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, la creditrice appaltatrice ha perso il diritto alla corresponsione del credito contrattuale ed è divenuta unicamente titolare del diritto all'indennizzo ex art. 158 D.Lgs. 163/2006, estraneo al presente giudizio, ed assoggettato alla giurisdizione del giudice amministrativo, come statuito dalla Cassazione remittente. Va rilevato che la sopravvenuta estinzione del debito nel corso del giudizio di revocatoria ordinaria non comporta il rigetto della domanda per inesistenza del credito, ma determina la cessazione della materia del contendere, tenuto conto dell'originaria sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/06/2024, n. 17957- azione revocatoria proposta con citazione notificata il 15/6/11 – revoca della concessione intervenuta il 22/11/11).
7. Per la rilevata inesistenza sopravvenuta del credito, deve pure essere accolta la richiesta del di dichiarazione che nulla è dovuto dal in favore del fallimento, con la Pt_1 Pt_1 conseguenza che deve essere confermata la pronuncia del Tribunale che ha statuito sul rigetto
Pag. 7 a 9 della domanda del fallimento di condanna del al pagamento della somma di € 300.000,00 Pt_1
(domanda accolta dalla pronuncia di questa Corte di appello, che è stata cassata dalla pronuncia della Cassazione sopra riportata).
8. La curatela ha proposto, nel presente giudizio di rinvio, le questioni relative all' opponibilità della revoca/decadenza al Fallimento, della posteriorità dell'avvio del procedimento amministrativo rispetto alla dichiarazione di fallimento, dell'inefficacia della revoca/decadenza della concessione per mancato avveramento della condizione prevista dall'art. 158, comma 3, D.Lgs. 163/2006, dell'avvenuto pagamento in acconto. Osserva la Corte che il processo in sede di rinvio, come statuito dall'art. 394 cpc, è un "processo chiuso", destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice, nel quale alle parti è, in linea generale, preclusa ogni possibilità di nuove eccezioni, nuove prove, nuova documentazione (C. 2467/2019; C. 3320/2015); il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto ai sensi dell' art. 384, 1° co., senza alcuna possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, ovvero la quantificazione giuridica del rapporto controverso ( C. 27337/2019; C. 6707/2004; C. 9398/1997), fatta eccezione dei fatti meramente ipotetici ( C. 2660/1989), ma comprese le questioni che avrebbero potuto essere prospettate o rilevate d'ufficio dalla cassazione ( C. 2751/1985). La preclusione si estende anche alle questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ( C. 6126/1998); dalla vincolatività del principio di diritto, discende che nel giudizio di rinvio devono ritenersi precluse tutte le questioni, di fatto e di diritto, costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia della Corte, sia nel caso in cui siano state dedotte nelle precedenti fasi di merito, sia quando avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in sede di legittimità o quando la Corte avrebbe dovuto rilevarle d'ufficio, atteso che si tratta di questioni il cui riesame potrebbe vanificare o comunque limitare gli effetti della sentenza di cassazione che enuncia il principio di diritto non in astratto, ma al fine della concreta decisione ( C. 7176/2001; C. 1437/2000). Ciò premesso, va rilevato che tutte le questioni sollevate dal nel presente giudizio di Pt_1 rinvio, conformemente a quanto eccepito dal a Mare, devono ritenersi Parte_1 assorbite dall'avvenuto accertamento da parte della Cassazione dell'inesistenza nella fattispecie in esame, tra le parti del presente giudizio, di un credito derivante direttamente dal contratto di concessione, in capo alla curatela, e tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto credito indennitario ex art. 158 D.Lgs. 163/2006, estraneo al presente giudizio e sottratto alla giurisdizione del GO. 9) Va dichiarato, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., il diritto del di ritenere le somme già Pt_1 introitate dal a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 28424/21 del 15.10.2021, in CP_1 quanto somme indebitamente versate in forza di sentenze (Tribunale di Campobasso n. 590 del 17.08.2005 e Corte di Appello di Campobasso n. 304 del 2018) successivamente riformate. 10) Quanto alle spese processuali, la curatela ha eccepito l'assunto passaggio in giudicato della statuizione sulle spese di primo grado a seguito della pronuncia della Corte di appello. Il motivo è infondato. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 6369/2013).
Pag. 8 a 9 La sentenza di primo grado è stata riformata a seguito della presente sentenza emessa nel giudizio di rinvio e quella di appello è stata cassata dalla Cassazione. Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, secondo la valutazione unitaria e globale della lite, va tenuto conto del fatto che, pur essendo il credito della società originariamente sussistente, detto credito è venuto meno per la revoca per motivi di pubblico interesse, a seguito dell'inadempimento contrattuale e del fallimento della concessionaria;
ne consegue che ricorrono giusti motivi per dichiarare integramente compensate le spese del doppio grado di giudizio, di legittimità e di giudizio di rinvio (tenuto conto della oggettiva marginalità delle pronunce di accoglimento della domanda revocatoria della costituzione di pegno e della costituzione di fideiussione, rispetto alla domanda revocatoria della cessione del credito e della domanda di condanna del comune al pagamento della somma di € 300.000,00).
11) Ricorrono infine nei confronti della appellante principale , e della Controparte_12
, appellante incidentale, i presupposti di cui al primo Controparte_1 periodo dell'art. 13, comma 1-quater dpr n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P. Q. M.
la Corte di appello di Campobasso – collegio civile, quale Giudice di rinvio da Cassazione – giusta ordinanza n. 28424 del 15/10/2021, con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 304/2018, pubblicata il 10/09/2018; pronunciando definitivamente, sull'appello avverso la sentenza n. 590/2015, pronunciata il 17/8/2015 dal Tribunale di Campobasso, proposto da (ora Controparte_6
contumace nel giudizio di rinvio), nonché sugli appelli incidentali proposti Controparte_12 dal e dalla , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'appello proposto dalla Controparte_6
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_1
3) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto:
4) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda revocatoria ex art. 2901 cc proposta dalla Curatela, dell'atto di cessione del credito del 3/8/2009 per Notaio
, rep. 248545, per sopravvenuta estinzione del credito;
Per_1
[... 5) accerta l'inesistenza del credito azionato dalla Curatela nei confronti del Comune
e, per l'effetto, accerta che nulla è dovuto dal Parte_1 CP_13 Controparte_1 per le pretese creditorie fatte valere nel procedimento R.G. 1031/2011;
[...]
6) compensa integralmente le spese di doppio grado di giudizio, di giudizio di legittimità e di giudizio di rinvio;
7) dichiara, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., il diritto del di ritenere le somme già Pt_1 introitate dal a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 28424/21 del 15.10.2021; CP_1
8) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della Curatela fallimentare della
Controparte_1
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 6/2/2025. Il Presidente Estensore Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 9 a 9
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Gianfranco Placentino Presidente relatore dr.ssa Rita Curci Consigliere dr. Antonio Aprea Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in sede di rinvio dalla Cassazione giusta ordinanza n. 28424/21, con cui veniva cassata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 304/2018 depositata il 10/9/2018, resa nel procedimento n. 24/2016 R.G. di appello avverso la sentenza n. 590/2015 pronunciata il 17/8/2015 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica (proc. n. 1031/2011 R.G.), avente ad oggetto: azione revocatoria;
TRA
(c.f. ), in persona del Segretario Generale p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Berti (c.f. Parte_2 C.F._1
), PEC come da registri di giustizia;
C.F._2
- APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE – attore in riassunzione –
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Curatore fallimentare Dott. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Fabio Baranello (c.f. ; C.F._4
- APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE– convenuto in riassunzione – E
(p.i. 0 , quale società incorporante per fusione di Controparte_3 P.IVA_3 [...]
) (p.i. ), a sua volta incorporante per fusione di (p.i. CP_4 P.IVA_4 Controparte_5
in cui si era trasformata P.IVA_5 Controparte_6
- APPELLANTE - convenuta in riassunzione -contumace – CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/2/2024: il si è riportato “integralmente a quanto già dedotto, eccepito e Parte_1 Parte_1 domandato con le note scritte depositate in data 15.09.2023, da intendersi qui per trascritte, e ciò anche per la precisazione delle conclusioni” che qui testualmente si riportano: a) riformare la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 590/2015 depositata i l 17.08.2015 nella parte in cui ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della Curatela Fallimentare dell'atto di cessione del credito del 3.08.2008 per notaio rep. 2485545 ed Per_1
Pag. 1 a 9 ha condannato il alle spese di lite, per l'effetto rigettando la domanda di Parte_1 cui al punto A) dell'atto di citazione di 1° grado proposto dal Controparte_1 in quanto infondata e comunque non provata;
b) in ogni caso, accertare l'inesistenza del credito azionato nei confronti del
[...]
dichiarando che nulla è dovuto dal predetto Ente al Parte_1 Controparte_1 in relazione alle pretese creditorie azionate nel procedimento svoltosi davanti al
[...]
Tribunale di Campobasso R.G. 1031/2011; c) condannare il al pagamento delle spese dei tre Controparte_1 gradi di giudizio in favore del (Tribunale di Campobasso R.G. n. Parte_1
1031/2011, Corte di Appello di Campobasso R.G. n. 24/2016 e Corte di Cassazione R.G. n.
303/2019), nonché del presente giudizio, secondo i parametri di legge;
d) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del a ritenere tutte Parte_1 le somme già versate in favore del in esecuzione delle Controparte_1 sentenze del Tribunale di Campobasso n. 590/2015 e della Corte di Appello di Campobasso n.
304/2018 e restituite in corso di giudizio. C il (di seguito ) “si riporta a tutto quanto Controparte_1 dedotto, eccepito e contestato nella comparsa di costituzione e risposta del 18/2/2022, nonché alle conclusioni ivi rassegnate, unitamente a quanto illustrato e documentato nelle note di trattazione scritta e integrazione per l'udienza del 20/9/2023”. Si riportano testualmente le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta:
1) confermare che tutte le motivazioni-statuizioni, di entrambi i gradi del giudizio, attinenti al rapporto sostanziale-processuale tra il e l'allora (e sue aventi CP_1 Controparte_6 causa) sono coperte da giudicato irrevocabile, e come tali non attinte minimamente dal principio di diritto espresso dall'ordinanza di rinvio n. 28424/21 della S.C.;
2) confermare che in relazione al capo di condanna al pagamento delle spese/compensi a carico, sia della e sia del , così come liquidate nel Controparte_6 Parte_1 giudizio di 1° grado R.G. 1031/2011, e di cui alla sentenza n. 590/2015, risulta coperto da giudicato irrevocabile, per i motivi esaurientemente esposti nei punti sub. A) e B) del presente atto;
di conseguenza, il giudice del rinvio non potrà delibare su tali spese/compensi del giudizio di 1° grado, contrariamente a quanto richiesto dal nell'atto di riassunzione;
Pt_1
3) confermare che la pretesa restitutoria/creditoria azionata dal non rientra tra CP_1 quelle spettanti, esclusivamente (invece), al Concessionario a titolo originario IP in base all'art. 158 d.lgs. 163/06; accertare, altresì, che il procedimento di revoca/risoluzione, avviato dopo la Co sentenza di fallimento della , inerisce esclusivamente al rapporto sostanziale-processuale intercorrente tra il concessionario a titolo originario IP e il Comune concedente (devoluto alla giurisdizione amministrativa); Contr
4) confermare, altresì, che il credito di cui era titolare esclusiva la n bonis, e portato (pro-quota) nella cessione del 3/8/2009 (ed incamerato nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 42 L.F.), ed in quello della cessione del 3/2/2009, era esistente, certo, liquido ed esigibile alla data del
5/10/2010, e tale è rimasto anche dopo la sentenza di fallimento, non soffrendo di alcuna valida ed effettiva modificazione fattuale-giuridica (giammai di sopravvenuta inesistenza) all'esito del Co procedimento di revoca-risoluzione avviato, dopo la sentenza di fallimento della , nei confronti del concessionario a titolo originario IP (unico legittimato passivo); 5) confermare che il non è il dante causa-avente causa della Parte_3 Controparte_1
e lo stesso non è il dante-avente causa della IP;
confermare, altresì, ai
[...] CP_1 sensi dell'art. 156 d.lgs. 163/06, che la non era, al momento della Controparte_1
Pag. 2 a 9 Co dichiarazione di fallimento della , la dante-avente causa della Società di progetto IP in relazione al rapporto contrattuale, con il Comune, in cui quest'ultima Società è subentrata a titolo originario;
6) confermare che il non ha mai avanzato pretese e rivendicazioni, Pt_1 creditorie/risarcitorie/restitutorie, nei confronti della procedura concorsuale EM, e giammai nei modi e forme stabilite dall'art. 52 ss. L.F.;
7) disporre la regolamentazione delle spese/compensi con riferimento al principio della valutazione dell'esito complessivo della lite, e con esclusione delle spese/compensi del giudizio di 1° grado R.G. 1031/2011 (liquidati nella sentenza n. 590/15); in denegata ipotesi, disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di cassazione.
FATTI DI CAUSA
1. All'esito di procedura di project financing ex art. 37-quater legge 11 febbraio 1994, n. 109, il Comune di aggiudicò alla società la concessione per la Parte_1 Controparte_1 progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico in un'area, sita in Via XXV Aprile, di proprietà comunale. Segui, nel 2007, la stipula della relativa convenzione la quale prevedeva che il costo di realizzazione dell'opera progettata (pari ad € 4.725.795,37) sarebbe rimasto totalmente a carico della concessionaria (a fronte del suo diritto di introitare i ricavi derivanti dalle locazioni temporanee del parcheggio edificando), ad eccezione del corrispettivo per i maggiori costi dell'opera pubblica conseguenti alla modifica del progetto iniziale (pari ad € 813.466,42), che sarebbero rimasti a carico dell'ente concedente in virtù di quanto previsto da apposita appendice alla Convenzione (art. 7). L'aggiudicataria costituì successivamente, nel 2008, una c.d. società di progetto (art. 37-quinquies legge n. 109 del 1994), denominata Controparte_8
che subentrò all'aggiudicataria nella qualità di concessionaria per l'attività di progettazione,
[...] esecuzione e gestione dell'opera pubblica. Con atto del 3 agosto 2009 la Controparte_1
e la cedettero a il credito di
[...] Controparte_8 Controparte_6
€ 300.000,00, a valere sulla predetta somma di € 813.446,42 di cui all'art. 7 dell'atto aggiuntivo alla Convenzione, autorizzando il Comune (debitore ceduto) a pagare in favore della Banca cessionaria. Con sentenza del 6 ottobre 2010 il Tribunale di Campobasso dichiarò il fallimento della società . A causa di ciò, ed anche dell'inadempimento Controparte_1 della concessionaria il comune, con determinazione n. 294 Controparte_8 del 22 novembre 2011, revocò la concessione. Tale provvedimento venne impugnato innanzi al TAR dal e dalla ma il ricorso venne respinto con sentenza Controparte_9 CP_10 confermata dal Consiglio di Stato.
2. Con atto di citazione notificato il 21/6/2011, il conveniva in giudizio, Parte_4 dinanzi al Tribunale di Campobasso, la e il Controparte_6 Parte_1 affinché pronunciasse, per quanto di interesse, declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto C di cessione del credito stipulato il 3/8/2009 tra la e la , con il quale era stata Controparte_6 C stipulata la cessione del credito della e della IP nei confronti del (pari ad Parte_1 C
€ 813.466,42- ceduto per la quota di € 300.000,00, pari alla debitoria della nei confronti della banca), alla , nonché la condanna del al pagamento di € 300.000,00, Controparte_6 Pt_1 oltre IVA e interessi;
2.1 il credito dedotto derivava dai maggiori costi per la costruzione di un parcheggio pubblico, connessi a modifiche progettuali autorizzate dal riconosciuti in virtù dell'art. 7 Pt_1 dell'appendice alla convenzione stipulata a valle della concessione aggiudicata dal
[...] C
alla nel 2007 all'esito di una procedura di project financing. L'aggiudicataria Parte_1
Pag. 3 a 9 costituì nel 2008 la (di seguito IP) che subentrò Controparte_8 all'aggiudicataria nella qualità di concessionaria per l'attività di progettazione, esecuzione e Co gestione dell'opera pubblica;
il 5/10/2010, la veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Campobasso n. 7/10.
2.2 Il si costituiva in giudizio, eccependo l'inesistenza del credito, ritenuto subordinato Pt_1 al collaudo finale dell'opera, e l'inadempimento contrattuale della concessionaria ai sensi dell'art. 1460 c.c., chiedendo il rigetto della domanda revocatoria e della domanda di condanna del al pagamento della somma di € 300.000,00; Pt_1
la si costituiva, eccependo la validità dell'atto di cessione per essere stato Controparte_6 stipulato con atto pubblico e con data certa e contestando l'azione revocatoria promossa dal
, chiedendone il rigetto. CP_1
2.3 Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 590 del 17/8/2015, accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc, e dichiarava l'inefficacia, nei confronti della curatela fallimentare, dell'atto di cessione del credito del 3/8/2009; rigettava, la domanda di condanna del al pagamento della somma oggetto della cessione. Pt_1
Il Tribunale riteneva la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria ordinaria;
quanto alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 300.000,00 rivolta in via alternativa al e alla dagli atti non era emerso se il comune Pt_1 CP_6 avesse corrisposto alla banca la somma ceduta, ovvero se detta somma non fosse stata ancora corrisposta, così che la domanda non poteva essere accolta;
inoltre, tenuto conto delle eccezioni sollevate dal il credito della curatela nei confronti del comune non poteva essere ritenuto Pt_1 esigibile, mancando qualsiasi documento relativo allo stato di avanzamento dei lavori o di collaudo delle opere.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso proponevano appello la Controparte_6
e, in via incidentale, sia il , sia il
[...] Parte_1 Parte_4
Con l'appello principale, inteso a neutralizzare la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione del credito del 3/8/2009, la Banca ha richiesto il rigetto della domanda revocatoria per insussistenza dei presupposti e di ogni altra domanda proposta nei suoi confronti;
il ha CP_1 richiesto la conferma dell'accoglimento della domanda revocatoria, con rigetto dell'appello principale, ed in via incidentale ha richiesto l'accertamento del proprio credito di € 300.000,00 nei confronti del e la condanna dello stesso al pagamento della detta somma;
il Pt_1 Pt_1 appellante in via incidentale, chiedeva la riforma della statuizione sulla dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc ed il rigetto delle domanda della curatela di revocatoria;
in ogni caso chiedeva l'accertamento dell'inesistenza/inesigibilità del credito della curatela nei confronti del Pt_1 chiedeva il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla curatela.
3.1. Con sentenza n. 304 del 10/9/2018, la Corte d'appello di Campobasso rigettava l'appello principale della e quello incidentale del accoglieva Controparte_6 Pt_1 invece l'appello incidentale del e, per l'effetto, condannava il CP_1 Parte_1 al pagamento, in favore della curatela, della somma di € 300.000,00, oltre interessi. La Corte di appello riteneva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che, da un lato, era presumibile che tale importo non fosse stato ancora pagato dal comune alla banca cessionaria del credito e, dall'altro, che fosse anche esigibile, pur in mancanza di collaudo finale dell'opera; l'art. 7 dell'appendice prevedeva che l'impegno del comune di pagare il suddetto corrispettivo
Pag. 4 a 9 veniva assunto < quindi dal 24 gennaio 2008 (data indicata nell'atto di cessione), con previsione svincolata dal collaudo delle opere;
la determina di revoca della concessione riconosceva espressamente che il comune aveva assunto l'impegno a versare il detto corrispettivo in corso d'opera; nella relazione di stima posta a base della determinazione, la percentuale di realizzazione delle opere aggiuntive era stata quantificata nel 94,66%; per la analitica descrizione delle opere aggiuntive contenuta nella suddetta relazione di stima, emergeva che, senza di esse, non era possibile costruire il parcheggio e che, quindi, tali opere dovevano necessariamente precedere i lavori oggetto della convenzione principale;
inoltre era infondata l'eccezione di inadempimento che il aveva Pt_1 riproposto ex art. 346 cod. proc. civ., anche evocando il provvedimento di revoca della concessione e le pronunce dei giudici amministrativi che ne avevano confermato la legittimità; lo stesso comune aveva quantificato in € 770.027,31 il costo delle opere aggiuntive realizzate;
l'art. 158, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 prevedeva che in caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico (come avvenuto nel caso di specie ...) erano rimborsati al concessionario il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non avesse ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario»; ed era appunto con riferimento ai costi sostenuti che la relazione di stima aveva quantificato l'indennizzo dovuto al concessionario;
nella sentenza del Consiglio di Stato si era C affermato che l'ente locale non aveva escluso che residuasse un debito nei confronti della e della IP per le opere realizzate, rilevandosi tuttavia che, allo stato, esso non risultava quantificato (probabilmente perché nel giudizio amministrativo non era stata prodotta la relazione di stima).
4. Avverso detta sentenza il Comune di proponeva ricorso per Cassazione, Parte_1 articolato su nove motivi di impugnazione. Per quanto qui rileva, il censurava la sentenza impugnata ponendo questioni attinenti Pt_1 all'interpretazione e qualificazione del contratto, nonché alla giurisdizione;
4.1. Il resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso Parte_4 principale. Le altre parti intimate non svolgevano attività difensiva.
4.2. Con ordinanza n. 28424 del 15/10/2021, la Corte di Cassazione accoglieva il quarto e il settimo motivo di ricorso, dichiarava inammissibili il primo, il secondo, il quinto, il sesto e l'ottavo e dichiarava assorbiti i rimanenti.
La Cassazione valorizzando in primo luogo la circostanza - emergente anche dalla documentazione prodotta dal - del giudicato in ordine alla devoluzione alla giurisdizione Pt_1 amministrativa della domanda di indennizzo ex art. 158, comma 2, d. lgs. n. 163/2016, domanda già rigettata dal n. 301/15 ( che ha affermato la giurisdizione amministrativa sulla CP_11 domanda di indennizzo ed ha rigettato la domanda sul rilievo che, ai sensi dell'art. 158, comma 2, d. lgs. cit., tale indennizzo dovesse essere devoluto in via prioritaria all'ente finanziatore,
[...]
nonché sulla pronuncia del Consiglio di Stato e confermata dalle Sezioni Unite Controparte_6 della Cass. n. 18079/2019; la fattispecie in esame, così come accertata in sentenza, trovava esaustiva disciplina nell'art. 158 d. Lgs. n. 163 del 2006 [ora abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016] a mente del quale erano previsi i rimborsi al concessionario di cui alle lettere a) b) e c) susseguenti;
in caso di risoluzione del rapporto di concessione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse (a tale ipotesi andava ricondotta la fattispecie in concreto accertata) nessun altro obbligo residuava а carico dell'ente concedente se non quello di effettuare i rimborsi e corrispondere l'indennizzo
Pag. 5 a 9 previsti alle lettere a) b) c) del comma 1; l'unica pretesa creditoria azionabile pertanto era quella di cui all'indennizzo ex art. 158 d. Lgs. n. 163 del 2016, ma in tale prospettiva la questione non era in questa sede suscettibile di essere esaminata, anzitutto perché estranea alla controversia nei termini e nei limiti in cui risultava dedotta nel giudizio di merito e, in ogni caso, perché preclusa dal giudicato che doveva ritenersi formato sull'affermazione della devoluzione della stessa al G.A..
La Cassazione ha concluso affermando che “Le considerazioni che precedono, dando ragione della denunciata inesistenza del credito considerato in sentenza quale oggetto della cessione oggetto di revocatoria, privano di fondamento la statuizione resa su tale domanda. Alla luce delle considerazioni che precedono, essendo l'unico credito oggetto di cessione, secondo quanto incontestatamente affermato in sentenza, quello legato al detto corrispettivo contrattuale - in realtà non più spettante, in quanto tale, come detto, per effetto della revoca della concessione - viene meno del tutto l'incidenza negativa dell'atto sulla garanzia patrimoniale della società cedente (e dunque sulla massa attiva acquisita al fallimento)”.
4.3 In conseguenza dell'accoglimento dei predetti motivi, la Corte cassava la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati.
5. Con atto di citazione notificato al e alla (quale Parte_4 Controparte_12 banca incorporante la a sua volta incorporante per fusione di CP_4 Controparte_5 in cui si era trasformata ), il Controparte_6 Parte_1 riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia della cessione con richiesta di rigetto della domanda revocatoria proposta dalla curatela.
5.1 Con comparsa di citazione e risposta del 18/2/2022 si è costituito il che Parte_4 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) confermare che tutte le motivazioni-statuizioni, di entrambi i gradi del giudizio, attinenti il rapporto sostanziale-processuale tra il e l'allora (e sue aventi causa) CP_1 Controparte_6 sono coperte da giudicato irrevocabile, e come tali non attinte minimamente dal principio di diritto espresso dall'ordinanza di rinvio n. 28424/21 della S.C.; 2) confermare che in relazione al capo di condanna al pagamento delle spese/compensi a carico, sia della e sia del Controparte_6
, così come liquidate nel giudizio di 1° grado R.G. 1031/2011, e di cui alla Parte_1 sentenza n. 590/2015, risulta coperto da giudicato irrevocabile, per i motivi esaurientemente esposti nei punti sub. A) e B) del presente atto;
di conseguenza, il giudice del rinvio non potrà delibare su tali spese/compensi del giudizio di 1° grado, contrariamente a quanto richiesto dal nell'atto di riassunzione;
3) confermare che la pretesa restitutoria/creditoria azionata dal Pt_1
non rientra tra quelle spettanti, esclusivamente (invece), al Concessionario a titolo CP_1 originario IP in base all'art. 158 d.lgs. 163/06; accertare, altresì, che il procedimento di Co revoca/risoluzione, avviato dopo la sentenza di fallimento della , inerisce esclusivamente al rapporto sostanziale-processuale intercorrente tra il concessionario a titolo originario IP e il Comune concedente (devoluto alla giurisdizione amministrativa); 4) confermare, altresì, che il Contr credito di cui era titolare esclusiva la bonis, e portato (pro-quota) nella cessione del 3/8/2009 (ed incamerato nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 42 L.F.), ed in quello della cessione del 3/2/2009, era esistente, certo, liquido ed esigibile alla data del 5/10/2010, e tale è rimasto anche dopo la sentenza di fallimento, non soffrendo di alcuna valida ed effettiva modificazione fattuale- giuridica (giammai di sopravvenuta inesistenza) all'esito del procedimento di revoca-risoluzione
Pag. 6 a 9 Co avviato, dopo la sentenza di fallimento della , nei confronti del concessionario a titolo originario IP (unico legittimato passivo); 5) confermare che il non è il dante causa-avente Parte_3 causa della e lo stesso non è il dante-avente causa della IP;
Controparte_1 CP_1 confermare, altresì, ai sensi dell'art. 156 d.lgs. 163/06, che la non era, al Controparte_1 Co momento della dichiarazione di fallimento della , la dante-avente causa della Società di progetto IP in relazione al rapporto contrattuale, con il in cui quest'ultima Società è Pt_1 subentrata a titolo originario 6) confermare che il non ha mai avanzato pretese e Pt_1 Co rivendicazioni, creditorie/risarcitorie/restitutorie, nei confronti della procedura concorsuale , e giammai nei modi e forme stabilite dall'art. 52 ss. L.F. 7) disporre la regolamentazione delle spese/compensi con riferimento al principio della valutazione dell'esito complessivo della lite, e con esclusione delle spese/compensi del giudizio di 1° grado R.G. 1031/2011 (liquidati nella sentenza n. 590/15); in denegata ipotesi, disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di cassazione”.
5.2 Con ordinanza del 23/2/2022 il Collegio, rilevata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia della Controparte_3
5.3 Precisate le conclusioni all'udienza del 28/2/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la decisione è stata riservata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il appellante incidentale e ricorrente in riassunzione, ha insistito Parte_1 nella richiesta di riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della Curatela Fallimentare dell'atto di cessione del credito del 3.08.2009 per notaio , rep. 2485545. Per_1
La domanda proposta, tenuto conto della pronuncia della Cassazione sopra indicata, deve essere accolta mediante pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta estinzione del credito. La Cassazione con l'ordinanza sopra richiamata, ha chiaramente statuito sulla sopravvenuta inesistenza del credito quale oggetto di revocatoria, con la conseguente privazione “di fondamento della statuizione resa su tale domanda”. Ciò premesso, va rilevato che il credito ceduto, al momento della cessione posta in essere nel 2009, era costituito dal corrispettivo dovuto in forza del contratto di concessione;
detto credito, a seguito della determinazione n. 294 del 22.11.2011, con cui il revocava la concessione, è Pt_1 venuto meno, tenuto conto del fatto che a seguito della revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, la creditrice appaltatrice ha perso il diritto alla corresponsione del credito contrattuale ed è divenuta unicamente titolare del diritto all'indennizzo ex art. 158 D.Lgs. 163/2006, estraneo al presente giudizio, ed assoggettato alla giurisdizione del giudice amministrativo, come statuito dalla Cassazione remittente. Va rilevato che la sopravvenuta estinzione del debito nel corso del giudizio di revocatoria ordinaria non comporta il rigetto della domanda per inesistenza del credito, ma determina la cessazione della materia del contendere, tenuto conto dell'originaria sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/06/2024, n. 17957- azione revocatoria proposta con citazione notificata il 15/6/11 – revoca della concessione intervenuta il 22/11/11).
7. Per la rilevata inesistenza sopravvenuta del credito, deve pure essere accolta la richiesta del di dichiarazione che nulla è dovuto dal in favore del fallimento, con la Pt_1 Pt_1 conseguenza che deve essere confermata la pronuncia del Tribunale che ha statuito sul rigetto
Pag. 7 a 9 della domanda del fallimento di condanna del al pagamento della somma di € 300.000,00 Pt_1
(domanda accolta dalla pronuncia di questa Corte di appello, che è stata cassata dalla pronuncia della Cassazione sopra riportata).
8. La curatela ha proposto, nel presente giudizio di rinvio, le questioni relative all' opponibilità della revoca/decadenza al Fallimento, della posteriorità dell'avvio del procedimento amministrativo rispetto alla dichiarazione di fallimento, dell'inefficacia della revoca/decadenza della concessione per mancato avveramento della condizione prevista dall'art. 158, comma 3, D.Lgs. 163/2006, dell'avvenuto pagamento in acconto. Osserva la Corte che il processo in sede di rinvio, come statuito dall'art. 394 cpc, è un "processo chiuso", destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice, nel quale alle parti è, in linea generale, preclusa ogni possibilità di nuove eccezioni, nuove prove, nuova documentazione (C. 2467/2019; C. 3320/2015); il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto ai sensi dell' art. 384, 1° co., senza alcuna possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, ovvero la quantificazione giuridica del rapporto controverso ( C. 27337/2019; C. 6707/2004; C. 9398/1997), fatta eccezione dei fatti meramente ipotetici ( C. 2660/1989), ma comprese le questioni che avrebbero potuto essere prospettate o rilevate d'ufficio dalla cassazione ( C. 2751/1985). La preclusione si estende anche alle questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ( C. 6126/1998); dalla vincolatività del principio di diritto, discende che nel giudizio di rinvio devono ritenersi precluse tutte le questioni, di fatto e di diritto, costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia della Corte, sia nel caso in cui siano state dedotte nelle precedenti fasi di merito, sia quando avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in sede di legittimità o quando la Corte avrebbe dovuto rilevarle d'ufficio, atteso che si tratta di questioni il cui riesame potrebbe vanificare o comunque limitare gli effetti della sentenza di cassazione che enuncia il principio di diritto non in astratto, ma al fine della concreta decisione ( C. 7176/2001; C. 1437/2000). Ciò premesso, va rilevato che tutte le questioni sollevate dal nel presente giudizio di Pt_1 rinvio, conformemente a quanto eccepito dal a Mare, devono ritenersi Parte_1 assorbite dall'avvenuto accertamento da parte della Cassazione dell'inesistenza nella fattispecie in esame, tra le parti del presente giudizio, di un credito derivante direttamente dal contratto di concessione, in capo alla curatela, e tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto credito indennitario ex art. 158 D.Lgs. 163/2006, estraneo al presente giudizio e sottratto alla giurisdizione del GO. 9) Va dichiarato, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., il diritto del di ritenere le somme già Pt_1 introitate dal a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 28424/21 del 15.10.2021, in CP_1 quanto somme indebitamente versate in forza di sentenze (Tribunale di Campobasso n. 590 del 17.08.2005 e Corte di Appello di Campobasso n. 304 del 2018) successivamente riformate. 10) Quanto alle spese processuali, la curatela ha eccepito l'assunto passaggio in giudicato della statuizione sulle spese di primo grado a seguito della pronuncia della Corte di appello. Il motivo è infondato. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 6369/2013).
Pag. 8 a 9 La sentenza di primo grado è stata riformata a seguito della presente sentenza emessa nel giudizio di rinvio e quella di appello è stata cassata dalla Cassazione. Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, secondo la valutazione unitaria e globale della lite, va tenuto conto del fatto che, pur essendo il credito della società originariamente sussistente, detto credito è venuto meno per la revoca per motivi di pubblico interesse, a seguito dell'inadempimento contrattuale e del fallimento della concessionaria;
ne consegue che ricorrono giusti motivi per dichiarare integramente compensate le spese del doppio grado di giudizio, di legittimità e di giudizio di rinvio (tenuto conto della oggettiva marginalità delle pronunce di accoglimento della domanda revocatoria della costituzione di pegno e della costituzione di fideiussione, rispetto alla domanda revocatoria della cessione del credito e della domanda di condanna del comune al pagamento della somma di € 300.000,00).
11) Ricorrono infine nei confronti della appellante principale , e della Controparte_12
, appellante incidentale, i presupposti di cui al primo Controparte_1 periodo dell'art. 13, comma 1-quater dpr n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P. Q. M.
la Corte di appello di Campobasso – collegio civile, quale Giudice di rinvio da Cassazione – giusta ordinanza n. 28424 del 15/10/2021, con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 304/2018, pubblicata il 10/09/2018; pronunciando definitivamente, sull'appello avverso la sentenza n. 590/2015, pronunciata il 17/8/2015 dal Tribunale di Campobasso, proposto da (ora Controparte_6
contumace nel giudizio di rinvio), nonché sugli appelli incidentali proposti Controparte_12 dal e dalla , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'appello proposto dalla Controparte_6
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_1
3) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto:
4) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda revocatoria ex art. 2901 cc proposta dalla Curatela, dell'atto di cessione del credito del 3/8/2009 per Notaio
, rep. 248545, per sopravvenuta estinzione del credito;
Per_1
[... 5) accerta l'inesistenza del credito azionato dalla Curatela nei confronti del Comune
e, per l'effetto, accerta che nulla è dovuto dal Parte_1 CP_13 Controparte_1 per le pretese creditorie fatte valere nel procedimento R.G. 1031/2011;
[...]
6) compensa integralmente le spese di doppio grado di giudizio, di giudizio di legittimità e di giudizio di rinvio;
7) dichiara, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., il diritto del di ritenere le somme già Pt_1 introitate dal a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 28424/21 del 15.10.2021; CP_1
8) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della Curatela fallimentare della
Controparte_1
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 6/2/2025. Il Presidente Estensore Dr. Gianfranco Placentino
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