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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 19694/024 all'udienza del 6/2/25 , mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti prof Parte_1
Aldo Sandulli e Benedetto Cimino pec , Email_1 [...]
giusta procura in calce al ricorso Email_2
RICORRENTE
E
Controparte_1
Controparte_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.
[...] rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
Oggetto: adeguamenti retributivi
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/5/24 il ricorrenti di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
“a) accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a percepire le differenze retributive dovute per l'incarico di Direttore generale dell' convenuta in virtù dei contratti collettivi CP_1 nazionali di lavoro di riferimento, meglio indicati in narrativa;
b) condannare Controparte alla liquidazione e corresponsione delle predette somme, quantificate in euro 53.440,61, o nel diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, comunque oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto sino al saldo.” A sostegno del ricorso assumeva che con d.p.c.m. del 4 aprile 2019 e successivi d.p.c.m. di conferma del 20 novembre 2019, del 30 marzo 2021 e del 23 gennaio 2023 il ricorrente era stato nominato Direttore dell' per quattro Controparte_1 anni a decorrere dal 13/5/19 ; che la scadenza era stata prorogata fino al 27/6/23 ; che tale incarico, di natura dirigenziale generale , era equiparato, ai sensi dell'art 19 c 2 Dlgs 165/01, a quello di Capo Dipartimento;
che in base al contratto individuale accessivo all'incarico richiamato dai successivi d.p.m. di conferma, il trattamento annuo lordo definito ai sensi dell'art 24 TU era quantificato in euro 218248,04 comprensivo di stipendio tabellare, retribuzione posizione fissa ,retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato;
che con i contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area Funzioni centrali del 9 marzo 2020 e del 16 novembre 2023 – entrambi successivi al decreto di nomina del Ricorrente – sono stati disposti, rispettivamente per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, gli adeguamenti retributivi del personale dirigente, il cui trattamento economico era originariamente regolato dal CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010; che l' , nonostante gli CP_1 adeguamenti disposti dagli accordi, non aveva mai disposto l'adeguamento del trattamento economico;
che in data 21/11/23 il ricorrente diffidava l'Agenzia al pagamento delle differenze retributive dovute;
che l' rigettava tale richiesta, sostenendo che, CP_1 mancando nel contratto del Direttore una espressa correlazione del trattamento CP_1 economico del Direttore con quello previsto per la dirigenza di prima fascia del , CP_2 non era possibile corrispondere ad esso gli adeguamenti retributivi spettanti ai dirigenti di prima fascia del compresi quelli relativi all'indennità di vacanza contrattuale, CP_2 derivante dal rinnovo del CCNL dell'area delle funzioni centrali;
che tale conclusione era stata motivata sulla base della Nota del MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 256695/2021, con cui era stato condiviso il parere espresso sul punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: provvedimenti che sono stati entrambi trasmessi all' dal CP_1 [...]
,firmatario del contratto con il Controparte_2
con nota prot. n. 31772/2021 in riscontro alla richiesta di parere prot. n. Parte_1
87481/2021 proveniente dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo;
che le argomentazioni di cui alla nota ed al parere erano destituiti di fondamento Concludeva come sopra . Si costituiva il ssumendo che il contratto individuale non richiamava il ccnl e si CP_2 richiamava la disciplina dell'art 19 del Dlgs 165/01 solo per quanto non diversamente disposto dal contratto individuale;
che ,come appariva dalle disposizioni regolamentari ed organizzative , nonché dalla Statuto, il Direttore era un organo dell'Agenzia e non faceva parte del personale;
che la procedura di nomina era diversa rispetto a quella dei Capi Dipartimento per cui il Capo Dipartimento era un dipendente , il Direttore di Agenzia un organo ed il rapporto in essere non configurava un rapporto subordinato;
contestava il quantum debeatur richiesto e chiedeva il rigetto del ricorso Si costituiva l' che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, il difetto di CP_1 giurisdizione , l'infondatezza della pretesa . Contestava i conteggi di cui al ricorso e ne chiedeva il rigetto . La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Difetto di Legittimazione passiva dell'Agenzia L'eccezione è infondata per essere il ricorrente direttore proprio dell'Agenzia uscito dai ruoli del con DPR 19/4/19 con sospensione della retribuzione precedentemente CP_2 percepita dalla data di assunzione delle funzioni presso l' fino alla fine del mandato , CP_1 per cui attualmente il ricorrente esercita la sua attività presso l'Agenzia al cui statuto è soggetto per essere la stessa l'amministrazione di appartenenza , come emerge dal cedolino paga prodotto dalla stessa Agenzia ,e pertanto quest'ultima non può essere considerata terza. Difetto di giurisdizione Circa poi l'eccezione di difetto di giurisdizione ,se pur il ricorrente dal 2/1/01 è Ministro Plenipotenziario all'interno della carriera diplomatica, la presente causa ha ad oggetto l'incarico conferitogli come Direttore dell'Agenzia cui è seguito un contratto individuale, incarico rientrante tra gli atti di diritto privato posto in essere dall'amministrazione pubblica soggetto a regime privato. Pertanto la giurisdizione è del giudice ordinario . Merito della questione Passando all'esame della questione oggetto della controversia, sostiene parte ricorrente, come prima argomentazione a sostegno della sua pretesa e contrariamente a quanto affermato dal
, che il ccnl area dirigenza, ed in particolare le disposizioni degli adeguamenti CP_2 retributivi, devono essere a lui applicate , in quanto il contratto individuale contiene ex lege un rinvio alla contrattazione collettiva stante il richiamo all'art 24 del dlgs 165/01 . Si condivide quanto sostenuto dal ricorrente nei termini che seguono. In particolare il decreto di nomina di cui al DPCM del 4/4/19, registrato alla Corte dei Conti il 13/5/19, stabiliva che il trattamento economico del ricorrente doveva essere regolato da un contratto individuale accessivo al decreto da stipularsi con il MACI nel rispetto dei principi di cui all'art 24 dlgs 165/01 . Il contratto individuale prevedeva all'art 2 intitolato “stato giuridico” che “per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto” al ricorrente si applicavano le disposizioni vigenti per il personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato con particolare riguardo alle disposizioni di cui al dlgs 165/01 . Pertanto come stato giuridico si afferma che al ricorrente, se pur organo dell'Agenzia , come previsto dall'art 4 dello Statuto , si applicano le norme sul personale della dirigenza ,ove non sia diversamente stabilito in relazione , quindi, al solo stato giuridico e non economico dal contratto individuale. Per il trattamento economico l'art 3 prevedeva un trattamento annuo lordo di euro 218248, 04 comprensivo della tredicesima e della retribuzione di risultato nella misura massima del 30 per cento di tale importo , sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Detto trattamento economico teneva conto “della specifica qualificazione professionale, della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato ai sensi dell'art 24 del Dlgs 165/01”. Appare pertanto evidente che il contratto individuale stabiliva un trattamento economico parametrato al ccnl richiamato anche implicitamente mediante il riferimento all'art 24 dlgs 165/01 del quale , nella determinazione del trattamento economico si doveva tener conto. Infatti se si vede la scheda della retribuzione del personale in servizio, in atti al fascicolo di parte ricorrente al doc 5, il ricorrente percepisce come retribuzione base e 13 la somma di euro 55397,39 , che è uguale alla somma prevista dal ccnl personale dirigente area I del 12/2/2010 , tale è rimasta la retribuzione base e la 13^ del ricorrente e non si sono ad esse applicati gli adeguamenti previsti dai successivi contratti collettivi con riferimento proprio alla retribuzione base ed alla 13^, unitariamente considerati dallo stesso contratto collettivo . Sostiene parte resistente che nel contratto individuale ,a proposito del trattamento economico, non si applicavano le disposizioni del dlgs 165/01 e, per tale via quelle degli adeguamenti retributivi previsti dal ccnl , essendo il dlgs 165/01 richiamato nel contratto individuale , ma
“nei limiti di quanto non diversamente disposto” e nel contratto individuale era stato diversamente disposto a proposito del trattamento economico in cui non veniva indicato alcun riferimento al ccnl, diversamente rispetto al contratto del predecessore. Il richiamo all'art 24 nel DPCM di nomina e nell'art 3 del contratto individuale non implicava l'automatica applicazione del ccnl ,essendo stato, il richiamo all'art 24 del dlgs 165/01, intervenuto solo per indicare che nella quantificazione del trattamento economico si era tenuto conto , in conformità delle previsioni dell'art 24 stesso , della specifica qualificazione professionale , della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato , per cui l'art. 24 trovava piena applicazione solo per la parte non disciplinata dal contratto individuale, poiché tale articolo svolgeva la funzione di individuare un parametro all'interno del quale era possibile quantificare il trattamento economico;
risultava , poi, ad avviso del , CP_2 contraddittoria ogni previsione che faceva discendere dall'art. 24 un obbligo di rinviare al ccnl di riferimento ciò perché dal momento in cui l'art. 3 del contratto individuale quantificava il trattamento economico complessivo annuo lordo in Euro 218.248,04 , tenendo conto anche della tredicesima mensilità e della retribuzione di risultato, ogni riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali per la parte riguardante la retribuzione risultava ultronea.
Non si condividono le difese del . Per quanto attiene all'ultimo punto , è lo stesso CP_2 ccnl che nel disciplinare il trattamento retributivo dei dirigenti area I fissa in un unico importo la retribuzione e la tredicesima ed a parte la retribuzione di posizione e di risultato;
dalla scheda retribuzione del personale ,tra cui vi è il ricorrente, appare che lo stesso percepiva la somma totale di euro 218248, 04 ma data dalla sommatoria della retribuzione (ivi inclusa la 13 e la indennità di vacanza contrattuale) per euro 55397,42 , della retribuzione posizione parte fissa per euro 36299,64, della retribuzione di posizione parte variabile per euro 85250,00 e dalla retribuzione di risultato per euro 41300,98 per cui le voci della retribuzione sono quelle previste proprio dal ccnl ivi inclusa la indennità di vacanza contrattuale e con riferimento alla somma di euro 55397,42 si chiede di considerare gli adeguamenti previsti dai ccnl succedutisi , per cui il riferimento al ccnl non appare ultroneo. Per quanto attiene alle altre obiezioni sollevate dal Ministero , la interpretazione da esso data al contratto individuale appare restrittiva ,se si considera che il richiamo all'art 24 non può essere inteso solo per la parte non disciplinata dal contratto individuale che appunto stabiliva il trattamento economico , avendo il richiamo all'art 24 il solo fine di individuare un parametro all'interno del quale quantificare la retribuzione . Infatti il DPC di nomina demanda al contratto individuale la disciplina del trattamento economico nel rispetto dei principi tutti dell'art 24 , per cui laddove il contratto individuale recita “ detto trattamento tiene conto della specifica qualificazione professionale , della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato ai sensi dell'art 24” non si po' ritenere che la citazione nel contratto dell'art 24 era stata solo fatta per stabilire un parametro all'interno del quale determinare il trattamento economico tenendo conto della qualificazione professionale , della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato , ciò in quanto tra i principi dettati dall'art 24 vi è quello dell'applicazione del ccnl e il mancato richiamo nel contratto in modo espresso al ccnl ,non significa che il contratto individuale disponga diversamente, limitazione tra l'altro prevista al solo art 2 relativo al solo stato giuridico e non all'art 3 relativo al trattamento economico , ossia non si può ritenere che il contratto individuale disponga la non applicazione del ccnl, indicando esso il trattamento economico ciò in quanto è proprio il contratto individuale che stabilisce lo stesso trattamento previsto dal ccnl in essere in quel momento In particolare il trattamento base e la 13^ del ricorrente, al momento della sottoscrizione del contratto, era pari al trattamento base e alla tredicesima prevista dal ccnl ivi compresa la vacanza contrattuale, istituto contrattuale, come emerge dalla scheda del personale .Per cui all'interno del contratto individuale il ccnl è recepito di fatto e con esso i suoi adeguamenti . Se si esaminano gli artt 2 e 3 del contratto individuale del precedessore, dotttssa che Per_1 ha invece avuto gli adeguamenti, si vede che gli stessi sono identici , anche nell'importo, essendo vigente lo stesso ccnl vigente al momento della stipula del contratto individuale del ricorrente . Nel contratto della si aggiunge solo che “ tale trattamento economico è Per_1 parametrato a quello riservato ai dirigenti di prima fascia del
[...]
, dal ccnl del personale dirigente dell'area I , biennio Controparte_2 economico 2008/2009 sottoscritto il 12 Febbraio 2010 e nel rispetto dell'articolo 23 ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,n 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, come novellato dal decreto legge 24 Aprile 2014, n 6 6, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n 89. Pertanto nel contratto della si indica Per_1 espressamente che il trattamento economico è parametrato a quello riservato ai dirigenti di prima fascia, per cui in quel contratto si rende esplicito ciò che nel contratto del ricorrente è implicito posto che il trattamento economico della era uguale a quello del ricorrente Per_1 ed uguale a quello previsto dal contratto collettivo del 2010. Si ritiene, quindi , che di fatto anche nel contratto individuale del ricorrente sia stato recepito il contratto collettivo. Inoltre la stessa indicazione nel contratto individuale e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del ricorrente dell'articolo 24 del dlgs 165/01 porta agli stessi risultati essendo soprattutto nel decreto fatto riferimento ai principi tutti stabiliti dall'articolo 24 e quindi in primo luogo al principio generale fissato al comma 1 secondo cui :“La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze” al principio di cui al comma 2 che prevede “Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4 (tale essendo ad avviso del ricorrente , avviso condiviso da questo giudice ,l'incarico ad esso attribuito per essere un incarico di direzione di strutture articolate all'interno con uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente ), con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.”ed ai principi di cui al comma 3 che precisa “ Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza” A tali conclusioni si arriva anche da altra via. Infatti lo stesso art 19 c 4 della L 125/14 volta a dettare la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo prevede
“4 Al personale dell si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente CP_1 provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo n16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 32, commi 4 e 5, della presente legge.” Sul punto il Ministero afferma che essendo il Direttore un organo ,la disposizione non è applicabile al Direttore non facente parte del personale Ora è vero che il Direttore generale è un organo come previsto dalle disposizioni organizzative e dall'art 4 dello Statuto dell' emanato ,in ottemperanza a quanto previsto dall'art 17 L125/14 e contenuto nel CP_1
DM Affari esterei 22 luglio 2015 n 113, ma lo stesso contratto individuale stabilisce all'art 2, con riferimento allo stato giuridico, che al Direttore si applicano le disposizioni vigenti per il personale dirigente ove non sia diversamente disposto e nulla di diverso si dispone nel contratto individuale sul punto .E' lo stesso contratto individuale che accomuna il Direttore ai dirigenti tanto che nella busta paga il ricorrente viene inquadrato come dirigente di I fascia nel riquadro relativo alla propria posizione giuridica ed economica
Ne deriva che al ricorrente sono applicabili le norme sul personale dirigenziale ivi compreso l'art 19 c 4 citato . Inoltre al di là della possibile equiparazione sostanziale tra Capo Dipartimento che sarebbe ad avviso del un dipendente e Direttore Generale che sarebbe un organo, l'art 8 del CP_2 dlgs 300/99 ,recante disposizioni sulla riforma dell'organizzazione del governo, stabilisce che l'incarico di Direttore Generale dell' viene dato in conformità alle disposizioni CP_1 dell' art 5 dettate per il conferimento dell'incarico di Capo Dipartimento;
a sua volta l'art 5 stabilisce che l'incarico di Capo del Dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni . Inoltre la L 125/14 sulla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, all'art 17 relativo all'
[...]
rimanda agli artt 8 e 9 e quindi all'art 5 del dlg300/99 ed all'art Controparte_3
19 dlgs 165/01 che richiama l'art 24 stesso dlgs per il trattamento economico . Lo Statuto dell' all'art 5 prevede al comma 3 che “Il trattamento giuridico ed economico CP_1 onnicomprensivo del direttore è determinato con contratto individuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”che prevede “al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24” , articolo di cui sopra si è detto. Quindi alla di là della equiparazione tra le due figure ,anche le norme specifiche sul Direttore generale approdano all'art 19 c 2 che richiama i principi dell'art 24 tra cui per il trattamento retributivo previsto dal ccnl in vigore tempo per tempo Alla luce di tale ricostruzione appaiono superate tutte le deduzioni del ed il ricorso CP_2 deve essere accolto
La somma dovuta al ricorrente per i mancati adeguamenti è pari ad euro 53440,61 se si considerano gli adeguamenti contrattuali sulla retribuzione e 13^ dall'anno 2019 al 2024 secondo i calcoli in atti contestati dalle parti resistenti solo genericamente . Le spese si compensano tra le parti dato il parere del Dipartimento funzione pubblica recepito dalla nota Mef
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive dovute per l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia convenuta in virtù dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, meglio indicati in narrativa e per l'effetto condanna le parti resistenti ciascuna per quanto di competenza, al pagamento di euro 53.440,61,oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo;
compensa le spese Roma 6/2/25
Il giudice