Sentenza breve 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 16/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI IA LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2024, proposto da
GI De Falco, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, il tutto con interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato, ora in pensione, ha chiesto l’accertamento del suo diritto all’attribuzione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990. Assumendo di avere diritto al riconoscimento del beneficio reclamato, consistente nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ha chiesto, pertanto, a questo giudice di accertarlo e dichiararlo e, conseguentemente, condannare l’Amministrazione resistente al ricalcolo del T.F.S. in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6- bis del d.l. n. 387/1987 e alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
2. L’Istituto intimato si è costituito in giudizio, rappresentando di avere predisposto una circolare che prenda atto dell’orientamento giurisprudenziale di questo T.A.R., del Consiglio di Stato e della CGARS, che risulta uniforme nel senso di riconoscere il diritto invocato da controparte al personale appartenente alle Forze di Polizia e di negarlo agli appartenenti alle Forze Armate, ma che “la Ragioneria Generale dello Stato ha posto il veto all’adozione della stessa per ragioni di maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Sicché, dopo avere evidenziato “di avere provveduto ad erogare il trattamento di fine servizio (…) sulla base dei dati giuridici ed economici trasmessi dalla ex Amministrazione di appartenenza (…), dai quali non può discostarsi “in sede di corresponsione della buonuscita”, ha concluso invocando il rigetto del ricorso ex adverso proposto.
3. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso come da sintesi a verbale all’udienza pubblica del 5 marzo 2025.
E’ stato, quindi, introitato per essere deciso.
4. Il Collegio - previa reiezione dell’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla difesa dell’Inps, in adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione quinquennale del diritto in questione decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (recante la data del 10.11.2023, doc. 3) ed è stato idoneamente interrotto con la richiesta di ricalcolo del TFS del 3.1.2024, trasmessa a mezzo pec (doc. 2) - ritiene che è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a..
Sulla questione oggetto del presente ricorso esiste infatti una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale ( ex multis , Tar LI IA LI, 23 aprile 2021, n. 133; 16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381; 17 dicembre 2021, n. 383; 19 marzo 2022, n. 155), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato (ex multis, Cons. St., sez. II, 20 marzo 2023, nn. 2826, 2827, 2829, 2830, 2831; 22 marzo 2023, nn. 2888, 2889; 18 aprile 2023, nn. 3909, 3910, 3912; 15 maggio 2023, n. 4844) e/o divenuta comunque inoppugnabile e ben nota all’amministrazione resistente in quanto riconfermata anche nelle più recenti pronunce nn. 252, 253, 254, 256, 265, 266, 273, 274, 276, 279, 280 e 281 del 2024 e nn. 321, 311, 309, 195 e 92 del 2023, alla quale può farsi rinvio, che ha riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
Tali precedenti riguardano, invero, Forze di polizia ad ordinamento militare che godono del beneficio de quo in forza del richiamo all’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 operato dall’art. 1911, comma 3 del Codice dell’ordinamento militare.
Va sottolineato, in particolare, che:
- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguarda la questione di cui al presente giudizio, avendo ad oggetto la sola “ base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ” e non il calcolo dell’indennità di buonuscita;
- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15- bis , del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e che non è, quindi, in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda;
- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda (“ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”), non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231 ), trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (C.G.A., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209) .
5. In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza richiamata e delle ulteriori considerazioni svolte e/o per le ragioni esplicitate, il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L’Istituto intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI IA LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
L’Istituto intimato sarà tenuto a rimborsare al medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO