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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1561/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1561/2021 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE RUBERTIS Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. BANCHINI FRANCESCO ( ) C/O AVV. DE C.F._2
RUBERTIS P.LE SAN DOMENICO 4 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
DOMENICO 4 BOLOGNA presso il difensore avv. DE RUBERTIS ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RUBERTIS Controparte_1 C.F._3 ALESSANDRO e dell'avv. BANCHINI FRANCESCO ( ) C/O AVV. DE C.F._2
RUBERTIS P.LE SAN DOMENICO 4 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
DOMENICO 4 BOLOGNA presso il difensore avv. DE RUBERTIS ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RUBERTIS CP_2 C.F._4 ALESSANDRO e dell'avv. BANCHINI FRANCESCO ( ) C/O AVV. DE C.F._2
RUBERTIS P.LE SAN DOMENICO 4 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
DOMENICO 4 BOLOGNA presso il difensore avv. DE RUBERTIS ALESSANDRO
APPELLANTI
contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
oggi Controparte_4 Controparte_5
(C.F. ), P.IVA_2 pagina 1 di 7 con il patrocinio dell'avv. SCAGLIARINI GIANNI, elettivamente domiciliato Controparte_6 in VIA SAN GIORGIO 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SCAGLIARINI GIANNI
con il patrocinio dell'avv. TASSI Controparte_7 Parte_2
MATTEO ( ) domicilio telematico C.F._5 Email_1
NELLA QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI Parte_3 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICELI SOPO MAURIZIO e dell'avv. CP_8 P.IVA_3
DI CHIO MICHELE ( , elettivamente domiciliato in VIA CORFU BS presso C.F._6 il difensore avv. MICELI SOPO MAURIZIO
INTERVENUTI
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 206/2021 emessa in data 15.01.2021 del
Tribunale di Parma pubblicata in data 22.02.2021
Assegnata a decisione con ordinanza del 12/03/2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 18/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.06.2016 e , hanno Parte_1 Controparte_1 CP_2
proposto opposizione avverso le esecuzioni immobiliari intraprese da Controparte_4
e avanti il Tribunale di Parma (iscritte rispettivamente al n.
[...] Controparte_3
86/2016 RGE e 90/2016 RGE, poi riunite), nei confronti di nell'ambito delle quali Parte_1
le Banche, avvalendosi della disciplina prevista dall'art. 2929 bis c.c., avevano pignorato il compendio immobiliare di proprietà del debitore e da questi sottoposto a vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.p.c, con atto in data 17.04.2015 trascritto in data 20.04.2015.
L'opposizione si fondava sulla carenza dei necessari presupposti per potersi avvalere della disciplina di cui all'art. 2929 bis c.c., e in particolare sulla inefficacia della disposizione sugli atti dispositivi posti in essere prima dell'entrata in vigore della norma (come nel caso di specie).
pagina 2 di 7 Le Banche hanno contestato l'opposizione ribadendo e rilevando la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2929 bis c.c. e in particolare l'immediata applicabilità della disposizione stante la sua portata essenzialmente “processuale”.
Con ordinanza in data 24.06.2016 il G.E. ha respinto l'opposizione e la conseguente richiesta di sospensione dell'esecuzione.
Con successivo ricorso in data 20.07.2016, gli opponenti hanno proposto reclamo avverso detta ordinanza.
Le Banche opposte si sono costituite anche in questa seconda fase contestando l'ammissibilità e fondatezza del reclamo che è stato respinto con ordinanza in data 21.12.2016.
Nel frattempo gli opponenti hanno notificato, in data 02.08.2016, l'atto di citazione per l'instaurazione del giudizio di merito volto all'accertamento, previa sospensione del titolo dell'esecuzione, dell'illegittimità del pignoramento eseguito della Banca.
Si sono costituite e contestando l'opposizione e chiedendone la reiezione. CP_5 CP_3
Con la sentenza n. 206/2021 emessa in data 15.01.2021 il Tribunale di Parma ha respinto l'opposizione.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli opponenti, sulla base di due motivi:
1) La norma di cui all'art. 2929 bis c.c. non ha effetto retroattivo in assenza di espressa previsione in tal senso, di talchè deve applicarsi unicamente agli atti dispositivi posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore;
2) La costituzione del vincolo di destinazione sull'immobile del debitore non può ritenersi atto a titolo gratuito, ma a titolo oneroso;
infatti, a fronte di detto vincolo, e avevano, Controparte_1 CP_2
a loro volta, costituito in pari data identico vincolo a favore del figlio sugli immobili Parte_1
di loro proprietà, dando in tal modo onerosità ai vincoli da ciascuno di essi apposti sui rispettivi immobili.
Hanno dunque chiesto gli appellanti dichiararsi l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia dei pignoramenti immobiliari eseguiti da e da sugli Controparte_4 Controparte_3
immobili di proprietà di , con condanna delle Banche al risarcimento dei danni subiti, Parte_1 da quantificarsi in separato giudizio, per l'illegittima esecuzione forzata intrapresa e per avere agito senza la normale prudenza, nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. In subordine, nel caso di rigetto dell'appello, hanno domandato compensarsi le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si sono costituite in giudizio , quale procuratrice speciale di Parte_3 Controparte_8
cessionaria del credito originariamente vantato da nei confronti del garante CP_3 Pt_1
pagina 3 di 7 nonché , quale cessionaria del credito vantato da , chiedendo il rigetto Pt_1 CP_6 CP_5 dell'impugnazione con vittoria di spese.
Con comparsa del 13 febbraio 2025 è intervenuta nel giudizio nella qualità di Parte_3
procuratrice speciale di cui ha ceduto il credito nelle more del Controparte_8 CP_6
procedimento.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 18 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione e censurano la Parte_1 Controparte_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Parma laddove ha ritenuto l'applicabilità al caso di specie della normativa di cui all'art. 2929 bis c.c., conferendole in tal modo efficacia retroattiva;
secondo la tesi degli appellanti, infatti, la norma, incidendo sull'efficacia dell'atto, avrebbe senz'altro natura sostanziale, e non potrebbe pertanto travolgere gli atti già compiuti e i diritti quesiti, ledendo in tal modo il principio dell'affidamento del terzo, il quale, nel momento in cui ha ottenuto il bene, non poteva ritenersi consapevole del fatto che avrebbe potuto subire un'azione esecutiva ex art. 2929 bis c.c..
I pignoramenti immobiliari promossi dalle Banche creditrici sui beni immobili in proprietà del debitore e da questi vincolati in favore dei genitori ai sensi dell'art. 2645 c.c. sarebbero dunque illegittimi, non potendo le Banche avvalersi della disciplina di cui all'art. 2929 bis c.c. introdotto dal D.L. 27.06.2015
n. 83 (convertito con la L. 132 del 6.08.2015 ed oggi ulteriormente modificato dal D.L. 03.05.2016 n.
59. convertito con la L. 119/16), in quanto entrata in vigore in epoca successiva alla stipula delle disposizioni patrimoniali impugnate (del 17.04.2015 e trascritte il 20.04.2015).
L'assunto non può essere condiviso.
A norma dell'art. 23, comma 6, del D.L. 83/2015 il disposto di cui all'art. 2929 bis c.c. si applica alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (23.06.2015).
E' quindi evidente che l'unico elemento “temporale” considerato ai fini della applicabilità della normativa è “l'inizio del processo esecutivo” che deve necessariamente essere successivo all'entrata in vigore del D.L., ma la nuova normativa si applica – anche - a tutte le fattispecie di revocatoria che abbiano causa e origine in fatti precedenti.
La è infatti stata definita anche quale “revocatoria semplificata”, in quanto consente al Pt_4 creditore leso nei propri diritti da un atto pregiudizievole del debitore, di poter intraprendere l'azione esecutiva nei termini previsti dalla norma, senza dover prima passare dall'ordinario giudizio di cognizione di cui all'art. 2901 c.c.. La disposizione di cui all'art. 2929 bis c.c., dunque, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, non introduce alcun diritto sostanziale che prima non esistesse già,
pagina 4 di 7 limitandosi solo a disciplinare - con inversione dell'iniziativa processuale rispetto all'actio pauliana – le modalità di revocabilità degli atti pregiudizievoli posti in essere dai debitori (con ciò dovendo ritenersi superate anche le doglianze sulla retroattività della norma).
L'atto del debitore, in altre parole, non viene “travolto” dalla nuova disposizione dell'art. 2929 bis c.c., ed ha la medesima efficacia che possedeva prima dell'entrata in vigore della norma: se è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie sarà revocabile oggi come lo era in passato, con la sola differenza che in virtù della nuova disposizione il creditore che agisce “entro l'anno” dalla trascrizione dell'atto può sottoporre immediatamente il bene ad esecuzione, senza dover passare dal preliminare giudizio di cognizione ex art. 2901 c.c., oggi solo eventuale, laddove il debitore o chiunque vi abbia interesse proponga opposizione.
Secondo il III comma dell'art. 2929 bis c.c., infatti: “il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione
e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore.”
In virtù della nuova disciplina, dunque, il creditore leso oggi può agire direttamente in via esecutiva sul bene, rimettendo alla successiva eventuale fase dell'opposizione ogni questione di merito.
Nessuna lesione dell'affidamento del terzo, d'altro canto, è ravvisabile a fronte dell'applicabilità della nuova disciplina che, va ribadito, consente al creditore una più rapida soddisfazione del suo credito ma sempre che sussistano i presupposti dell'azione revocatoria, la cui verifica è solamente rimandata alla fase – eventuale – dell'opposizione.
Debitore e contraenti erano perfettamente consapevoli, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 2929 bis c.c., che l'atto compiuto in frode ai creditori avrebbe potuto essere passibile di un'azione revocatoria che lo avrebbe reso inefficace nei confronti di questi ultimi;
l'introduzione della nuova disciplina si limita ad abbreviare i tempi necessari al creditore per poter aggredire il bene illegittimamente estromesso dalla garanzia patrimoniale del debitore. Il fatto che i contraenti potessero confidare nella necessità di un accertamento processuale più lungo e complesso prima che ciò potesse verificarsi non integra, all'evidenza, aspettativa tutelabile dall'ordinamento.
Il primo motivo di appello deve pertanto ritenersi infondato.
Con il secondo motivo di appello è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il carattere di gratuità dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore.
Emerge dagli atti che il debitore, con atto in data 17.04.2015 a ministero Notaio in Parma, Rep. Per_1
n. 68223, trascritto in data 20.04.2015, ha costituito sull'intero patrimonio immobiliare di sua proprietà
pagina 5 di 7 un vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 cod.. civ. con vincolo “a favore dei genitori del disponente e dopo di loro volendo assicurare detti mezzi patrimoniali alle necessità e ai bisogni finanziari suoi e della sua famiglia” (doc. 6 fasc. primo grado opponenti).
Inoltre, con separato rogito in pari data sempre a ministero dello stesso Notaio Rep. 68224, a Per_1
loro volta i genitori del debitore, e , hanno costituito simmetrico vincolo Controparte_1 CP_2
di destinazione del proprio patrimonio a favore del figlio (doc. 7 fasc. primo grado opponenti).
Secondo gli appellanti, la disposizione patrimoniale realizzata da non avrebbe carattere Parte_5
di gratuità in quanto da porre in correlazione con l'atto dispositivo posto in essere fra le stesse parti ed avente ad oggetto la costituzione di analogo vincolo sui beni dei genitori. La reciprocità delle obbligazioni, collegate fra loro da un nesso di interdipendenza, trovando il vincolo di destinazione di un immobile contropartita in identico vincolo sugli altri, renderebbe infatti la costituzione di detto vincolo di carattere oneroso, non potendosi in essa rinvenire alcun elemento di liberalità.
Anche tale assunto è infondato.
Non vi è dubbio che l'atto realizzato dal debitore ex art. 2645 c.c. sia un atto di disposizione a titolo gratuito.
Invero: non è previsto nell'atto alcun corrispettivo, né può ravvisarsi, come pretenderebbero gli appellanti, il carattere di onerosità nella correlazione con lo speculare atto dispositivo dei genitori, in primis poiché l'onerosità deve rilevare dall'atto stesso, ed in secondo luogo poiché la contemporaneità
e specularità delle due disposizioni, più che rendere onerose le stesse, rivela piuttosto l'intento artificioso e fraudolento dell'intera operazione.
Puntuale in parte qua la sentenza impugnata: “negli atti in questione non emerge sia stato pattuito alcun corrispettivo e sono destinati a tutelare in primo luogo le esigenze dei disponenti e solo successivamente quelle dei rispettivi famigliari, sicchè non vi è dubbio che abbiano natura gratuita”.
Ed ancora rileva correttamente il primo giudice che il collegamento fra i rispettivi atti è “motivo per considerare la complessiva fattispecie nell'ottica di realizzazione di un'unitaria operazione di tutela degli interessi della famiglia, ma non a connotarli in termini di corrispettività, in alcun modo convenuta, né desumibile aliunde” (cfr. sent. pag. 4).
L'appello va dunque rigettato, con condanna degli appellanti al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio, non ravvisandosi i presupposti per la richiesta compensazione. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (€ 339.000,00), e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, applicati i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, €.
7.120, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
pagina 6 di 7 Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e e conferma per Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'effetto la sentenza impugnata;
II – condanna e , in solido al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle convenute delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna, in €.
7.120,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1561/2021 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE RUBERTIS Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. BANCHINI FRANCESCO ( ) C/O AVV. DE C.F._2
RUBERTIS P.LE SAN DOMENICO 4 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
DOMENICO 4 BOLOGNA presso il difensore avv. DE RUBERTIS ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RUBERTIS Controparte_1 C.F._3 ALESSANDRO e dell'avv. BANCHINI FRANCESCO ( ) C/O AVV. DE C.F._2
RUBERTIS P.LE SAN DOMENICO 4 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
DOMENICO 4 BOLOGNA presso il difensore avv. DE RUBERTIS ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RUBERTIS CP_2 C.F._4 ALESSANDRO e dell'avv. BANCHINI FRANCESCO ( ) C/O AVV. DE C.F._2
RUBERTIS P.LE SAN DOMENICO 4 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
DOMENICO 4 BOLOGNA presso il difensore avv. DE RUBERTIS ALESSANDRO
APPELLANTI
contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
oggi Controparte_4 Controparte_5
(C.F. ), P.IVA_2 pagina 1 di 7 con il patrocinio dell'avv. SCAGLIARINI GIANNI, elettivamente domiciliato Controparte_6 in VIA SAN GIORGIO 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SCAGLIARINI GIANNI
con il patrocinio dell'avv. TASSI Controparte_7 Parte_2
MATTEO ( ) domicilio telematico C.F._5 Email_1
NELLA QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI Parte_3 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICELI SOPO MAURIZIO e dell'avv. CP_8 P.IVA_3
DI CHIO MICHELE ( , elettivamente domiciliato in VIA CORFU BS presso C.F._6 il difensore avv. MICELI SOPO MAURIZIO
INTERVENUTI
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 206/2021 emessa in data 15.01.2021 del
Tribunale di Parma pubblicata in data 22.02.2021
Assegnata a decisione con ordinanza del 12/03/2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 18/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.06.2016 e , hanno Parte_1 Controparte_1 CP_2
proposto opposizione avverso le esecuzioni immobiliari intraprese da Controparte_4
e avanti il Tribunale di Parma (iscritte rispettivamente al n.
[...] Controparte_3
86/2016 RGE e 90/2016 RGE, poi riunite), nei confronti di nell'ambito delle quali Parte_1
le Banche, avvalendosi della disciplina prevista dall'art. 2929 bis c.c., avevano pignorato il compendio immobiliare di proprietà del debitore e da questi sottoposto a vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 ter c.p.c, con atto in data 17.04.2015 trascritto in data 20.04.2015.
L'opposizione si fondava sulla carenza dei necessari presupposti per potersi avvalere della disciplina di cui all'art. 2929 bis c.c., e in particolare sulla inefficacia della disposizione sugli atti dispositivi posti in essere prima dell'entrata in vigore della norma (come nel caso di specie).
pagina 2 di 7 Le Banche hanno contestato l'opposizione ribadendo e rilevando la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2929 bis c.c. e in particolare l'immediata applicabilità della disposizione stante la sua portata essenzialmente “processuale”.
Con ordinanza in data 24.06.2016 il G.E. ha respinto l'opposizione e la conseguente richiesta di sospensione dell'esecuzione.
Con successivo ricorso in data 20.07.2016, gli opponenti hanno proposto reclamo avverso detta ordinanza.
Le Banche opposte si sono costituite anche in questa seconda fase contestando l'ammissibilità e fondatezza del reclamo che è stato respinto con ordinanza in data 21.12.2016.
Nel frattempo gli opponenti hanno notificato, in data 02.08.2016, l'atto di citazione per l'instaurazione del giudizio di merito volto all'accertamento, previa sospensione del titolo dell'esecuzione, dell'illegittimità del pignoramento eseguito della Banca.
Si sono costituite e contestando l'opposizione e chiedendone la reiezione. CP_5 CP_3
Con la sentenza n. 206/2021 emessa in data 15.01.2021 il Tribunale di Parma ha respinto l'opposizione.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli opponenti, sulla base di due motivi:
1) La norma di cui all'art. 2929 bis c.c. non ha effetto retroattivo in assenza di espressa previsione in tal senso, di talchè deve applicarsi unicamente agli atti dispositivi posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore;
2) La costituzione del vincolo di destinazione sull'immobile del debitore non può ritenersi atto a titolo gratuito, ma a titolo oneroso;
infatti, a fronte di detto vincolo, e avevano, Controparte_1 CP_2
a loro volta, costituito in pari data identico vincolo a favore del figlio sugli immobili Parte_1
di loro proprietà, dando in tal modo onerosità ai vincoli da ciascuno di essi apposti sui rispettivi immobili.
Hanno dunque chiesto gli appellanti dichiararsi l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia dei pignoramenti immobiliari eseguiti da e da sugli Controparte_4 Controparte_3
immobili di proprietà di , con condanna delle Banche al risarcimento dei danni subiti, Parte_1 da quantificarsi in separato giudizio, per l'illegittima esecuzione forzata intrapresa e per avere agito senza la normale prudenza, nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. In subordine, nel caso di rigetto dell'appello, hanno domandato compensarsi le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si sono costituite in giudizio , quale procuratrice speciale di Parte_3 Controparte_8
cessionaria del credito originariamente vantato da nei confronti del garante CP_3 Pt_1
pagina 3 di 7 nonché , quale cessionaria del credito vantato da , chiedendo il rigetto Pt_1 CP_6 CP_5 dell'impugnazione con vittoria di spese.
Con comparsa del 13 febbraio 2025 è intervenuta nel giudizio nella qualità di Parte_3
procuratrice speciale di cui ha ceduto il credito nelle more del Controparte_8 CP_6
procedimento.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 18 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione e censurano la Parte_1 Controparte_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Parma laddove ha ritenuto l'applicabilità al caso di specie della normativa di cui all'art. 2929 bis c.c., conferendole in tal modo efficacia retroattiva;
secondo la tesi degli appellanti, infatti, la norma, incidendo sull'efficacia dell'atto, avrebbe senz'altro natura sostanziale, e non potrebbe pertanto travolgere gli atti già compiuti e i diritti quesiti, ledendo in tal modo il principio dell'affidamento del terzo, il quale, nel momento in cui ha ottenuto il bene, non poteva ritenersi consapevole del fatto che avrebbe potuto subire un'azione esecutiva ex art. 2929 bis c.c..
I pignoramenti immobiliari promossi dalle Banche creditrici sui beni immobili in proprietà del debitore e da questi vincolati in favore dei genitori ai sensi dell'art. 2645 c.c. sarebbero dunque illegittimi, non potendo le Banche avvalersi della disciplina di cui all'art. 2929 bis c.c. introdotto dal D.L. 27.06.2015
n. 83 (convertito con la L. 132 del 6.08.2015 ed oggi ulteriormente modificato dal D.L. 03.05.2016 n.
59. convertito con la L. 119/16), in quanto entrata in vigore in epoca successiva alla stipula delle disposizioni patrimoniali impugnate (del 17.04.2015 e trascritte il 20.04.2015).
L'assunto non può essere condiviso.
A norma dell'art. 23, comma 6, del D.L. 83/2015 il disposto di cui all'art. 2929 bis c.c. si applica alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (23.06.2015).
E' quindi evidente che l'unico elemento “temporale” considerato ai fini della applicabilità della normativa è “l'inizio del processo esecutivo” che deve necessariamente essere successivo all'entrata in vigore del D.L., ma la nuova normativa si applica – anche - a tutte le fattispecie di revocatoria che abbiano causa e origine in fatti precedenti.
La è infatti stata definita anche quale “revocatoria semplificata”, in quanto consente al Pt_4 creditore leso nei propri diritti da un atto pregiudizievole del debitore, di poter intraprendere l'azione esecutiva nei termini previsti dalla norma, senza dover prima passare dall'ordinario giudizio di cognizione di cui all'art. 2901 c.c.. La disposizione di cui all'art. 2929 bis c.c., dunque, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, non introduce alcun diritto sostanziale che prima non esistesse già,
pagina 4 di 7 limitandosi solo a disciplinare - con inversione dell'iniziativa processuale rispetto all'actio pauliana – le modalità di revocabilità degli atti pregiudizievoli posti in essere dai debitori (con ciò dovendo ritenersi superate anche le doglianze sulla retroattività della norma).
L'atto del debitore, in altre parole, non viene “travolto” dalla nuova disposizione dell'art. 2929 bis c.c., ed ha la medesima efficacia che possedeva prima dell'entrata in vigore della norma: se è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie sarà revocabile oggi come lo era in passato, con la sola differenza che in virtù della nuova disposizione il creditore che agisce “entro l'anno” dalla trascrizione dell'atto può sottoporre immediatamente il bene ad esecuzione, senza dover passare dal preliminare giudizio di cognizione ex art. 2901 c.c., oggi solo eventuale, laddove il debitore o chiunque vi abbia interesse proponga opposizione.
Secondo il III comma dell'art. 2929 bis c.c., infatti: “il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione
e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore.”
In virtù della nuova disciplina, dunque, il creditore leso oggi può agire direttamente in via esecutiva sul bene, rimettendo alla successiva eventuale fase dell'opposizione ogni questione di merito.
Nessuna lesione dell'affidamento del terzo, d'altro canto, è ravvisabile a fronte dell'applicabilità della nuova disciplina che, va ribadito, consente al creditore una più rapida soddisfazione del suo credito ma sempre che sussistano i presupposti dell'azione revocatoria, la cui verifica è solamente rimandata alla fase – eventuale – dell'opposizione.
Debitore e contraenti erano perfettamente consapevoli, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 2929 bis c.c., che l'atto compiuto in frode ai creditori avrebbe potuto essere passibile di un'azione revocatoria che lo avrebbe reso inefficace nei confronti di questi ultimi;
l'introduzione della nuova disciplina si limita ad abbreviare i tempi necessari al creditore per poter aggredire il bene illegittimamente estromesso dalla garanzia patrimoniale del debitore. Il fatto che i contraenti potessero confidare nella necessità di un accertamento processuale più lungo e complesso prima che ciò potesse verificarsi non integra, all'evidenza, aspettativa tutelabile dall'ordinamento.
Il primo motivo di appello deve pertanto ritenersi infondato.
Con il secondo motivo di appello è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il carattere di gratuità dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore.
Emerge dagli atti che il debitore, con atto in data 17.04.2015 a ministero Notaio in Parma, Rep. Per_1
n. 68223, trascritto in data 20.04.2015, ha costituito sull'intero patrimonio immobiliare di sua proprietà
pagina 5 di 7 un vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 cod.. civ. con vincolo “a favore dei genitori del disponente e dopo di loro volendo assicurare detti mezzi patrimoniali alle necessità e ai bisogni finanziari suoi e della sua famiglia” (doc. 6 fasc. primo grado opponenti).
Inoltre, con separato rogito in pari data sempre a ministero dello stesso Notaio Rep. 68224, a Per_1
loro volta i genitori del debitore, e , hanno costituito simmetrico vincolo Controparte_1 CP_2
di destinazione del proprio patrimonio a favore del figlio (doc. 7 fasc. primo grado opponenti).
Secondo gli appellanti, la disposizione patrimoniale realizzata da non avrebbe carattere Parte_5
di gratuità in quanto da porre in correlazione con l'atto dispositivo posto in essere fra le stesse parti ed avente ad oggetto la costituzione di analogo vincolo sui beni dei genitori. La reciprocità delle obbligazioni, collegate fra loro da un nesso di interdipendenza, trovando il vincolo di destinazione di un immobile contropartita in identico vincolo sugli altri, renderebbe infatti la costituzione di detto vincolo di carattere oneroso, non potendosi in essa rinvenire alcun elemento di liberalità.
Anche tale assunto è infondato.
Non vi è dubbio che l'atto realizzato dal debitore ex art. 2645 c.c. sia un atto di disposizione a titolo gratuito.
Invero: non è previsto nell'atto alcun corrispettivo, né può ravvisarsi, come pretenderebbero gli appellanti, il carattere di onerosità nella correlazione con lo speculare atto dispositivo dei genitori, in primis poiché l'onerosità deve rilevare dall'atto stesso, ed in secondo luogo poiché la contemporaneità
e specularità delle due disposizioni, più che rendere onerose le stesse, rivela piuttosto l'intento artificioso e fraudolento dell'intera operazione.
Puntuale in parte qua la sentenza impugnata: “negli atti in questione non emerge sia stato pattuito alcun corrispettivo e sono destinati a tutelare in primo luogo le esigenze dei disponenti e solo successivamente quelle dei rispettivi famigliari, sicchè non vi è dubbio che abbiano natura gratuita”.
Ed ancora rileva correttamente il primo giudice che il collegamento fra i rispettivi atti è “motivo per considerare la complessiva fattispecie nell'ottica di realizzazione di un'unitaria operazione di tutela degli interessi della famiglia, ma non a connotarli in termini di corrispettività, in alcun modo convenuta, né desumibile aliunde” (cfr. sent. pag. 4).
L'appello va dunque rigettato, con condanna degli appellanti al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio, non ravvisandosi i presupposti per la richiesta compensazione. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (€ 339.000,00), e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, applicati i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, €.
7.120, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
pagina 6 di 7 Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e e conferma per Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'effetto la sentenza impugnata;
II – condanna e , in solido al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle convenute delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna, in €.
7.120,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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