Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2827/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BERTAZZOLI FRANCESCA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. FERRERO DEBORA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 3 aprile 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “le figlie sono affidate a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su
1
[...]
CP_
, che continuerà ad abitare la casa;
la casa familiare viene assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi e le suppellettili ivi CP_1 presenti;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune, accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuna di esse, in modo tale da consentire loro di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori;
le minori e vedranno liberamente i genitori e Per_1 Per_2 dimoreranno con gli stessi nei tempi e con le modalità di seguito indicate: due pomeriggi con cena presso il padre in ogni settimana;
fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con il padre in ogni caso i genitori potranno liberamente e concordemente modificare tali orari in base alle loro esigenze lavorative e/o a quelle delle figlie stesse;
le figlie trascorreranno inoltre con i genitori 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, nonché una settimana durante le vacanze Natalizie, comprendente – ad anni alterni – il Natale
e il Capodanno;
analogamente le figlie trascorreranno con i genitori alternativamente la
AS (dal giovedì alla domenica con un genitore) e la PA (lunedì e martedì con l'altro genitore); il padre, quale contributo perequativo al mantenimento delle figlie minori, corrisponderà alla madre l'importo di € 150 per ciascuna figlia, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Torino (ivi elencate sub art. 5 e denominate extra-assegno) saranno sostenute nella misura del 100% dal padre e quelle ordinarie al 50% dai genitori;
le figlie saranno fiscalmente a carico dei genitori al 50% e le spese, ove detraibili, saranno detratte dal genitore che le avrà sostenute;
l'assegno unico per le figlie minori erogato dall'INPS è stato richiesto dai genitori e, al momento, verrà quantificato ed erogato sulla base degli ISEE di entrambi i genitori e sarà percepito al 50% dai genitori. Con I Sigg. e stabiliscono di comune accordo che, qualora, a seguito della sentenza Parte_1 emessa nel presente giudizio, l'assegno unico per le figlie minori erogato dall'INPS venisse
2 quantificato ed erogato sulla base del solo ISEE della madre, anagraficamente convivente con le figlie, e fosse, di conseguenza, di importo maggiore rispetto a quanto corrisposto a seguito della domanda presentata dai genitori congiuntamente con allegazione dei modelli ISEE di entrambi, il padre tratterrà per sé la somma corrispondente a quanto dallo stesso percepito, in base alla predetta domanda congiunta e verserà alla madre l'eventuale eccedenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 26 dicembre 2024, Parte_1 proponeva domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie – nata in [...] in data [...] - e Persona_3
– nata in [...] in data [...] – nate dalla relazione more Persona_4 uxorio con . CP_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c., depositata in data 21 febbraio 2025, si costituiva in giudizio . CP_1
Le parti non provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473.bis 17 c.p.c.
All'udienza del 27 marzo 2025, tentata la conciliazione delle parti, queste ultime raggiungevano un accordo e, pertanto, veniva concesso un rinvio per consentire alle medesime il deposito di conclusioni congiunte.
Pertanto, all'udienza figurata del 3 aprile 2025, le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza, precisavano congiuntamente le conclusioni riportate in epigrafe;
la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 L'ascolto della prole, invero, è risultato non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento delle figlie minori nata in [...] il [...] e nata in [...]_4
ND (Cn) l'11/01/2013, nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di procedura;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Giudice Estensore Dott.ssa Chiara Martello Il Presidente Dott.ssa Roberta Bonaudi
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