Versione
10 febbraio 1994
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Versione
19 aprile 2001
19 aprile 2001
Art. 3. (( 1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, la competente autorita' dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.
2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione e' disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.
3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva. ))
2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione e' disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.
3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva. ))
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 244Provvedimento: […] Ed invero, con un'articolazione difensiva piuttosto generica, la gestione liquidatoria ha censurato di incostituzionalità gli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 50 1994 in quanto, in contrasto con ilLeggi di più...
- art. 392 c.p.c.·
- tardività domanda riconvenzionale·
- responsabilità contrattuale·
- responsabilità professionale medica·
- art. 1218 c.c.·
- responsabilità da inadempimento·
- azione di regresso·
- danno da disorganizzazione·
- legittimazione passiva·
- giudicato penale·
- art. 2055 c.c.