Art. 1.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero, nonche' per gli ufficiali della Guardia di finanza.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero, nonche' per gli ufficiali della Guardia di finanza.