Articolo 1 della Legge 16 giugno 1949, n. 307
Articolo 2
Versione
22 giugno 1949
Art. 1.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero, nonche' per gli ufficiali della Guardia di finanza.
Entrata in vigore il 22 giugno 1949