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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1626/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 09/05/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FARES BUCCI ITALO, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Corato al viale Vittorio Veneto n. 14, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. CUVIELLO PAOLO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Corato alla via
Novara n. 50, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
E
AVV. , nella qualità di curatrice speciale dei minori nata il Controparte_2 Persona_1
23.8.2008, e nato il [...]; Persona_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09/05/2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , il 10/9/2007 in Corato (atto Controparte_1
n. 152, parte II, serie A, anno 2007).
Con decreto del 14/5/2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti, disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
15/5/2024, e nominato il curatore speciale dei minori, stante la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla Pt_1
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 6.8.2024 si è costituita la curatrice speciale dei minori.
Celebrata la prima udienza di trattazione, il Giudice relatore ha assunto i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, in ragione del disinteresse del padre nei confronti dei figli.
Nelle more dell'attività demandata al Consultorio Familiare, con memoria del 4/4/2025, si è costituito
, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario e rappresentando l'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio.
All'udienza del 9/4/2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 7/4/2025 e depositata telematicamente in pari data.
Orbene, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. 166/2023 del 10/1/2023 (R.G. n.
5269/2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, con le note del 7/4/2025, depositate in sostituzione dell'udienza del 9/4/2025, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta il 7/4/2025, le cui condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori , nata CP_2 il 23/08/2008, e , nato il [...]. Per_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
09/05/2024 da nei confronti di , garantito l'intervento in Parte_1 Controparte_1 causa del P.M., così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corato in data
10/9/2007 da e , alle condizioni concordate con Parte_1 Controparte_1 convenzione sottoscritta dalle parti il 7/4/2025 e depositata telematicamente in pari data, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Corato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
(atto n. 152 parte II serie A anno 2007).
Così deciso in Trani, il 10/6/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 09/05/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FARES BUCCI ITALO, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Corato al viale Vittorio Veneto n. 14, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. CUVIELLO PAOLO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Corato alla via
Novara n. 50, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
E
AVV. , nella qualità di curatrice speciale dei minori nata il Controparte_2 Persona_1
23.8.2008, e nato il [...]; Persona_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09/05/2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , il 10/9/2007 in Corato (atto Controparte_1
n. 152, parte II, serie A, anno 2007).
Con decreto del 14/5/2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti, disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
15/5/2024, e nominato il curatore speciale dei minori, stante la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla Pt_1
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 6.8.2024 si è costituita la curatrice speciale dei minori.
Celebrata la prima udienza di trattazione, il Giudice relatore ha assunto i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, in ragione del disinteresse del padre nei confronti dei figli.
Nelle more dell'attività demandata al Consultorio Familiare, con memoria del 4/4/2025, si è costituito
, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario e rappresentando l'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio.
All'udienza del 9/4/2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 7/4/2025 e depositata telematicamente in pari data.
Orbene, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. 166/2023 del 10/1/2023 (R.G. n.
5269/2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, con le note del 7/4/2025, depositate in sostituzione dell'udienza del 9/4/2025, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta il 7/4/2025, le cui condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori , nata CP_2 il 23/08/2008, e , nato il [...]. Per_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
09/05/2024 da nei confronti di , garantito l'intervento in Parte_1 Controparte_1 causa del P.M., così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corato in data
10/9/2007 da e , alle condizioni concordate con Parte_1 Controparte_1 convenzione sottoscritta dalle parti il 7/4/2025 e depositata telematicamente in pari data, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Corato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
(atto n. 152 parte II serie A anno 2007).
Così deciso in Trani, il 10/6/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore