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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/10/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 222/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANAI ELIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“a) Contrariis reiectis;
b) Dichiarare la ricorrente proprietaria per intervenuta usucapione dei seguenti immobili:
- Terreno sito in Silanus, distinto in catasto terreni al F. 16, part. 2293, di mq 1.462, Seminativo di cl. 2^
r.d. 4,15 r.a. 0,38;
- Fabbricato sito in Silanus, distinto in catasto fabbricati al F. 16, part. 1970 sub 3, Cat. C2, cl. 2, consistenza mq 97, Sup. catastale mq 114, Rendita € 120,23
c) con vittoria di spese diritti ed onorari in caso di opposizione”
Per parte resistente:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di Parte_1 proprietà per intervenuta usucapione di un terreno sito in Silanus, identificato al Catasto Terreni al
Foglio 16 part. 2293 e di un immobile identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 16 part. 1970, sub. 3.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento dei predetti immobili fin dal 1985, in modo continuato, ininterrotto e pacifico senza contestazione da parte di nessuno per oltre trent'anni;
- di averli utilizzati principalmente per fini agricoli, coltivando l'orto e occupandosi con animus domini della manutenzione ordinaria, tenendo il terreno pulito e curando lo sfalcio dell'erba;
- di aver successivamente recintato il fondo, installando un cancello all'ingresso e delimitando così i confini;
- di aver costruito, nel 1987, il fabbricato oggetto di causa, detenendo in via esclusiva le chiavi di accesso;
- che, in seguito, lo aveva ristrutturato e si era occupata nel 2010 del rifacimento del tetto e della facciata;
- di essersi occupata, inoltre, delle pratiche amministrative e catastali necessarie per il frazionamento del terreno e per l'individuazione del fabbricato;
- che formalmente gli immobili risultavano ancora intestati al soggetto resistente;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
Il resistente non si costituiva e veniva accertata la regolarità della procedura di notifica per pubblici proclami.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 1.10.2025, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art 281 decies
c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
pagina 2 di 4 Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
Il resistente, rimanendo contumace, non si opponeva a quanto allegato e dedotto nel ricorso introduttivo.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 15.5.2025), emergeva che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre vent'anni gli immobili oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste conoscitore dei luoghi, riferiva che la ricorrente era nel possesso del Tes_1 compendio già nel 1989, anno in cui egli aveva iniziato a frequentare il terreno confinante, e che ancora oggi lo utilizza e se ne occupa in via esclusiva. Secondo il teste nessuno si era lamentato dell'utilizzo manifesto del fondo da parte di . Parte_1
Il fondo era recintato, per una parte, con un muretto a blocchetti e, per l'altra parte, con rete metallica;
l'accesso era costituito da un cancello chiuso con il lucchetto, le cui chiavi di accesso erano nella disponibilità della sola ricorrente (cfr. “il cancello è dotato di lucchetto, la signora mi ha Parte_1 dato le chiavi per qualche volta che io c'entro per la pulizia di cui ho detto”).
Confermava altresì che, all'interno del fondo, c'era un fabbricato rurale, il cui tetto e la cui facciata erano stati sistemati nel 2010.
Anche il teste , parente della ricorrente, confermava tali circostanze. Testimone_2
Dichiarava che tutta la famiglia sapeva che il fondo oggetto di domanda era quello utilizzato da
[...]
, non facendo mai alcuna contestazione in merito: solo la ricorrente si era occupata Parte_1 della manutenzione e della recinzione del fondo nonché del suo accatastamento nel 2021.
Considerata la natura agraria e immobiliare dei beni in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte della ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
pagina 3 di 4 Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 degli immobili siti in Silanus, identificati al Catasto terreni al foglio 16, part. 2293 e al Catasto fabbricati al Foglio 16, part. 1970, sub 3;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 1.10.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 222/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANAI ELIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“a) Contrariis reiectis;
b) Dichiarare la ricorrente proprietaria per intervenuta usucapione dei seguenti immobili:
- Terreno sito in Silanus, distinto in catasto terreni al F. 16, part. 2293, di mq 1.462, Seminativo di cl. 2^
r.d. 4,15 r.a. 0,38;
- Fabbricato sito in Silanus, distinto in catasto fabbricati al F. 16, part. 1970 sub 3, Cat. C2, cl. 2, consistenza mq 97, Sup. catastale mq 114, Rendita € 120,23
c) con vittoria di spese diritti ed onorari in caso di opposizione”
Per parte resistente:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di Parte_1 proprietà per intervenuta usucapione di un terreno sito in Silanus, identificato al Catasto Terreni al
Foglio 16 part. 2293 e di un immobile identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 16 part. 1970, sub. 3.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento dei predetti immobili fin dal 1985, in modo continuato, ininterrotto e pacifico senza contestazione da parte di nessuno per oltre trent'anni;
- di averli utilizzati principalmente per fini agricoli, coltivando l'orto e occupandosi con animus domini della manutenzione ordinaria, tenendo il terreno pulito e curando lo sfalcio dell'erba;
- di aver successivamente recintato il fondo, installando un cancello all'ingresso e delimitando così i confini;
- di aver costruito, nel 1987, il fabbricato oggetto di causa, detenendo in via esclusiva le chiavi di accesso;
- che, in seguito, lo aveva ristrutturato e si era occupata nel 2010 del rifacimento del tetto e della facciata;
- di essersi occupata, inoltre, delle pratiche amministrative e catastali necessarie per il frazionamento del terreno e per l'individuazione del fabbricato;
- che formalmente gli immobili risultavano ancora intestati al soggetto resistente;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
Il resistente non si costituiva e veniva accertata la regolarità della procedura di notifica per pubblici proclami.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 1.10.2025, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art 281 decies
c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
pagina 2 di 4 Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
Il resistente, rimanendo contumace, non si opponeva a quanto allegato e dedotto nel ricorso introduttivo.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 15.5.2025), emergeva che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre vent'anni gli immobili oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste conoscitore dei luoghi, riferiva che la ricorrente era nel possesso del Tes_1 compendio già nel 1989, anno in cui egli aveva iniziato a frequentare il terreno confinante, e che ancora oggi lo utilizza e se ne occupa in via esclusiva. Secondo il teste nessuno si era lamentato dell'utilizzo manifesto del fondo da parte di . Parte_1
Il fondo era recintato, per una parte, con un muretto a blocchetti e, per l'altra parte, con rete metallica;
l'accesso era costituito da un cancello chiuso con il lucchetto, le cui chiavi di accesso erano nella disponibilità della sola ricorrente (cfr. “il cancello è dotato di lucchetto, la signora mi ha Parte_1 dato le chiavi per qualche volta che io c'entro per la pulizia di cui ho detto”).
Confermava altresì che, all'interno del fondo, c'era un fabbricato rurale, il cui tetto e la cui facciata erano stati sistemati nel 2010.
Anche il teste , parente della ricorrente, confermava tali circostanze. Testimone_2
Dichiarava che tutta la famiglia sapeva che il fondo oggetto di domanda era quello utilizzato da
[...]
, non facendo mai alcuna contestazione in merito: solo la ricorrente si era occupata Parte_1 della manutenzione e della recinzione del fondo nonché del suo accatastamento nel 2021.
Considerata la natura agraria e immobiliare dei beni in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte della ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
pagina 3 di 4 Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 degli immobili siti in Silanus, identificati al Catasto terreni al foglio 16, part. 2293 e al Catasto fabbricati al Foglio 16, part. 1970, sub 3;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 1.10.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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