TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/10/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 20 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 255 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta a difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Carrato, presso il cui studio, in Vallo della Lucania alla Piazza Vittorio Emanuele n. 50, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO - contumace –
E
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
APPELLATA – contumace – E
in persona del Prefetto p.t. Controparte_3
APPELLATA – contumace –
E
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_4
APPELLATA – contumace –
E
in persona del p.t. Controparte_5 CP_6
APPELLATO – contumace –
E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_7
APPELLATO – contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 319/2019 del Giudice di Pace di Sala
Consilina;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, con atto di opposizione, ritualmente notificato, il Sig. CP_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020189012052227000 notificata
[...]
in data 27.09.2018, limitatamente alla parte in cui , Controparte_8
su ruolo delle Prefetture di , di e di nonché dei Comuni di CP_2 CP_4 CP_3
e richiedeva il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali: CP_5 CP_7
1) n. 10020100033013264000 per l'importo complessivo di euro 207,68 notificata in data 17.06.2010, relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2006 dalla Polizia Municipale dei 2) n. CP_7
10020100063416479000 per l'importo complessivo di euro 318,00 notificata in data
05.11.2010 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno
2007 dalla Polizia Municipale di 3) n.100201100311736000 per l'importo CP_5 complessivo di euro 1679,31 notificata in data 13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2008/2009 dalla Prefettura di;
4) n. 10020110031117461000 per l'importo complessivo di euro 122,28 CP_2
notificata in data 13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2009 dalla Prefettura di;
5) n.10020130030343204000 per CP_2
l'importo complessivo di euro 459,89 notificata in data 21.02.2014 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2012 dalla Prefettura di
6) n. 100201140005717890000 per l'importo complessivo di euro 409,07 CP_3
notificata in data 07.03.2014 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2013 dalla Prefettura di CP_4
In particolare, il predetto opponente riteneva illegittima l'intimazione poiché basata su titoli inefficaci, non solo perché mai portati a sua conoscenza, ma anche perché basata su crediti ormai prescritti, essendo maturata la prescrizione quinquennale prevista dalla l. 689/1981 per la riscossione delle sanzioni amministrative.
Pertanto, chiedeva l'annullamento della predetta intimazione, con vittoria di spese di lite.
Correttamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la , la Controparte_4
quale dedotta la corretta notifica degli atti presupposti, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Si costituiva altresì il che dedotta la rituale notifica del verbale Controparte_5
sottostante alla cartella esattoriale indicata nell'intimazione di pagamento, chiedeva rigettarsi l'opposizione ed, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, di dichiarare la esclusiva responsabilità del concessionario cui il ruolo era stato ritualmente trasmesso nell'anno 2010.
Infine, in data 06.04.2019, si costituiva anche con il Controparte_9
ministero dell'Avv. Claudio Carrato, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione poiché proposta avverso atto non impugnabile, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che doveva comunque essere decennale. Nelle more, in data 08.04.2019, senza revoca del mandato al precedente difensore, si costituiva in giudizio nuovamente con il ministero dell'avv. Pedoto. CP_10
Non si costituivano invece la né il Controparte_11 Controparte_7
[...]
Dichiarata la contumacia dei predetti convenuti, la causa, istruita in via documentale, veniva decisa con sentenza n. 319/2019 del Giudice di Pace di Sala Consilina resa in data 28.08.2019, con la quale, dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio Contr dell' mediante un avvocato del libero foro, e ritenuta fondata l'opposizione, accoglieva la domanda del Sig. e annullava l'intimazione di pagamento CP_1
Contr n. 10020189012052227000 notificata in data 27.09.2018, con condanna di al pagamento delle spese di lite.
Con atto di appello, depositato in data 20.02.2020, l' Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ha chiesto la riforma della
[...]
predetta sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina n. 319/2019.
In particolare, l'appellante impugnava la pronuncia di primo grado:
A) per extrapetizione, in quanto l'opposizione era stata proposta limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali di cui eccepiva la prescrizione: 1) n.
10020100033013264000 per l'importo complessivo di euro 207,68 notificata in data
17.06.2010, relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno
2006 dalla Polizia Municipale dei 2) n. 10020100063416479000 per CP_7
l'importo complessivo di euro 318,00 notificata in data 05.11.2010 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2007 dalla Polizia
Municipale di 3) n.100201100311736000 per l'importo complessivo di euro CP_5
1679,31 notificata in data 13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2008/2009 dalla Prefettura di;
4) n. CP_2
10020110031117461000 per l'importo complessivo di euro 122,28 notificata in data
13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno
2009 dalla Prefettura di;
5) n.10020130030343204000 per l'importo CP_2
complessivo di euro 459,89 notificata in data 21.02.2014 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2012 dalla Prefettura di
6) n. 100201140005717890000 per l'importo complessivo di euro 409,07 CP_3
notificata in data 07.03.2014 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2013 dalla Prefettura di Il tutto per un importo complessivo CP_4
di euro 3.195,95 e non per l'intera intimazione poi annullata di euro 12.074,61 contenente ben 12 cartelle esattoriali.
B) In secondo luogo, per aver il Giudice di Pace errato nel ritenere inammissibile la Contr costituzione in giudizio di con il ministero di un avvocato del libero foro, senza Contr tra l'altro nemmeno concedere all' il termine per poter depositare la relativa documentazione sul punto comprovante la piena legittimità della costituzione.
C) per aver il Giudice di Pace errato nel dichiarare inutilizzabile la documentazione Contr ritualmente depositata dall' , non permettendo in tal modo di superare l'eccezione di prescrizione quantomeno relativamente alle cartelle esattoriali n.
n.10020130030343204000 per l'importo complessivo di euro 459,89 notificata in data 21.02.2014 e n. 100201140005717890000 per l'importo complessivo di euro
409,07 notificata in data 07.03.2014, poichè il termine prescrizionale era stato interrotto proprio dalla notifica della intimazione di pagamento notificata in data
27.09.2018.
Pertanto, l'appellante concludeva, in via Parte_1
principale, per l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sent. n.
319/2019 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina;
ed in via subordinata, per il rigetto dell'eccezione di prescrizione quantomeno in relazione alle cartelle esattoriali n. n.10020130030343204000 per l'importo complessivo di euro 459,89 notificata in data 21.02.2014 e n. 100201140005717890000 per l'importo complessivo di euro
409,07 notificata in data 07.03.2014. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'esito dell'udienza cartolare del 01.03.2021, il Giudice, rilevato che le parti appellate, ritualmente convenute in giudizio, non si erano costituite, e che il fascicolo di primo grado era stato acquisito, dichiarava la contumacia dei convenuti e rinviava la causa all'udienza del 21.11.202 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio allo stato per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del
06.03.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20.11.2023 per la discussione orale, concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Tutto ciò premesso in fatto e passando al merito dell'appello, lo stesso è fondato e deve essere accolto per i motivi e nei limiti che seguono.
Nella specie appare dirimente, in via preliminare, la questione relativa alla regolarità della costituzione in giudizio dell' mediante un Controparte_8
avvocato del libero foro.
Il giudice di prime cure, in particolare, ha ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio di non con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, bensì CP_13
mediante un avvocato del libero foro – aderendo ad un orientamento della Suprema
Corte espresso nelle sent. n. 33639 del 2018, n. 28684/2018 e n. 28741/2018 - in assenza del deposito della documentazione comprovante l'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimante il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8, del D.L. n. 193/2016) e la motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, indicante le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risultasse giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio Decreto 1611/1933, come modificato dall'art. 11 L. 103/1979).
Orbene rileva il Tribunale che tale orientamento è stato superato da quanto stabilito dalle SSUU n. 30008/2019, pronuncia con la quale la Suprema Corte ha stabilito che
“…quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di indisponibilità di Pt_1
questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1
dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
In precedenza, come noto, la Cassazione aveva affermato che l' Parte_1
quale successore "ope legis" di , ex art. 1 del d.l. 22/10/16 n.
[...] CP_14
193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale, tra quelli previsti dall'art. 1 comma
5 d.l. 193/2016 cit., contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1 comma 8 d.l. 193/2016 cit.), sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018).
Orbene, l'art. 1 comma 8 del d.l. del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, nel regolare l'attività processuale dell' quale Parte_1
successore "ope legis" di , stabilisce: «
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi CP_14
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4
e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello
Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa».
Inoltre, l'art. 43 r.d. 30/10/1933 n. 1611 stabilisce al comma 4: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»;
Nella specie, secondo quanto ricorda la stessa Cassazione (Cass. 28741/2018 cit.), tra gli atti generali di cui al comma 5 dell'art. 1 d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l.
01/12/16 n. 225, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, il 'Regolamento di amministrazione' di deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed e delle finanze il 19 maggio 2018, nel Controparte_9
disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale (art.4) stabilisce ai commi 2 e
3: «2. L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione.
3. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati».
La statuizione, contenuta nell'art. 1 comma 8 d.l. 193/2016, circa l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non intende rimettere a scelte discrezionali l'affidamento del mandato difensivo all'Avvocatura o a difensori del libero foro introducendo forme di avvalimento alternative e concorrenti, ma ha, invece, la funzione di richiamare la disciplina sul c.d. patrocinio autorizzato dell'Avvocatura.
L'interpretazione fin qui seguita risulta infine confortata dalla Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' Parte_1
ed introdotta in sede di conversione del D.L. n. 34/2019 (recante "misure
[...]
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito nella legge n. 58/2019, all' articolo 4-novies , a tenore del quale : “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto Contr 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello
Stato ad assumere il patrocinio”
Orbene, nella fattispecie per cui è causa, deve rilevarsi che a prescindere dall'ultimo orientamento sul punto, in presenza della documentazione prodotta dal secondo avvocato del libero foro (parere Avvocatura di Stato;
Protocollo di intesa e regolamento di amministrazione), costituitosi all'udienza del 08.04.2019, risulta possibile comprendere le ragioni poste a fondamento dell'opzione di Parte_1
in relazione all'avvenuta nomina nel giudizio di detto avvocato del libero
[...]
foro.
Risulta, altresì, fondato il motivo di appello sulla violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c..
Invero, il giudice di prime cure è incorso in un vizio di extrapetizione.
Giammai in primo grado è stata formulata una domanda di annullamento dell'intera intimazione di pagamento n. 10020189012052227000 notificata in data 27.09.2018.
È stata formulata esclusivamente domanda di annullamento relativamente a sei cartelle poste a fondamento dell'intimazione e nella specie: 1) n. 10020100033013264000 per l'importo complessivo di euro 207,68 notificata in data
17.06.2010, relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno
2006 dalla Polizia Municipale dei 2) n. 10020100063416479000 per CP_7
l'importo complessivo di euro 318,00 notificata in data 05.11.2010 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2007 dalla Polizia
Municipale di 3) n.100201100311736000 per l'importo complessivo di euro CP_5
1679,31 notificata in data 13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2008/2009 dalla Prefettura di;
4) n. CP_2
10020110031117461000 per l'importo complessivo di euro 122,28 notificata in data
13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno
2009 dalla Prefettura di;
5) n.10020130030343204000 per l'importo CP_2
complessivo di euro 459,89 notificata in data 21.02.2014 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2012 dalla Prefettura di
6) n. 100201140005717890000 per l'importo complessivo di euro 409,07 CP_3
notificata in data 07.03.2014 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2013 dalla Prefettura di Il tutto per un importo complessivo CP_4
di euro 3.195,95 e non per l'intera intimazione poi annullata di euro 12.074,61 contenente 12 cartelle esattoriali.
Dunque, il giudice di primo grado ha ritento erroneamente di doversi pronunciare sull'intera intimazione di pagamento.
Sul punto, è opportuno ricordare che la Suprema Corte afferma, concordemente, che
“nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio
2001, n. 2908).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato che il giudice può incorrere nel vizio di omessa decisione, ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale;
ovvero nel vizio di ultra o extrapetizione, ove arrivi a sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle normalmente proposte, abusando del potere interpretativo
(Cass. ord. 19.3.2020 n. 7467: “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio”).
Dunque, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del
“petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione
(“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto
(“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (vedi anche Cass. n. 18868/2015, conf. tra le altre n. 28180/2017).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di pace, lungi dall'esercitare il suo potere di riqualificazione, ha ecceduto nella sua pronuncia, “attribuendo” un bene della vita ultroneo rispetto a quello effettivamente conteso, poiché si è pronunciato sull'intera intimazione di pagamento pur essendo evidente che l'opponente contestava effettivamente solo una parte della stessa, come si evince dalle doglianze espresse nell'atto introduttivo, riferite esclusivamente alle sei cartelle suddette, e dall'importo contestato pari ad euro 3.195,95 e non ad euro 12.074,61.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354
c.p.c. (Cass. 2019, n. 12570).
Pertanto, occorre procedere all'esame delle doglianze mosse alle sei cartelle poste a fondamento parziale dell'intimazione di pagamento notificata e sopra meglio indicata.
Orbene, l'opposizione aveva ad oggetto sei cartelle di pagamento 1) n.
10020100033013264000 per l'importo complessivo di euro 207,68 notificata in data
17.06.2010, relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno
2006 dalla Polizia Municipale dei 2) n. 10020100063416479000 per CP_7
l'importo complessivo di euro 318,00 notificata in data 05.11.2010 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2007 dalla Polizia
Municipale di 3) n.100201100311736000 per l'importo complessivo di euro CP_5
1679,31 notificata in data 13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2008/2009 dalla Prefettura di;
4) n. CP_2
10020110031117461000 per l'importo complessivo di euro 122,28 notificata in data
13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno
2009 dalla Prefettura di;
5) n.10020130030343204000 per l'importo CP_2
complessivo di euro 459,89 notificata in data 21.02.2014 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2012 dalla Prefettura di
6) n. 100201140005717890000 per l'importo complessivo di euro 409,07 CP_3
notificata in data 07.03.2014 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2013 dalla Prefettura di di cui all'ingiunzione di CP_4 pagamento n. 10020189012052227000 notificata in data 27.09.2018, delle quali eccepiva l'intervenuta prescrizione.
Le cartelle di cui si discute sono afferenti a sanzioni amministrative comminate ex art. 28 l. 689/81 e contravvenzioni al Codice della strada.
Orbene, nel caso di riscossione mediante ruoli, i titoli di formazione non giudiziale, si rinvengono nei verbali di accertamento di violazione del codice della strada, nelle ordinanze ingiunzione emesse ai sensi della legge n. 689/81, negli accertamenti espletati ex officio (e previamente notificati agli interessati) da parte degli enti impositori.
Sono solo questi i titoli che possono essere messi in esecuzione mediante iscrizione a ruolo, mentre la cartella esattoriale non ha valore alcuno di titolo esecutivo ex se, tanto che la stessa è inesistente qualora ad essa non sia sotteso un titolo.
Ciò comporta che è alla disciplina prescrizionale del titolo sotteso alla cartella che occorre avere riguardo mentre la cartella ex se, se ed in quanto ritualmente notificata,
è un mero atto recettizio idoneo ad invitare il contribuente/debitore al pagamento delle somme portate dal titolo.
Si tratta di crediti afferenti a sanzioni comminate ai sensi della legge n. 689/81 o a contravvenzioni del codice della strada, pertanto, il termine prescrizionale applicabile al caso di specie è di 5 anni.
Il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto interruttivo notificato nel quinquennio anteriore alla notifica della comunicazione di intimazione di pagamento.
Nel caso posto alla nostra attenzione l'opponente ha fatto valere un fatto estintivo, la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle indicate, verificatosi successivamente alla notifica di ciascuna cartella ed in assenza di atti interruttivi infraquinquennali.
A fronte di tale eccezione sarebbe stato onere dell'agente della riscossione dimostrare in giudizio che erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 27.09.2018, per cui in assenza di atti interruttivi della prescrizione, la stessa deve ritenersi maturata per tutti i crediti sottesi alle cartelle di pagamento notificati anteriormente al 27.09.2013.
Pertanto, in mancanza di prova si deve ritenere maturata la prescrizione limitatamente alle cartelle di seguito indicate:
1) n. 10020100033013264000 per l'importo complessivo di euro 207,68 notificata in data 17.06.2010, relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2006 dalla Polizia Municipale dei CP_7
2) n. 10020100063416479000 per l'importo complessivo di euro 318,00 notificata in data 05.11.2010 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2007 dalla Polizia Municipale di CP_5
3) n.100201100311736000 per l'importo complessivo di euro 1679,31 notificata in data 13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2008/2009 dalla Prefettura di;
CP_2
4) n. 10020110031117461000 per l'importo complessivo di euro 122,28 notificata in data 13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2009 dalla Prefettura di . CP_2
Diversamente, non risultano prescritti i crediti sottesi alle seguenti cartelle:
5) n.10020130030343204000 per l'importo complessivo di euro 459,89 stante la notifica del 21.02.2014 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2012 dalla di CP_4 CP_3
6) n. 100201140005717890000 per l'importo complessivo di euro 409,07 stante la notifica del 07.03.2014 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2013 dalla di CP_4 CP_4
Pertanto, l'appello viene accolto e la sentenza di primo grado riformata come segue.
L'opposizione svolta in primo grado deve essere accolta in parte e l'intimazione di pagamento n. 10020189012052227000 notificata in data 27.09.2018 va annullata parzialmente con riferimento ai crediti relativi alle seguenti cartelle: 1) n. 10020100033013264000 per l'importo complessivo di euro 207,68 notificata in data 17.06.2010, relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2006 dalla Polizia Municipale dei CP_7
2) n. 10020100063416479000 per l'importo complessivo di euro 318,00 notificata in data 05.11.2010 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2007 dalla Polizia Municipale di CP_5
3) n.100201100311736000 per l'importo complessivo di euro 1679,31 notificata in data 13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2008/2009 dalla Prefettura di;
CP_2
4) n. 10020110031117461000 per l'importo complessivo di euro 122,28 notificata in data 13.04.2011 relativa ad una contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2009 dalla Prefettura di . CP_2
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento parziale della domanda, tanto in primo grado quanto in appello appello, deve statuirsene la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
319/2019 del Giudice di Pace di Sala Consilina dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento n.
10020100033013264000, n. 10020100063416479000, n.100201100311736000,
n. 10020110031117461000, sottese all'intimazione di pagamento n. n.
10020189012052227000, dichiarandone, per l'effetto, il parziale annullamento;
• Compensa integralmente le spese di lite.
Lagonegro, 23 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco