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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2025, n. 30345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30345 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: I' UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato udita la relazione del Consigliere Andreina Occhipinti;
Udito il Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari;
Udito il difensore, avv. Mario Salvatore Ciardo, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza del 28 febbraio 2025 con la quale il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari di Lecce, del 7 gennaio 2025, nei confronti di OL UI. Nei confronti dell'indagato sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi in relazione al reato di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacente (capo 1) ed ai reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, Penale Sent. Sez. 5 Num. 30345 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 24/07/2025 contestati come commessi in data 5 settembre e 5 novembre 2021 (capo 1.3.1.) Il Tribunale, in particolare, ha sottolineato la configurabilità di gravi indizi da cui ha desunto: l'esistenza di una associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacente promossa, diretta e organizzata da UR CE ( operativa in Tricase e Andrano); la sussistenza di rapporti fra quest'ultimo e RA AN, con proprio grado di autonomia nella scelta dei fornitori e nella gestione delle compravendite;
la sussistenza di rapporti fra RA e IS CO il quale lo riforniva di ingenti partite di droga leggera;
di rapporti fra IS e OL UI e NO PP i quali rappresentavano il suo canale di approvvigionamento (conv. del 27 agosto 2021). È stato, altresì, evidenziato che, nel settembre 2021, IS ha posto il RA in contatto diretto con i suddetti NO e OL, con l'effetto di stabilizzare il rapporto di fornitura;
a supporto di tale conclusione ha richiamato il tenore di una conversazione nella quale l'indagato ha rassicurato il suo interlocutore sulla affidabilità del rapporto e sul suo interesse a trarre vantaggi economici ("problemi non ce ne stanno non ti preoccupare quest'erba è buona perché ti fa lavorare... Che puoi abbattere il prezzo"), mostrando, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che anche precedenti quantitativi di droga ricevuti dal IS provenivano dalla loro fornitura ("l'erba che ti ha portato la «nostra» è"). Ha ritenuto il Tribunale che tutte le circostanze emerse -avuto riguardo alla rilevanza dei quantitativi di droga trattati, alla presenza di un corriere, individuato nel fratello di UR CE, alla potenziale stabilità del rapporto di fornitura desumibile dalla raccomandazione del RA al IS di attivarsi per abbassare il prezzo considerata l'intenzione di acquistarne "tanta"- siano idonee, per l'univocità del loro significato, a fare desumere la consapevolezza dell'indagato di interagire con esponenti di un gruppo organizzato. 2.OL UI ha proposto ricorso per Cassazione con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma processuale, in relazione agli artt. 273 comma 1, 292, comma 2, lettera c) e c bis), 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché violazione di norma sostanziale e vizio di motivazione in relazione gli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90. Deduce, con riferimento ai due episodi di spaccio del 5 settembre e 5 novembre 2021, l'illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova, in quanto il Tribunale non avrebbe spiegato perché l'indagato debba qualificarsi come fornitore del RA e partecipe dell'associazione. 2 Deduce, altresì, la totale assenza di autonoma motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare relativamente alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1) e che il Tribunale non avrebbe potuto integrare tale motivazione per la mancanza di un contraddittorio fra le parti. Inoltre, sarebbe mancata una valutazione individuale calibrata sugli addebiti mossi all'indagato, essendo stato dato aprioristicamente per certo il ruolo di fornitore delle LI, in assenza di un valido ed esplicato supporto indiziario. 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di norma processuale, in relazione agli artt. 273, comma 1, 292, comma 2, lettera c) e c bis), 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché violazione di norma sostanziale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica di "fornitore" dell'associazione. Deduce la mancanza dei requisiti per configurare il ruolo di fornitore stabile dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti in quanto: a fronte di una indagine protratta per 18 mesi, sarebbero emersi soltanto due episodi di cessione peraltro concentrati in soli due mesi, con conseguente insussistenza del requisito della stabilità delle forniture;
mancherebbero elementi per ritenere che si sia verificata una trasformazione del rapporto da mero accordo sinallagmatico a stabile vincolo associativo. Si duole, inoltre, della mancanza di prova del dolo di partecipazione all'associazione in quanto: non sarebbe stato dato rilievo alla occasionalità degli asseriti contatti del LI con il RA AN e non, peraltro, con UR CE, persona ignota all'indagato; non sarebbe stata considerata l'esistenza di molteplici canali alternativi di approvvigionamento per l'associazione, nonché la prosecuzione dell'attività del gruppo anche dopo l'interruzione degli asseriti rapporti con il LI, considerata, inoltre, l'assenza di rapporti di quest'ultimo con il vertice dell'organizzazione ovvero con altri sodali;
la mancanza di elementi per proiettare il singolo atto negoziale di fornitura nell'ambito di un rapporto stabile, quale elemento costitutivo della articolata associazione. Il Tribunale avrebbe illogicamente valorizzato due conversazioni telefoniche del 23 e 24 settembre 2021 tra IS e il OL, successive all'episodio del 5 settembre 2021, per dimostrare la stabilizzazione del rapporto di fornitura tra il LI ed il RA. 2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 della legge sugli stupefacenti stante l'insussistenza del requisito della indispensabilità dell'apporto dell'indagato. Deduce che: i due episodi contestati del 5 settembre e 5 novembre 2021 sarebbero isolati e privi di collegamento con le dinamiche operative del gruppo;
3 avendo ammesso lo stesso Tribunale l'esistenza, per il sodalizio, di "diversi canali di approvvigionamento", sarebbe illogica la conclusione secondo cui il venire meno di uno solo di tali canali avrebbe cagionato un grave dissesto dell'attività economica complessiva, non essendo stata spiegata la ragione per cui la perdita di un singolo fornitore, fra i tanti disponibili, avrebbe potuto determinare conseguenze così gravi. 2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari e sul decorso del tempo. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare il significativo lasso temporale intercorso tra gli episodi contestati e l'applicazione della misura pur in mancanza di elementi concreti dimostrativi della persistenza di rapporti con l'associazione; sarebbero stati, inoltre, valorizzati tre episodi successivi ai fatti contestati pur senza fornire elementi concreti, soprattutto in ordine all'episodio del 10 giugno 2024 (relativo ad un presunto coinvolgimento dell'indagato in un fatto di lesioni e minaccia), sulla sussistenza del fatto e sul coinvolgimento dell'indagato. Relativamente, inoltre, ai controlli di polizia, non poteva desumersi dalla frequentazione tra coindagati la prova della persistenza di rapporti criminali. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. Con riferimento al tema introdotto dalla difesa in ordine al presunto superamento da parte del Tribunale dei limiti al potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza genetica, va ricordato che, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione, rispetto a quella adottata dal primo giudice. Il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Rv. 276906 - 01; Sez. 5, n. 23229 del 03/04/2018, Rv. 273016 — 01; Sez. 2 n. ( 4 46136 del 28/10/2015, Campanella, Rv. 26521201) ovvero quando manchi un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, De Lucia, Rv. 26534901). 1.1.Nella fattispecie in esame la motivazione riportata a pag. 221 e ss. dell'ordinanza genetica dà contezza dell'infondatezza della censura difensiva risultando in essa ben evidenziate, dopo il richiamo delle conversazioni intercettate fra le parti, le ragioni poste a fondamento della misura in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 - attraverso la enucleazione di argomenti convincenti anche per definire la stabilità del rapporto di fornitura fra l'indagato e l'associazione dedita al narcotraffico, rappresentata e diretta da UR CE e gestita dal RA, nello specifico settore del commercio di marijuana, hashish, skunk. Particolare rilievo, ai fini della valutazione della stabilità del vincolo associativo, risulta dato al contenuto della conversazione del 05.09.2021, nel corso della quale, dopo che RA veniva presentato all'indagato ("ma tu lo conosci? ... l'amico di IS!"), quest'ultimo, confermando le forniture che sino a quel periodo IS aveva gestito in favore del RA asseriva testualmente "l'erba che ti ha portato la nostra è sì si, pure l'altra che ti ha portato l'altra volta ...". La motivazione dell'ordinanza genetica dà contezza degli elementi indiziari dai quali è stato inferito il carattere di stabilità della fornitura e sostenuta la conclusione della intraneità dell'indagato all'associazione essendo stato considerato che, in ragione del ruolo di fornitore stabile di stupefacente «pur in assenza di ruoli assolutamente predefiniti, gli indagati avevano ciascuno delle competenze nel settore e ciascuno di loro collaborava in maniera decisiva allo scopo del gruppo, ferma restando la fluidità di ruoli e delle posizioni» (pag.818). Le censure difensive non riescono, pertanto, a fare emergere profili che denotino una mancanza o apparenza della motivazione, tali da fare ritenere ingiustificata l'integrazione della motivazione del Tribunale del riesame, imposta, peraltro, dalle deduzioni poste a fondamento dell'istanza di riesame. 2.Sono, altresì, infondati il secondo e terzo motivo che si esaminano congiuntamente in quanto legati a tematiche connesse. Questa Corte ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un'associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, in modo tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764 - 01). Non sono, invero, di 5 ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, Rv. 287375 - 01; Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646 - 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249 - 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Rv. 251574 - 01). Il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente può fondare, tuttavia, un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. In particolare, secondo l'insegnamento di questa Corte, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile ora dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, ora dal contenuto economico delle transazioni o dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell'11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719 - 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, AS e altri, Rv. 259881 - 01). Occorre, dunque, che la fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, Rv. 287375). Sotto altro profilo, la costante disponibilità a fornire, o ad acquistare, le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori, che immettono la droga nel consumo al minuto, può integrare la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga ( Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838 - 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso) 6 2.1.Nella fattispecie in esame, il Tribunale risulta essersi conformato alle superiori coordinate ermeneutiche avendo espressamente individuato, con motivazione immune da vizi, il momento a partire dal quale è stato stabilizzato il rapporto di fornitura con l'associazione, quando il IS ha posto in contatto diretto l'indagato ed il NO con RA AN, quest'ultimo in rappresentanza dei vertici dell'associazione, rappresentati da UR CE, nell'ottica di future e continuative cessioni. L'analisi del tenore delle conversazioni captate, del 5 settembre e 5 novembre 2021, e quella precedente del 27 agosto 2021 - fra IS e RA nel corso della quale quest'ultimo, per indurre il IS a trattare sul prezzo, suggeriva di dire che ne avrebbero "preso tanta" e che erano veramente interessati ("sono interessato proprio") - ha fornito elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria incentrata sulla proiezione stabile nel tempo della fornitura in un quadro relazionale caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'indagato di interagire con un gruppo organizzato. In tale ottica, correttamente è stato dato rilievo anche al dato della rilevanza dei quantitativi di droga già ceduti e previsti come oggetto di future cessioni ( si veda conv. del 27 agosto 2021 nella quale il IS informava il RA che il suo canale di approvvigionamento aveva avuto la disponibilità di "quaranta kg") oltre che alla manifestata intenzione del RA di procedere, sulla base di tale canale, all'acquisto di "tanta" sostanza stupefacente ( conv. del 27 agosto 2021). Inoltre, le deduzioni difensive omettono di confrontarsi con il rilievo dato dai giudici di merito al tenore della conversazione del 5 settembre 2021 individuato come momento della "stabilizzazione" del rapporto fra il gruppo organizzato rappresentato dal RA e il duo NO-OL. Anche le ulteriori censure attinenti alla mancanza del requisito della indispensabilità della fornitura non tengono conto che la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere desunta dalla costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio (Sez.4, n. 19272 del 12/6/2020, Bellissima, Rv. 279249), senza che sia richiesto il requisito ulteriore della unicità o dell'esclusività della fornitura (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285702 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265764 - 01). 3.È manifestamente infondato anche il quarto motivo. Il Tribunale ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari relativamente all'indagato, evidenziando, quali indici dell'attualità della pericolosità, la condotta successiva, consistita nel mantenimento di contatti con i coindagati NO e RA, richiamando, inoltre, la natura associativa del reato oggetto di contestazione 7 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE provvisoria. Si tratta di una motivazione che sfugge ai vizi di legittimità denunziati, risultando correttamente applicata ed argomentata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'esclusione delle esigenze cautelari non risultano pertinenti, presentando, inoltre, profili di genericità. A fronte di una contestazione avente carattere permanente, difetta l'indicazione di significativi elementi di rescissione del ricorrente dal sodalizio e, in mancanza di altri elementi fattuali, indicativi di un'attenuazione del giudizio di pericolosità ed idonei a consentire il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004), le doglianze difensive devono essere respinte. 4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/07/2025 Il Consigliere estensore ANDRrNA OCC i i ( t \ULL2_,C,
Udito il Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari;
Udito il difensore, avv. Mario Salvatore Ciardo, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza del 28 febbraio 2025 con la quale il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari di Lecce, del 7 gennaio 2025, nei confronti di OL UI. Nei confronti dell'indagato sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi in relazione al reato di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacente (capo 1) ed ai reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, Penale Sent. Sez. 5 Num. 30345 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 24/07/2025 contestati come commessi in data 5 settembre e 5 novembre 2021 (capo 1.3.1.) Il Tribunale, in particolare, ha sottolineato la configurabilità di gravi indizi da cui ha desunto: l'esistenza di una associazione per delinquere dedita al traffico di sostanza stupefacente promossa, diretta e organizzata da UR CE ( operativa in Tricase e Andrano); la sussistenza di rapporti fra quest'ultimo e RA AN, con proprio grado di autonomia nella scelta dei fornitori e nella gestione delle compravendite;
la sussistenza di rapporti fra RA e IS CO il quale lo riforniva di ingenti partite di droga leggera;
di rapporti fra IS e OL UI e NO PP i quali rappresentavano il suo canale di approvvigionamento (conv. del 27 agosto 2021). È stato, altresì, evidenziato che, nel settembre 2021, IS ha posto il RA in contatto diretto con i suddetti NO e OL, con l'effetto di stabilizzare il rapporto di fornitura;
a supporto di tale conclusione ha richiamato il tenore di una conversazione nella quale l'indagato ha rassicurato il suo interlocutore sulla affidabilità del rapporto e sul suo interesse a trarre vantaggi economici ("problemi non ce ne stanno non ti preoccupare quest'erba è buona perché ti fa lavorare... Che puoi abbattere il prezzo"), mostrando, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che anche precedenti quantitativi di droga ricevuti dal IS provenivano dalla loro fornitura ("l'erba che ti ha portato la «nostra» è"). Ha ritenuto il Tribunale che tutte le circostanze emerse -avuto riguardo alla rilevanza dei quantitativi di droga trattati, alla presenza di un corriere, individuato nel fratello di UR CE, alla potenziale stabilità del rapporto di fornitura desumibile dalla raccomandazione del RA al IS di attivarsi per abbassare il prezzo considerata l'intenzione di acquistarne "tanta"- siano idonee, per l'univocità del loro significato, a fare desumere la consapevolezza dell'indagato di interagire con esponenti di un gruppo organizzato. 2.OL UI ha proposto ricorso per Cassazione con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma processuale, in relazione agli artt. 273 comma 1, 292, comma 2, lettera c) e c bis), 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché violazione di norma sostanziale e vizio di motivazione in relazione gli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90. Deduce, con riferimento ai due episodi di spaccio del 5 settembre e 5 novembre 2021, l'illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova, in quanto il Tribunale non avrebbe spiegato perché l'indagato debba qualificarsi come fornitore del RA e partecipe dell'associazione. 2 Deduce, altresì, la totale assenza di autonoma motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare relativamente alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1) e che il Tribunale non avrebbe potuto integrare tale motivazione per la mancanza di un contraddittorio fra le parti. Inoltre, sarebbe mancata una valutazione individuale calibrata sugli addebiti mossi all'indagato, essendo stato dato aprioristicamente per certo il ruolo di fornitore delle LI, in assenza di un valido ed esplicato supporto indiziario. 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di norma processuale, in relazione agli artt. 273, comma 1, 292, comma 2, lettera c) e c bis), 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché violazione di norma sostanziale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica di "fornitore" dell'associazione. Deduce la mancanza dei requisiti per configurare il ruolo di fornitore stabile dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti in quanto: a fronte di una indagine protratta per 18 mesi, sarebbero emersi soltanto due episodi di cessione peraltro concentrati in soli due mesi, con conseguente insussistenza del requisito della stabilità delle forniture;
mancherebbero elementi per ritenere che si sia verificata una trasformazione del rapporto da mero accordo sinallagmatico a stabile vincolo associativo. Si duole, inoltre, della mancanza di prova del dolo di partecipazione all'associazione in quanto: non sarebbe stato dato rilievo alla occasionalità degli asseriti contatti del LI con il RA AN e non, peraltro, con UR CE, persona ignota all'indagato; non sarebbe stata considerata l'esistenza di molteplici canali alternativi di approvvigionamento per l'associazione, nonché la prosecuzione dell'attività del gruppo anche dopo l'interruzione degli asseriti rapporti con il LI, considerata, inoltre, l'assenza di rapporti di quest'ultimo con il vertice dell'organizzazione ovvero con altri sodali;
la mancanza di elementi per proiettare il singolo atto negoziale di fornitura nell'ambito di un rapporto stabile, quale elemento costitutivo della articolata associazione. Il Tribunale avrebbe illogicamente valorizzato due conversazioni telefoniche del 23 e 24 settembre 2021 tra IS e il OL, successive all'episodio del 5 settembre 2021, per dimostrare la stabilizzazione del rapporto di fornitura tra il LI ed il RA. 2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 della legge sugli stupefacenti stante l'insussistenza del requisito della indispensabilità dell'apporto dell'indagato. Deduce che: i due episodi contestati del 5 settembre e 5 novembre 2021 sarebbero isolati e privi di collegamento con le dinamiche operative del gruppo;
3 avendo ammesso lo stesso Tribunale l'esistenza, per il sodalizio, di "diversi canali di approvvigionamento", sarebbe illogica la conclusione secondo cui il venire meno di uno solo di tali canali avrebbe cagionato un grave dissesto dell'attività economica complessiva, non essendo stata spiegata la ragione per cui la perdita di un singolo fornitore, fra i tanti disponibili, avrebbe potuto determinare conseguenze così gravi. 2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari e sul decorso del tempo. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare il significativo lasso temporale intercorso tra gli episodi contestati e l'applicazione della misura pur in mancanza di elementi concreti dimostrativi della persistenza di rapporti con l'associazione; sarebbero stati, inoltre, valorizzati tre episodi successivi ai fatti contestati pur senza fornire elementi concreti, soprattutto in ordine all'episodio del 10 giugno 2024 (relativo ad un presunto coinvolgimento dell'indagato in un fatto di lesioni e minaccia), sulla sussistenza del fatto e sul coinvolgimento dell'indagato. Relativamente, inoltre, ai controlli di polizia, non poteva desumersi dalla frequentazione tra coindagati la prova della persistenza di rapporti criminali. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. Con riferimento al tema introdotto dalla difesa in ordine al presunto superamento da parte del Tribunale dei limiti al potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza genetica, va ricordato che, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione, rispetto a quella adottata dal primo giudice. Il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Rv. 276906 - 01; Sez. 5, n. 23229 del 03/04/2018, Rv. 273016 — 01; Sez. 2 n. ( 4 46136 del 28/10/2015, Campanella, Rv. 26521201) ovvero quando manchi un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, De Lucia, Rv. 26534901). 1.1.Nella fattispecie in esame la motivazione riportata a pag. 221 e ss. dell'ordinanza genetica dà contezza dell'infondatezza della censura difensiva risultando in essa ben evidenziate, dopo il richiamo delle conversazioni intercettate fra le parti, le ragioni poste a fondamento della misura in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 - attraverso la enucleazione di argomenti convincenti anche per definire la stabilità del rapporto di fornitura fra l'indagato e l'associazione dedita al narcotraffico, rappresentata e diretta da UR CE e gestita dal RA, nello specifico settore del commercio di marijuana, hashish, skunk. Particolare rilievo, ai fini della valutazione della stabilità del vincolo associativo, risulta dato al contenuto della conversazione del 05.09.2021, nel corso della quale, dopo che RA veniva presentato all'indagato ("ma tu lo conosci? ... l'amico di IS!"), quest'ultimo, confermando le forniture che sino a quel periodo IS aveva gestito in favore del RA asseriva testualmente "l'erba che ti ha portato la nostra è sì si, pure l'altra che ti ha portato l'altra volta ...". La motivazione dell'ordinanza genetica dà contezza degli elementi indiziari dai quali è stato inferito il carattere di stabilità della fornitura e sostenuta la conclusione della intraneità dell'indagato all'associazione essendo stato considerato che, in ragione del ruolo di fornitore stabile di stupefacente «pur in assenza di ruoli assolutamente predefiniti, gli indagati avevano ciascuno delle competenze nel settore e ciascuno di loro collaborava in maniera decisiva allo scopo del gruppo, ferma restando la fluidità di ruoli e delle posizioni» (pag.818). Le censure difensive non riescono, pertanto, a fare emergere profili che denotino una mancanza o apparenza della motivazione, tali da fare ritenere ingiustificata l'integrazione della motivazione del Tribunale del riesame, imposta, peraltro, dalle deduzioni poste a fondamento dell'istanza di riesame. 2.Sono, altresì, infondati il secondo e terzo motivo che si esaminano congiuntamente in quanto legati a tematiche connesse. Questa Corte ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un'associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, in modo tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764 - 01). Non sono, invero, di 5 ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, Rv. 287375 - 01; Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646 - 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249 - 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Rv. 251574 - 01). Il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente può fondare, tuttavia, un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. In particolare, secondo l'insegnamento di questa Corte, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile ora dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, ora dal contenuto economico delle transazioni o dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell'11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719 - 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, AS e altri, Rv. 259881 - 01). Occorre, dunque, che la fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, Rv. 287375). Sotto altro profilo, la costante disponibilità a fornire, o ad acquistare, le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori, che immettono la droga nel consumo al minuto, può integrare la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga ( Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Rv. 282838 - 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso) 6 2.1.Nella fattispecie in esame, il Tribunale risulta essersi conformato alle superiori coordinate ermeneutiche avendo espressamente individuato, con motivazione immune da vizi, il momento a partire dal quale è stato stabilizzato il rapporto di fornitura con l'associazione, quando il IS ha posto in contatto diretto l'indagato ed il NO con RA AN, quest'ultimo in rappresentanza dei vertici dell'associazione, rappresentati da UR CE, nell'ottica di future e continuative cessioni. L'analisi del tenore delle conversazioni captate, del 5 settembre e 5 novembre 2021, e quella precedente del 27 agosto 2021 - fra IS e RA nel corso della quale quest'ultimo, per indurre il IS a trattare sul prezzo, suggeriva di dire che ne avrebbero "preso tanta" e che erano veramente interessati ("sono interessato proprio") - ha fornito elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria incentrata sulla proiezione stabile nel tempo della fornitura in un quadro relazionale caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'indagato di interagire con un gruppo organizzato. In tale ottica, correttamente è stato dato rilievo anche al dato della rilevanza dei quantitativi di droga già ceduti e previsti come oggetto di future cessioni ( si veda conv. del 27 agosto 2021 nella quale il IS informava il RA che il suo canale di approvvigionamento aveva avuto la disponibilità di "quaranta kg") oltre che alla manifestata intenzione del RA di procedere, sulla base di tale canale, all'acquisto di "tanta" sostanza stupefacente ( conv. del 27 agosto 2021). Inoltre, le deduzioni difensive omettono di confrontarsi con il rilievo dato dai giudici di merito al tenore della conversazione del 5 settembre 2021 individuato come momento della "stabilizzazione" del rapporto fra il gruppo organizzato rappresentato dal RA e il duo NO-OL. Anche le ulteriori censure attinenti alla mancanza del requisito della indispensabilità della fornitura non tengono conto che la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere desunta dalla costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio (Sez.4, n. 19272 del 12/6/2020, Bellissima, Rv. 279249), senza che sia richiesto il requisito ulteriore della unicità o dell'esclusività della fornitura (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285702 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265764 - 01). 3.È manifestamente infondato anche il quarto motivo. Il Tribunale ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari relativamente all'indagato, evidenziando, quali indici dell'attualità della pericolosità, la condotta successiva, consistita nel mantenimento di contatti con i coindagati NO e RA, richiamando, inoltre, la natura associativa del reato oggetto di contestazione 7 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE provvisoria. Si tratta di una motivazione che sfugge ai vizi di legittimità denunziati, risultando correttamente applicata ed argomentata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'esclusione delle esigenze cautelari non risultano pertinenti, presentando, inoltre, profili di genericità. A fronte di una contestazione avente carattere permanente, difetta l'indicazione di significativi elementi di rescissione del ricorrente dal sodalizio e, in mancanza di altri elementi fattuali, indicativi di un'attenuazione del giudizio di pericolosità ed idonei a consentire il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004), le doglianze difensive devono essere respinte. 4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/07/2025 Il Consigliere estensore ANDRrNA OCC i i ( t \ULL2_,C,