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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3089 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 21.07.2025 e vertente TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante e amministratore unico p.t. (P. IVA P.IVA_1
e (C.F. ) con Parte_2 C.F._1
l'avvocato Marina Flocco PARTE APPELLANTE E (P. IVA , C.F.: Controparte_1 P.IVA_2
), con l'avvocato Gianni Baldini P.IVA_3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1452/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il , Controparte_2 esponendo che:
-in data 8.4.2008, la società attrice aveva stipulato 5 polizze assicurative di € 50.000,00 ciascuna, emesse dalla Popolare Vita spa., società facente capo al gruppo Bancario Popolare di Novara;
1 -le suddette polizze erano state costituite in pegno e, a fronte di questi titoli, la Banca Popolare di Novara aveva aperto il conto corrente n. 21487, sul quale aveva concesso una apertura di credito per cassa di € 250.000,00, pari al medesimo importo delle polizze costituite in pegno;
-successivamente, erano state concesse altre linee di credito ed altri rapporti di deposito custodia e amministrazione di titoli, tutti collegati al suddetto rapporto di conto corrente, sul quale gravavano i relativi costi;
-a seguito delle difficoltà finanziarie della società attrice, la Banca aveva comunicato che avrebbe rinnovato le linee di credito per importi inferiori e solo a condizione dello svincolo anticipato dei titoli obbligazionari costituiti in pegno;
-nonostante la richiesta di svincolo avanzata dalla società correntista, la Banca non aveva esitato a revocare gli affidamenti in essere ed a segnalarla presso la Centrale Rischi;
-non condividendo tali comportamenti, la società attrice si era rivolta ad un perito di fiducia al fine di esaminare l'andamento dei rapporti intrattenuti con la Banca, evidenziandone criticità ed illegittimità;
-erano quindi emerse una serie di anomalie, comprensive anche di usura e di interessi anatocistici applicati dopo l'1.1.2014, nonché di illegittime commissioni di massimo scoperto.
-Premesso ciò, la parte attrice chiedeva:
- Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di c/c n. 21487 e n. 21533 (ordinari) nonché n. 10535 ex art. 1346-1418 c.c. e/o ex art. 1419 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, in assenza di obiettivi parametri di riferimento ex art. 1284 c.c., in totale violazione dell'art. 117 comma IV del T.U.B. – D.Lgs. n. 385/93, nonché nullità e/o illegittimità dello
(differenza tra il tasso di riferimento vigente ed il tasso Pt_3 applicato) per la sua illegittima ed arbitraria espansione tempo per tempo, con conseguente sostituzione del tasso passivo praticato con il tasso legale ex artt. 14192 c.c. e 1284 c.c. per tutte le ragioni spiegate nello specifico capitolo;
- Accertare e dichiarare, inoltre, per i conti n. 21487 e 21533, nonché n. 10535, per le medesime ragioni la nullità e/o illegittimità di tutte le commissioni di massimo scoperto e delle successive commissioni di affidamento e di istruttoria veloce (civ)
2 applicate, anche per vizio originario di causa, nonché per le ragioni spiegate nell'apposito capitolo nel presente atto;
- Accertare e dichiarare la illegittimità delle valute differenziate applicate sui conti 21487 e 21533 per le operazioni di accredito e addebito, tutte effettuate secondo illegittimi usi, tenuto conto dell'informatizzazione delle transazioni sin dai primi anni '80;
- Accertare dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale sui conti n. 21487 e 21533 nonché n. 10535, per gli interessi a debito del correntista per violazione del divieto di anatocismo e per le ragioni spiegate nell'apposito capitolo, tenuto conto dell'assenza del requisito di reciprocità previsto dal legislatore;
- per l'effetto dichiarare l'illegittimità di tutti gli oneri addebitati sui predetti conti correnti n. 21487 e 21533, nonché il conseguente rapporto n. 10535, ivi inclusi quelli maturati sul conto 21533 addebitati tempo per tempo sul conto ordinario 21487, per violazione del divieto di anatocismo;
- accertare e dichiarare la nullità dei rapporti n. 21487 e 21533, e per l'effetto di quello n. 10535, ai sensi degli artt. 1346- 1418 c.c. in assenza di alcun documento contrattuale costitutivo della pretesa, per indeterminatezza del suo oggetto, anche attesa l'illegittima espansione dello spread (differenza tra il tasso di riferimento vigente ed il tasso applicato) tempo per tempo sino alla data odierna;
- in ogni caso accertare e dichiarare la indeterminatezza del tasso passivo applicato sui conti n. 21487 e n. 21533, nonché di conseguenza di quello n. 10535, per rilevata difformità tra il tasso dichiarato e quello effettivamente praticato, e per l'effetto dichiarare dovuti gli interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c.;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle commissioni di massimo scoperto ancorché ingiustificate e costituenti un illegittimo onere ulteriore rispetto all'interesse passivo applicato (tra l'altro dichiarate nulle dal Legislatore nella L. 2/2009 di conversione del DLgs. 185/08), nonché delle valute applicate al rapporto per le operazioni di accredito e addebito, in quanto del tutto ingiustificate alla luce dell'informatizzazione del sistema bancario;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito del correntista sui conti 21487 e 21533, e di conseguenza su quello n. 10535, per i medesimi motivi che precedono (indeterminatezza conseguente del tasso praticato), per assenza della condizione di
3 reciprocità nella fattispecie tra interessi attivi e passivi come stabilito nella Delibera CICR 9/2/00, nonché per violazione dell'art. 1283 c.c.;
- in ogni caso accertare e dichiarare la indeterminatezza del tasso passivo applicato sui rapporti n. 21487 e 21533, nonché n. 10535, per rilevata difformità tra il tasso effettivo dichiarato e riportato negli estratti conto tempo per tempo e quello effettivamente praticato per effetto degli addebiti delle competenze, come precisamente indicato nella parte motiva del presente atto, e per l'effetto dichiarare dovuti gli interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c. senza alcuna forma di capitalizzazione;
- per l'effetto di quanto precede, accertare e dichiarare la violazione da parte del degli Controparte_2 obblighi di trasparenza e pubblicità codificati, in ultimo, nella Delibera CICR del 9/2/00;
- in ogni caso dichiarare l'illegittimità e/o nullità delle commissioni di massimo scoperto, in quanto incompatibili con la natura dei rapporti n. 21487 e 21533, nonché n. 10535;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito del correntista, per i medesimi motivi che precedono (indeterminatezza conseguente del tasso praticato), per assenza della condizione di reciprocità nella fattispecie tra interessi attivi e passivi come stabilito nella Delibera CICR 9/2/00, nonché per violazione dell'art. 1283 c.c., su tutti i rapporti oggetto del presente atto;
- per l'effetto dichiarare l'illegittimità di tutti gli oneri addebitati sul conto base n. 21487, poiché il meccanismo operato dalla banca di addebito per giroconto degli oneri sul conto ordinario di base ha determinato, in sostanza, la perdita dell'agevolazione per l'impresa cliente, del tasso inferiore previsto per le operazioni di anticipi e sconti commerciali o, alternativamente, per i mutui a tasso variabile;
- accertare e dichiarare la dedotta violazione della normativa antiusura da parte della
[...]
nei confronti della Controparte_3 [...] in relazione ai rapporti nn. 21487 e 21533, e del Parte_1 conseguente rapporto n. 10535, secondo quanto indicato in narrativa;
- in ogni caso, dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto sottoscritto in data 16/6/2015 per Notaio di Per_1
Salerno Rep. 55205/30735 per indeterminatezza del suo oggetto
4 ed inesistenza dell'accordo, requisiti essenziali ex art. 1325 e 1346 c.c., per tutti i motivi spiegati nel presente atto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto in data 16/6/2015 per Notaio di Salerno Rep. Per_1
55205/30735 è annullabile per vizio del consenso ex art. 1427 c.c. per tutti i motivi spiegati nel presente atto;
- condannare il , alla Controparte_2 sanzione legale prevista dall'art. 1815 c.c. (perdita integrale degli interessi) in tutti i casi in cui abbia applicato interessi superiori alle soglie di legge tempo per tempo determinate e rilevate sia per la categoria aperture di credito in conto corrente, che sconti e anticipi commerciali operati dalle banche nei confronti delle imprese, ex art. 2 L. 7/3/96 n. 108;
- accertare e dichiarare e dichiarare la illegittimità delle segnalazioni trasmesse tempo per tempo al sistema informativo di Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, sia con riferimento all'impresa sia ai fideiussori;
Parte_1
- accertare e dichiarare che il Controparte_2
, ha violato i doveri ed obblighi di correttezza,
[...] diligenza, buona fede, trasparenza e solidarietà, per tutti i motivi indicati e dedotti nel presente atto in relazione a tutti i comportamenti che puntualmente sono stati contestati;
- accertare e dichiarare che le segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia tempo per tempo effettuate dalla
[...]
, sullo Controparte_3 status della sono nulle e o inefficaci, per Parte_1 tutte le ragioni spiegate nel presente atto, poiché, parzialmente o totalmente inesistente l'asserito credito nei confronti della società attrice e, quindi, una falsata esposizione e o inadempimento della stessa;
- condannare, di conseguenza, il Controparte_2
alla cancellazione e/o rettifica delle informazioni
[...] segnalate, poiché false e non rispondenti alla reale situazione e, comunque, illegittime, i cui effetti negativi ed irreversibili sono stati innescati dolosamente e/o colposamente in danno degli attori odierni;
- condannare il alla Controparte_2 ripetizione di tutte le somme che risultano costituire un credito della alla data del 16 giugno 2015 come Parte_1 rilevato dalla Consulenza Tecnica del Prof. del Centro Per_2
Studi Giuridici Snarp e dalle risultanze dell'instaurando processo;
5 - dichiarare l'inesistenza – anche parziale - del credito del
, asseritamente portato dai Controparte_2 saldi finali dei rapporti nn. 21487 e 21533 alla data del 16/06/2015, salvo il diritto di alla Controparte_4 ripetizione della eventuale differenza in proprio favore;
- condannare il , al Controparte_2 risarcimento del danno patrimoniale subìto dalla
[...] per il lucro cessante e il danno emergente, pari Parte_1 ad Euro 250.000,00 considerando per la rivalutazione gli indici Istat del costo della vita, ovvero ad Euro 500.000,00 considerando per la rivalutazione gli indici Istat per i beni al consumo, ovvero nella diversa misura che emergerà dalla redigenda consulenza tecnica finanziaria commerciale e/o che risulterà all'esito dell'istruttoria del processo;
- condannare, inoltre il Controparte_2
al risarcimento in favore di del
[...] Parte_2 danno patrimoniale subito in conseguenza delle operazioni finanziarie attuate e fatte attuare, da liquidare nella misura di Euro 63.000,00 oltre interessi e rivalutazioni per il Sig. Pt_2 quali perdite subite per colpa e responsabilità del banco e quali maggiori oneri da quest'ultimo locupletati per commissioni e spese sulle compravendite dei titoli;
- condannare, infine il Controparte_2 al risarcimento in favore della e di Parte_1
del danno non patrimoniale subito (per questo Parte_2 ultimo anche di natura morale) da liquidare secondo equità tenuto conto di tutte le circostanze articolate e dedotte nel presente atto allo specifico capitolo sul danno non patrimoniale, soprattutto tenuto conto delle inesatte e/o false e/o comunque illegittime poiché non corrispondenti a verità, segnalazioni effettuate dal banco alla Centrale Rischi e del conseguente allarme e/o turbativa determinato nel sistema creditizio e con le banche con cui operava.
^^^^^^ Si costituiva in giudizio il Controparte_2
, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree,
[...] contestando la ricostruzione dei fatti operata nell'atto di citazione e le risultanze della perizia ad esso allegata e deduceva che:
-i rapporti bancari intrattenuti con la Banca Popolare di Novara, oggi Banco Popolare s.c., erano i seguenti:
-contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 12.03.2008 n. 21487 e contratto di apertura di credito sul c/c n. 21487 stipulato in data 27.03.2008;
6 -contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 21 maggio 2008 n. 21553 e contratto di apertura di credito ipotecario sul c/c n. 21553 stipulato in pari data 21 maggio 2008 per atto Notaio di Roma;
Persona_3
-atto integrativo apertura di credito in data 13.11.2014;
-atto di ricognizione di debito in data 16.06.2015, repertorio n. 55.205 raccolta n. 30.735 ai rogiti del dott.
, Notaio in Salerno;
Persona_4
-i rapporti suindicati risultavano regolati dalle condizioni contenute o richiamate nei singoli contratti, nonché dai Fogli Informativi Analitici, dai prospetti con le condizioni economiche e dai documenti di sintesi in vigore al momento della stipula dei contratti medesimi;
-al momento della stipula, era stata consegnata alla correntista copia della documentazione ivi richiamata e le successive variazioni delle condizioni contrattuali erano state portate a conoscenza nel rispetto della normativa sulla trasparenza prevista dall'art. 118 del Testo Unico Bancario, nonché attraverso i documenti di sintesi e le proposte di modifica previste per legge, inviate unitamente agli estratti conto;
-in costanza di detti rapporti, le parti attrici non hanno mai contestato l'applicazione di interessi e commissioni».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 21553 alla data del 31.12.2015, intestato alla società
[...]
e garantito da è pari Parte_1 Parte_2 ad un saldo in favore del correntista pari ad € 2.621,90, anziché € 1.570,49 in favore del correntista;
b) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 21487, alla data del 9.6.2015, intestato alla società
[...]
e garantito da è pari Parte_1 Parte_2 ad un saldo in favore del correntista pari ad € 405,61, anziché pari a zero;
c) CONDANNA il Controparte_5
al pagamento, in favore della
[...] [...] della somma di € 2.621,90, quale saldo Parte_1
7 creditore del conto corrente n. 21553 alla data del 31.12.2015, oltre interessi convenzionali dal 31.12.2015 al saldo;
d) CONDANNA il Controparte_5
al pagamento, in favore della
[...] [...] della somma di € 405,61, quale saldo Parte_1 creditore del conto corrente n. 21487, alla data del 9.6.2015, oltre interessi convenzionali dal 9.6.2015 al saldo;
e) RIGETTA le restanti domande proposte dalla parte attrice;
f) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
g) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti (per metà ciascuna) le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. Delimitazione del thema decidendum «Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la società attrice, titolare dei rapporti di conto corrente n. 21487 (stipulato in data 27.03.2008) e n. 21553 (stipulato in data 21.5.2008), ha instaurato il presente giudizio (unitamente al garante) al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte della Banca convenuta, di interessi illegittimi e, quindi, di ricalcolare l'effettivo saldo finale del rapporto e di sentir condannare la Banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. In particolare, con riferimento ai suddetti rapporti, la parte attrice ha lamentato l'applicazione illegittima di:
-Interessi usurari ed anatocistici;
-Interessi indeterminati ed in assenza di pattuizione scritta;
-Commissioni di massimo scoperto. Per contro, la Banca convenuta ha eccepito la genericità ed infondatezza delle avverse doglianze.».
2. Ripartizione dell'onere della prova «Quanto alla restante domanda di accertamento del corretto saldo del rapporto di conto corrente, devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui
“Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e
8 proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”). Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle". Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti
9 accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201). Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02). Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate. Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”. Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni
10 hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione. In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.».
3. Le risultanze della CTU «Alla luce della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una ctu contabile, volta a ricalcolare il saldo dei rapporti intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta, depurati dagli addebiti non legittimi. Orbene, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha esaminato i seguenti rapporti intrattenuti tra le parti: rapporto di c/c n. 21487 del 26.3.2008 e, in data 27.3.2008, primo contratto di apertura di credito n. 152178 utilizzabile sullo stesso c/c; ulteriore contratto apertura credito n. 293262 del 26.10.2011, utilizzabile sempre sul c/c 21487; altro contratto apertura credito n. 298515 del 6.12.2011, utilizzabile sempre sul c/c 21487; rapporto di c/c n. 21553 del 21.05.2008 e contestuale apertura di credito utilizzabile sullo stesso c/c, ed ancora rapporto di sovvenzione non su c/c n. 10535 del 30.06.2015, rapporti tutti intestati alla Parte_1
I ricalcoli sono stati effettuati sulla base della documentazione depositata e, precisamente: estratti di c/c e prospetti scalari del c/c n. 21487 (dal 26.3.2008 fino al 9.6.2015), del c/sovv. in c/c n. 21553 (dal 30.5.2008 al 19.6.2015), e del c/sovv. non in c/c n. 10535 (dal 15.6.2015 al 31.12.2015), ed inoltre dei contratti di accensione sia degli stessi tre rapporti di cui sopra che anche delle cinque aperture di credito sugli stessi appoggiate».
4. La asserita applicazione di interessi anatocistici non legittimi «I rapporti risultano tutti aperti successivamente al 2000 e prevedevano la medesima reciprocità per la capitalizzazione degli interessi, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato. Il ctu ha verificato che la Banca si è adeguata al criterio della simmetria e periodicità nel calcolo degli interessi, così come previsto contrattualmente, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato. E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione
11 di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di CP_6 ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
^^^ Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto. Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
12 l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione,
o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
^^^^^^ Ciò posto, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- ha effettuato il ricalcolo, mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Ciò sino al 31.12.2013, mentre a partire dall'1.1.2014, il ctu ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione».
5. Usura originaria e sopravvenuta «Quanto alla asserita applicazione di interessi usurari, è stato richiesto al ctu di verificare la eventuale sussistenza di usura originaria tenendo conto del parametro indicato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16303/2018. L'ausiliare del giudice, nonostante l'applicazione del suddetto parametro, ha escluso che sia stato superato il tasso soglia. Devesi tener conto, poi, in ordine al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata
13 in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”. In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
14 soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”».
6. Nullità della commissione di massimo scoperto «Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca. Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti: a) Un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione. Ex multis, in tal senso Tribunale Chieti 22 ottobre 2013, secondo il quale “l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente”; b) Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi. Ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009, secondo il quale “la “commissione di massimo scoperto” contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita – in ipotesi - solo in relazione allo scoperto di conto. Non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscere validità, per quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto”, solo se
15 costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel “costo” del finanziamento concesso”. c) Un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale “Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato”; d) Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la CMS priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato. Ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012. In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché
16 delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni. Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicchè, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
-Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) quali unici oneri Controparte_7 a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per 'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
-Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non
17 superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario. Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ.. La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”). Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette
18 ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al ctu il quesito, nel senso di escludere la CMS nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.1.2009 ed alla data dell'1.7.2012, la banca abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione. Il consulente, quindi, ha eliminato le commissioni di massimo scoperto addebitate sul conto corrente oggetto di causa sino al 30.6.2009, essendo emerso che le stesse sono state sempre calcolate su somme effettivamente utilizzate. Per il periodo successivo, non ha effettuato alcun ricalcolo, essendosi la Banca adeguata alle nuove previsioni normative, addebitando la sola commissione disponibilità fondi.
^^^^^^ Di conseguenza, a seguito del complessivo ricalcolo dei rapporti oggetto di causa sono risultati i seguenti saldi:
-Per il c/c n. 21553 alla data del 31.12.2015, saldo pari ad € 2.621,90 in favore del correntista, anziché € 1.570,49 in favore del correntista;
-Per il c/c n. 21487, alla data del 9.6.2015, saldo pari ad € 405,61 in favore del correntista, anziché pari a zero. Tali conclusioni del ctu appaiono corrette e scevre da errori, anche alla luce delle risposte pienamente condivisibili che l'ausiliare del giudice ha fornito alle osservazioni critiche sollevate dalle parti, in parte modificando le conclusioni che inizialmente aveva rassegnato».
7. Conclusioni «Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 21553 alla data del 31.12.2015, intestato alla società garantito da è Parte_1 Parte_2 pari ad un saldo in favore del correntista pari ad € 2.621,90, anziché € 1.570,49 in favore del correntista. Va, altresì, dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 21487, alla data del 9.6.2015, intestato alla società
[...]
garantito da è pari ad un saldo Parte_1 Parte_2 in favore del correntista pari ad € 405,61 in favore del correntista, anziché pari a zero. La Banca convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore della società delle somme suindicate, quale Parte_1 saldo dei rapporti oggetto di causa, risultati a credito del correntista, oltre interessi convenzionali dalla chiusura dei conti al saldo. Vanno, invece, rigettate le restanti domande attoree, non essendovi prova dei danni lamentati, non essendo concludenti a tal fine le prove
19 testimoniali articolate e che, pertanto, non sono state ammesse in quanto superflue. Tenuto conto della parziale soccombenza e della minima differenza tra il saldo risultante dagli estratti conto e quello ricalcolato all'esito dell'istruttoria, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite. Analogamente, appare equo porre a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna le spese di ctu (liquidate in separato provvedimento)».
§ 3. — Hanno proposto appello Parte_1
e ed hanno così concluso:
[...] Parte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 1452/2020 pubblicata il 22/01/2020 R.G. 68221/2016 emessa Sez. XVI Civile, Giudice Dott.ssa Cecilia Bernardo, notificata dalla controparte in data 14 maggio 2020, accogliere il proposto appello per tutti i motivi indicati nel presente atto di impugnazione, ed accogliere tutte le conclusioni non accolte dal Tribunale di Roma siccome ritrascritte nelle prime 6 pagine del presente atto. In via istruttoria chiede ammettersi i mezzi di prova non accolti in primo grado, come da memorie depositate nel secondo termine del giudizio ex art. 183 c.p.c. nel secondo termine assegnato, nonché si richiede la rinnovazione della C.T.U. contabile in relazione ai quesiti già posti dal Giudice istruttore in primo grado con l'ordinanza del 26/02/2018, alla luce delle osservazioni critiche alla CTU in atti. Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
a resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Respingersi la domanda di parte appellante e confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari anche del secondo grado di giudizio, e con condanna ex art. 96 cpc”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 21.07.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 21.05.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1)Illegittimità della sentenza gravata per avere il Giudice di prime cure ritenuto che il fosse Controparte_8 limitato all'accertamento contabile dell'applicazione di
20 interessi illegittimi, alla richiesta di ricalcolo dell'effettivo saldo finale del rapporto e alla richiesta di condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite –
di omesso esame di tutte le domande contenute nell'atto Pt_4 di citazione in violazione dell'art. 112 c.p.c. che in questa sede si intendono tutte richiamate e mai rinunciate. Parte della sentenza appellata: da pag. 6, dalle parole
“..1- Delimitazione del Thema Decidendum…” sino alle parole di pag. 6 “…genericità e infondatezza delle avverse doglianze.”. Con il primo motivo l'appellante deduce il vizio di omessa pronuncia e chiede alla Corte di pronunciarsi tutte le domande non esaminate dal giudice di prime cure da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, nonché in sede istruttoria ammettere i citati suddetti mezzi di prova già tempestivamente richiesti e articolati, sia con riferimento alle prove testimoniali, sia con riferimento alla richiesta di CTU attuariale-commerciale per la quantificazione del danno patrimoniale patito dall'impresa correntista.
*** Il motivo va respinto, non intaccando la ratio della decisione del giudice di primo grado. Invero il Tribunale nella prima parte della sentenza ha riportato letteralmente tutte le domande oggetto delle conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttivo, e, dopo la disamina della CTU e la decisione in relazione ai singoli quesiti proposti all'ausiliare, ha ritenuto a pag. 18: “Vanno, invece, rigettate le restanti domande attoree, non essendovi prova dei danni lamentati, non essendo concludenti a tal fine le prove testimoniali articolate e che, pertanto, non sono state ammesse in quanto superflue”. Dunque la motivazione, seppur riassuntiva, del rigetto delle restanti domande è stata fornita dal primo giudice sul rilievo della mancanza di prova dei danni lamentati e dell'inidoneità a tal fine della prova testimoniale proposta. Per quanto attiene alle domande formulate dagli attori con l'atto di citazione, deve pertanto escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di omessa pronuncia. Ove poi la parte appellante intendesse, con il motivo in esame, contestare la motivazione di assenza di prova dei danni, avrebbe dovuto dedurre, in relazione ad ogni singola domanda che si asserisce non esaminata, quali prove del danno sofferto, non
21 esaminate dal giudice, fossero già presenti in atti, non essendo sufficienti a tal fine mere allegazioni o CTP sul danno lamentato. Al contrario, nel motivo in esame non solo le singole domande “dimenticate” dal primo giudice vengono richiamate in blocco con il semplice rimando a tutte le domande ritrascritte a pag. 5 dell'atto di appello, ma pure le istanze istruttorie non vengono ritrascritte al fine di dimostrarne la rilevanza ai fini della prova del danno dei singoli capitoli, che invece il giudice ha ritenuto ininfluenti. Non solo, ma manca pure la deduzione dei danni che si asserisce patiti, di talché il Collegio non è messo in condizione di valutare l'ammissibilità della richiesta CTU sui danni, che allo stato, risulta pertanto del tutto esplorativa e quindi inammissibile. L'appellante lamenta poi che in sentenza non risulta neppure trascritta, e non risulta esaminata, l'ulteriore domanda formulata dagli attori con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c.:
“Accertare e dichiarare la nullità della clausola cosiddetta di salvaguardia contenuta nel contratto di apertura di credito sul c/c n. 21533 per violazione dell'art. 1344-1346 c.c. con conseguente applicabilità al rapporto della legge anti usura”. La domanda di nullità, effettivamente non scrutinata dal primo giudice, va tuttavia respinta. Invero la cd. “clausola di salvaguardia” non è ritenuta dalla S.C. nulla. E' stato infatti affermato che l'inserimento di una clausola di salvaguardia, in forza della quale gli interessi dovuti dal mutuatario rispetteranno il limite del tasso soglia, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge, con la conseguenza che, in caso di contestazione, grava sulla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (Cass. n. 33850 del 21/12/2024; Cass. 15 maggio 2023, n. 13144; Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286). La Corte aderisce al suddetto orientamento, con conseguente rigetto della domanda di nullità.
2)llegittimità della sentenza gravata per avere il Giudice di prime cure ritenuto la completezza della C.T.U. realizzata, nonostante la sua evidente lacunosità ed erroneità, decidendo infine di condividerne i contenuti e fondare la propria
22 decisione sulle risultanze peritali. – Contraddittorietà della decisione impugnata per avere il Giudice di prime cure sottoposto con ordinanza 26/2/2018 i quesiti al CTU ed in particolare avere indicato allo stesso il parametro di determinazione del Tasso Effettivo Globale da comparare ai tassi soglia come da quesito di cui alla Lettera D) n. 3, lettera A., ed averne condiviso le risultanze, nonostante palesemente errate per aver dichiarato il CTU che non sussisteva usura originaria sul rapporto affidato n. 21487 per il solo fatto di aver omesso di considerare nel calcolo del T.E.G. l'incidenza degli oneri accessori al credito pari, invece, allo 0,336% che sommati al tasso effettivo rilevato del 14,7190% superavano il limite dell'usura pari nel periodo al 14,76%.
– illegittimità della pronuncia per violazione di legge art. 2 L. 108/96 e ss. mm. e art. 1815 c.c. – art. 1418-1346-1419 c.c.. Parte della sentenza appellata: da pag. 12, dalle parole
“..Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari, è stato richiesto al CTU di verificare l'eventuale sussistenza di usura originaria, tenendo conto del parametro indicato dalla recente pronuncia… “ sino alle parole di pag. 13 “…Né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”. Ed ancora da pag. 17 dalle conclusioni sino a pag. 18 alle parole
“Tali conclusioni del ctu appaiono corrette e scevre da errori, anche alla luce delle risposte pienamente condivisibili che l'ausiliare del giudice ha fornito alle osservazioni critiche sollevate dalle parti, in parte modificando le conclusioni che inizialmente aveva rassegnato.” Con riferimento al c/c 21487 assume l'appellante che il CTU avrebbe disatteso il quesito del giudice ed avrebbe omesso di considerare nel TEG:
- importo minimo-massimo spese gestione amm.va fido: € 480,00;
- importo spese a forfait (fino a n. 75 operazioni) canone: € 90,00. Sostiene l'appellante che tali oneri, applicando la formula attuariale per la loro determinazione siccome indicata nelle istruzioni della Banca D'Italia Oneri x 100 Accordato/Utilizzato
23 corrispondono allo 0,336%, che sommati al tasso effettivo del 14,719%, restituiscono un T.E.G. pari al 15,055%. Quindi, prosegue l'appellante, comparando correttamente il tasso effettivo sopra determinato, senza aver preso in considerazione c.m.s. e imposte e tasse, con il tasso soglia del periodo del 14,76% vi era il superamento dei tassi soglia in relazione al rapporto affidato n. 21487, con la conseguenza che, rispondendo sempre al quesito posto dal Giudice, il CTU avrebbe dovuto eliminare tutti gli oneri addebitati sul rapporto sino alla sua revoca, avvenuta con recesso della banca in data 11/11/2014 previa estinzione dello stesso con giroconto. Il motivo risulta del tutto avulso da quanto accertato dal CTU in merito al rapporto n. 21487. Invero, a pag. 18 della Relazione definitiva l'ausiliare ha così risposto:
“1) Contratto di apertura di conto corrente n. 21487 del 12.3.2008, per il quale fra le condizioni pattuite risultava un tasso debitore effettivo per utilizzi di scoperto di conto pari al 14,719%. Confrontando, quindi, tale tasso con il tasso soglia in essere nel trimestre di riferimento (19,50%, riferito alle aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 euro - non è stata, infatti, considerata la soglia del 14,76% per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro, poiché nessun fido era stato ancora concesso - emerge come al momento della pattuizione degli interessi non c'è stato un superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura. E' stata inoltre analizzata la documentazione in atti, rilevando che sono presenti comunicazioni di variazione unilaterale dei contratti idonee ad integrare l'esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 del TUB, e comunicazioni periodiche alla clientela, ai sensi dell'articolo 119 del TUB. Le comunicazioni di variazione dei tassi effettuate dalla banca, riportanti la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, precedenti la data di decorrenza degli stessi tassi, sono state tutte riepilogate in apposito prospetto di calcolo (sub Tab. 2), ed i tassi applicati confrontati con i tassi soglia vigenti, e dall'esame effettuato è emerso che non è mai stato superato il tasso soglia di usura. 2) contratto di apertura di credito del 27/03/2008, di € 250.000,00, per il quale veniva pattuito un tasso debitore per utilizzi entro fido pari al 13,97%, coincidente con quello del c/c n. 21487, aperto due settimane prima. Confrontando, quindi, tale tasso di interesse con il tasso soglia in essere nel trimestre di
24 riferimento, pari al 14,76% (riferito alle aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 euro), emerge come al momento della pattuizione degli interessi non c'è stato un superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura.” E' evidente, pertanto, che anche a voler sommare lo 0,336% di spese al tasso relativo al c.c. n. 21487 pari a 14,719% non si supera il tasso soglia indicato dall'ausiliare pari a 19,50%, riferito alle aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 euro;
parimenti, in relazione al contratto di apertura di credito n. 152178 per il quale risulta pattuito il tasso debitore per utilizzi entro fido pari al 13,97%, anche sommando lo 0,336% di spese non si supera il tasso soglia indicato dall'ausiliare , pari al 14,76% (13,97+0,336= 14,306). Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, risulta che il CTU ha correttamente accertato che il tasso di interesse debitore del contratto di apertura di credito, pari al 13,97%, era uguale a quello pattuito nel contratto di apertura di conto corrente: detto contratto, come documentato in primo grado dagli stessi attori, prevedeva quale tasso debitore per utilizzi su scoperto e interessi di mora;
13,97%; tasso effettivo annuo lordo per utilizzi su scoperto di conto: 14,719.
3)Illegittimità della sentenza gravata per errata valutazione delle risultanze peritali. Erronea, contraddittoria ed illogica motivazione, per avere il Giudice di prime cure ritenuto di condividere le risultanze peritali della CTU
nonostante non abbia risposto compiutamente Persona_5 agli stessi quesiti sottoposti con ordinanza riservata del 26/02/2018, con riferimento agli ulteriori rapporto di estensione degli affidamenti del 26/10/2011 e del 6/12/2011, linee di credito a tempo determinato che non hanno sostituito l'originaria linea di credito del 27/03/2008. Illogicità della motivazione per avere il Giudice di prime cure ritenuto che alla data del 26/10/2011 la linea di credito originaria fosse cessata, così ratificando con sentenza le risultanze della CTU che aveva ritenuto “nuove Persona_5 pattuizioni” quelle riferite alle estensioni di affido a tempo determinato del 26/10/11 e 6/12/11, mentre dalla documentazione in atti non risultava alcuna lettera di revoca e/o recesso dal rapporto originario affidato del 27/03/2008 (estratti di conto corrente).
– illegittimità della pronuncia per violazione dell'art. 2 L. 108/96 e ss. mm. e art. 1815 c.c.
25 Parte della sentenza appellata: da pag. 9 “3 – Le risultanze della ctu” sino alle parole “… sia degli stessi tre rapporti di cui sopra che anche delle cinque aperture di credito sugli stessi appoggiate”. Con il motivo in esame la parte appellante lamenta l'erroneità della decisione con riferimenti alle estensioni di affido a tempo determinato del 26.10.11 e 6.12.2011: il Giudice avrebbe ritenuto che tali linee di credito, ancorché transitorie, non influissero sull'andamento del rapporto, su cui, pertanto, permaneva l'usurarietà originariamente pattuita, come da motivo che precede, sino alla sua chiusura. L'errore, quindi, appalesa la violazione della legge 108/96 e ss.mm. poiché il CTU avrebbe dovuto considerare la permanenza del tasso pattuito originariamente usurario sino alla chiusura del rapporto 21487. Il motivo è, all'evidenza da rigettare, in quanto fondato sull'asserita usurarietà originaria del tasso di interesse relativo al rapporto n. 21487, che, invece, come esposto in relazione al motivo che precede, va esclusa.
4)Illegittimità della sentenza gravata per vizio di erronea, contraddittoria ed illogica motivazione, per avere il Giudice di prime cure, condivise le risultanze del CTU che non aveva risposto compiutamente ai quesiti alla medesima sottoposti, pronunciato sulla legittimità dell'anatocismo praticato, nonostante l'assenza di reciprocità siccome palesata anche dalla stessa CTU, ove risponde alle osservazioni critiche della difesa attorea. – Omesso rilievo dell'ulteriore effetto anatocistico conseguente l'addebito degli oneri maturati sulla linea di credito concessa il 21/05/2008 sul conto corrente n. 21533, su cui sono stati determinati ulteriori oneri secondo i tassi passivi contrattuali del conto corrente n. 21533 Violazione delle norme di cui al T.U.B. ed alle Delibere del CICR dal 2000 al 2003 – Violazione dell'art. 1283 c.c. Parte della sentenza appellata: da pag. 10, punto 4 sino alle parole “…il CTU ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione”. Contesta l'appellante che a pag. 28 il Ctu così Persona_5 scrive alla richiesta di integrazione dell'elaborato con esclusione dell'anatocismo “…non può essere accolto in quanto, com'è intuitivo, le linee di credito accese sul c/c principale, per definizione, non potevano maturare interessi attivi, essendo strutturate proprio per funzionare con saldo in rosso, e girocontavano gli interessi periodici sul conto d'appoggio.”.
26 Posto che, quindi, è proprio il CTU a confermare che sulle linee di credito non potevano maturare interessi attivi, l'effetto anatocistico connesso all'addebito trimestrale degli oneri passivi deve necessariamente essere eliminato, con necessaria rielaborazione dei conteggi. Il motivo va completamente disatteso. Osserva giustamente la banca appellata che la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi risulta ritualmente regolata nei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente senza che sul punto sia stata proposta alcuna censura, essendo ovvio che nei contratti di apertura di credito vengano regolati gli interessi passivi, proprio perché trattasi di contratti di apertura di credito. Peraltro, osserva l'appellata, le schede contrattuali dei contratti di apertura di credito prevedono che, per quanto ivi non previsto, si applicano le condizioni economiche stabilite nel contratto di apertura dei rapporti sui quali sono utilizzabili gli affidamenti, e quindi anche in tema di capitalizzazione di interessi attivi a condizione di reciprocità. In conclusione, il motivo risulta privo di fondamento.
*** Va infine ritenuta l'inammissibilità della riproposizione da parte degli appellanti, solo nella memoria conclusionale depositata il 21.6.2025, di ulteriori questioni già sollevate dal CTP di parte attrice nelle osservazioni critiche alla CTU, che pur ritrascritte integralmente da pag. 6 a pag. 19 della parte iniziale dell'atto di impugnazione, dedicata all'illustrazione delle vicende relative al giudizio di primo grado, non sono state poi trasfuse nei motivi di appello, che iniziano da pag. 20 e finiscono a pag. 27, e che sono stati sopra testualmente riportati nei titoletti e riassunti nel contenuto. E' evidente che, in applicazione dell'art. 342 c.p.c., la Corte è chiamata a rispondere alle censure articolate ai sensi della citata disposizione nell'atto di impugnazione, non potendo la parte appellante aggiungere in sede di note conclusive ulteriori doglianze alla sentenza impugnata tratte dalla consulenza tecnica di parte, che non siano comprese negli specifici motivi di appello formulati con l'atto di impugnazione. Infine, la ritenuta infondatezza dei motivi di appello rende del tutto infondata la richiesta di rinnovo della CTU.
§ 6. — Le spese del grado, avuto riguardo all'esito complessivo della causa, vanno integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
27 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1 tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — compensa integralmente le spese del presente grado del giudizio;
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 21.07.2025. Il presidente estensore
28
e (C.F. ) con Parte_2 C.F._1
l'avvocato Marina Flocco PARTE APPELLANTE E (P. IVA , C.F.: Controparte_1 P.IVA_2
), con l'avvocato Gianni Baldini P.IVA_3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1452/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il , Controparte_2 esponendo che:
-in data 8.4.2008, la società attrice aveva stipulato 5 polizze assicurative di € 50.000,00 ciascuna, emesse dalla Popolare Vita spa., società facente capo al gruppo Bancario Popolare di Novara;
1 -le suddette polizze erano state costituite in pegno e, a fronte di questi titoli, la Banca Popolare di Novara aveva aperto il conto corrente n. 21487, sul quale aveva concesso una apertura di credito per cassa di € 250.000,00, pari al medesimo importo delle polizze costituite in pegno;
-successivamente, erano state concesse altre linee di credito ed altri rapporti di deposito custodia e amministrazione di titoli, tutti collegati al suddetto rapporto di conto corrente, sul quale gravavano i relativi costi;
-a seguito delle difficoltà finanziarie della società attrice, la Banca aveva comunicato che avrebbe rinnovato le linee di credito per importi inferiori e solo a condizione dello svincolo anticipato dei titoli obbligazionari costituiti in pegno;
-nonostante la richiesta di svincolo avanzata dalla società correntista, la Banca non aveva esitato a revocare gli affidamenti in essere ed a segnalarla presso la Centrale Rischi;
-non condividendo tali comportamenti, la società attrice si era rivolta ad un perito di fiducia al fine di esaminare l'andamento dei rapporti intrattenuti con la Banca, evidenziandone criticità ed illegittimità;
-erano quindi emerse una serie di anomalie, comprensive anche di usura e di interessi anatocistici applicati dopo l'1.1.2014, nonché di illegittime commissioni di massimo scoperto.
-Premesso ciò, la parte attrice chiedeva:
- Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di c/c n. 21487 e n. 21533 (ordinari) nonché n. 10535 ex art. 1346-1418 c.c. e/o ex art. 1419 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, in assenza di obiettivi parametri di riferimento ex art. 1284 c.c., in totale violazione dell'art. 117 comma IV del T.U.B. – D.Lgs. n. 385/93, nonché nullità e/o illegittimità dello
(differenza tra il tasso di riferimento vigente ed il tasso Pt_3 applicato) per la sua illegittima ed arbitraria espansione tempo per tempo, con conseguente sostituzione del tasso passivo praticato con il tasso legale ex artt. 14192 c.c. e 1284 c.c. per tutte le ragioni spiegate nello specifico capitolo;
- Accertare e dichiarare, inoltre, per i conti n. 21487 e 21533, nonché n. 10535, per le medesime ragioni la nullità e/o illegittimità di tutte le commissioni di massimo scoperto e delle successive commissioni di affidamento e di istruttoria veloce (civ)
2 applicate, anche per vizio originario di causa, nonché per le ragioni spiegate nell'apposito capitolo nel presente atto;
- Accertare e dichiarare la illegittimità delle valute differenziate applicate sui conti 21487 e 21533 per le operazioni di accredito e addebito, tutte effettuate secondo illegittimi usi, tenuto conto dell'informatizzazione delle transazioni sin dai primi anni '80;
- Accertare dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale sui conti n. 21487 e 21533 nonché n. 10535, per gli interessi a debito del correntista per violazione del divieto di anatocismo e per le ragioni spiegate nell'apposito capitolo, tenuto conto dell'assenza del requisito di reciprocità previsto dal legislatore;
- per l'effetto dichiarare l'illegittimità di tutti gli oneri addebitati sui predetti conti correnti n. 21487 e 21533, nonché il conseguente rapporto n. 10535, ivi inclusi quelli maturati sul conto 21533 addebitati tempo per tempo sul conto ordinario 21487, per violazione del divieto di anatocismo;
- accertare e dichiarare la nullità dei rapporti n. 21487 e 21533, e per l'effetto di quello n. 10535, ai sensi degli artt. 1346- 1418 c.c. in assenza di alcun documento contrattuale costitutivo della pretesa, per indeterminatezza del suo oggetto, anche attesa l'illegittima espansione dello spread (differenza tra il tasso di riferimento vigente ed il tasso applicato) tempo per tempo sino alla data odierna;
- in ogni caso accertare e dichiarare la indeterminatezza del tasso passivo applicato sui conti n. 21487 e n. 21533, nonché di conseguenza di quello n. 10535, per rilevata difformità tra il tasso dichiarato e quello effettivamente praticato, e per l'effetto dichiarare dovuti gli interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c.;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle commissioni di massimo scoperto ancorché ingiustificate e costituenti un illegittimo onere ulteriore rispetto all'interesse passivo applicato (tra l'altro dichiarate nulle dal Legislatore nella L. 2/2009 di conversione del DLgs. 185/08), nonché delle valute applicate al rapporto per le operazioni di accredito e addebito, in quanto del tutto ingiustificate alla luce dell'informatizzazione del sistema bancario;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito del correntista sui conti 21487 e 21533, e di conseguenza su quello n. 10535, per i medesimi motivi che precedono (indeterminatezza conseguente del tasso praticato), per assenza della condizione di
3 reciprocità nella fattispecie tra interessi attivi e passivi come stabilito nella Delibera CICR 9/2/00, nonché per violazione dell'art. 1283 c.c.;
- in ogni caso accertare e dichiarare la indeterminatezza del tasso passivo applicato sui rapporti n. 21487 e 21533, nonché n. 10535, per rilevata difformità tra il tasso effettivo dichiarato e riportato negli estratti conto tempo per tempo e quello effettivamente praticato per effetto degli addebiti delle competenze, come precisamente indicato nella parte motiva del presente atto, e per l'effetto dichiarare dovuti gli interessi al tasso di legge ex art. 1284 c.c. senza alcuna forma di capitalizzazione;
- per l'effetto di quanto precede, accertare e dichiarare la violazione da parte del degli Controparte_2 obblighi di trasparenza e pubblicità codificati, in ultimo, nella Delibera CICR del 9/2/00;
- in ogni caso dichiarare l'illegittimità e/o nullità delle commissioni di massimo scoperto, in quanto incompatibili con la natura dei rapporti n. 21487 e 21533, nonché n. 10535;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito del correntista, per i medesimi motivi che precedono (indeterminatezza conseguente del tasso praticato), per assenza della condizione di reciprocità nella fattispecie tra interessi attivi e passivi come stabilito nella Delibera CICR 9/2/00, nonché per violazione dell'art. 1283 c.c., su tutti i rapporti oggetto del presente atto;
- per l'effetto dichiarare l'illegittimità di tutti gli oneri addebitati sul conto base n. 21487, poiché il meccanismo operato dalla banca di addebito per giroconto degli oneri sul conto ordinario di base ha determinato, in sostanza, la perdita dell'agevolazione per l'impresa cliente, del tasso inferiore previsto per le operazioni di anticipi e sconti commerciali o, alternativamente, per i mutui a tasso variabile;
- accertare e dichiarare la dedotta violazione della normativa antiusura da parte della
[...]
nei confronti della Controparte_3 [...] in relazione ai rapporti nn. 21487 e 21533, e del Parte_1 conseguente rapporto n. 10535, secondo quanto indicato in narrativa;
- in ogni caso, dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto sottoscritto in data 16/6/2015 per Notaio di Per_1
Salerno Rep. 55205/30735 per indeterminatezza del suo oggetto
4 ed inesistenza dell'accordo, requisiti essenziali ex art. 1325 e 1346 c.c., per tutti i motivi spiegati nel presente atto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto in data 16/6/2015 per Notaio di Salerno Rep. Per_1
55205/30735 è annullabile per vizio del consenso ex art. 1427 c.c. per tutti i motivi spiegati nel presente atto;
- condannare il , alla Controparte_2 sanzione legale prevista dall'art. 1815 c.c. (perdita integrale degli interessi) in tutti i casi in cui abbia applicato interessi superiori alle soglie di legge tempo per tempo determinate e rilevate sia per la categoria aperture di credito in conto corrente, che sconti e anticipi commerciali operati dalle banche nei confronti delle imprese, ex art. 2 L. 7/3/96 n. 108;
- accertare e dichiarare e dichiarare la illegittimità delle segnalazioni trasmesse tempo per tempo al sistema informativo di Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, sia con riferimento all'impresa sia ai fideiussori;
Parte_1
- accertare e dichiarare che il Controparte_2
, ha violato i doveri ed obblighi di correttezza,
[...] diligenza, buona fede, trasparenza e solidarietà, per tutti i motivi indicati e dedotti nel presente atto in relazione a tutti i comportamenti che puntualmente sono stati contestati;
- accertare e dichiarare che le segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia tempo per tempo effettuate dalla
[...]
, sullo Controparte_3 status della sono nulle e o inefficaci, per Parte_1 tutte le ragioni spiegate nel presente atto, poiché, parzialmente o totalmente inesistente l'asserito credito nei confronti della società attrice e, quindi, una falsata esposizione e o inadempimento della stessa;
- condannare, di conseguenza, il Controparte_2
alla cancellazione e/o rettifica delle informazioni
[...] segnalate, poiché false e non rispondenti alla reale situazione e, comunque, illegittime, i cui effetti negativi ed irreversibili sono stati innescati dolosamente e/o colposamente in danno degli attori odierni;
- condannare il alla Controparte_2 ripetizione di tutte le somme che risultano costituire un credito della alla data del 16 giugno 2015 come Parte_1 rilevato dalla Consulenza Tecnica del Prof. del Centro Per_2
Studi Giuridici Snarp e dalle risultanze dell'instaurando processo;
5 - dichiarare l'inesistenza – anche parziale - del credito del
, asseritamente portato dai Controparte_2 saldi finali dei rapporti nn. 21487 e 21533 alla data del 16/06/2015, salvo il diritto di alla Controparte_4 ripetizione della eventuale differenza in proprio favore;
- condannare il , al Controparte_2 risarcimento del danno patrimoniale subìto dalla
[...] per il lucro cessante e il danno emergente, pari Parte_1 ad Euro 250.000,00 considerando per la rivalutazione gli indici Istat del costo della vita, ovvero ad Euro 500.000,00 considerando per la rivalutazione gli indici Istat per i beni al consumo, ovvero nella diversa misura che emergerà dalla redigenda consulenza tecnica finanziaria commerciale e/o che risulterà all'esito dell'istruttoria del processo;
- condannare, inoltre il Controparte_2
al risarcimento in favore di del
[...] Parte_2 danno patrimoniale subito in conseguenza delle operazioni finanziarie attuate e fatte attuare, da liquidare nella misura di Euro 63.000,00 oltre interessi e rivalutazioni per il Sig. Pt_2 quali perdite subite per colpa e responsabilità del banco e quali maggiori oneri da quest'ultimo locupletati per commissioni e spese sulle compravendite dei titoli;
- condannare, infine il Controparte_2 al risarcimento in favore della e di Parte_1
del danno non patrimoniale subito (per questo Parte_2 ultimo anche di natura morale) da liquidare secondo equità tenuto conto di tutte le circostanze articolate e dedotte nel presente atto allo specifico capitolo sul danno non patrimoniale, soprattutto tenuto conto delle inesatte e/o false e/o comunque illegittime poiché non corrispondenti a verità, segnalazioni effettuate dal banco alla Centrale Rischi e del conseguente allarme e/o turbativa determinato nel sistema creditizio e con le banche con cui operava.
^^^^^^ Si costituiva in giudizio il Controparte_2
, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree,
[...] contestando la ricostruzione dei fatti operata nell'atto di citazione e le risultanze della perizia ad esso allegata e deduceva che:
-i rapporti bancari intrattenuti con la Banca Popolare di Novara, oggi Banco Popolare s.c., erano i seguenti:
-contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 12.03.2008 n. 21487 e contratto di apertura di credito sul c/c n. 21487 stipulato in data 27.03.2008;
6 -contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 21 maggio 2008 n. 21553 e contratto di apertura di credito ipotecario sul c/c n. 21553 stipulato in pari data 21 maggio 2008 per atto Notaio di Roma;
Persona_3
-atto integrativo apertura di credito in data 13.11.2014;
-atto di ricognizione di debito in data 16.06.2015, repertorio n. 55.205 raccolta n. 30.735 ai rogiti del dott.
, Notaio in Salerno;
Persona_4
-i rapporti suindicati risultavano regolati dalle condizioni contenute o richiamate nei singoli contratti, nonché dai Fogli Informativi Analitici, dai prospetti con le condizioni economiche e dai documenti di sintesi in vigore al momento della stipula dei contratti medesimi;
-al momento della stipula, era stata consegnata alla correntista copia della documentazione ivi richiamata e le successive variazioni delle condizioni contrattuali erano state portate a conoscenza nel rispetto della normativa sulla trasparenza prevista dall'art. 118 del Testo Unico Bancario, nonché attraverso i documenti di sintesi e le proposte di modifica previste per legge, inviate unitamente agli estratti conto;
-in costanza di detti rapporti, le parti attrici non hanno mai contestato l'applicazione di interessi e commissioni».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 21553 alla data del 31.12.2015, intestato alla società
[...]
e garantito da è pari Parte_1 Parte_2 ad un saldo in favore del correntista pari ad € 2.621,90, anziché € 1.570,49 in favore del correntista;
b) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 21487, alla data del 9.6.2015, intestato alla società
[...]
e garantito da è pari Parte_1 Parte_2 ad un saldo in favore del correntista pari ad € 405,61, anziché pari a zero;
c) CONDANNA il Controparte_5
al pagamento, in favore della
[...] [...] della somma di € 2.621,90, quale saldo Parte_1
7 creditore del conto corrente n. 21553 alla data del 31.12.2015, oltre interessi convenzionali dal 31.12.2015 al saldo;
d) CONDANNA il Controparte_5
al pagamento, in favore della
[...] [...] della somma di € 405,61, quale saldo Parte_1 creditore del conto corrente n. 21487, alla data del 9.6.2015, oltre interessi convenzionali dal 9.6.2015 al saldo;
e) RIGETTA le restanti domande proposte dalla parte attrice;
f) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
g) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti (per metà ciascuna) le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. Delimitazione del thema decidendum «Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la società attrice, titolare dei rapporti di conto corrente n. 21487 (stipulato in data 27.03.2008) e n. 21553 (stipulato in data 21.5.2008), ha instaurato il presente giudizio (unitamente al garante) al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte della Banca convenuta, di interessi illegittimi e, quindi, di ricalcolare l'effettivo saldo finale del rapporto e di sentir condannare la Banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. In particolare, con riferimento ai suddetti rapporti, la parte attrice ha lamentato l'applicazione illegittima di:
-Interessi usurari ed anatocistici;
-Interessi indeterminati ed in assenza di pattuizione scritta;
-Commissioni di massimo scoperto. Per contro, la Banca convenuta ha eccepito la genericità ed infondatezza delle avverse doglianze.».
2. Ripartizione dell'onere della prova «Quanto alla restante domanda di accertamento del corretto saldo del rapporto di conto corrente, devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui
“Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e
8 proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”). Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle". Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti
9 accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201). Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02). Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate. Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”. Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni
10 hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione. In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.».
3. Le risultanze della CTU «Alla luce della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una ctu contabile, volta a ricalcolare il saldo dei rapporti intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta, depurati dagli addebiti non legittimi. Orbene, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha esaminato i seguenti rapporti intrattenuti tra le parti: rapporto di c/c n. 21487 del 26.3.2008 e, in data 27.3.2008, primo contratto di apertura di credito n. 152178 utilizzabile sullo stesso c/c; ulteriore contratto apertura credito n. 293262 del 26.10.2011, utilizzabile sempre sul c/c 21487; altro contratto apertura credito n. 298515 del 6.12.2011, utilizzabile sempre sul c/c 21487; rapporto di c/c n. 21553 del 21.05.2008 e contestuale apertura di credito utilizzabile sullo stesso c/c, ed ancora rapporto di sovvenzione non su c/c n. 10535 del 30.06.2015, rapporti tutti intestati alla Parte_1
I ricalcoli sono stati effettuati sulla base della documentazione depositata e, precisamente: estratti di c/c e prospetti scalari del c/c n. 21487 (dal 26.3.2008 fino al 9.6.2015), del c/sovv. in c/c n. 21553 (dal 30.5.2008 al 19.6.2015), e del c/sovv. non in c/c n. 10535 (dal 15.6.2015 al 31.12.2015), ed inoltre dei contratti di accensione sia degli stessi tre rapporti di cui sopra che anche delle cinque aperture di credito sugli stessi appoggiate».
4. La asserita applicazione di interessi anatocistici non legittimi «I rapporti risultano tutti aperti successivamente al 2000 e prevedevano la medesima reciprocità per la capitalizzazione degli interessi, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato. Il ctu ha verificato che la Banca si è adeguata al criterio della simmetria e periodicità nel calcolo degli interessi, così come previsto contrattualmente, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato. E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione
11 di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di CP_6 ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
^^^ Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto. Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
12 l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione,
o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
^^^^^^ Ciò posto, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- ha effettuato il ricalcolo, mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Ciò sino al 31.12.2013, mentre a partire dall'1.1.2014, il ctu ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione».
5. Usura originaria e sopravvenuta «Quanto alla asserita applicazione di interessi usurari, è stato richiesto al ctu di verificare la eventuale sussistenza di usura originaria tenendo conto del parametro indicato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16303/2018. L'ausiliare del giudice, nonostante l'applicazione del suddetto parametro, ha escluso che sia stato superato il tasso soglia. Devesi tener conto, poi, in ordine al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata
13 in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”. In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
14 soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”».
6. Nullità della commissione di massimo scoperto «Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca. Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti: a) Un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione. Ex multis, in tal senso Tribunale Chieti 22 ottobre 2013, secondo il quale “l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente”; b) Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi. Ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009, secondo il quale “la “commissione di massimo scoperto” contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita – in ipotesi - solo in relazione allo scoperto di conto. Non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscere validità, per quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto”, solo se
15 costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel “costo” del finanziamento concesso”. c) Un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale “Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato”; d) Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la CMS priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato. Ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012. In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché
16 delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni. Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicchè, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
-Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) quali unici oneri Controparte_7 a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per 'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
-Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non
17 superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario. Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ.. La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”). Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette
18 ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al ctu il quesito, nel senso di escludere la CMS nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.1.2009 ed alla data dell'1.7.2012, la banca abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione. Il consulente, quindi, ha eliminato le commissioni di massimo scoperto addebitate sul conto corrente oggetto di causa sino al 30.6.2009, essendo emerso che le stesse sono state sempre calcolate su somme effettivamente utilizzate. Per il periodo successivo, non ha effettuato alcun ricalcolo, essendosi la Banca adeguata alle nuove previsioni normative, addebitando la sola commissione disponibilità fondi.
^^^^^^ Di conseguenza, a seguito del complessivo ricalcolo dei rapporti oggetto di causa sono risultati i seguenti saldi:
-Per il c/c n. 21553 alla data del 31.12.2015, saldo pari ad € 2.621,90 in favore del correntista, anziché € 1.570,49 in favore del correntista;
-Per il c/c n. 21487, alla data del 9.6.2015, saldo pari ad € 405,61 in favore del correntista, anziché pari a zero. Tali conclusioni del ctu appaiono corrette e scevre da errori, anche alla luce delle risposte pienamente condivisibili che l'ausiliare del giudice ha fornito alle osservazioni critiche sollevate dalle parti, in parte modificando le conclusioni che inizialmente aveva rassegnato».
7. Conclusioni «Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 21553 alla data del 31.12.2015, intestato alla società garantito da è Parte_1 Parte_2 pari ad un saldo in favore del correntista pari ad € 2.621,90, anziché € 1.570,49 in favore del correntista. Va, altresì, dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 21487, alla data del 9.6.2015, intestato alla società
[...]
garantito da è pari ad un saldo Parte_1 Parte_2 in favore del correntista pari ad € 405,61 in favore del correntista, anziché pari a zero. La Banca convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore della società delle somme suindicate, quale Parte_1 saldo dei rapporti oggetto di causa, risultati a credito del correntista, oltre interessi convenzionali dalla chiusura dei conti al saldo. Vanno, invece, rigettate le restanti domande attoree, non essendovi prova dei danni lamentati, non essendo concludenti a tal fine le prove
19 testimoniali articolate e che, pertanto, non sono state ammesse in quanto superflue. Tenuto conto della parziale soccombenza e della minima differenza tra il saldo risultante dagli estratti conto e quello ricalcolato all'esito dell'istruttoria, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite. Analogamente, appare equo porre a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna le spese di ctu (liquidate in separato provvedimento)».
§ 3. — Hanno proposto appello Parte_1
e ed hanno così concluso:
[...] Parte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 1452/2020 pubblicata il 22/01/2020 R.G. 68221/2016 emessa Sez. XVI Civile, Giudice Dott.ssa Cecilia Bernardo, notificata dalla controparte in data 14 maggio 2020, accogliere il proposto appello per tutti i motivi indicati nel presente atto di impugnazione, ed accogliere tutte le conclusioni non accolte dal Tribunale di Roma siccome ritrascritte nelle prime 6 pagine del presente atto. In via istruttoria chiede ammettersi i mezzi di prova non accolti in primo grado, come da memorie depositate nel secondo termine del giudizio ex art. 183 c.p.c. nel secondo termine assegnato, nonché si richiede la rinnovazione della C.T.U. contabile in relazione ai quesiti già posti dal Giudice istruttore in primo grado con l'ordinanza del 26/02/2018, alla luce delle osservazioni critiche alla CTU in atti. Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
a resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Respingersi la domanda di parte appellante e confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari anche del secondo grado di giudizio, e con condanna ex art. 96 cpc”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 21.07.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 21.05.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1)Illegittimità della sentenza gravata per avere il Giudice di prime cure ritenuto che il fosse Controparte_8 limitato all'accertamento contabile dell'applicazione di
20 interessi illegittimi, alla richiesta di ricalcolo dell'effettivo saldo finale del rapporto e alla richiesta di condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite –
di omesso esame di tutte le domande contenute nell'atto Pt_4 di citazione in violazione dell'art. 112 c.p.c. che in questa sede si intendono tutte richiamate e mai rinunciate. Parte della sentenza appellata: da pag. 6, dalle parole
“..1- Delimitazione del Thema Decidendum…” sino alle parole di pag. 6 “…genericità e infondatezza delle avverse doglianze.”. Con il primo motivo l'appellante deduce il vizio di omessa pronuncia e chiede alla Corte di pronunciarsi tutte le domande non esaminate dal giudice di prime cure da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, nonché in sede istruttoria ammettere i citati suddetti mezzi di prova già tempestivamente richiesti e articolati, sia con riferimento alle prove testimoniali, sia con riferimento alla richiesta di CTU attuariale-commerciale per la quantificazione del danno patrimoniale patito dall'impresa correntista.
*** Il motivo va respinto, non intaccando la ratio della decisione del giudice di primo grado. Invero il Tribunale nella prima parte della sentenza ha riportato letteralmente tutte le domande oggetto delle conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttivo, e, dopo la disamina della CTU e la decisione in relazione ai singoli quesiti proposti all'ausiliare, ha ritenuto a pag. 18: “Vanno, invece, rigettate le restanti domande attoree, non essendovi prova dei danni lamentati, non essendo concludenti a tal fine le prove testimoniali articolate e che, pertanto, non sono state ammesse in quanto superflue”. Dunque la motivazione, seppur riassuntiva, del rigetto delle restanti domande è stata fornita dal primo giudice sul rilievo della mancanza di prova dei danni lamentati e dell'inidoneità a tal fine della prova testimoniale proposta. Per quanto attiene alle domande formulate dagli attori con l'atto di citazione, deve pertanto escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di omessa pronuncia. Ove poi la parte appellante intendesse, con il motivo in esame, contestare la motivazione di assenza di prova dei danni, avrebbe dovuto dedurre, in relazione ad ogni singola domanda che si asserisce non esaminata, quali prove del danno sofferto, non
21 esaminate dal giudice, fossero già presenti in atti, non essendo sufficienti a tal fine mere allegazioni o CTP sul danno lamentato. Al contrario, nel motivo in esame non solo le singole domande “dimenticate” dal primo giudice vengono richiamate in blocco con il semplice rimando a tutte le domande ritrascritte a pag. 5 dell'atto di appello, ma pure le istanze istruttorie non vengono ritrascritte al fine di dimostrarne la rilevanza ai fini della prova del danno dei singoli capitoli, che invece il giudice ha ritenuto ininfluenti. Non solo, ma manca pure la deduzione dei danni che si asserisce patiti, di talché il Collegio non è messo in condizione di valutare l'ammissibilità della richiesta CTU sui danni, che allo stato, risulta pertanto del tutto esplorativa e quindi inammissibile. L'appellante lamenta poi che in sentenza non risulta neppure trascritta, e non risulta esaminata, l'ulteriore domanda formulata dagli attori con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c.:
“Accertare e dichiarare la nullità della clausola cosiddetta di salvaguardia contenuta nel contratto di apertura di credito sul c/c n. 21533 per violazione dell'art. 1344-1346 c.c. con conseguente applicabilità al rapporto della legge anti usura”. La domanda di nullità, effettivamente non scrutinata dal primo giudice, va tuttavia respinta. Invero la cd. “clausola di salvaguardia” non è ritenuta dalla S.C. nulla. E' stato infatti affermato che l'inserimento di una clausola di salvaguardia, in forza della quale gli interessi dovuti dal mutuatario rispetteranno il limite del tasso soglia, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge, con la conseguenza che, in caso di contestazione, grava sulla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (Cass. n. 33850 del 21/12/2024; Cass. 15 maggio 2023, n. 13144; Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286). La Corte aderisce al suddetto orientamento, con conseguente rigetto della domanda di nullità.
2)llegittimità della sentenza gravata per avere il Giudice di prime cure ritenuto la completezza della C.T.U. realizzata, nonostante la sua evidente lacunosità ed erroneità, decidendo infine di condividerne i contenuti e fondare la propria
22 decisione sulle risultanze peritali. – Contraddittorietà della decisione impugnata per avere il Giudice di prime cure sottoposto con ordinanza 26/2/2018 i quesiti al CTU ed in particolare avere indicato allo stesso il parametro di determinazione del Tasso Effettivo Globale da comparare ai tassi soglia come da quesito di cui alla Lettera D) n. 3, lettera A., ed averne condiviso le risultanze, nonostante palesemente errate per aver dichiarato il CTU che non sussisteva usura originaria sul rapporto affidato n. 21487 per il solo fatto di aver omesso di considerare nel calcolo del T.E.G. l'incidenza degli oneri accessori al credito pari, invece, allo 0,336% che sommati al tasso effettivo rilevato del 14,7190% superavano il limite dell'usura pari nel periodo al 14,76%.
– illegittimità della pronuncia per violazione di legge art. 2 L. 108/96 e ss. mm. e art. 1815 c.c. – art. 1418-1346-1419 c.c.. Parte della sentenza appellata: da pag. 12, dalle parole
“..Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari, è stato richiesto al CTU di verificare l'eventuale sussistenza di usura originaria, tenendo conto del parametro indicato dalla recente pronuncia… “ sino alle parole di pag. 13 “…Né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”. Ed ancora da pag. 17 dalle conclusioni sino a pag. 18 alle parole
“Tali conclusioni del ctu appaiono corrette e scevre da errori, anche alla luce delle risposte pienamente condivisibili che l'ausiliare del giudice ha fornito alle osservazioni critiche sollevate dalle parti, in parte modificando le conclusioni che inizialmente aveva rassegnato.” Con riferimento al c/c 21487 assume l'appellante che il CTU avrebbe disatteso il quesito del giudice ed avrebbe omesso di considerare nel TEG:
- importo minimo-massimo spese gestione amm.va fido: € 480,00;
- importo spese a forfait (fino a n. 75 operazioni) canone: € 90,00. Sostiene l'appellante che tali oneri, applicando la formula attuariale per la loro determinazione siccome indicata nelle istruzioni della Banca D'Italia Oneri x 100 Accordato/Utilizzato
23 corrispondono allo 0,336%, che sommati al tasso effettivo del 14,719%, restituiscono un T.E.G. pari al 15,055%. Quindi, prosegue l'appellante, comparando correttamente il tasso effettivo sopra determinato, senza aver preso in considerazione c.m.s. e imposte e tasse, con il tasso soglia del periodo del 14,76% vi era il superamento dei tassi soglia in relazione al rapporto affidato n. 21487, con la conseguenza che, rispondendo sempre al quesito posto dal Giudice, il CTU avrebbe dovuto eliminare tutti gli oneri addebitati sul rapporto sino alla sua revoca, avvenuta con recesso della banca in data 11/11/2014 previa estinzione dello stesso con giroconto. Il motivo risulta del tutto avulso da quanto accertato dal CTU in merito al rapporto n. 21487. Invero, a pag. 18 della Relazione definitiva l'ausiliare ha così risposto:
“1) Contratto di apertura di conto corrente n. 21487 del 12.3.2008, per il quale fra le condizioni pattuite risultava un tasso debitore effettivo per utilizzi di scoperto di conto pari al 14,719%. Confrontando, quindi, tale tasso con il tasso soglia in essere nel trimestre di riferimento (19,50%, riferito alle aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 euro - non è stata, infatti, considerata la soglia del 14,76% per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro, poiché nessun fido era stato ancora concesso - emerge come al momento della pattuizione degli interessi non c'è stato un superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura. E' stata inoltre analizzata la documentazione in atti, rilevando che sono presenti comunicazioni di variazione unilaterale dei contratti idonee ad integrare l'esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 del TUB, e comunicazioni periodiche alla clientela, ai sensi dell'articolo 119 del TUB. Le comunicazioni di variazione dei tassi effettuate dalla banca, riportanti la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, precedenti la data di decorrenza degli stessi tassi, sono state tutte riepilogate in apposito prospetto di calcolo (sub Tab. 2), ed i tassi applicati confrontati con i tassi soglia vigenti, e dall'esame effettuato è emerso che non è mai stato superato il tasso soglia di usura. 2) contratto di apertura di credito del 27/03/2008, di € 250.000,00, per il quale veniva pattuito un tasso debitore per utilizzi entro fido pari al 13,97%, coincidente con quello del c/c n. 21487, aperto due settimane prima. Confrontando, quindi, tale tasso di interesse con il tasso soglia in essere nel trimestre di
24 riferimento, pari al 14,76% (riferito alle aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 euro), emerge come al momento della pattuizione degli interessi non c'è stato un superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura.” E' evidente, pertanto, che anche a voler sommare lo 0,336% di spese al tasso relativo al c.c. n. 21487 pari a 14,719% non si supera il tasso soglia indicato dall'ausiliare pari a 19,50%, riferito alle aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 euro;
parimenti, in relazione al contratto di apertura di credito n. 152178 per il quale risulta pattuito il tasso debitore per utilizzi entro fido pari al 13,97%, anche sommando lo 0,336% di spese non si supera il tasso soglia indicato dall'ausiliare , pari al 14,76% (13,97+0,336= 14,306). Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, risulta che il CTU ha correttamente accertato che il tasso di interesse debitore del contratto di apertura di credito, pari al 13,97%, era uguale a quello pattuito nel contratto di apertura di conto corrente: detto contratto, come documentato in primo grado dagli stessi attori, prevedeva quale tasso debitore per utilizzi su scoperto e interessi di mora;
13,97%; tasso effettivo annuo lordo per utilizzi su scoperto di conto: 14,719.
3)Illegittimità della sentenza gravata per errata valutazione delle risultanze peritali. Erronea, contraddittoria ed illogica motivazione, per avere il Giudice di prime cure ritenuto di condividere le risultanze peritali della CTU
nonostante non abbia risposto compiutamente Persona_5 agli stessi quesiti sottoposti con ordinanza riservata del 26/02/2018, con riferimento agli ulteriori rapporto di estensione degli affidamenti del 26/10/2011 e del 6/12/2011, linee di credito a tempo determinato che non hanno sostituito l'originaria linea di credito del 27/03/2008. Illogicità della motivazione per avere il Giudice di prime cure ritenuto che alla data del 26/10/2011 la linea di credito originaria fosse cessata, così ratificando con sentenza le risultanze della CTU che aveva ritenuto “nuove Persona_5 pattuizioni” quelle riferite alle estensioni di affido a tempo determinato del 26/10/11 e 6/12/11, mentre dalla documentazione in atti non risultava alcuna lettera di revoca e/o recesso dal rapporto originario affidato del 27/03/2008 (estratti di conto corrente).
– illegittimità della pronuncia per violazione dell'art. 2 L. 108/96 e ss. mm. e art. 1815 c.c.
25 Parte della sentenza appellata: da pag. 9 “3 – Le risultanze della ctu” sino alle parole “… sia degli stessi tre rapporti di cui sopra che anche delle cinque aperture di credito sugli stessi appoggiate”. Con il motivo in esame la parte appellante lamenta l'erroneità della decisione con riferimenti alle estensioni di affido a tempo determinato del 26.10.11 e 6.12.2011: il Giudice avrebbe ritenuto che tali linee di credito, ancorché transitorie, non influissero sull'andamento del rapporto, su cui, pertanto, permaneva l'usurarietà originariamente pattuita, come da motivo che precede, sino alla sua chiusura. L'errore, quindi, appalesa la violazione della legge 108/96 e ss.mm. poiché il CTU avrebbe dovuto considerare la permanenza del tasso pattuito originariamente usurario sino alla chiusura del rapporto 21487. Il motivo è, all'evidenza da rigettare, in quanto fondato sull'asserita usurarietà originaria del tasso di interesse relativo al rapporto n. 21487, che, invece, come esposto in relazione al motivo che precede, va esclusa.
4)Illegittimità della sentenza gravata per vizio di erronea, contraddittoria ed illogica motivazione, per avere il Giudice di prime cure, condivise le risultanze del CTU che non aveva risposto compiutamente ai quesiti alla medesima sottoposti, pronunciato sulla legittimità dell'anatocismo praticato, nonostante l'assenza di reciprocità siccome palesata anche dalla stessa CTU, ove risponde alle osservazioni critiche della difesa attorea. – Omesso rilievo dell'ulteriore effetto anatocistico conseguente l'addebito degli oneri maturati sulla linea di credito concessa il 21/05/2008 sul conto corrente n. 21533, su cui sono stati determinati ulteriori oneri secondo i tassi passivi contrattuali del conto corrente n. 21533 Violazione delle norme di cui al T.U.B. ed alle Delibere del CICR dal 2000 al 2003 – Violazione dell'art. 1283 c.c. Parte della sentenza appellata: da pag. 10, punto 4 sino alle parole “…il CTU ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione”. Contesta l'appellante che a pag. 28 il Ctu così Persona_5 scrive alla richiesta di integrazione dell'elaborato con esclusione dell'anatocismo “…non può essere accolto in quanto, com'è intuitivo, le linee di credito accese sul c/c principale, per definizione, non potevano maturare interessi attivi, essendo strutturate proprio per funzionare con saldo in rosso, e girocontavano gli interessi periodici sul conto d'appoggio.”.
26 Posto che, quindi, è proprio il CTU a confermare che sulle linee di credito non potevano maturare interessi attivi, l'effetto anatocistico connesso all'addebito trimestrale degli oneri passivi deve necessariamente essere eliminato, con necessaria rielaborazione dei conteggi. Il motivo va completamente disatteso. Osserva giustamente la banca appellata che la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi risulta ritualmente regolata nei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente senza che sul punto sia stata proposta alcuna censura, essendo ovvio che nei contratti di apertura di credito vengano regolati gli interessi passivi, proprio perché trattasi di contratti di apertura di credito. Peraltro, osserva l'appellata, le schede contrattuali dei contratti di apertura di credito prevedono che, per quanto ivi non previsto, si applicano le condizioni economiche stabilite nel contratto di apertura dei rapporti sui quali sono utilizzabili gli affidamenti, e quindi anche in tema di capitalizzazione di interessi attivi a condizione di reciprocità. In conclusione, il motivo risulta privo di fondamento.
*** Va infine ritenuta l'inammissibilità della riproposizione da parte degli appellanti, solo nella memoria conclusionale depositata il 21.6.2025, di ulteriori questioni già sollevate dal CTP di parte attrice nelle osservazioni critiche alla CTU, che pur ritrascritte integralmente da pag. 6 a pag. 19 della parte iniziale dell'atto di impugnazione, dedicata all'illustrazione delle vicende relative al giudizio di primo grado, non sono state poi trasfuse nei motivi di appello, che iniziano da pag. 20 e finiscono a pag. 27, e che sono stati sopra testualmente riportati nei titoletti e riassunti nel contenuto. E' evidente che, in applicazione dell'art. 342 c.p.c., la Corte è chiamata a rispondere alle censure articolate ai sensi della citata disposizione nell'atto di impugnazione, non potendo la parte appellante aggiungere in sede di note conclusive ulteriori doglianze alla sentenza impugnata tratte dalla consulenza tecnica di parte, che non siano comprese negli specifici motivi di appello formulati con l'atto di impugnazione. Infine, la ritenuta infondatezza dei motivi di appello rende del tutto infondata la richiesta di rinnovo della CTU.
§ 6. — Le spese del grado, avuto riguardo all'esito complessivo della causa, vanno integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
27 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1 tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — compensa integralmente le spese del presente grado del giudizio;
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 21.07.2025. Il presidente estensore
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