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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/09/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2659/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RI Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2659.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Lodato;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti CI SP e RI UI NO;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “ Nel merito: In accoglimento alla proposta opposizione all'atto di precetto, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto da parte della società “ ad agire nei confronti Controparte_1 del Sig. , con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese”. Per il Parte_1 convenuto: “rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione, infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori antistatari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
pagina 1 di 5 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 5.5.2021, con il quale la società , Controparte_1 agendo sulla scorta del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3456/2014 reso dal Tribunale di Salerno in data 27.10.2014 con clausola di provvisoria esecuzione, notificato in copia conforme esecutiva in data 13.11.2014, intimava il pagamento della complessiva somma di €
3.030.815,19. A sostegno della domanda eccepiva la nullità del precetto per motivi di fatto e di diritto;
in particolare, in fatto, specificava che il rapporto tra le odierne parti processuali, traeva origine dalla fideiussione prestata dal Sig. in data 18 febbraio 2012 a Parte_1 garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di factoring di euro 1.770.000,00 stipulato tra le società ''Impresa e "Save One s.r.l. il 4.2.2012, per un importo massimo Controparte_1 garantito di euro 2.500.000,00. ln considerazione del parziale inadempimento delle obbligazioni assunte dalla "Save One s.r.l.", la società " proponeva Controparte_1 ricorso per ingiunzione di pagamento e, quindi veniva reso il decreto ingiuntivo n. 3456/14 del
27 ottobre 2014 dal Tribunale di Salerno (r.g.n. 9232/14), con il quale veniva ingiunto alla società "Save One S.r.l.", nonché al Sig. , in qualità di fideiussore, il pagamento Parte_1 in solido fra loro della somma di euro 2.688.389,00, oltre agli interessi. Successivamente alla notifica del decreto monitorio nel 2014 e alla notifica dell'atto di precetto l'8.1.2016 la società
" promuoveva azione esecutiva (Tribunale di Nocera Inferiore, RGE Controparte_1
29/16), che si concludeva con la vendita del bene. In pendenza della procedura esecutiva
RGE n. 29/16, il Sig. in data 30.6.2017, unitamente alla Save One S.r.l. proponeva Pt_1 querela innanzi alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, attesa l'usurarietà delle pattuizioni previste nei contratti di factoring stipulati tra le società " Controparte_2
(incorporata dalla " con atto di fusione del 4.5.2016) e "Save One Controparte_1
pagina 2 di 5 s.r.l.", nonché in considerazione delle coercizioni psicologiche a cui fu sottoposto il querelante, tenuto conto che la finanziaria era più che consapevole della situazione di precarietà economica in cui versava la "Save One s.r.l.", stante il diretto coinvolgimento della titolare della nelle vicende finanziare. Veniva, pertanto, nominato un Parte_2 perito al fine di verificare la sussistenza del reato di usura ed il consulente della procura, dott.
condividendo le conclusioni del consulente tecnico di parte, confermava la Persona_1 sussistenza di tassi usurai. Inoltre, i rapporti tra le parti erano stati oggetto di una prima transazione stipulata in data 9.5.2015 in ragione della quale la società Save One s.r.l. si impegnava a rinunciare alle difese giuridiche in essere, nonché a pagare la complessiva somma di euro 7.000.000, e di una successiva stipulata il 23.6.2016 con la quale avocava a sé tutti i rapporti intercorrenti tra le parti, oltre ad altri rapporti riconducibili sia alle società della famiglia CI SP e RI UI NO che ad altri soggetti giuridici. Tale accordo, secondo parte opponente, aveva carattere novativo tenuto conto che aveva ad oggetto non solo la res litigiosa, ovvero il decreto ingiuntivo n. 3456/14, ma anche altri rapporti giuridici che esulavano dal giudizio monitorio. Dunque, unitamente alla caducazione dei titoli esecutivi, con tali accordi novativi, veniva meno anche la garanzia offerta dal sig.
atteso che le parti di comune accordo non l'avevano conservata per il nuovo Parte_1 rapporto contrattuale.
Con comparsa depositata in data 20.9.2021 si costituiva la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva il rigetto dell'opposizione
[...]
e dell'istanza di sospensione. Parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione stante l'inammissibilità delle doglianze sollevate le quali avrebbero dovuto essere necessariamente e tempestivamente sollevate nel corso del procedimento di cognizione, il quale era stato incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno al n. Rg 87/2015, dichiarato estinto per inattività delle parti e cancellato dal ruolo all'udienza del 4.5.2016 e non era stato riassunto nei termini, così come risulta dal certificato della cancelleria del medesimo Tribunale del 4.5.2017.
Nelle more del presente giudizio, l'opponente incardinava dinanzi al Tribunale di Salerno il giudizio di revocazione del titolo esecutivo ex art. 656 c.p.c. ed insisteva nella richiesta di sospensione dello stesso titolo;
di guisa, il giudice presso il Tribunale di Salerno investito del giudizio della revocazione del decreto ingiuntivo n. 3456/2014, sotteso al precetto qui opposto, con provvedimento comunicato in data 5.12.2023, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, come da documentazione allegata in atti.
pagina 3 di 5 Nelle more del giudizio, veniva ritenuta inammissibile la richiesta di CTU spiegata da parte opponente per la quantificazione degli interessi.
Tanto premesso in fatto l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In primis, va chiarito che devono essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie legittimazione attiva delle ricorrenti) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in
Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008-Tribunale di Roma ordinanza 17.10.2024). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n. 22090/2021). Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
36496 del 24 novembre 2021).
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, di guisa, l'accertamento circa l'inesistenza del diritto di credito vantato per i motivi di fatto e di diritto indicati (usurarietà degli interessi, querela penale e carattere novativo transazione), rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione. In particolare si evidenzia che non risulta in alcun modo documentata la natura novativa dell'accordo transattivo del 23/29.06.2016 in quanto il perfezionamento di tale accordo risultava subordinato all'esito di vari adempimenti della parte debitrice, non documentati in atti;
mentre l'eccezione relativa all'esistenza dell'accordo del 09.05.2015 doveva essere proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato pagina 4 di 5 successivamente estinto all'udienza del 04.05.2016.
Infine, si precisa che l'esistenza di ulteriori giudizi civili (sulla revocazione del titolo) o penali tra le parti, non sono pregiudiziali né impongono una sospensione del presente procedimento né possono avere rilevanza sulle sorti dell'opposizione spiegata, dal momento che l'intervenuta sospensione del titolo esecutivo nell'ambito del giudizio di revocazione, preclude unicamente al creditore di intraprendere e/o procedere ad esecuzione forzata.
In considerazione della circostanza dell'adozione, nel corso del presente giudizio, di provvedimento relativo all'efficacia esecutiva del titolo, ed in considerazione delle plurime vicende giudiziarie intercorse tra le parti, appaiono sussistere i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali nella misura del 50 %, condannando parte opponente, al pagamento del restante 50 % in favore di parte opposta, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
RI Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese processuali tra le parti nella misura del 50 %, e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento a favore di parte opposta della somma di euro 12.334,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
02.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa RI Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RI Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2659.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Lodato;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti CI SP e RI UI NO;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “ Nel merito: In accoglimento alla proposta opposizione all'atto di precetto, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto da parte della società “ ad agire nei confronti Controparte_1 del Sig. , con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese”. Per il Parte_1 convenuto: “rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione, infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori antistatari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
pagina 1 di 5 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 5.5.2021, con il quale la società , Controparte_1 agendo sulla scorta del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3456/2014 reso dal Tribunale di Salerno in data 27.10.2014 con clausola di provvisoria esecuzione, notificato in copia conforme esecutiva in data 13.11.2014, intimava il pagamento della complessiva somma di €
3.030.815,19. A sostegno della domanda eccepiva la nullità del precetto per motivi di fatto e di diritto;
in particolare, in fatto, specificava che il rapporto tra le odierne parti processuali, traeva origine dalla fideiussione prestata dal Sig. in data 18 febbraio 2012 a Parte_1 garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di factoring di euro 1.770.000,00 stipulato tra le società ''Impresa e "Save One s.r.l. il 4.2.2012, per un importo massimo Controparte_1 garantito di euro 2.500.000,00. ln considerazione del parziale inadempimento delle obbligazioni assunte dalla "Save One s.r.l.", la società " proponeva Controparte_1 ricorso per ingiunzione di pagamento e, quindi veniva reso il decreto ingiuntivo n. 3456/14 del
27 ottobre 2014 dal Tribunale di Salerno (r.g.n. 9232/14), con il quale veniva ingiunto alla società "Save One S.r.l.", nonché al Sig. , in qualità di fideiussore, il pagamento Parte_1 in solido fra loro della somma di euro 2.688.389,00, oltre agli interessi. Successivamente alla notifica del decreto monitorio nel 2014 e alla notifica dell'atto di precetto l'8.1.2016 la società
" promuoveva azione esecutiva (Tribunale di Nocera Inferiore, RGE Controparte_1
29/16), che si concludeva con la vendita del bene. In pendenza della procedura esecutiva
RGE n. 29/16, il Sig. in data 30.6.2017, unitamente alla Save One S.r.l. proponeva Pt_1 querela innanzi alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, attesa l'usurarietà delle pattuizioni previste nei contratti di factoring stipulati tra le società " Controparte_2
(incorporata dalla " con atto di fusione del 4.5.2016) e "Save One Controparte_1
pagina 2 di 5 s.r.l.", nonché in considerazione delle coercizioni psicologiche a cui fu sottoposto il querelante, tenuto conto che la finanziaria era più che consapevole della situazione di precarietà economica in cui versava la "Save One s.r.l.", stante il diretto coinvolgimento della titolare della nelle vicende finanziare. Veniva, pertanto, nominato un Parte_2 perito al fine di verificare la sussistenza del reato di usura ed il consulente della procura, dott.
condividendo le conclusioni del consulente tecnico di parte, confermava la Persona_1 sussistenza di tassi usurai. Inoltre, i rapporti tra le parti erano stati oggetto di una prima transazione stipulata in data 9.5.2015 in ragione della quale la società Save One s.r.l. si impegnava a rinunciare alle difese giuridiche in essere, nonché a pagare la complessiva somma di euro 7.000.000, e di una successiva stipulata il 23.6.2016 con la quale avocava a sé tutti i rapporti intercorrenti tra le parti, oltre ad altri rapporti riconducibili sia alle società della famiglia CI SP e RI UI NO che ad altri soggetti giuridici. Tale accordo, secondo parte opponente, aveva carattere novativo tenuto conto che aveva ad oggetto non solo la res litigiosa, ovvero il decreto ingiuntivo n. 3456/14, ma anche altri rapporti giuridici che esulavano dal giudizio monitorio. Dunque, unitamente alla caducazione dei titoli esecutivi, con tali accordi novativi, veniva meno anche la garanzia offerta dal sig.
atteso che le parti di comune accordo non l'avevano conservata per il nuovo Parte_1 rapporto contrattuale.
Con comparsa depositata in data 20.9.2021 si costituiva la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva il rigetto dell'opposizione
[...]
e dell'istanza di sospensione. Parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione stante l'inammissibilità delle doglianze sollevate le quali avrebbero dovuto essere necessariamente e tempestivamente sollevate nel corso del procedimento di cognizione, il quale era stato incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno al n. Rg 87/2015, dichiarato estinto per inattività delle parti e cancellato dal ruolo all'udienza del 4.5.2016 e non era stato riassunto nei termini, così come risulta dal certificato della cancelleria del medesimo Tribunale del 4.5.2017.
Nelle more del presente giudizio, l'opponente incardinava dinanzi al Tribunale di Salerno il giudizio di revocazione del titolo esecutivo ex art. 656 c.p.c. ed insisteva nella richiesta di sospensione dello stesso titolo;
di guisa, il giudice presso il Tribunale di Salerno investito del giudizio della revocazione del decreto ingiuntivo n. 3456/2014, sotteso al precetto qui opposto, con provvedimento comunicato in data 5.12.2023, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, come da documentazione allegata in atti.
pagina 3 di 5 Nelle more del giudizio, veniva ritenuta inammissibile la richiesta di CTU spiegata da parte opponente per la quantificazione degli interessi.
Tanto premesso in fatto l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
In primis, va chiarito che devono essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie legittimazione attiva delle ricorrenti) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in
Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008-Tribunale di Roma ordinanza 17.10.2024). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n. 22090/2021). Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
36496 del 24 novembre 2021).
La presente opposizione, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, di guisa, l'accertamento circa l'inesistenza del diritto di credito vantato per i motivi di fatto e di diritto indicati (usurarietà degli interessi, querela penale e carattere novativo transazione), rientra nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione. In particolare si evidenzia che non risulta in alcun modo documentata la natura novativa dell'accordo transattivo del 23/29.06.2016 in quanto il perfezionamento di tale accordo risultava subordinato all'esito di vari adempimenti della parte debitrice, non documentati in atti;
mentre l'eccezione relativa all'esistenza dell'accordo del 09.05.2015 doveva essere proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato pagina 4 di 5 successivamente estinto all'udienza del 04.05.2016.
Infine, si precisa che l'esistenza di ulteriori giudizi civili (sulla revocazione del titolo) o penali tra le parti, non sono pregiudiziali né impongono una sospensione del presente procedimento né possono avere rilevanza sulle sorti dell'opposizione spiegata, dal momento che l'intervenuta sospensione del titolo esecutivo nell'ambito del giudizio di revocazione, preclude unicamente al creditore di intraprendere e/o procedere ad esecuzione forzata.
In considerazione della circostanza dell'adozione, nel corso del presente giudizio, di provvedimento relativo all'efficacia esecutiva del titolo, ed in considerazione delle plurime vicende giudiziarie intercorse tra le parti, appaiono sussistere i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali nella misura del 50 %, condannando parte opponente, al pagamento del restante 50 % in favore di parte opposta, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
RI Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese processuali tra le parti nella misura del 50 %, e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento a favore di parte opposta della somma di euro 12.334,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
02.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa RI Troisi
pagina 5 di 5