Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00991/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02998/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2998 del 2025, proposto da
Kamal Hossain, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
De Falco Ristrutturazioni S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del "nulla osta in ingresso rilasciato in favore del lavoratore sig. HO AL in data 04/08/2022;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa RA UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente espone che: - con istanza presentata in data 27 gennaio 2022, la società De Falco Ristrutturazioni s.r.l., richiedeva, in relazione al decreto flussi 2023, nulla osta al lavoro subordinato per assumere, tra gli altri, il ricorrente; - la Prefettura di Napoli, Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 4 agosto 2022, rilasciava il nulla osta; - ottenuto il rilascio del visto, il ricorrente entrava in Italia e chiedeva alla Prefettura di Napoli appuntamento per il primo ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno; - la Prefettura di Napoli convocava il ricorrente e il datore di lavoro per il giorno 5 marzo 2025; - il ricorrente, al fine di ricevere dal datore di lavoro conferma della propria volontà di assumerlo, in data 12 dicembre 2024 comunicava a quest’ultimo di essere in attesa di assunzione e lo informava che la Prefettura di Napoli li aveva convocati per il giorno 5 marzo 2025; - il datore di lavoro forniva riscontro e si dichiarava disponibile a fissare un appuntamento con il ricorrente presso la propria sede per l’assunzione; - il 5 marzo 2025 il ricorrente si recava all’appuntamento presso la Prefettura mentre il datore di lavoro non si presentava; - in data 5 marzo 2025 la Prefettura di Napoli comunicava l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta all’ingresso, segnalando la carenza di documentazione oltre alla mancata presentazione del datore di lavoro all’appuntamento; - il ricorrente, tramite il difensore, depositava la documentazione alloggiativa; - il datore di lavoro inviava una comunicazione alla Prefettura di Napoli, con la quale rinunciava all’assunzione dei lavoratori stranieri giunti con il decreto flussi 2022, ad eccezione dell’odierno ricorrente. Nella comunicazione il datore di lavoro informava la Prefettura di Napoli di aver già formalizzato l’assunzione del ricorrente; - il datore di lavoro trasmetteva anche l’asseverazione; - con provvedimento del 16 aprile 2025 la Prefettura revocava il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente; - il ricorrente a mezzo per inviata in data 16 aprile 2025, rappresentava alla Prefettura di aver proceduto all’integrazione documentale e richiedeva di procedere in autotutela e fissare un nuovo appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca per eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione e deposita in giudizio anche l’unilav di assunzione del ricorrente da parte del datore di lavoro e le successive proroghe del contratto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato documentazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.1556 del 2025 il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, l’Amministrazione non ha depositato ulteriore memoria né documentazione mentre il ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 7 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto.
Fondate sono, infatti, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione considerato che nel provvedimento si fa riferimento al fatto che il datore di lavoro aveva comunicato la volontà di rinunciare al decreto flussi 2022 mentre il datore di lavoro nella comunicazione di rinuncia aveva escluso il ricorrente, evidenziando di averne formalizzato l’assunzione, come comprovato dal deposito della documentazione in atti. Inoltre, tenuto conto di quanto sopra, non poteva l’Amministrazione limitarsi a fondare la revoca sul rilievo di una non corretta compilazione dell’asseverazione, senza peraltro indicare in che punto la documentazione integrativa era stata erroneamente compilata e senza tener conto dell’intervenuta assunzione solo del ricorrente.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di revoca impugnato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA UZ | NO CU |
IL SEGRETARIO