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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 974/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Massimo Curti, presso il cui studio in Genova, Via Ma- caggi 25/21, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Fabio La Mattina
e Alessandro Malcontenti, presso il cui studio in Genova, V. XII Otto- bre 2/162, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Genova, contariis reiectiis, in integrale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova n. 2095/2022 pubblicata il 12/09/2022, nel procedimento di opposizione a D.I. RG 529/2020, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa anche ai sensi dell'art. 283 e 351 C.p.c., nulla eccettuato o rinunciato di quanto sostenuto in pri- mo grado, per i motivi tutti indicati nel presente atto, accogliere i motivi di appello quivi proposti ed all'esito: 1)In accoglimento del motivo di appello sub 1), in riforma dell'impugnata sentenza, si chiede quindi che la Corte d'Appello, interpretando a
1 termini degli artt. 1362 e ss., la clausola contrattuale di cui all'art. 21 sopra richia- mato, accerti e dichiari la carenza di legittimazione del o altrimenti l'in- Parte_1 fondatezza della domanda formulata nei confronti del , con conse- Parte_1 guente revoca del D.I. opposto. 2)In accoglimento del motivo di appello sub 2), in riforma della sentenza impugnata, si chiede che la Corte d'Appello ridetermini la penale applicabile ai contratti di cui in atti dichiarando che a fronte del dedotto ri- tardo e dell'inadempimento al termine fissato nella scrittura del 27 maggio 2019, il ha diritto alla penale contrattuale (pari ad € 165,00 giorno), per i ritar- Parte_1 di maturati anche in riferimento ai pregressi contratti, nella misura di € 14.265,00, nonché in ragione dell'eccezione di inadempimento di l contratto del CP_1
2018, in accoglimento dell'eccezione ex art 1460 c.c. in ogni ipotesi revochi il D.I. opposto. 3)In accoglimento del motivo di appello sub 3), in riforma della sentenza impugnata si chiede che la Corte d'Appello accerti e dichiari la nullità della senten- za impugnata stante la violazione dell'art. 101 e 112 C.p.c. nella parte in cui la sentenza ha deciso sulla base di una pretesa transazione, la cui eccezione e do- manda non è stata proposta dalla nel procedimento, e stante la vio- CP_1 lazione del contraddittorio in quanto sul tema, neppure rilevato d'ufficio in corso di causa dal Giudice, non è stato svolto alcun contraddittorio, dichiarando quindi la decadenza della dalla relativa eccezione di transazione, in quanto CP_1 non proposta in primo grado. In accoglimento di tale motivo ed in riforma dell'im- pugnata sentenza si chiede quindi che, previa revoca del D.I. opposto la CP_2 venga condannata al risarcimento dei danni per i vizi e difetti acclarati e
[...] denunciati, per la somma di € 627.775,35 oltre Iva oltre rivalutazione ed interessi o nella somma meglio vista e riteuta. 4)In accoglimento del motivo di appello sub 4) in riforma della sentenza impugnata si chiede che la Corte d'Appello Accerti e di- chiari comunque che l'impugnata sentenza ha errato in ordine all'interpetazione di documenti decisivi ex art 1362 c.c., ritenuta la errata e carente motivazione, e stante la violazione dell'art. 1957 c.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto pre- clusa l'azione per vizi e difetti inerenti i pregressi contratti di appalto intercorsi tra le parti sulla scorta della scrittura privata del 27 maggio 2019. In riforma dell'impu- gnata sentenza si chiede quindi che, previa revoca del D.I. opposto la CP_3 sul venga condannata al risarcimento dei danni per i vizi e difetti acclarati e de- nunciati, per la somma di € 627.775,35 oltre Iva ed oltre rivalutazione ed interessi o nella somma meglio vista e ritenuta. 5)in accoglimento del motivo di appello sub
5) in riforma della sentenza impugnata si chiede che la Corte d'Appello accerti e dichiari che l'impugnata sentenza ha omesso l'esame di documenti decisivi, con conseguente omessa, errata e carente motivazione, violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di confermare il D.I. nella mi-
2 sura richiesta dalla In riforma dell'impugnata sentenza si chiede CP_1 quindi che, previa revoca del D.I. opposto la enga condannata al ri- CP_1 sarcimento dei danni per i vizi e difetti acclarati e denunciati, per la somma di €
627.774,30 (Iva compresa) oltre rivalutazione ed interessi o nella somma meglio vista e ritenuta, detraendo la somma a favore della per come ride- CP_1 terminata nei termini del presente atto in € 2.009,69 (oltre Iva) tenuto conto dei pagamenti già effettuati, della detrazione della penale come ricalcolata in questa sede e del diritto alle ritenute in garanzia, in ogni caso compensando tale somma con quanto dovuto al a titolo di risarcimento dei danni per vizi e difetti Parte_1
(nella misura riconosciuta dal CTU). 6)In mero e gradato subordine ai precedenti punti, in riforma dell'impugnata sentenza, si chiede che comunque la Corte d'Ap- pello, revochi il D.I. opposto, e tenuto conto dei pagamenti già effettuati e quanto meno della detrazione della penale riconosciuta dal CTU, ridetermini la somma dovuta alla a titolo di saldo dell'appalto, dichiarando altresì che gli CP_1 eventuali interessi richiesti dalla decorrono dalla data della senten- CP_1 za trattandosi di somma liquidata solo in questa sede. 7)In ogni ipotesi, all'esito della riforma della sentenza di primo grado, con integrale accoglimento delle con- clusioni assunte in primo grado, nulla eccettuato e/o rinunciato di quanto dedotto in primo grado e precisamente, e previa all'occorrenza di nomina di nuovo CTU per la rideterminazione delle penali contrattuali, come sopra dedotte: "Previa am- missione delle prove dedotte e non ammesse e precisamente previa ammissione di prova per testi, indicando quali testi residente in [...], Geom. Tes_1
, con studio in Genova, residente in [...]
Genova sui seguenti capitoli di prova: 1)Vero che le opere di cui al contratto Doc.
2 che si rammostra, sono state terminate dalla in data Controparte_1
31.7.2019, come da verbale DL del 31.7.2019 che si rammostra (Doc. 3); 2)Vero che quanto alle opere di cui ai contratti di appalto eseguiti dalla Controparte_1
a)alla data del 31.7.2019 si constatava il distacco delle tubazioni installate nella intercapedine da si aggiunga anche il riscontro del taglio della tuba- CP_1 zione di scarico della trappola oli verso il rio delle acque bianche); b)alla data del
31.7.2019 si constatava la sussistenza di infiltrazioni nella zona testa rampa ultimo piano sia nella direzione della corsia box che verso la stessa rampa;
c)alla data del 31.7.2019 si constatava la sussistenza di infiltrazioni nei box 101 / 103 e box
114 (oltre a problematiche di passaggio acqua sotto la guaina anti radice visibile dall'esterno). d)alla data del 31.7.2019 si constatava la sussitenza di infiltrazioni corsia box ultimo piano zona dal numero 154 al numero 161; e)alla data del
31.7.2019 si constatava la sussistenza di infiltrazioni dal giunto di dilatazione zona corsia box (da una preliminare verifica l'acqua defluisce dalla parte di monte dello
3 stesso manufatto); f)alla data del 31.7.2019 si constatava la sussistenza di infiltra- zioni corsia box ultimo piano zona dal numero 165 e 166 oltre alla zona fronte 168
e parte interna box 142. Nel merito: a)Revocare il D.I. n.3748/2019 per i motivi tutti indicati in atti con conseguente assoluzione in rito ed in merito del Parte_1 opponente da ogni domanda nei di lui confronti proposta stante la carenza di legit- timazione passiva, di interesse ad agire ed in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
b)In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...] al contratto 6.9.2018 ed alla scrittura integrativa dello stesso del Controparte_4
27.5.2019 nonché al contratto di appalto del 27.5.2019 per i motivi tutti indicati nel presente atto ed all'esito dichiarare tenuta e condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno conseguente al ritardo nell'esecuzione degli appalti con applicazione delle penali contrattuali pattuite nella misura di € 14.265,00 o nella somma maggiore o minore meglio vista all'esito dell'istruttoria, il tutto oltre interes- si e rivalutazione come per legge;
c)Dichiarare tenuta e condannare la
[...] al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti CP_5 accertati in sede di collaudo negativo e riferibili alle opere eseguite dalla stessa ed oggetto di specifica garanzia contrattuale o la somma meglio Controparte_1 vista all'esito dell'istruttoria tenuto conto della CTU espletata, oltre interessi e riva- lutazione come per legge;
c)Compensare comunque ogni eventuale somma rite- nuta dovuta alla all'esito dell'istruttoria, con quanto dovuto al Con- CP_1 dominio in riferimento alla riconvenzionale di cui ai punti b) e c) del presente atto per le rispettive quote di competenza, oltre interessi e rivalutazione come per leg- ge, con condanna della al pagamento della differenza, oltre in- Controparte_1 teressi e rivalutazione come per legge. 8)Con integrale vittoria di spese ed onorari, per entrambe le fasi di giudizio.”.
Per la parte Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: - in via principale, nel merito, accertare l'infondatezza, in fatto e diritto, del proposto gravame e per l'effetto rigettarlo con conferma integrale della sentenza (impugna- ta) n. 2095/2022, pubblicata in data 12.09.2022 dal Tribunale Civile di Genova
(Dott. Mirko Parentini) e condanna del “ Parte_1
” alla rifusione delle spese di giustizia anche del presente grado di
[...] giudizio;
- in subordine, si richiamano, da intendersi ivi integralmente trascritte, tut- te le domande già formulate nel giudizio di primo grado da “ ; - Controparte_1 in ogni caso, con vittoria di competenze, esborsi ed accessori di legge da distrarsi in favore degli esponenti patrocinatori quali antistatari. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie e quant'altro”.
4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , (nel Parte_2 prosieguo anche solo ) proponeva opposizione avverso il de- Parte_1 creto con il quale il Tribunale di Genova gli aveva ingiunto di pagare a
[...]
l'importo di € 47.259,84 oltre IVA, preteso in forza di scrittura CP_4 privata inter partes 27 maggio 2019, con cui le parti avevano definito reci- proche contestazioni sorte relativamente all'esecuzione di contratto di appal- to del 6 settembre 2019 ed avevano concluso un secondo contratto d'appalto, con cui il Condominio aveva commissionato nuove opere all'impresa.
Il , con l'opposizione, eccepiva la propria carenza di legittima- Parte_1 zione, deduceva che la pretesa creditoria azionata in via monitoria non fosse liquida ed esigibile e comunque non dovuta contrattualmente nella misura richiesta e deduceva che la pretesa fosse comunque infondata perché il vantava a propria volta un credito nei confronti dell'impresa per Parte_1 gravi vizi e difetti delle opere appaltate, di entità considerevolmente superio- re rispetto al preteso importo dovuto a titolo di saldo.
L'opponente proponeva inoltre domanda riconvenzionale relativa al paga- mento delle penali contrattuali pattuite e alla condanna dell'impresa al pa- gamento dell'importo necessario per l'eliminazione dei vizi e difetti accertati in sede di collaudo. si costituiva nel giudizio di opposizione, chiedendo la con- CP_1 ferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa per mezzo di ATP, con sentenza n. 2095 del 12 settembre
2022 il Tribunale dei Genova così statuiva:
“definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. rigetta l'opposizione e le domande riconvenzionali formulate dal
e, per Parte_1 Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara tenuto e condanna il Parte_1
, in persona del suo amministratore condomi-
[...] niale pro tempore, a rifondere alla le spese di lite che si liquidano in €
7.254,00 (di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.147,00
5 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.720,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.767,00) oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.
Dispone la distrazione a favore dei difensori dichiaratasi antistatari.”
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva:
- Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva (fondata sulla circostanza che all'art. 21 della scrittura 27 maggio 2019
l'impresa si fosse impegnata ad agire, per il recupero giudiziale di quanto alla stessa dovuto, nei soli confronti dei condomini morosi), che non fosse precluso all'appaltatore di agire contro il condominio committente quale propria controparte contrattuale;
- Quanto alla non debenza dell'importo ingiunto per violazione del termine per l'effettuazione delle opere, che non vi fossero elementi testuali da cui poter dedurre che la volontà delle parti fosse nel senso di attribuire alla violazione del termine la perdita di interesse del all'esecuzione dell'appalto con conseguente risoluzione Parte_1 di diritto dello stesso;
- Quanto alla quantificazione del credito azionato in via monitoria e sulle domande riconvenzionali del opponente, che, seb- Parte_1 bene la scrittura transattiva 27 maggio 2019 obbligasse l'appaltatrice ad eseguire gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi, le parti avevano stabilito che l'importo complessivo dovuto per le opere di cui al punto 2 (comprensivo anche degli interventi diretti a rimuovere le infiltrazioni) ammontasse ad € 163.000,00, dandosi reciprocamen- te atto (punto 7) che le opere sino ad allora eseguite fossero esenti da vizi. Il CTU aveva chiarito che le problematiche che si erano evi- denziate riguardavano opere e contratti terminati con il collaudo del 4 dicembre 2017 e per le opere eseguite fino al 27 maggio 2019 le re- ciproche pretese delle parti erano state definite in via transattiva, sic- ché era precluso al Condominio formulare nuove domande con rife- rimento ed esse. Il CTU aveva inoltre accertato che, senza conside- rare i giorni di fermo cantiere per le avverse condizioni atmosferiche, la penale da ritardo ammontava ad € 3.500,00, onde, sulla base dell'accordo transattivo raggiunto, risultava un credito dell'impresa addirittura superiore rispetto a quello azionato in via monitoria.
6 Avverso tale decisione interponeva appello il , con atto di ci- Parte_1 tazione ritualmente notificato in data 11 ottobre 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva ritualmente in giudizi con comparsa di co- Controparte_1 stituzione depositata in data 11 gennaio 2023, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza 15 febbraio 2023 la Corte rigettava l'stanza di sospensione dell'esecutività della decisione gravata e rinviava la controversia per preci- sazione delle conclusioni al 3 aprile 2024.
All'esito di tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, la Corte, rilevato che non era stata depositata la delibera condominiale di ratifica e che non era presente agli atti l'ATP depositata in primo grado, assegnava a parte appel- lante termine sino al 20.05.2024 per il deposito della ratifica e fissava udien- za al 5 giugno 2024 per la verifica dell'incombente, per il deposito dell'ATP a cura di parte appellante e per precisazione delle conclusioni.
Il depositava nel fascicolo telematico, entro il termine assegnato Parte_1 dalla Corte, la delibera assembleare in data 15 maggio 2024 di ratifica all'unanimità del mandato conferito all'avv. Curti anche con riferimento al presente giudizio d'appello.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni e, con ordinanza 19 giu- gno 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i ter- mini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Successivamente, con ordinanza 8 gennaio 2025, stante la necessità di riorganizzazione del ruolo del relatore, la Corte revocava l'assegnazione a sentenza e rimetteva la causa sul ruolo, rinviandola per precisazione delle conclusioni al 5 febbraio 2025, incombente poi posticipato al 19 febbraio
2025 per l'assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e, con ordi- nanza 26 febbraio 2025, il Collegio tratteneva la controversia a decisione immediata.
L'appellante censura la decisione di primo grado con cinque motivi di gra- vame.
Il primo motivo è rubricato “Errata interpretazione dell'art. 21 del contratto ex art. 1362 e ss c.c. e dell'art. 1372 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ri- tenuto che tale clausola (che prevede una deroga ai principi di solidarietà
7 condominiale e l'obbligo di azione nei soli confronti dei condomini morosi) non determinasse una carenza di legittimazione del o altrimenti Parte_1 una infondatezza della domanda formulata nei confronti del ” e Parte_1 con esso l'appellante deduce che la clausola contrattuale intercorsa tra le parti (art. 21 del contratto 6 settembre 2018) sarebbe stata erroneamente interpretata dalla sentenza di primo grado, poiché essa prevedeva una am- pia rinuncia a qualsivoglia azione di recupero crediti nei confronti dei con- domini c.d. virtuosi. con la clausola suddetta si è obbligata a tenere indenni questi CP_1 ultimi anche in caso di mancato ottenimento da parte dei condomini morosi dell'eventuale corrispettivo. Contrariamente a quanto opinato dal primo Giu- dice, ad avviso del l , stante la predetta rinuncia, non Parte_1 Pt_3 avrebbe potuto agire nei confronti del Condominio (seppur parte contrattua- le), ma soltanto direttamente nei confronti dei condomini morosi, con la con- seguenza che il Decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato, stante la carenza di legittimazione del e/o la infondatezza della do- Parte_1 manda.
Il motivo è infondato.
Conformemente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la clausola in esame, con il prevedere che “in deroga ai principi di solidarietà condominiale la so- cietà si impegna a tenere indenni da eventuali azioni di recu- Parte_4 pero crediti nei confronti dei condomini se morosi, gli stessi in regola con i pagamenti delle spese relative al presente appalto così come sarà certificato dall'amministratore del a specifica richiesta dell'impresa”, non Parte_1 può assumere il significato di privare di legittimazione passiva il Parte_1 quale ente di gestione della generalità dei condomini, posto che è espres- samente riferita alle sole azioni di recupero crediti e non già a quelle volte ad ottenere il titolo su cui fondare detto recupero (Cfr. in particolare, il noto ar- resto a SSUU n. 9148 dell'8 aprile 2008, secondo cui: “ll contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effet- ti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”).
8 E' poi noto al Collegio che recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
(cfr. in particolare, Ordinanza n. 19532 del 16 luglio 2024) ha ritenuto che la disciplina dell'obbligazione parziaria tratteggiata dalla citata sentenza a
SSUU “non è imposta da ragioni di ordine pubblico e ben può essere dero- gata dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale al fine di meglio
tutelare la posizione dei condomini virtuosi, evitando loro di essere coinvolti nelle vicende giudiziarie derivate dalla morosità di altri condomini per lavori eseguiti nel condominio già nella fase dell'accertamento”, ma nel caso che ci occupa è lo stesso , nell'atto di citazione in opposizione al de- Parte_1 creto ingiuntivo che ha dato origine alla presente controversia, a chiarire che le ragioni per cui non deve, a suo avviso, farsi luogo al pagamento delle somme richieste dall'odierna parte appellata sono da ricercarsi non già nella morosità di alcuni dei condomini, bensì nei fatto che le opere non erano sta- te eseguite a regola d'arte e senza il rispetto del termine ritenuto essenziale
(cfr., in particolare, pagg. 4 e 8 atto di citazione in opposizione).
Il secondo motivo d'appello, rubricato “Omessa ed irrilevante motivazione svolta su domanda non formulata dalla parte del . Omissione di Parte_1 pronuncia ed omessa motivazione e conseguente erronea liquidazione delle penali contrattuali ed omessa valutazione di documento decisivo. Omessa pronuncia sulla eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c., in relazione alla pretesa monitoria, anche in punto liquidazione interessi a favore della
, attiene all'avere il primo Giudice rigettato l'eccezione di ina- CP_1 dempimento formulata dal in ragione del mancato rispetto dei Parte_1 termini di consegna delle opere, pattuita contrattualmente.
Ad avviso dell'appellante, la motivazione sulla scorta della quale il Tribunale ha rigettato detta istanza è del tutto avulsa dalle domande formulate in giu- dizio, dal momento che il non aveva chiesto la risoluzione del Parte_1 contratto (come affermato dal Tribunale), ma aveva formulato una eccezione di inadempimento e chiesto la liquidazione delle penali contrattuali, anche per i pregressi ritardi.
Denuncia altresì il l'errata quantificazione della penale contrat- Parte_1 tuale, che non ha tenuto conto della misura stabilita dalle parti senza motiva- re sul punto della eventuale riduzione officiosa, nonché il fatto che l'eccezio- ne di inadempimento determinava, ex art 1460 c.c., effetti sugli interessi e sul diritto al corrispettivo richiesto in sede monitoria.
9 Ragioni di connessione impongono di esaminare tale motivo unitamen- te al quarto motivo d'appello, rubricato “Errata interpretazione di un docu- mento decisivo ex art 1362 c.c., errata e carente motivazione, violazione dell'art. 1957 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto preclu- sa l'azione per vizi e difetti inerenti i pregressi contratti di appalto intercorsi tra le parti sulla scorta della scrittura privata del 27 maggio 2019”, con cui il deduce errore di fatto, interpretativo e di diritto per avere il Tri- Parte_1 bunale ritenuto che la scrittura privata del 28 maggio 2019, per il suo conte- nuto, costituisse una definitiva transazione in ordine ai vizi oggetto di ricon- venzionale, nonostante il tenore letterale della stessa prevedesse che tale effetto transattivo si sarebbe determinato solo se e quando i vizi specifica- tamente indicati in tale transazione, che la si era obbligata ad CP_1 eliminare, fossero stati integralmente sanati ed ovviati direttamente dalla stessa all'esito del collaudo positivo. CP_1
Non avendo avuto il collaudo esito positivo e permanendo i vizi e difetti og- getto della scrittura del 28 maggio 2019 (circostanza acclarata dalla CTU esperita in corso di causa), il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere esclusa l'azione di risarcimento proposta in primo grado, non potendosi ritenere che le clausole ivi contenute potessero costituire una definitiva transazione su tali vizi, proprio perché non eliminati a cura e spese della co- CP_1 me previsto nella stessa scrittura.
I due motivi sono, nel loro complesso, infondati.
Il condominio (cfr. pagg. 5 e 6 atto di citazione in opposizione) ha dedotto l'inadempimento dell'impresa al contratto 6 settembre 2018, alla scrittura 27 maggio 2019 (al cui art. 6 l'impresa si impegnava a riprendere i lavori entro 2 giorni ed a completarli entro il 15 giugno 2019, compatibilmente con le con- dizioni atmosferiche) e al nuovo contratto d'appalto in pari data (il cui art. 20 prevedeva, quale tempo utile per l'ultimazione dei lavori, 25 giorni lavorativi) per il mancato rispetto dei termini previsti nella scrittura e nel contratto.
Detto termine, tuttavia, non soltanto non era espressamente stato qualificato come essenziale né nella scrittura né nel contratto del 27 maggio 2019, ma, come correttamente evidenziato dal primo Giudice (cfr. pag. 7 e 8 dell'impugnata decisione), il non ha neppure allegato che il suo Parte_1 mancato rispetto avrebbe comportato la perdita di interesse all'esecuzione.
Quanto ai vizi oggetto di domanda riconvenzionale, all'art. 7 della scrittura il ha dichiarato l'integrale eliminazione di vizi e difetti sino a quel Parte_1
10 momento denunciati, (“Il , salve le garanzie di legge, dichiara di Parte_1 essere integralmente tacitato”) e, soprattutto, come altrettanto correttamente evidenziato dal primo Giudice, le parti hanno definito in via transattiva i vizi inerenti le opere pregresse, mentre il CTU ha rilevato che i vizi sussistenti non riguardavano opere relative al contratto 6 settembre 2018, così come ridefinite con la scrittura 27 maggio 2019, e al contratto 27 maggio 2019, bensì opere e contratti definiti con il collaudo del 4 dicembre 2017 ed ogget- to, quindi, della declaratoria del “di essere integralmente tacita- Parte_1 to”, di cui al citato art. 7 della scrittura di transazione.
La conclusione è peraltro confermata dalle note scritte depositate in data 28 maggio 2020 dal odierno appellante che, nel prendere posizio- Parte_1 ne circa quelli che ritiene debbano essere i limiti dell'indagine da demandare al CTU, così testualmente si esprime: “ B)Quanto ai limiti dell'indagine, si evidenzia che la stessa deve essere svolta in relazione alle opere di cui ai vizi denunciati per quanto attiene l'integrale opera eseguita e di cui alla peri- zia di parte Doc. 7 prodotta nel giudizio di opposizione, ma per quanto attie- ne alle opere eseguite o non eseguite tale indagine deve essere svolta solo limitatamente ai contratti di appalto del 6.9.2018 e del 22.5.2019 (Doc. 5 prodotto da controparte ed al Doc. 8 prodotto da controparte). Ciò in quanto la transazione di cui al Doc. 8, definisce i complessivi rapporti di dare avere in relazione alle nuove opere affidate di cui al contratto 6.9.2018, mentre per le opere precedenti è già stato definito il relativo corrispettivo (già saldato).
Ci si oppone pertanto alla richiesta di controparte di effettuare una comples- siva indagine sulle opere eseguite nell'integrale appalto, per i motivi sopra indicati.”.
Quanto all'ammontare delle penali, il Tribunale ha recepito le conclusioni del
CTU che, a propria volta (cfr. pag. 17 e 18 dell'elaborato) ha in effetti consi- derato unicamente i ritardi riferibili al contratto del 27 maggio 2019, che pre- vedeva un tempo di esecuzione di 25 giorni e doveva essere terminato 15 giugno 2019, mentre lo fu il 31 luglio 2019, con un ritardo di 46 giorni, cui dovevano essere detratti i cinque giorni necessari per l'esecuzione di una variante.
Alla quantificazione delle penali in complessivi € 3.500,00 il CTU (e di con- seguenza il Tribunale) è quindi pervenuto moltiplicando per 35 giorni la pe- nale di € 100,00 prevista, sempre, dal contratto del 27 maggio 2019.
11 Il punto è, però, che l'odierno appellante, nei propri scritti conclusivi, ha ade- rito a tale quantificazione - cfr., in particolare, pag. 6 comparsa conclusiona- le, in cui si legge: “Le opere eseguite dalla sui contratti aziona- CP_1 ti in D.I., secondo il CTU, portano ad un ammontare pari ad € 177.278,11
(esattamente coincidenti con la contabilità di cantiere, evidenziata sin dall'at-
to di citazione- vedi pag. 5), dalle quali vanno detratte: -le penali, riconosciu- te dal CTU- per € 3.500,00 -i pagamenti già effettuati dal per € Parte_1
139.776,66 (somma nella quale, correttamente, oltre ai pagamenti ricono- sciuti in sede di CTU sono stati aggiungi i pagamenti di cui ai Doc. 5 e 6 prodotti)- .
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “Violazione dell'art. 101 e 112
C.p.c. nella parte cui la sentenza ha deciso sulla base di una pretesa tran- sazione, la cui eccezione e domanda non è stata proposta dalla CP_5 nel procedimento. In subordine violazione del contraddittorio in quanto
[...] sul tema, neppure rilevato d'ufficio in corso di causa dal Giudice, non è stato svolto alcun contraddittorio”, l'appellante deduce la nullità della sentenza, che ha deciso per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal sulla base di eccezioni e domande non proposte dalla Parte_1 CP_2 el corso del giudizio e rilevate d'ufficio solo in sentenza.
[...]
Evidenzia l'appellante che il Tribunale ha statuito che la scrittura del 27 maggio 2019 intercorsa tra le parti costituisse una transazione sui vizi in or- dine ai quali era stata formulata la domanda riconvenzionale del Condomi- nio, tale da determinarne il rigetto, ma sul punto non era stato svolto alcun contraddittorio tra le parti e, in difetto di eccezioni e domande sul punto non formulate in giudizio, l'aver sollevato d'ufficio tale rilievo, in difetto di con- tradditorio neppure sollecitato dal Giudice, costituisce violazione dell'art. 101
e 112 C.p.c..
Rileva la Corte che, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, sin dal ricorso monitorio (cfr. capoverso 4 premesse a pag. 2) l'impresa ha dedotto la natura transattiva della scrittura privata 17 maggio 2015, esponendo che le parti avevano con detta scrittura inteso definire reciproche contestazioni circa le opere eseguite sino a quella data e ribadendolo in sede di costitu- zione nel giudizio di opposizione (cfr. pag. 7, dove si legge: “Entrando nel merito degli importi dovuti alla convenuta impresa ed odiernamente conte- stati dal , si precisa, con riserva di meglio argomentare e produr- Parte_1 re nel prosieguo, che la stipula e la sottoscrizione della scrittura privata del
12 27 maggio 2019 era volta a sanare qualsivoglia pendenza e contestazione insorta tra le parti a seguito dei precedenti contratti di appalto stipulati tra le stesse.”).
Sin dall'arresto a SSUU n. 1099 del 3 febbraio 1998, peraltro, il Supremo
Collegio ha chiarito che tutte le eccezioni debbano ritenersi sempre rilevabili d'ufficio, a meno che la legge non le riservi espressamente all'iniziativa della parte e, con specifico riguardo all'eccezione di transazione, la giurispruden- za di legittimità è ormai consolidata nel ritenere la rilevabilità anche d'ufficio degli effetti della transazione: “L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché
i fatti risultino documentati "ex actis". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa)”
(Cass. Sez. 3, 27/09/2021, n. 26118, Rv. 662498 - 03).
Anche questo motivo deve pertanto essere rigettato.
Il quinto motivo di gravame, rubricato “Omesso esame di documenti deci- sivi. Omessa, errata e carente motivazione, violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di confermare il D.I. nella misura richiesta dalla omettendo di conteggiare i pagamenti CP_1 effettuati dal Condominio e ritualmente prodotti in giudizio. Mancata contabi- lizzazione delle ritenute a garanzia, previste contrattualmente, e carente o insussistente motivazione, sul punto. Errata valutazione e determinazione della penale per il ritardo, e violazione dell'art. 1384 c.c.-Omessa motivazio- ne sul punto”, attiene all'avere il Tribunale, ad avviso del Condominio erro- neamente, confermato il Decreto Ingiuntivo nella misura richiesta, ometten- do di considerare che, sulla base dei pagamenti effettuati, la somma in ipo- tesi dovuta alla non era quella azionata in D.I. (47.000,00 Eu- CP_1 ro), né tanto meno quella indicata dal CTU, ma la minor somma di €
2.009,69 (oltre Iva), che deriva dall'applicazione, oltre che di tali pagamenti non detratti dal Giudice, anche della detrazione delle trattenute contrattuali del 10% (non essendo l'opera collaudata o collaudabile) e della penale con-
13 trattuale, in ordine alla quale è stata operata una riduzione, senza alcuna motivazione.
Pertanto, non essendo la somma azionata in D.I. ingiuntivo quella dovuta, lo stesso avrebbe, in ogni ipotesi, dovuto essere revocato. Salva ovviamente la compensazione con le somme riconosciute dal CTU, per i gravi vizi e difetti ancora sussistenti sull'opera appalta, a favore del Condominio e/o in subor- dine, riconoscimento della minor somma della quale in questa sede si chie- de la rideterminazione.
La Corte ritiene il motivo parzialmente fondato nei termini che seguo- no.
Il Tribunale è pervenuto al rigetto dell'opposizione e, dunque, alla conferma del decreto ingiuntivo, ritenendo che, sulla scorta di quanto rilevato dal
CTU, residuasse, in favore dell'impresa appaltatrice, un credito (pari a €
94.682,51) addirittura superiore rispetto a quello azionato con il ricorso mo- nitorio, senza avvedersi del fatto che il CTU (cfr. pag. 5 relazione integrativa del 7 gennaio 2022) aveva dato atto di non aver tenuto conto dei bonifici pacificamente eseguiti dal in data 31 maggio 2019 per € Parte_1
33.374,21 (doc. 5 fascicolo primo grado appellante) e in data 28 giugno
2019 per € 33.374, 63 (doc. 6 fascicolo primo grado appellante), perché non aveva accesso al fascicolo e non poteva verificarli ma che, ove effettivamen- te eseguiti, detti pagamenti dovevano essere detratti.
Tenendo conto dei suddetti bonifici, la cui effettuazione non è stata contesta- ta dall'Impresa, l'importo dovuto dal Condominio è pari ad € 37.402,23 com- prensivi di IVA, secondo il seguente conteggio:
- € 94.682,51 importo quantificato dal CTU (pag. 10 relazione inte- grativa) quale “Differenza tra il credito dell'impresa accertato in con- tabilità detratte le penali e l'importo risultate già liquidato: €
173.778,41 – €79.095,90 = € 94.682,51 in favore dell'impresa. Tale importo è quello che scaturisce unicamente all'ultimo contratto che le parti hanno sottoscritto” PIU'
- € 9.468,25 IVA 10% = € 104.150,76 MENO
- € 66.748,53 (somma dei due bonifici comprensivi di IVA effettuati dal condominio in parziale esecuzione degli accordi del 29 maggio
2019)
TOTALE DOVUTO € 37.402,23.
14 Il decreto ingiuntivo opposto, ottenuto per il maggiore importo di €
47.259,84, deve pertanto essere revocato e l'opponente odierno appellante deve essere condannato a corrispondere la minor somma di € 37.402,23.
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante, il , nonostante Parte_1
l'opera non sia stata collaudata, non ha diritto a trattenere le ritenute a ga- ranzia pari al 10%, posto che il corrispettivo complessivamente dovuto è sta- to quantificato attraverso CTU, peraltro sulla base degli importi riconosciuti dalla Direzione Lavori (cfr. relazione integrativa a pag. 6).
La riforma dell'impugnata decisione impone in ogni caso alla Corte di pro- cedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13
Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza
n. 3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Nel caso di specie, vi è soccombenza reciproca poiché a visto CP_1 accogliere le proprie pretese creditorie in misura sensibilmente minore ri- spetto al credito azionato con il ricorso monitorio.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., si legittima la compensazione tra le parti di un ter- zo delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendosi la rimanente frazio- ne a carico della parte odierna appellante.
Dette spese si liquidano, per tale frazione, come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da
€ 26.000,01 ad € 52.000,00) e della natura della controversia:
I grado
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 802,66
3. fase di trattazione € 1.204,00
4. fase decisionale € 1.936,67
Totale complessivi € 5.077,33, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
II grado
1. fase di studio € 1.372,00
2. fase introduttiva € 945,33
15 3. fase di trattazione € 2.030,00
4. fase decisionale € 2,313,33
Totale complessivi € 6.660,66, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Di tali spese va disposta la distrazione in favore degli avvocati La Mat- tina e Malcontenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a corrispondere al- la parte appellata l'importo di € 37.401,92 (IVA compresa), oltre in- teressi di mora come liquidati in decreto ingiuntivo:
2) Dichiara tenute e condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata i due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per tale frazione, in € 5.077,33 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta quanto al primo grado e in € 6.660,66 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf.
15%, CPA e IVA ove dovuta, quanto al secondo grado, disponen- done la distrazione in favore degli avv. Fabio La Mattina e Ales- sandro Malcontenti, dichiaratisi antistatari;
3) Compensa tra le parti la rimanente frazione;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, allì 12 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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