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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio BU Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al
n. R.g.v.g. 2929/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via Gen. C.A. Dalla Parte_1 C.F._1
Chiesa, n.39 in Carapelle (FG) presso lo studio dell'Avv. Rocchina Anna Rita Cericola, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via Gen C. A. Dalla Controparte_1 C.F._2
Chiesa, n.39 in Carapelle (FG), presso lo studio dell'avv. Rocchina Anna Rita Cericola, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 27/11/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18/10/2024 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Zagarise in data
13/08/2002 alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 18/10/2024. Le parti hanno esposto: che dall'unione coniugale è nato un figlio (n.to a Novi Ligure il 05/03/2004); che sono Persona_1
addivenuti ad una separazione consensuale con decreto del Tribunale di Alessandria n.cron. 455/2014 del
09/01/2014 (pubbl. in pari data); che nei patti di separazione era stato previsto un assegno di mantenimento in suo favore di€ 300,00 mensili e in favore del figlio di € 500,00 entrambi da versare da parte Persona_1
di che dal momento della separazione sono trascorsi oltre dieci anni, durante i quali le parti Controparte_1
hanno vissuto separate, costituendo propri nuclei familiari, in particolare in Carapelle, mentre Parte_1
in che non vi sono le condizioni per una riconciliazione;
che , oggi Controparte_1 Per_2 Persona_1
è maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con proprio decreto il Presidente ha nominato il Giudice relatore e fissato la prima udienza il 27/11/2024 davanti a lei, all'esito della quale ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1 CP_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta.
[...]
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Alessandria n.cron. 455/2014 del
09/01/2014 (pubbl. in pari data). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, avendo continuato a vivere separati e costituito due separati nuclei familiari, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata depositata in data 18/10/2024, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, non sono contrarie all'interesse del figlio essendo quest'ultimo maggiorenne e avendo le parti Persona_1
concordemente affermato di essere economicamente indipendente. Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Zagarise in data 13/8/2002 tra
, nato in [...] il [...], e , nata in [...] il Controparte_1 Parte_1
28/6/1983, (atto n.6 – parte II – Serie A – anno 2002), alle condizioni contenute nella scrittura privata depositata in data 18/10/2024;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zagarise per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti secondo la scrittura privata depositata in data 18/10/2024 e che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio BU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio BU Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al
n. R.g.v.g. 2929/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via Gen. C.A. Dalla Parte_1 C.F._1
Chiesa, n.39 in Carapelle (FG) presso lo studio dell'Avv. Rocchina Anna Rita Cericola, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via Gen C. A. Dalla Controparte_1 C.F._2
Chiesa, n.39 in Carapelle (FG), presso lo studio dell'avv. Rocchina Anna Rita Cericola, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 27/11/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18/10/2024 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Zagarise in data
13/08/2002 alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 18/10/2024. Le parti hanno esposto: che dall'unione coniugale è nato un figlio (n.to a Novi Ligure il 05/03/2004); che sono Persona_1
addivenuti ad una separazione consensuale con decreto del Tribunale di Alessandria n.cron. 455/2014 del
09/01/2014 (pubbl. in pari data); che nei patti di separazione era stato previsto un assegno di mantenimento in suo favore di€ 300,00 mensili e in favore del figlio di € 500,00 entrambi da versare da parte Persona_1
di che dal momento della separazione sono trascorsi oltre dieci anni, durante i quali le parti Controparte_1
hanno vissuto separate, costituendo propri nuclei familiari, in particolare in Carapelle, mentre Parte_1
in che non vi sono le condizioni per una riconciliazione;
che , oggi Controparte_1 Per_2 Persona_1
è maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con proprio decreto il Presidente ha nominato il Giudice relatore e fissato la prima udienza il 27/11/2024 davanti a lei, all'esito della quale ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1 CP_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta.
[...]
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Alessandria n.cron. 455/2014 del
09/01/2014 (pubbl. in pari data). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, avendo continuato a vivere separati e costituito due separati nuclei familiari, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata depositata in data 18/10/2024, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, non sono contrarie all'interesse del figlio essendo quest'ultimo maggiorenne e avendo le parti Persona_1
concordemente affermato di essere economicamente indipendente. Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Zagarise in data 13/8/2002 tra
, nato in [...] il [...], e , nata in [...] il Controparte_1 Parte_1
28/6/1983, (atto n.6 – parte II – Serie A – anno 2002), alle condizioni contenute nella scrittura privata depositata in data 18/10/2024;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zagarise per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti secondo la scrittura privata depositata in data 18/10/2024 e che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio BU