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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1973 /2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51, ult. co., c.p.c. da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'Avv. Gaia Parte_1
PEREGO, come da procura in atti e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'Avv. Enzo Parte_2
DE CONCILIO e dall'Avv. Sara PREVITALI, come da procura in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 ultimo comma c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 154/2022, pubblicata in data 26 gennaio 2022, domandando in particolare la revoca degli assegni di mantenimento reciprocamente corrisposti dai coniugi in favore dei figli maggiorenni e essendo gli stessi divenuti economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti, l'aumento del mantenimento ordinario corrisposto da a Parte_1 Parte_2 in favore della figlia minore e l'adozione del nuovo protocollo del Tribunale di Bergamo Per_3
per le spese straordinarie.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data 28 marzo 2025, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337ter commi secondo e quarto c.c.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 154/2022, pubblicata in data 26 gennaio 2022, provvede in conformità dell'accordo delle parti;
• conferma per il resto;
• nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 3 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Veronica Marrapodi
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51, ult. co., c.p.c. da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'Avv. Gaia Parte_1
PEREGO, come da procura in atti e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'Avv. Enzo Parte_2
DE CONCILIO e dall'Avv. Sara PREVITALI, come da procura in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 ultimo comma c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 154/2022, pubblicata in data 26 gennaio 2022, domandando in particolare la revoca degli assegni di mantenimento reciprocamente corrisposti dai coniugi in favore dei figli maggiorenni e essendo gli stessi divenuti economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti, l'aumento del mantenimento ordinario corrisposto da a Parte_1 Parte_2 in favore della figlia minore e l'adozione del nuovo protocollo del Tribunale di Bergamo Per_3
per le spese straordinarie.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data 28 marzo 2025, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337ter commi secondo e quarto c.c.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio n. 154/2022, pubblicata in data 26 gennaio 2022, provvede in conformità dell'accordo delle parti;
• conferma per il resto;
• nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 3 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Veronica Marrapodi
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Raffaella Cimminiello