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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1734/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1734/2019 promossa da:
GI. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. TOMMASO PATRIGNANI
ATTRICE
CONTRO
(già , che alla prima si è fusa per Controparte_1 Controparte_2 incorporazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PIETRO
REFERZA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione della scritta della causa contenenti la precisazione delle conclusioni (da intendersi qui integralmente richiamate per relationem), depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 8
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, nella qualità di mutuataria, premetteva di avere stipulato con la banca convenuta, due contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile per stati di avanzamento lavori, rispettivamente in data 25.1.2000 e 6.11.2001, entrambi estinti a seguito di regolare ammortamento.
Sosteneva, in relazione al primo di essi, di aver diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla banca in ragione dell'usurarietà del tasso di interesse di iscrizione ipotecaria e dei tassi debitori (corrispettivi e moratori), tra i quali computava altresì la commissione di estinzione anticipata, chiedendo contestualmente la declaratoria di nullità delle predette clausole. Domandava, inoltre, l'accertamento di invalidità delle pattuizioni Pa negoziali nella parte in cui omettevano di riportare l' (ritenuto, in via subordinata, connotato da indeterminatezza) e il parametro di calcolo del tasso d'interesse “sostituivo”, da applicare nel caso di inoperatività dell'indice Euribor.
In ordine al mutuo del 6.11.2001, muoveva speculari contestazioni, circoscritte, tuttavia, all'usurarietà della Pa commissione di estinzione anticipata e all'indeterminatezza/assenza dell' e del parametro “sostitutivo” dell'Euribor.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.9.2019, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo che fosse respinta la domanda attorea, asserendo come legittimo l'operato della banca.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. veniva effettuata una c.t.u. a firma della dott.ssa Persona_1 finalizzata ad accertare la fondatezza delle pretese attoree in punto di usura in relazione al mutuo del 25.1.2000,
a seguito della quale la causa giungeva all'odierna decisione.
Orbene, iniziando la disamina dal mutuo ipotecario del 25.1.2000 e muovendo dalla doglianza relativa al corretto inquadramento del rapporto bancario in esame (ai fini dell'individuazione del tasso soglia di riferimento di cui al relativo decreto ministeriale), va osservato che, pur in presenza di mutui a stato avanzamento lavori ma garantiti da garanzia ipotecaria, la categoria di rilievo è quella prevista per gli ordinari mutui ipotecari. E', sul punto, chiara la sentenza della Cass. Civ. Sez. I n. 22380/2019 che statuisce che "In tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni;
in conseguenza, tenuto conto dei
pagina 2 di 8 rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale".
Il contratto di mutuo a stato avanzamento lavori, anche per buona parte anche della giurisprudenza di merito, va quindi considerato alla stregua di un mutuo a tasso variabile (Corte appello L'Aquila sez. I, 02/02/2022, n. 175), con ciò che ne consegue quanto al tasso soglia rilevante a fini usurari.
Dall'esame del contratto e della CTU può dedursi che i tassi relativi agli interessi corrispettivi sono rispettosi dei tassi soglia vigenti al momento della stipula, non potendo discendere lo sforamento usurario dalla ritenuta operatività della commissione di estinzione anticipata.
Il Tribunale ritiene di doversi conformare a quell'orientamento giurisprudenziale propenso a non considerare le suddette commissioni ai fini del calcolo usurario, almeno per come in concreto queste risultano contrattualmente congegnate. Infatti, essa viene computata sul capitale residuo, così ponendosi in posizione alternativa rispetto tanto agli interessi corrispettivi quanto a quelli moratori e, dunque, ad essi non può essere sommata o addizionata. In sostanza, esercitato il recesso, la banca riceve una commissione parametrata in percentuale al capitale residuo al momento del recesso, senza, però, percepire, da quel momento, nè interessi corrispettivi nè interessi moratori calcolati ed imputati sulle sole rate scadute, sino al recesso. Ne discende, in conclusione,
l'erroneità dell'aggiunta al TAEG o al tasso di mora anche della commissione di estinzione anticipata, essendo quest'ultima alternativa rispetto alle due tipologie di interessi sopra rappresentate.
La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, dunque, deve essere esclusa dal calcolo usurario del mutuo preso in considerazione, come prospettato dalla scrivente nei quesiti posti al CTU. La tesi appare anche confortata dall'esclusione operata dalle Istruzioni della Banca di Italia della suddetta commissione dalla rilevazione del TEGM. A prescindere dalla soluzione che si dia al dibattito sulla natura non vincolante del metodo di calcolo del TEGM previsto nelle Istruzioni della Banca d'Italia, cionondimeno la esclusione o inclusione di una voce di costo da parte delle Istruzioni costituisce un importante parametro di verifica della correttezza della tesi (si vedano in tal senso, Trib. Firenze Sez. III, Sent., 22/11/2016; Trib. Treviso Sez. II, Sent.,
11/02/2016; Trib. Cagliari, Sent., 28/11/2016; Trib. Treviso, Sent., 25/01/2017; Trib. Milano Sez. VI, Sent.,
08/06/2017; Trib. L'Aquila, Sent., 7/02/2017; Tribunale Napoli, sez. II, 10/07/2017; Tribunale Trani,
19/06/2017; Tribunale Monza, sez. I, 19/06/2017; Tribunale Padova, sez. II, 05/10/2016; Tribunale Mantova, sez. II, 13/09/2016).
Se il costo complessivo del credito non rileva evidenze usurarie, l'omessa indicazione dell'ISC o la sua difformità rispetto a quello effettivo non comporta alcuna sostituzione dei tassi contrattuali con altri più favorevoli alla mutuataria. Secondo l'orientamento fatto proprio da questo Tribunale da ciò, infatti, non derivano profili di indeterminatezza. Non può, anzitutto, trovare applicazione le previsioni normative contemplate dall'art. 117 TUB, comma 4 e comma 7, secondo cui: "4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e pagina 3 di 8 condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".
La doglianza esula dal campo applicativo dell'art. 117 comma 4 Tub che in presenza della chiara indicazione del
Tan e delle spese gravanti sul mutuatario (queste indicate nel contratto di mutuo) risulta osservato nel suo precetto. In sostanza, si ritiene che l'omessa indicazione del Taeg (che, invero, non costituisce un ulteriore tasso o costo dell'operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti) o la sua erronea elaborazione in valore percentuale non possa cagionare conseguenze invalidanti con correlata applicazione del saggio Bot, bensì profili risarcitori dovuti alla violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione, quello cioè appunto dell'indicazione dell'indice ISC.
Nè tanto meno risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 Tub, non soltanto perchè anche tale disposizione non sembra fare riferimento all'indice sintetico del Taeg, ma anche perchè la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato.
A corroborare, ed in maniera decisiva tale prospettazione interpretativa, deve porsi la scelta di ordine sistematico Pa di collocare l nella sezione II dell'art. 9 delle Istruzioni Banca d'Italia del 25 luglio 2003 ovvero nella parte dedicata alla pubblicità ed all'informazione precontrattuale (cfr Trib Salerno, 31.1.2017; Trib Bergamo,
8.9.2017).
Muovendo, quindi, da tali considerazioni si è giunti ad affermare che la mancata indicazione dell'ISC o TAEG può giustificare una pretesa risarcitoria (peraltro non avanzata nel caso di specie) meritevole, però, di trovare accoglimento unicamente a fronte di uno specifico onere probatorio ed allegatorio da porsi a carico della parte mutuataria (cfr Trib Monza, 17.8.2017).
Su tale linea interpretativa, è stato aggiunto che: “L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento Pa prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso pagina 4 di 8 all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante” (cfr Trib Roma 3.1.2018, Trib
Verona, 21.6.2018; Trib Cosenza, 11.8.2020).
Passando agli interessi di mora, merita, anzitutto, di essere ribadito l'orientamento del Tribunale secondo cui l'unico raffronto possibile, ai fini dell'applicazione della disciplina di contrasto all'usura, sia quello tra tasso contrattuale e tasso soglia -come ribadito da Cass. 27442/2018. Ebbene, mediante un raffronto numerico tra i tassi di mora e quelli soglia applicabili alla data della stipula ne emerge l'usurarietà (tasso di mora di 9,257%, tasso soglia di 8,01%).
La conseguenza che se ne deve trarre, però, è quella della non spettanza dei soli interessi moratori, limitandosi la dichiarazione di nullità alla clausola relativa a tali interessi. In forza dell'orientamento ripetutamente affermato dall'intestato Tribunale, va, infatti, ritenuto che, quando si verifichi per effetto degli interessi moratori il superamento del tasso soglia, la sanzione non è quella della non spettanza, ex art. 1815 c.c., di alcun interesse in quanto l'eventuale nullità colpirebbe esclusivamente la singola clausola relativa al tasso moratorio e non la clausola relativa agli interessi corrispettivi, con la conseguenza che questi ultimi sarebbero comunque dovuti (in tal precipuo senso si veda il principio espresso, ancorchè in tema di tasso extra fido nel rapporto di conto corrente, ma mutuabile anche agli interessi di mora nel rapporto di mutuo, da Cass. Civ. Sez. I n. 21470/2017. Si riporta il passaggio particolarmente significativo, per ciò che ci occupa: "Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815
c.c., comma 2, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intenda per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano").
Ne deriva, quindi, la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi di mora contenuta nel contratto di mutuo del 25.1.2000 e, pertanto, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., non saranno dovuti gli interessi moratori applicati, ma troverà applicazione l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.
E' appena il caso di osservare che, in spregio alle conformi indicazioni contenute nei quesiti della scrivente, il
CTU ha operato il suddetto calcolo azzerando gli interessi moratori applicati e ricalcolando gli interessi legali dovuti dal giorno della mora, senza considerare le pattuizioni contrattuali che stabilivano la misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Ebbene, come è noto l'art. 1815, comma 2 c.c. commina la sanzione della gratuità del contratto in caso di pattuizione di interessi usurari. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la norma debba essere interpretata nel senso di applicare la sanzione della gratuità solo alla tipologia di interesse che abbia superato la soglia. pagina 5 di 8 Invero, qualora ad aver superato la soglia sia solo il tasso degli interessi moratori, mentre l'interesse corrispettivo sia lecito, sarà preclusa solo l'applicazione dei primi e non dei secondi e dovrà farsi riferimento all'art. 1224, comma 1 c.c. Andranno, quindi, applicati gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti, ciò al fine di evitare di premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità.
Del resto, l'art. 1224 c.c. rappresenta una regola generale del risarcimento, che verrà commisurato non più alla misura preconcordata (e rivelatasi usuraria), bensì alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, così come previsto dalla disposizione.
Conseguentemente, dovrà procedersi ad un'integrazione di CTU diretta al ricalcolo della somma indebitamente trattenuta dalla banca, secondo le indicazioni innanzi fornite, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Non appare, inoltre, fondata la contestazione relativa al preteso superamento della soglia usuraria da parte del tasso di iscrizione ipotecaria, il quale, stando al disposto dell'art. 6 dell'atto pubblico (“L'ipoteca si estende inoltre alla comproprietà pro-quota delle eventuali parti comuni del fabbricato ai sensi di legge. La detta ipoteca viene concessa per la somma di lire 4.050.000.000 comprensiva del capital, degli interessi che ai soli fini dell'iscrizione ipotecaria vengono determinati in 5 punti in più del tasso dell'operazione tempo per tempo vigente, attualmente pari al 9,257%”), travalicherebbe la soglia dell'8,01%, derivandone la gratuità dell'intero prestito e la conseguente restituzione degli interessi corrisposti, pari a € 274.013,52 ovvero, in subordine, il ricalcolo del piano di ammortamento secondo il tasso legale, con conseguente obbligo di restituzione, in capo alla convenuta, di € 19.896,19.
Invero, il predetto tasso non è collegato all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso posti a carico del debitore. Non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, tale da incidere sul costo del finanziamento e quindi assoggettabile a verifica di usurarietà, posto che, al contrario, si tratta di un parametro volto a quantificare la somma per la quale l'ipoteca è iscritta e segnare il limite massimo della garanzia prestata poichè, secondo la previsione dell'art. 2809, comma 1, c.c., l'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata.
Quanto alla censura relativa alla invalidità della clausola contrattuale recante l'indicazione di un parametro generico di determinazione degli interessi, destinato a sostituire l'Euribor (art. 5 contratto) – per l'ipotesi in cui questo non potesse più operare – va chiarito sia che, nel corso del rapporto, ormai estinto, non si è reso mai necessario il ricorso alla richiamata sostituzione, sia che si è chiaramente in presenza dell'esercizio del cd. “ius variandi” da parte della banca, da ritenersi lecito a condizione che rispetti le previsioni di cui all'art. 118 tub. E', infatti, noto che lo ius variandi nei contratti bancari non costituisce condotta illegittima della banca purchè, come detto, rispetti l'art. 118 TUB, il cui testo attuale prevede dei requisiti formali:
pagina 6 di 8 a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente;
b) l'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente;
c) la comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per iscritto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
d) la comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto.
Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica;
e) l'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo.
Orbene, tale eventuale variazione delle condizioni contrattuali (in relazione al parametro di computo degli interessi debitori), oltre a non essersi mai verificata, è stata contrattualmente disciplinata attraverso il richiamo all'art. 118 TUB, come desumibile dalla piana lettura dell'art. 5 dell'atto pubblico, di tal che non si ravvisano profili di invalidità nella previsione negoziale. Si aggiunga che l'eventuale invalidità della clausola in esame, se mai vi fosse stata, avrebbe potuto essere censurata solo a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, e non in via preventiva, non potendosi ex ante valutare la rispondenza della condotta della convenuta alle prescrizioni dell'art. 118 TUB.
Vanno parimenti disattese le contestazioni attoree concernenti il mutuo del 6.11.2001, censurato in relazione ai soli profili concernenti l'usurarietà del tasso di estinzione anticipata, la mancata indicazione/determinatezza dell'ISC e del parametro di indicizzazione del tasso debitore in caso di inoperatività dell'Euribor, per i quali si richiamano le stesse argomentazioni ampiamente sviluppate nei paragrafi che precedono in ordine al primo mutuo.
Segue ordinanza di prosecuzione del giudizio finalizzata a disporre un'integrazione di CTU destinata, come anticipato, ad operare il corretto ricalcolo della somma spettante alla parte attorea per gli interessi moratori relativi al mutuo del 25.1.2000 indebitamente corrisposti alla convenuta.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Teramo, non definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, con riferimento al contratto di mutuo stipulato dalle parti in data 25.1.2000, la nullità della clausola concernente gli interessi moratori, come meglio indicato nella CTU in atti;
- rimette la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per le determinazioni relative all'esatta quantificazione delle somme indebitamente corrisposte dall'attrice alla convenuta in ragione della nullità di cui al punto che precede, riservando alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali;
- rigetta le restanti domande attoree.
Teramo, 29.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1734/2019 promossa da:
GI. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. TOMMASO PATRIGNANI
ATTRICE
CONTRO
(già , che alla prima si è fusa per Controparte_1 Controparte_2 incorporazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PIETRO
REFERZA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione della scritta della causa contenenti la precisazione delle conclusioni (da intendersi qui integralmente richiamate per relationem), depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 8
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, nella qualità di mutuataria, premetteva di avere stipulato con la banca convenuta, due contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile per stati di avanzamento lavori, rispettivamente in data 25.1.2000 e 6.11.2001, entrambi estinti a seguito di regolare ammortamento.
Sosteneva, in relazione al primo di essi, di aver diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla banca in ragione dell'usurarietà del tasso di interesse di iscrizione ipotecaria e dei tassi debitori (corrispettivi e moratori), tra i quali computava altresì la commissione di estinzione anticipata, chiedendo contestualmente la declaratoria di nullità delle predette clausole. Domandava, inoltre, l'accertamento di invalidità delle pattuizioni Pa negoziali nella parte in cui omettevano di riportare l' (ritenuto, in via subordinata, connotato da indeterminatezza) e il parametro di calcolo del tasso d'interesse “sostituivo”, da applicare nel caso di inoperatività dell'indice Euribor.
In ordine al mutuo del 6.11.2001, muoveva speculari contestazioni, circoscritte, tuttavia, all'usurarietà della Pa commissione di estinzione anticipata e all'indeterminatezza/assenza dell' e del parametro “sostitutivo” dell'Euribor.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.9.2019, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo che fosse respinta la domanda attorea, asserendo come legittimo l'operato della banca.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. veniva effettuata una c.t.u. a firma della dott.ssa Persona_1 finalizzata ad accertare la fondatezza delle pretese attoree in punto di usura in relazione al mutuo del 25.1.2000,
a seguito della quale la causa giungeva all'odierna decisione.
Orbene, iniziando la disamina dal mutuo ipotecario del 25.1.2000 e muovendo dalla doglianza relativa al corretto inquadramento del rapporto bancario in esame (ai fini dell'individuazione del tasso soglia di riferimento di cui al relativo decreto ministeriale), va osservato che, pur in presenza di mutui a stato avanzamento lavori ma garantiti da garanzia ipotecaria, la categoria di rilievo è quella prevista per gli ordinari mutui ipotecari. E', sul punto, chiara la sentenza della Cass. Civ. Sez. I n. 22380/2019 che statuisce che "In tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni;
in conseguenza, tenuto conto dei
pagina 2 di 8 rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale".
Il contratto di mutuo a stato avanzamento lavori, anche per buona parte anche della giurisprudenza di merito, va quindi considerato alla stregua di un mutuo a tasso variabile (Corte appello L'Aquila sez. I, 02/02/2022, n. 175), con ciò che ne consegue quanto al tasso soglia rilevante a fini usurari.
Dall'esame del contratto e della CTU può dedursi che i tassi relativi agli interessi corrispettivi sono rispettosi dei tassi soglia vigenti al momento della stipula, non potendo discendere lo sforamento usurario dalla ritenuta operatività della commissione di estinzione anticipata.
Il Tribunale ritiene di doversi conformare a quell'orientamento giurisprudenziale propenso a non considerare le suddette commissioni ai fini del calcolo usurario, almeno per come in concreto queste risultano contrattualmente congegnate. Infatti, essa viene computata sul capitale residuo, così ponendosi in posizione alternativa rispetto tanto agli interessi corrispettivi quanto a quelli moratori e, dunque, ad essi non può essere sommata o addizionata. In sostanza, esercitato il recesso, la banca riceve una commissione parametrata in percentuale al capitale residuo al momento del recesso, senza, però, percepire, da quel momento, nè interessi corrispettivi nè interessi moratori calcolati ed imputati sulle sole rate scadute, sino al recesso. Ne discende, in conclusione,
l'erroneità dell'aggiunta al TAEG o al tasso di mora anche della commissione di estinzione anticipata, essendo quest'ultima alternativa rispetto alle due tipologie di interessi sopra rappresentate.
La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, dunque, deve essere esclusa dal calcolo usurario del mutuo preso in considerazione, come prospettato dalla scrivente nei quesiti posti al CTU. La tesi appare anche confortata dall'esclusione operata dalle Istruzioni della Banca di Italia della suddetta commissione dalla rilevazione del TEGM. A prescindere dalla soluzione che si dia al dibattito sulla natura non vincolante del metodo di calcolo del TEGM previsto nelle Istruzioni della Banca d'Italia, cionondimeno la esclusione o inclusione di una voce di costo da parte delle Istruzioni costituisce un importante parametro di verifica della correttezza della tesi (si vedano in tal senso, Trib. Firenze Sez. III, Sent., 22/11/2016; Trib. Treviso Sez. II, Sent.,
11/02/2016; Trib. Cagliari, Sent., 28/11/2016; Trib. Treviso, Sent., 25/01/2017; Trib. Milano Sez. VI, Sent.,
08/06/2017; Trib. L'Aquila, Sent., 7/02/2017; Tribunale Napoli, sez. II, 10/07/2017; Tribunale Trani,
19/06/2017; Tribunale Monza, sez. I, 19/06/2017; Tribunale Padova, sez. II, 05/10/2016; Tribunale Mantova, sez. II, 13/09/2016).
Se il costo complessivo del credito non rileva evidenze usurarie, l'omessa indicazione dell'ISC o la sua difformità rispetto a quello effettivo non comporta alcuna sostituzione dei tassi contrattuali con altri più favorevoli alla mutuataria. Secondo l'orientamento fatto proprio da questo Tribunale da ciò, infatti, non derivano profili di indeterminatezza. Non può, anzitutto, trovare applicazione le previsioni normative contemplate dall'art. 117 TUB, comma 4 e comma 7, secondo cui: "4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e pagina 3 di 8 condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".
La doglianza esula dal campo applicativo dell'art. 117 comma 4 Tub che in presenza della chiara indicazione del
Tan e delle spese gravanti sul mutuatario (queste indicate nel contratto di mutuo) risulta osservato nel suo precetto. In sostanza, si ritiene che l'omessa indicazione del Taeg (che, invero, non costituisce un ulteriore tasso o costo dell'operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti) o la sua erronea elaborazione in valore percentuale non possa cagionare conseguenze invalidanti con correlata applicazione del saggio Bot, bensì profili risarcitori dovuti alla violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione, quello cioè appunto dell'indicazione dell'indice ISC.
Nè tanto meno risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 Tub, non soltanto perchè anche tale disposizione non sembra fare riferimento all'indice sintetico del Taeg, ma anche perchè la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato.
A corroborare, ed in maniera decisiva tale prospettazione interpretativa, deve porsi la scelta di ordine sistematico Pa di collocare l nella sezione II dell'art. 9 delle Istruzioni Banca d'Italia del 25 luglio 2003 ovvero nella parte dedicata alla pubblicità ed all'informazione precontrattuale (cfr Trib Salerno, 31.1.2017; Trib Bergamo,
8.9.2017).
Muovendo, quindi, da tali considerazioni si è giunti ad affermare che la mancata indicazione dell'ISC o TAEG può giustificare una pretesa risarcitoria (peraltro non avanzata nel caso di specie) meritevole, però, di trovare accoglimento unicamente a fronte di uno specifico onere probatorio ed allegatorio da porsi a carico della parte mutuataria (cfr Trib Monza, 17.8.2017).
Su tale linea interpretativa, è stato aggiunto che: “L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento Pa prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso pagina 4 di 8 all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante” (cfr Trib Roma 3.1.2018, Trib
Verona, 21.6.2018; Trib Cosenza, 11.8.2020).
Passando agli interessi di mora, merita, anzitutto, di essere ribadito l'orientamento del Tribunale secondo cui l'unico raffronto possibile, ai fini dell'applicazione della disciplina di contrasto all'usura, sia quello tra tasso contrattuale e tasso soglia -come ribadito da Cass. 27442/2018. Ebbene, mediante un raffronto numerico tra i tassi di mora e quelli soglia applicabili alla data della stipula ne emerge l'usurarietà (tasso di mora di 9,257%, tasso soglia di 8,01%).
La conseguenza che se ne deve trarre, però, è quella della non spettanza dei soli interessi moratori, limitandosi la dichiarazione di nullità alla clausola relativa a tali interessi. In forza dell'orientamento ripetutamente affermato dall'intestato Tribunale, va, infatti, ritenuto che, quando si verifichi per effetto degli interessi moratori il superamento del tasso soglia, la sanzione non è quella della non spettanza, ex art. 1815 c.c., di alcun interesse in quanto l'eventuale nullità colpirebbe esclusivamente la singola clausola relativa al tasso moratorio e non la clausola relativa agli interessi corrispettivi, con la conseguenza che questi ultimi sarebbero comunque dovuti (in tal precipuo senso si veda il principio espresso, ancorchè in tema di tasso extra fido nel rapporto di conto corrente, ma mutuabile anche agli interessi di mora nel rapporto di mutuo, da Cass. Civ. Sez. I n. 21470/2017. Si riporta il passaggio particolarmente significativo, per ciò che ci occupa: "Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815
c.c., comma 2, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intenda per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano").
Ne deriva, quindi, la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi di mora contenuta nel contratto di mutuo del 25.1.2000 e, pertanto, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., non saranno dovuti gli interessi moratori applicati, ma troverà applicazione l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.
E' appena il caso di osservare che, in spregio alle conformi indicazioni contenute nei quesiti della scrivente, il
CTU ha operato il suddetto calcolo azzerando gli interessi moratori applicati e ricalcolando gli interessi legali dovuti dal giorno della mora, senza considerare le pattuizioni contrattuali che stabilivano la misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Ebbene, come è noto l'art. 1815, comma 2 c.c. commina la sanzione della gratuità del contratto in caso di pattuizione di interessi usurari. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la norma debba essere interpretata nel senso di applicare la sanzione della gratuità solo alla tipologia di interesse che abbia superato la soglia. pagina 5 di 8 Invero, qualora ad aver superato la soglia sia solo il tasso degli interessi moratori, mentre l'interesse corrispettivo sia lecito, sarà preclusa solo l'applicazione dei primi e non dei secondi e dovrà farsi riferimento all'art. 1224, comma 1 c.c. Andranno, quindi, applicati gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti, ciò al fine di evitare di premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità.
Del resto, l'art. 1224 c.c. rappresenta una regola generale del risarcimento, che verrà commisurato non più alla misura preconcordata (e rivelatasi usuraria), bensì alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, così come previsto dalla disposizione.
Conseguentemente, dovrà procedersi ad un'integrazione di CTU diretta al ricalcolo della somma indebitamente trattenuta dalla banca, secondo le indicazioni innanzi fornite, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Non appare, inoltre, fondata la contestazione relativa al preteso superamento della soglia usuraria da parte del tasso di iscrizione ipotecaria, il quale, stando al disposto dell'art. 6 dell'atto pubblico (“L'ipoteca si estende inoltre alla comproprietà pro-quota delle eventuali parti comuni del fabbricato ai sensi di legge. La detta ipoteca viene concessa per la somma di lire 4.050.000.000 comprensiva del capital, degli interessi che ai soli fini dell'iscrizione ipotecaria vengono determinati in 5 punti in più del tasso dell'operazione tempo per tempo vigente, attualmente pari al 9,257%”), travalicherebbe la soglia dell'8,01%, derivandone la gratuità dell'intero prestito e la conseguente restituzione degli interessi corrisposti, pari a € 274.013,52 ovvero, in subordine, il ricalcolo del piano di ammortamento secondo il tasso legale, con conseguente obbligo di restituzione, in capo alla convenuta, di € 19.896,19.
Invero, il predetto tasso non è collegato all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso posti a carico del debitore. Non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, tale da incidere sul costo del finanziamento e quindi assoggettabile a verifica di usurarietà, posto che, al contrario, si tratta di un parametro volto a quantificare la somma per la quale l'ipoteca è iscritta e segnare il limite massimo della garanzia prestata poichè, secondo la previsione dell'art. 2809, comma 1, c.c., l'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata.
Quanto alla censura relativa alla invalidità della clausola contrattuale recante l'indicazione di un parametro generico di determinazione degli interessi, destinato a sostituire l'Euribor (art. 5 contratto) – per l'ipotesi in cui questo non potesse più operare – va chiarito sia che, nel corso del rapporto, ormai estinto, non si è reso mai necessario il ricorso alla richiamata sostituzione, sia che si è chiaramente in presenza dell'esercizio del cd. “ius variandi” da parte della banca, da ritenersi lecito a condizione che rispetti le previsioni di cui all'art. 118 tub. E', infatti, noto che lo ius variandi nei contratti bancari non costituisce condotta illegittima della banca purchè, come detto, rispetti l'art. 118 TUB, il cui testo attuale prevede dei requisiti formali:
pagina 6 di 8 a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente;
b) l'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente;
c) la comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per iscritto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
d) la comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto.
Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica;
e) l'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo.
Orbene, tale eventuale variazione delle condizioni contrattuali (in relazione al parametro di computo degli interessi debitori), oltre a non essersi mai verificata, è stata contrattualmente disciplinata attraverso il richiamo all'art. 118 TUB, come desumibile dalla piana lettura dell'art. 5 dell'atto pubblico, di tal che non si ravvisano profili di invalidità nella previsione negoziale. Si aggiunga che l'eventuale invalidità della clausola in esame, se mai vi fosse stata, avrebbe potuto essere censurata solo a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, e non in via preventiva, non potendosi ex ante valutare la rispondenza della condotta della convenuta alle prescrizioni dell'art. 118 TUB.
Vanno parimenti disattese le contestazioni attoree concernenti il mutuo del 6.11.2001, censurato in relazione ai soli profili concernenti l'usurarietà del tasso di estinzione anticipata, la mancata indicazione/determinatezza dell'ISC e del parametro di indicizzazione del tasso debitore in caso di inoperatività dell'Euribor, per i quali si richiamano le stesse argomentazioni ampiamente sviluppate nei paragrafi che precedono in ordine al primo mutuo.
Segue ordinanza di prosecuzione del giudizio finalizzata a disporre un'integrazione di CTU destinata, come anticipato, ad operare il corretto ricalcolo della somma spettante alla parte attorea per gli interessi moratori relativi al mutuo del 25.1.2000 indebitamente corrisposti alla convenuta.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Teramo, non definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, con riferimento al contratto di mutuo stipulato dalle parti in data 25.1.2000, la nullità della clausola concernente gli interessi moratori, come meglio indicato nella CTU in atti;
- rimette la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per le determinazioni relative all'esatta quantificazione delle somme indebitamente corrisposte dall'attrice alla convenuta in ragione della nullità di cui al punto che precede, riservando alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali;
- rigetta le restanti domande attoree.
Teramo, 29.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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