Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 07/04/2026, n. 6286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6286 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00504/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2026, proposto da
ET LA, rappresentata e difesa dall'avvocato ET LA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Porzio Catone (RM), non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 783 del 27 gennaio 2017 del Tribunale Ordinario di Velletri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. PP RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione di parte ricorrente, notificata al Comune intimato e depositata agli atti di causa il 23 marzo 2026, con cui ella ha manifestato la propria volontà di rinunciare al gravame proposto, a fronte dell’approvazione, avvenuta il 24 febbraio 2026 della deliberazione n. 4 con cui l’Ente ha riconosciuto il debito fuori bilancio occorrente a far fronte al pagamento delle somme necessarie a prestare ottemperanza al titolo azionato in questa sede;
Osservato che la dichiarazione in questione non rispetta i requisiti formali prescritti dall’art. 84, comma 3, c.p.a. per la valida manifestazione della volontà di rinuncia al ricorso, in particolare non essendo stata essa notificata entro il termine di dieci giorni previsto dalla norma in questione;
Ritenuto comunque che, ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 84, “ il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”, e che pertanto l’irregolarità formale dell’atto di rinuncia valga comunque a manifestare il sopravvenuto difetto di interesse della parte alla definizione nel merito dell’affare;
Ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese di causa, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla in ordine alle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CA, Presidente
PP RI, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP RI | EL CA |
IL SEGRETARIO