TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G. n.1613/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale ex art. 473-
c.p.c.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Arianna De Martino, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 03.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in sant'Egidio del
Monte Albino (SA) in data 30.06.2004; dall'unione sono nati i figli nato a [...] Persona_1
Inferiore il 10.04.2005 e nata a [...] il [...]. Persona_2
All'udienza del 03.06.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo così come integrate nelle note di trattazione depositate il 26.5.2025; il GI delegato rimetteva dunque la causa al
Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 21.11.2024 così come integrate nelle note di trattazione depositate il 26.5.2025, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 CP_1
in data 21.11.2024 così provvede:
[...]
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Na) il 17.10.1979 e , nata a [...] il [...] che contrassero Controparte_1 matrimonio in Sant' Egidio del Monte Albino (SA) in data 30.06.2004 (Atto n.12 Parte II SERIE
A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2004);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo così come integrate nelle note di trattazione depositate il 26.5.2025 da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 05.06.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire