Art. 2.
Ogni specialita' medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione e' suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto del titolo II, capo V, intera sezione IV, del testo unico delle leggi sanitarie ed e' pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151 .
Ogni specialita' medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione e' suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto del titolo II, capo V, intera sezione IV, del testo unico delle leggi sanitarie ed e' pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151 .