Articolo 2 della Legge 4 novembre 1951, n. 1169
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 dicembre 1951
Art. 2.
Ogni specialita' medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione e' suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto del titolo II, capo V, intera sezione IV, del testo unico delle leggi sanitarie ed e' pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151 .
Entrata in vigore il 1 dicembre 1951