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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 682/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6578/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 727/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
9 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFQ01151324371 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6716/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di G, che aveva respinto il ricorso contro un Avviso di Liquidazione relativo all'Imposta di Successione sull'eredità di Nominativo_1, deceduto il 10/04/2019. La denuncia di successione era stata presentata il 25/10/2022, dopo la scadenza dei termini previsti, ma comunque entro i limiti di decadenza. L'Ufficio, riscontrando la tardività della dichiarazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 31 TUS, ha negato l'applicazione dell'agevolazione prima casa richiesta dai dichiaranti nel quadro EC e ha sottoposto l'immobile alla tassazione ordinaria.
Ha interposto gravame la parte in epigrafe censurando l'erroneità del principio applicato ed evidenziando che la C.G.T. di primo grado di Salerno, sez. 4, con la sentenza n. 4256/2023 del 07/12/2023 non impugnata, ha accolto un ricorso identico presentato dalla coerede Nominativo_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Sulla base del recente orientamento dell'A.F. (Risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024) e della giurisprudenza di legittimità (cfr in argomento 8131/2025;n. 24488/2023). la spettanza delle agevolazioni
"prima casa" in una dichiarazione di successione tardiva (oltre i 12 mesi) non preclude il godimento dei benefici "prima casa". Il termine di 12 mesi previsto dall'art. 31 del TUS è infatti considerato un termine per l'adempimento tributario, la cui violazione comporta sanzioni, ma non ha natura decadenziale per quanto concerne il diritto alle agevolazioni.
In tema di imposte catastali e ipotecarie, il momento impositivo rilevante per l'individuazione della disciplina applicabile in caso di successione ereditaria avente ad oggetto fabbricati e la verifica della possibilità di usufruire dell'agevolazione prima casa, non va individuato nella data di apertura della successione, ma in quella di esecuzione delle relative formalità, con la conseguenza che la misura dell'imposta è determinata sulla base delle norme a questa data vigenti. (cfr. Ord.n. 8131 del 27/03/2025 ).
Del resto, tale principio è stato accolto dalla Corte di giustizia di primo grado, nel precedente richiamato dalla parte appellante e non contrastato dall'appellata, nei confronti del coerede.
Nel caso in oggetto, l'avviso di liquidazione è stato emesso nel 2023 dopo una dichiarazione di successione fatta nel 2022.
L'agevolazione “prima casa” è disciplinata dall'art. 69 della legge n. 342/2000, che consente l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per immobili non di lusso ereditati o ricevuti in donazione.
Per beneficiarne, il contribuente deve dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986; qualora le dichiarazioni mancassero nell'atto originario,
è ammessa la loro integrazione tramite un atto successivo, purché prima della scadenza del termine per l'accertamento.
La norma generale prevede che la dichiarazione di successione si presenti entro 12 mesi, ma una presentazione tardiva non fa perdere le agevolazioni.
Secondo gli articoli 31 e 33 del TUS, l'ufficio fiscale liquida comunque l'imposta, applicando eventuali sanzioni, purché la dichiarazione sia depositata prima della notifica dell'accertamento e, in ogni caso, entro cinque anni.
Dunque l'appello può essere accolto.
Il grado di complessità dell'accertamento in fatto e l'oscillazione giurisprudenziale registratasi in subiecta materia, sono suscettibili di integrare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6578/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 727/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
9 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFQ01151324371 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6716/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di G, che aveva respinto il ricorso contro un Avviso di Liquidazione relativo all'Imposta di Successione sull'eredità di Nominativo_1, deceduto il 10/04/2019. La denuncia di successione era stata presentata il 25/10/2022, dopo la scadenza dei termini previsti, ma comunque entro i limiti di decadenza. L'Ufficio, riscontrando la tardività della dichiarazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 31 TUS, ha negato l'applicazione dell'agevolazione prima casa richiesta dai dichiaranti nel quadro EC e ha sottoposto l'immobile alla tassazione ordinaria.
Ha interposto gravame la parte in epigrafe censurando l'erroneità del principio applicato ed evidenziando che la C.G.T. di primo grado di Salerno, sez. 4, con la sentenza n. 4256/2023 del 07/12/2023 non impugnata, ha accolto un ricorso identico presentato dalla coerede Nominativo_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Sulla base del recente orientamento dell'A.F. (Risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024) e della giurisprudenza di legittimità (cfr in argomento 8131/2025;n. 24488/2023). la spettanza delle agevolazioni
"prima casa" in una dichiarazione di successione tardiva (oltre i 12 mesi) non preclude il godimento dei benefici "prima casa". Il termine di 12 mesi previsto dall'art. 31 del TUS è infatti considerato un termine per l'adempimento tributario, la cui violazione comporta sanzioni, ma non ha natura decadenziale per quanto concerne il diritto alle agevolazioni.
In tema di imposte catastali e ipotecarie, il momento impositivo rilevante per l'individuazione della disciplina applicabile in caso di successione ereditaria avente ad oggetto fabbricati e la verifica della possibilità di usufruire dell'agevolazione prima casa, non va individuato nella data di apertura della successione, ma in quella di esecuzione delle relative formalità, con la conseguenza che la misura dell'imposta è determinata sulla base delle norme a questa data vigenti. (cfr. Ord.n. 8131 del 27/03/2025 ).
Del resto, tale principio è stato accolto dalla Corte di giustizia di primo grado, nel precedente richiamato dalla parte appellante e non contrastato dall'appellata, nei confronti del coerede.
Nel caso in oggetto, l'avviso di liquidazione è stato emesso nel 2023 dopo una dichiarazione di successione fatta nel 2022.
L'agevolazione “prima casa” è disciplinata dall'art. 69 della legge n. 342/2000, che consente l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per immobili non di lusso ereditati o ricevuti in donazione.
Per beneficiarne, il contribuente deve dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986; qualora le dichiarazioni mancassero nell'atto originario,
è ammessa la loro integrazione tramite un atto successivo, purché prima della scadenza del termine per l'accertamento.
La norma generale prevede che la dichiarazione di successione si presenti entro 12 mesi, ma una presentazione tardiva non fa perdere le agevolazioni.
Secondo gli articoli 31 e 33 del TUS, l'ufficio fiscale liquida comunque l'imposta, applicando eventuali sanzioni, purché la dichiarazione sia depositata prima della notifica dell'accertamento e, in ogni caso, entro cinque anni.
Dunque l'appello può essere accolto.
Il grado di complessità dell'accertamento in fatto e l'oscillazione giurisprudenziale registratasi in subiecta materia, sono suscettibili di integrare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.